Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C7114/2010
Sen t e n z a d e l 1 6 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, Via della Posta,
6600 Locarno,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 31 agosto 2010.
C7114/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1971 al
2009, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal 1982 era alle dipendenze di una
carrozzeria nella zona di Lugano (frontaliere) come carrozziere non
qualificato, in ragione di 42 ore settimanali. In data 24 febbraio 2009, ha
subito un incidente alla schiena riportando una contusione; da allora non
ha più lavorato. È stato licenziato con effetto 30 novembre 2009 per
cessazione d'attività della ditta. In data 27 maggio 2009, il nominato ha
presentato una domanda volta al conseguimento di una prestazione
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Competente per esaminare sul
merito la richiesta è l'Ufficio AI del Cantone Ticino.
B.
L'UAI cantonale ha acquisito agli atti l'incarto dell'Istituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA), che si è
occupato dell'incidente del 24 febbraio 2009 (annunciato il 2 marzo
successivo) comportante una contusione ortogonale diretta laterale
sinistra lombare. Nell'ambito degli esami clinici si sono riscontrati altri
problemi a livello della colonna dorsale in toto. Un rapporto del Dott.
Karau, neurologo, evidenzia diversi problemi neurogeni soprattutto a
livello L5 a sinistra; con la visita di chiusura del 28 dicembre 2009, viene
definita la diagnosi di contusione lombare il 24 febbraio 2009, alterazioni
degenerative della colonna lombare con spondilo artrosi e canale stretto
a livello di L3/L4 ed osteocondrosi di L3/L4. Dopo ulteriori accertamenti
specialistici, l'assicurato viene dichiarato idoneo al lavoro a partire dal 1°
gennaio 2010.
Sono inoltre stati prodotti:
una relazione medica della Dott.ssa Matiazza, specialista in psichiatria,
Lugano, del 12 agosto 2009, attestante una sindrome depressiva con
stato d'ansia in cura farmacologica;
un'ulteriore refertazione della Dott.ssa Matiazza, su modulo ufficiale
dell'AI del 6 settembre 2009.
C7114/2010
Pagina 3
Nel rapporto del 24 marzo 2010, il Dott. Lurati, medico dell'Ufficio AI
cantonale, ha reputato utile disporre delle visite approfondite in
reumatologia e psichiatria. Nel frattempo è pervenuto ad atti un nuovo
breve referto della Dott.ssa Matiazza, 13 aprile 2010, attestante uno stato
psichico instabile ed un'incapacità di lavoro del 100%.
Il nominato è stato visitato il 5 maggio 2010 presso il Servizio medico
regionale (SMR) con approfondimenti in reumatologia (Dott. Posa,
internista) e psichiatria (Dott. Prolo); è stata ritenuta la diagnosi di
lombalgia ricorrente su alterazioni degenerative multisegmentali
(spondiloartrosi e canale stretto L3L4 con osteocondrosi L3L4),
assente psicopatologia maggiore, problemi legati alla disoccupazione con
bersaglio di percepita discriminazione e problemi relazionali con il
coniuge. Gli esperti incaricati ritengono che l'assicurato abbia presentato
un'incapacità di lavoro totale dal 24 febbraio al 31 dicembre 2009 (cfr.
risultanze INSAI/SUVA). Dal 1° gennaio 2010 è da considerare abile al
cento per cento anche nella sua precedente attività di carrozziere non
qualificato.
Con progetto di decisione del 18 maggio 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di rendita. Con le osservazioni del
maggio/luglio 2010 l'interessato, rappresentato dal Patronato INAS di
Locarno, dopo aver preso visione dell'incarto, ha mantenuto la sua
richiesta, contestando, soprattutto, l'analisi psichica effettuata
dall'amministrazione. Produce anche un breve certificato medico del Dott.
Rossini del 26 maggio 2010 attestante l'assunzione di fans e
antidepressivi.
Sia il Dott. Lurati (nota del 2 agosto 2010) che i Dott.ri Prolo e Posa (nota
del 2 agosto 2010) hanno confermato quando precedentemente esposto.
Mediante decisione del 31 agosto 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare i provvedimenti per le persone non residenti in Svizzera, ha
respinto la richiesta di prestazioni.
C.
Con il ricorso depositato il 30 settembre 2010, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI. Chiede la dispensa
dalla spese giudiziarie. L'insorgente ricorda che la perizia del Dott. Karau
C7114/2010
Pagina 4
del 17 luglio 2009 faceva stato d'importanti problemi di sofferenza
neurogena (extrainfortunistici) e quindi la decisione dell'Ufficio AI, che si
baserebbe, per l'essenziale, sulle sole questioni infortunistiche, non
sarebbe adeguata. Produce, oltre alla perizia del Dott. Karau, referti TAC
e radiologici del rachide lombare del marzo 2009, una RM (rachide
lombosacrale) del luglio 2009, nonché copia di un programma riabilitativo
del 25 maggio 2010 a seguito di lombalgie (in stenosi canalare L3/4).
D.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI cantonale (preavviso del 2 dicembre
2010) ha osservato che la documentazione esibita era già nota al SMR in
occasione della visita del maggio 2010. Propone dunque la reiezione
dell'impugnativa. Anche l'UAIE, nella sua risposta del 7 dicembre 2010,
propone la reiezione del ricorso.
Con ordinanza del 14 dicembre 2010, l'insorgente è stato invitato a
replicare alle osservazioni ricorsuali. L'interpellato non ha tuttavia
esercitato il suo diritto di replica.
E.
In merito alla domanda di esenzione dall'anticipo delle presunte spese
processuali, la parte ricorrente è stata invitata a compilare l'apposito
formulario e produrre la necessaria documentazione a riguardo.
L'interpellato ha prodotto quanto richiesto il 5 gennaio 2001. Esaminati gli
atti, con decisione incidentale del 14 gennaio 2011, il Tribunale
amministrativo federale ha respinto la domanda in oggetto ed ha invitato
A._______ a versare un anticipo di Fr. 300., equivalente alle presunte
spese processuali. L'anticipo richiesto è stato versato il 25 gennaio 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi
al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
C7114/2010
Pagina 5
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo corrispondente
alle presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
C7114/2010
Pagina 6
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattand