EUR-Lex -  62004TJ0261 - IT
Karar Dilini Çevir:
EUR-Lex -  62004TJ0261 - IT

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
3 maggio 2007
Causa T‑261/04
Alain Crespinet
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2003 – Attribuzione di punti di priorità»
Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione con cui sono stati attribuiti al ricorrente punti di priorità per l’esercizio di promozione 2003 nonché della decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado A5 per lo stesso esercizio di promozione.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)
3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, artt. 5, 7 e 45, n. 1)
4.      Funzionari – Decisione che influisce sulla posizione amministrativa di un funzionario
(Statuto dei funzionari, artt. 26 e 45)
5.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)
1.      Per quanto riguarda un ricorso diretto all’annullamento sia della decisione relativa all’attribuzione di punti di priorità al ricorrente sia della decisione di non iscrivere il suo nome sull’elenco dei funzionari promossi, la prima domanda è irricevibile, in quanto la decisione di attribuzione dei punti di priorità costituisce, nell’ambito del sistema di promozione istituito dalla Commissione, un atto preparatorio, preliminare e necessario alla decisione finale di non iscrivere il nome del ricorrente sull’elenco dei funzionari promossi e al distinto atto autonomo che essa implica, vale a dire la fissazione del punteggio complessivo. Tuttavia, dato che la legittimità di un atto preparatorio può esser contestata nell’ambito di un ricorso diretto contro la decisione definitiva, l’esame della fondatezza della domanda volta all’annullamento della decisione di non iscrivere il nome del ricorrente sull’elenco dei funzionari promossi deve vertere anche su ogni argomento del ricorso tendente a dimostrare l’illegittimità della decisione relativa all’attribuzione dei punti di priorità.
(v. punti 39 e 41‑44)
Riferimento: Tribunale 9 aprile 2003, causa T‑134/02, Tejada Fernández/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 18); Tribunale 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. I‑4137, punti 97 e 98)
2.      Nel valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto e, conseguentemente, anche nel caso di una decisione di attribuzione di punti di priorità in un sistema di promozione in cui tale valutazione viene quantificata, l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità e il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto portare l’amministrazione al suo giudizio, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia servita del suo potere in modo manifestamente errato.
(v. punti 58 e 93)
Riferimento: Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punto 9); Corte 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione (Racc. pag. 529, punto 6); Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑323/02, Breton/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1587, punto 98); Buendía Sierra/Commissione, cit., punti 291 e 320
3.      Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della Commissione – che è basato sulla quantificazione dei meriti – caratterizzato dall’attribuzione annuale ai funzionari di diversi tipi di punti, il fatto che, conformemente agli artt. 5 e 7 dello Statuto, si presupponga che i funzionari di uno stesso grado esercitino funzioni di livello di responsabilità equivalente non implica assolutamente che i loro meriti debbano essere considerati di valore pari ai fini dell’attribuzione dei punti di priorità messi a disposizione di ciascuna direzione generale, dato che essi sono riservati ai funzionari che hanno dato prova di meriti eccezionali.
(v. punto 65)
Riferimento: Tribunale 12 luglio 2001, causa T‑131/00, Schochaert/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑141 e II‑743, punto 38); Buendía Sierra/Commissione, cit., punto 290
4.      Scopo degli artt. 26 e 45 dello Statuto è quello di garantire al funzionario il rispetto dei diritti della difesa, evitando che decisioni adottate dall’autorità che ha il potere di nomina e che influiscono sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera siano fondate su fatti concernenti il suo comportamento dei quali non vi sia traccia nel fascicolo personale. Ne consegue che una decisione basata su elementi del genere è in contrasto con le garanzie dello Statuto e deve essere annullata in quanto emanata a seguito di una procedura viziata da illegittimità.
Ciò non si verifica nel caso di una decisione di attribuzione di punti di promozione fondata sull’importanza strategica delle funzioni svolte dal funzionario, circostanza che, in linea di principio, può essere dedotta dagli elementi contenuti nel fascicolo individuale di quest’ultimo, in particolare dal suo rapporto di evoluzione della carriera.
(v. punti 77 e 78)
Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑31 e II‑105, punto 68); Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑156/05, Lantzoni/Corte di giustizia (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑189 e II‑A‑2‑969, punto 67)
5.      Il fatto che ciascun funzionario promuovibile abbia il diritto di attendersi che l’autorità che ha il potere di nomina confronti i suoi meriti con quelli di tutti gli altri funzionari che hanno i requisiti per essere promossi al grado interessato, compresi quelli degli altri servizi, non implica, nell’ambito del sistema di promozione istituito dalla Commissione, che un tale esame dei meriti ampliato debba precedere l’attribuzione dei punti di promozione a livello di direzioni generali. Al contrario, l’esame previo dei meriti dei candidati in seno a ciascuna direzione generale, che dà luogo all’attribuzione di tali punti, rientra nel principio di buona amministrazione permettendo in particolare all’autorità che ha il potere di nomina di procedere su base obiettiva ad uno scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari promuovibili a un determinato grado.
(v. punti 82 e 85)
Riferimento: Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punto 21); Tribunale 16 settembre 1998, causa T‑234/97, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑507 e II‑1533, punto 24); Tribunale 3 ottobre 2000, causa T‑187/98, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑885, punto 61); Tribunale 19 marzo 2003, cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑495, punto 121); Tribunale 21 gennaio 2004, causa T‑97/02, Mavridis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑9 e II‑45, punto 77)

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