EUR-Lex Document 31980L1178
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| 31980L1178
Direttiva 80/1178/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 23/12/1980 pag. 0041 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0169
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 3 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0169
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0255
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0255



DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1980 che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (80/1178/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (1), deve essere modificata al fine di garantire in Grecia il rispetto dei diritti acquisiti dai trasportatori che già esercitino la loro professione in questo paese in condizioni analoghe a quelle di cui hanno beneficiato i trasportatori negli attuali Stati membri;
considerando che, in virtù dell'articolo 22 dell'atto di adesione del 1979, la direttiva 74/561/CEE deve essere modificata in conformità degli orientamenti definiti all'allegato II dell'atto suddetto ; che, inoltre, questa modifica deve tenere conto del termine previsto dall'allegato XII di detto atto per la messa in vigore, da parte della Grecia, delle misure necessarie all'applicazione della direttiva 74/561/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
All'articolo 5 della direttiva 74/561/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Per quanto riguarda la Grecia, le date indicate nei paragrafi 1 e 2 sono sostituite dalle date seguenti:
- al paragrafo 1, la data del 1º gennaio 1978 è sostituita da quella del 1º gennaio 1984;
» - al paragrafo 2, le date del 31 dicembre 1974, del 1º gennaio 1978 e del 1º gennaio 1980 sono sostituite rispettivamente da quelle del 31 dicembre 1980, del 1º gennaio 1984 e del 1º gennaio 1986».

Articolo 2
La presente direttiva è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1981.

Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1980.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BARTHEL (1)GU n. L 308 del 19.11.1974, pag. 18.


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