Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 21 ottobre 2008 – Aventis Pharma / UAMI – Nycomed (PRAZOL)
(causa T‑95/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PRAZOL – Marchio nazionale denominativo anteriore PREZAL – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 26, 30, 56-57)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Altana Pharma AG e la Aventis Pharma SA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Nycomed GmbH, già Altana Pharma AG
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo PRAZOL per prodotti della classe 5 – domanda n. 1154269
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Aventis Pharma SA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo nazionale PREZAL per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 8 febbraio 2007 (procedimento R 302/2005-4) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Aventis Pharma SA.
3)
La Nycomed GmbH sopporterà le proprie spese.
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