D-983/2011 - Abteilung IV - Asilo (altro) - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Karar Dilini Çevir:
D-983/2011 - Abteilung IV - Asilo (altro) - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-983/2011
Sentenza del 15 febbraio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 febbraio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera;
i verbali d'audizione del 25 gennaio 2011 e del 9 febbraio 2011;
il verbale di decisione dell'UFM del 9 febbraio 2011, notificata al ricorrente
il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 9 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data
10 febbraio 2011;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF;
che l’UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
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stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
sostanzialmente di essere cittadino marocchino, nato e cresciuto a
C._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pag. 1);
che egli avrebbe lasciato il Marocco il (…) con l'obiettivo di migliorare la
sua situazione economica (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011,
pag. 5);
che l'interessato sarebbe partito da C._______ in bus ed andato, in un
primo tempo a D._______, in Marocco, da dove sarebbe poi ripartito in
barca giungendo il (…) in Spagna, ad E._______; che, dopo un mese, si
sarebbe recato in Belgio, passando dalla Francia, ove sarebbe rimasto
sino al (…); che, in detta data, si sarebbe nascosto in un TIR e giunto il
giorno seguente in territorio elvetico; che egli avrebbe viaggiato senza
documenti d'identità, senza pagare alcunché per il viaggio d'espatrio e
senza neppure mai subire controlli (cfr. verbale d'audizione del
25 gennaio 2011, pagg. 6 e seg.);
che, nella decisione del 9 febbraio 2011, l'UFM ha considerato che il
richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in
quanto egli non ha espresso la volontà di cercare dalla Svizzera una
protezione contro le persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
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che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che egli ha chiaramente espresso
la volontà di chiedere protezione alla Svizzera, poiché, in caso contrario,
non si sarebbe presentato presso il Centro di registrazione e di procedura
di F._______; che egli ribadisce che la sua richiesta porta sull'assenza di
prospettive per quanto concerne la sicurezza socio-economica e che le
ragioni che l'hanno portato a lasciare il suo Paese sarebbero pertanto da
considerare gravi;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non dovesse
ottenere l'asilo, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha,
altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo
ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza
di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti
all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 e 4 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), imputabili all'agire
umano, quali i trattamenti contrari all'art. 3 del 4 novembre 1950 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del (CEDU, RS 0.101) e all'art. 3 del 10 dicembre 1984
della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), nonché le situazioni di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata (giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 18 consid. 5b);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
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religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude
tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita
precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti)
o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da
problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può
essere confrontata;
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera
protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere
esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di
essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese
d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico,
ovvero alla povertà della sua famiglia ed al susseguente intento di
migliorare questa situazione (cfr. verbale d'audizione del
25 gennaio 2011, pag. 5 e verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag.
3); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in
tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta
l'art. 18 LAsi;
che egli ha altresì confermato di non aver mai avuto problemi in patria, né
con le autorità o con la giustizia né con terze persone, come pure che
non vi sarebbero problemi che ostacolerebbero il suo rientro in Marocco
(cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pag. 6 e verbale
d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 6);
che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire che le ragioni che
l'avrebbero spinto a lasciare il suo Paese sarebbero gravi e reali (cfr.
ricorso pag. 2), senza tuttavia corroborare in maniera concreta
l'esposizione per lui, in Patria, al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 CEDU e all'art. 3 Conv. tortura;
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che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta questa disposizione, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di
diritto internazionale assunti dalla Svizzera (GICRA 1996 n. 18 consid.
14b lett. ee e referenze ivi citate);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Marocco non
è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio
nazionale;
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora
giovane, possiede una formazione scolastica di (…) anni ed ha pure,
stando a quanto riferito, frequentato qualche mese di formazione nel
campo della (…) (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2011, pag. 2 e
verbale d'audizione del 9 febbraio 2011, pag. 5); che, inoltre, egli dispone
ancora in patria di una rete famigliare, segnatamente i genitori, (…)
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sorelle, un fratello e diversi zii paterni e materni (cfr. verbale d'audizione
del 25 gennaio 2011, pag. 3);
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (DTAF 2008/34
consid. 12);
che alla luce di quanto precede, discende che l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: