D-969/2017 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)...
Karar Dilini Çevir:
D-969/2017 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte IV
D-969/2017


3/201

Sen t en z a d e l 1 7 f e bb r a i o 201 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Andreas Trommer;
cancelliera Sebastiana Stähli.



Parti
A._______, nato il (…),
con la moglie
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
ed il figlio
D._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,



contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.



Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 26 gennaio 2017 / N (…).


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Visto:
la domanda di asilo che A._______ e B._______ hanno presentato in Sviz-
zera il 16 ottobre 2016,
le audizioni sulle generalità del 19 ottobre 2016 nelle quali agli interessati
è stato concesso il diritto di essere sentiti circa un'eventuale evasione della
loro domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il relativo trasferimento
verso l'Italia,
la nascita del figlio D._______ il (…),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 26 gennaio 2017, notificata il 7 febbraio 2016 (cfr. risultanze proces-
suali), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferi-
mento degli interessati verso l'Italia,
il ricorso del 14 febbraio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 15 febbraio 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM
con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione im-
pugnata e al rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per nuova
decisione, chiedendo contestualmente la concessione dell'effetto sospen-
sivo; hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo
anticipo, con protestate spese e ripetibili,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
16 febbraio 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,

e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
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che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che gli insorgenti sono stati interpellati in Italia il 5 ottobre 2016 (cfr.
atto A5/2),
che il 22 novembre 2016, la SEM ha presentato alle autorità italiane com-
petenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una ri-
chiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino
III (cfr. atti A25/7 e A27/7),
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che queste autorità, non hanno risposto alla domanda di presa in carico
entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, per il
che l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella tratta-
zione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Du-
blino III),
che gli insorgenti non hanno contestato che questo Stato sia competente
per trattare la loro domanda,
che di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che invero, la CorteEDU, con sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 no-
vembre 2014, 29217/12, §114, ha peraltro espressamente indicato che la
situazione attuale dell’Italia non è comparabile alla situazione della Grecia
constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen-
naio 2011, 30696/09 (si veda anche recente sentenza della CorteEDU, Ji-
hana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in par-
ticolare il diritto alla trattazione della loro domanda secondo una procedura
giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed eu-
ropeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
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che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che i ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a
loro dire insufficienti, ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento
verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile,
che le stesse sarebbero infatti generiche e prive di concretezza e pertanto
non conformi a quanto previsto dalla CorteEDU nella sentenza Tarakhel
contro Svizzera,
che censurando la mancanza dell'ottenimento dall'Italia di garanzie indivi-
duali e specifiche, i ricorrenti fanno implicito riferimento alla clausola di so-
vranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente
all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in
diritto interno svizzero la clausola di sovranità,
che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se «motivi umanitari» lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Re-
golamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento
della domanda (cfr. DTAF 2015/9),
che se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferi-
mento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo
potere discrezionale in modo conforme alla legge,
che l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il tra-
sferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la
Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopracci-
tata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non
può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie
individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei
fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali
garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione
dell’art. 3 CEDU,
che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie
fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati
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con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto
riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia ri-
guardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in par-
ticolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 feb-
braio 2016 – sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e con-
crete e ciò malgrado sia indicato unicamente l’aeroporto di destinazione e
non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla sentenza della
CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §34-35),
che nella fattispecie, il Tribunale constata che i ricorrenti, seppur unica-
mente in seguito all'accettazione tacita, sono stati riconosciuti dalle autorità
italiane come «nucleo familiare» (cfr. atto A31/1); che inoltre, nella comu-
nicazione di riammissione del 24 gennaio 2017, l'Italia ha riportato le ge-
neralità precise degli stessi come pure il grado di parentela e le loro date
di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicita-
mente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare
dell'8 giugno 2015 e che i ricorrenti dovranno recarsi all'aeroporto di
E._______ e presentarsi all'«Ufficio di Polizia di Frontiera» (cfr. ibidem),
che per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui le circolari ita-
liane a cui fa riferimento la SEM sarebbero ormai datate e non contereb-
bero informazioni attuali circa la concreta disponibilità di posti, il discorso
non cambia dal momento che dall'aggiornamento periodico delle liste dei
progetti SPRAR riservati alle famiglie si può dedurre che l'Italia è continua-
tivamente impegnata a provvedere alloggi consoni alle famiglie (cfr. tra le
altre, sentenza del TAF E-1324/2016 del 9 agosto 2016 consid. 7.2.1),
che invero, ciò sarebbe pure confermato dalla nuova circolare del 12 otto-
bre 2016 del Ministero dell'Interno Italiano, la quale aggiorna nuovamente
la lista dei progetti SPRAR presenti nelle diverse regioni,
che ciò posto, il Tribunale ritiene che l'Italia abbia fornito sufficienti garanzie
concrete ed individuali così da poter escludere una violazione dell’art. 3
CEDU,
che inoltre, i ricorrenti non hanno né dimostrato che lo Stato di destinazione
non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la proce-
dura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura, né hanno apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscet-
tibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio
del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei
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suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese dove la loro vita, integrità
corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove
rischierebbero di essere respinti in un tale paese,
che ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione
dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra-
sferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di es-
sere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che, in altre parole, egli non hanno fornito indizi seri suscettibili di compro-
vare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero
tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica
dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che per-
tanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore
abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto
uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi
e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprez-
zamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderli in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino
III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente
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all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedano un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli


Data di spedizione: