Regolamento (CEE) n. 3323/84 della Commissione, del 27 novembre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Karar Dilini Çevir:

28 . 11 . 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 310/ 19
REGOLAMENTO (CEE) N. 3323/84 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 1984
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi­
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal rego­
lamento (CEE) n . 1025/84 (4), in particolare l'articolo
12, paragrafo 4,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli­
care nel quadro della politica agricola comune (*),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2543/73 (6), in particolare l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all' importazione
di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono
stati fissati dal regolamento (CEE) n . 3004/84 Q, modi­
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3271 /84 (8) ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1027/84 del
Consiglio, del 31 marzo 1984 (9), ha modificato il rego­
lamento (CEE) n . 2744/75 (10) per quanto concerne i
prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale
comune ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli­
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 ("), modificato da ultimo dal rego­
lamento (CEE) n . 855/84 (u),
— per le altre monete, un tasso di conversione basatao
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete di un determi­
nato periodo in rapporto alle monete della Comu­
nità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26
novembre 1984 ;
considerando che il prelievo applicabile al prodotto di
base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media
dei prelievi , uno scarto di almeno 3,02 ECU per
tonnellata di prodotto di base ; che i prelievi attual­
mente in vigore debbono di conseguenza esser modifi­
cati , in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n .
1579/74 ( 13), conformemente all'allegato del presente
regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti
trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regola­
mento (CEE) n . 2744/75, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1027/84, e fissati all'allegato del
regolamento (CEE) n . 3004/84 modificato, sono modi­
ficati conformemente all'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 28 novembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 27 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
3) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag. 1 .
4) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 13 .
*) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag. 2553/62.
é) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag. 1 .
^ GU n . L 283 del 27 . 10 . 1984, pag. 17 .
8) GU n . L 305 del 23 . 11 . 1984, pag. 31 .
') GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 15 .
10) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 65 .
(") GU n . L 106 del 12 . 5. 1971 , pag. 1 .
( I2) GU n . L 90 dell' i . 4 . 1984, pag. 1 .
H GU n . L 168 del 25 . 6 . 1974, pag. 7 .
N. L 310/20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28 . 11 . 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1984 , che modifica i prelievi applica­
bili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)
Numero della tariffa doganale
comune
Prelievi
Paesi terzi
(esclusi ACP o PTOM)
ACP o PTOM
07.06 AI 67,75 (') 65,94 (') 0
07.06 A II 70,77 (') 65,94 (') 0
11.01 C (2) 127,99 121,95
11.01 D (2) 102,47 96,43
11.02 A III (2) 127,99 121,95
11.02 A IV (2) 102,47 96,43
11.02 Bla) 1 (2) 111,42 108,40
1 1 .02 B I a) 2 aa) 57,66 54,64
1 1 .02 B I a) 2 bb) (2) 99,45 96,43
11.02 B I b) 1 (2) 111,42 108,40
1 1 .02 B I b) 2 (2) 99,45 96,43
1 1.02 C III (2) 175,42 169,38
1 1 .02 C IV (2) 88,73 85,71
11.02 D III (2) 72,13 69,11
1 1.02 D IV (2) 57,66 54,64
11.02 E I a) 1 (2) 72,13 69,11
11.02 E la) 2 (2) 57,66 54,64
1 1 .02 E I b) 1 (2) 141,54 135,50
1 1 .02 E I b) 2 (2) 113,18 107,14
1 1.02 F III (2) 127,99 121,95
1 1.02 F IV (2) 102,47 96,43
11.04 CI 70,77 64,12 0
1 1.07 A II a) 131,48 (4) 120,60
11.07 A II b) 100,99 90,11
11.07 B 11 5,89 (4) 105,01
(') Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni .
(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A
dall'altro , si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simulta­
neamente :
— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato
sulla materia secca , superiore al 45 % (in peso),
— un tenore in ceneri ( in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che
possono essere state aggiunte), inferiore o pari all' i ,6 % per il riso , al 2,5 % per il frumento e
la segala, al 3 % per l'orzo , al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli
altri cereali .
I germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati , rientrano comunque nella voce 11.02 .
(4) Conformemente al regolamento (CEE) n . 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i
prodotti originari della Turchia .
(*) Conformemente al regolamento (CEE) n . 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che
seguono originari degli Stati dell'Africa , dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltre­
mare :
— radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
— farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
— fecole d'arrow-root , di cui alla sottovoce ex 1 1 .08 A V.


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