EUR-Lex -  62006CA0228 - IT
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18.4.2009   
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 90/2

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/Repubblica federale di Germania
(Causa C-228/06) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera prestazione dei servizi - Obbligo di disporre di un visto per l’ammissione nel territorio di uno Stato membro)
2009/C 90/02
Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti
Ricorrenti: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli
Convenuto: Bundesrepublik Deutschland
Con l’intervento di: Bundesagentur für Arbeit

Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia 23 novembre 1970 (GU L 293, pag. 4) — Validità dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1) — Nuove restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Obbligo per un cittadino turco operante alle dipendenze di un’impresa di trasporti turca in qualità di conducente di un automezzo pesante di essere provvisto di un visto per poter entrare nel territorio di uno Stato membro, laddove al momento dell’entrata in vigore del Protocollo addizionale un obbligo in tal senso non sussisteva

Dispositivo
L’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’introduzione, a far data dall’entrata in vigore di detto protocollo, del requisito di un visto per consentire a cittadini turchi, come i ricorrenti nella causa principale, di entrare nel territorio di uno Stato membro al fine di effettuarvi prestazioni di servizi per conto di un’impresa avente sede in Turchia, allorché, a tale data, detto visto non era richiesto
(1)  GU C 190 del 12.8.2006.

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