EUR-Lex -  62016TN0238 - IT
Karar Dilini Çevir:
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18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/44

Ricorso proposto il 17 maggio 2016 – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Scouring Environnnement

(Causa T-238/16)

(2016/C 260/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (rappresentante: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Scouring Environnnement SARL (Tauriac, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a pagare alla CSJU l’importo di EUR 60 000,00 in virtù della Convenzione di Sovvenzione n. 287071 «BiMed – soluzioni di bicarbonato a getto per rimozione di pitture e vernici e trattamento di superfici asciutte», oltre all’importo di EUR 3 600,00 a titolo di interessi moratori calcolati a un tasso del 3,65 % per il periodo dal 12 settembre 2014 al 3 maggio 2016; e

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo.

La ricorrente afferma che la convenuta è incorsa in una violazione dei propri obblighi contrattuali, in quanto ha omesso di presentare le relazioni richieste, i rendiconti finanziari e i risultati da fornire relativi al periodo 1, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di Sovvenzione, dell’articolo II.2(3) e dell’articolo II.4 dell’Allegato II alla Convenzione di Sovvenzione. Pertanto, la ricorrente ha risolto la Convenzione di Sovvenzione ai sensi dell’articolo II.38 dell’Allegato II alla Convenzione di Sovvenzione e ha emesso una nota di addebito relativa al prefinanziamento di EUR 60 000,00 che era già stato corrisposto al coordinatore conformemente alle disposizioni di cui alla Convenzione di Sovvenzione. La ricorrente ha, dunque, emesso una nota di addebito per il recupero del prefinanziamento, che resta proprietà della stessa fino al saldo.

I fatti all’origine degli obblighi della Scouring Environnement SARL, in qualità di coordinatore, sono in larga parte non contestati nel caso di specie, in quanto nessuna obiezione è stata sollevata dalla convenuta in merito alle circostanze relative alla risoluzione e al calcolo dell’importo da rimborsare alla ricorrente.

Pertanto, la ricorrente ha diritto di chiedere il recupero e il rimborso dell’importo versato alla convenuta a titolo di prefinanziamento, maggiorato degli interessi moratori.

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