EUR-Lex -  62014CA0203 - IT
Karar Dilini Çevir:
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23.11.2015   
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 389/7

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic — Spagna) — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva
(Causa C-203/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Qualità di organo giurisdizionale dell’organo remittente - Indipendenza - Giurisdizione obbligatoria - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 2 - Organi responsabili delle procedure di ricorso - Direttiva 2004/18/CE - Articoli 1, paragrafo 8, e 52 - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici - Nozione di «ente pubblico» - Amministrazioni pubbliche - Inclusione))
(2015/C 389/08)
Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Parti
Ricorrente: Consorci Sanitari del Maresme
Convenuta: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Dispositivo
1)
L’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, che possono pertanto partecipare a gare d’appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo.
2)
L’articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d’iscrizione di tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla certificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso, la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato, le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale certificazione, pur se, dall’altro, il diritto a partecipare alla gara d’appalto di cui trattasi è riservato ai soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione.
(1)  GU C 235 del 21.7.2014.

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