EUR-Lex -  62012CN0007 - IT
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3.3.2012   
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 65/9

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 4 gennaio 2012 — Nadežda Riežniece/Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests
(Causa C-7/12)
2012/C 65/17
Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts

Parti
Ricorrente: Nadežda Riežniece
Convenuti: Zemkopības ministrija (Repubblica di Lettonia), Lauku atbalsta dienests

Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni della direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 (1), che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, e quelle dell’Accordo quadro sul congedo parentale allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 (2) concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a qualsiasi azione intrapresa dal datore di lavoro (in particolare la valutazione del dipendente effettuata in sua assenza) che abbia come risultato che una donna in congedo parentale, dopo essere rientrata al lavoro, possa perdere il suo posto.
2)
Se la risposta alla precedente questione sarebbe diversa qualora il motivo di tale azione del datore di lavoro sia da rinvenire nel fatto che, a causa della recessione economica dello Stato, in tutte le amministrazioni dello Stato si è provveduto all’ottimizzazione dell’organico e alla soppressione di posti di lavoro.
3)
Se debba considerarsi una discriminazione indiretta la valutazione del lavoro e dei meriti della ricorrente che tenga conto della sua ultima valutazione annuale, dello svolgimento delle sue mansioni di funzionaria, e dei risultati da lei ottenuti prima del congedo parentale, rispetto alla valutazione, effettuata in base a nuovi criteri, del lavoro e dei meriti di altri funzionari rimasti in servizio attivo (e che hanno usufruito peraltro della possibilità di aumentare i propri meriti).
(1)  GU L 269, pag. 15.
(2)  GU L 145, pag. 4.

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