EUR-Lex -  62014TN0683 - IT
Karar Dilini Çevir:
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1.12.2014   
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 431/33

Impugnazione proposta il 16 settembre 2014 da Rhys Morgan avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 luglio 2014, Causa F-26/13, Morgan/UAMI
(Causa T-683/14 P)
(2014/C 431/56)
Lingua processuale: l'inglese

Parti
Ricorrente: Rhys Morgan (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, lawyer)
Controinteressato nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'8 luglio 2014, nella causa F-26/13;

annullare il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011;

condannare l’UAMI a risarcire al ricorrente il danno morale derivante dal citato rapporto informativo per un importo che stabilirà il Tribunale, comunque non inferiore a EUR 500;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel non aver ammesso che una valutazione generale dev’essere basata sulle prestazioni fornite dal funzionario durante il periodo di valutazione nel suo insieme.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel non aver constatato la gravità delle violazioni della procedura commesse dall’UAMI.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione del motivo attinente alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
4.
Quarto motivo, vertente sull’errore commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione del motivo attinente alla violazione del principio della parità di trattamento.
5.
Quinto motivo, secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica non ha valutato correttamente, e nemmeno esaminato, la prova relativa al motivo attinente allo sviamento di potere.

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