D-8048/2010 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Karar Dilini Çevir:
D-8048/2010 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Corte IV
D-8048/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice Emilia Antonioni;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______ e
C._______, Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8048/2010
Visti:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
18 maggio 2010 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 27 maggio 2010 (di seguito: verbale 1 [act.
A1/12] e 2 [act. A2/12]) e del 23 agosto 2010 (di seguito: verbale 3
[act. A16/9] e 4 [act. A17/14]);
il verbale sul diritto di essere sentito concesso ad A._______ in merito
a contraddizioni verificatesi durante l'audizione del 23 agosto 2010 con
le allegazioni di sua moglie (di seguito: verbale 5);
la decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010, notificata ai richiedenti il
10 novembre 2010 (cfr. emergenze processuali);
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 17 novembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato; data d'entrata: 18 novembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) in data 24 novembre 2010;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi-
ficazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che sono pertanto
legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for -
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che
seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a
cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, gli in-
teressati (coniugi) d'etnia khalkhi hanno dichiarato di essere originari
della Mongolia, con ultimo domicilio in patria ad D._______;
che A._______ ha asserito di essere stato vittima di minacce di morte
e di violenze da parte di persone sconosciute mentre B._______ ha al -
legato, a seconda delle versioni, di essere espatriata per migliorare la
sua situazione economica, oppure anche per i problemi di suo marito
(cfr. verbali 1 e 2, pag. 6; verbale 3, pag. 3; verbale 4, pagg. 2-4);
che, in particolare, il richiedente avrebbe lavorato saltuariamente
come elettricista nell'abitazione del primo ministro E._______; che, nel
giugno 2007, mentre rientrava dal lavoro alla sera tardi, l'interessato
sarebbe stato aggredito e ferito gravemente da quattro uomini, i quali
lo avrebbero accusato di aver collocato delle microspie nella casa del
primo ministro ed esigevano delle informazioni a riguardo, minaccian-
dolo di morte; che in seguito sarebbe stato ricoverato per le gravi ferite
riportate durante l'aggressione; che avrebbe quindi preso contatto con
il primo ministro per raccontargli quanto accaduto; che quest'ultimo gli
avrebbe consigliato di rivolgersi alla polizia investigativa dello Stato;
che il richiedente avrebbe quindi avuto un colloquio con un investigato-
re delle citate forze dell'ordine; che, dopo alcuni giorni dopo l'incontro
con l'investigatore, l'interessato avrebbe ricevuto una telefonata mina-
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toria, nella quale sarebbe stata minacciata anche la sua famiglia; che
dopo aver nuovamente informato il primo ministro, quest'ultimo gli
avrebbe consigliato di fare espatriare sua moglie; che, pertanto, il ri -
chiedente avrebbe mandato la coniuga in Repubblica Ceca con un re-
golare permesso di lavoro; che, nel marzo 2009, il richiedente avrebbe
ricevuto una seconda telefonata anonima, nella quale gli si chiedeva di
raccontare tutto e in cui gli sarebbe stato riferito di un imminente in-
contro con i suoi persecutori; che l'interessato avrebbe quindi ulterior-
mente messo al corrente dell'accaduto il primo ministro, il quale gli
avrebbe promesso il suo aiuto, benché egli stesso avrebbe dichiarato
di non capire cosa stesse succedendo; che, una mattina di maggio
2010, E._______ avrebbe chiamato il richiedente informandolo che sa-
rebbero andati fuori città e che avrebbe inviato una macchina a pren -
derlo; che l'interessato sarebbe quindi salito sull'automobile che l'a-
vrebbe portato fino al confine con la Russia; che, giunto in tale luogo, il
richiedente avrebbe ricevuto una telefonata dal primo ministro, che gli
avrebbe spiegato che non sarebbe potuto rimanere in Mongolia e che
avrebbe dovuto andarsene; che, di conseguenza, avrebbe preso con-
tatto con la moglie per comunicarle di raggiungerlo a Zurigo; che, infi -
ne, gli interessati hanno presentato insieme domanda d'asilo in data
18 maggio 2010 a Chiasso;
che, nella decisione dell'8 novembre 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 28 giu-
gno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le
allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero va-
ghe, stereotipate, illogiche e contraddittorie, di modo che non emerge-
rebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interes-
sati a persecuzioni in caso di rientro in patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato di aver reso dichiarazioni
molto circostanziate circa i loro motivi d'asilo; che, inoltre, A._______
ha ribadito di essere espatriato per le minacce di morte ricevute e di
aver presentato un racconto verosimile; che, a sostegno della loro do-
manda d'asilo, hanno prodotto un documento della polizia mongola
che dimostrerebbe che A._______ avrebbe sporto denuncia per il rac-
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conto da egli esposto; che, per tali motivi, per il fatto che abbiano un
bambino ancora piccolo e che B._______ sarebbe ancora incinta, non
sarebbe ragionevolmente esigibile il loro rientro in patria; che, pertan-
to, troverebbe applicazione l'art. 3 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) e ciò perché in Mongolia rischierebbero di
essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti;
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul-
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro do-
manda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese pro-
cessuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale;
che, dall'altra parte, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato, comprendendo non soltan-
to i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’ese -
cuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili al-
l'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecu-
zioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni
in detto Paese;
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che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre -
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi -
ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi -
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, segnatamente, A._______ sostiene di essere perseguitato per ra-
gioni misteriose di cui egli stesso non è pienamente al corrente (cfr.
verbale 2, pag. 6); che, a tal proposito, si rilevi come egli non abbia sa -
puto indicare chi fossero i suoi persecutori, per quale motivo lo accu-
sassero di aver collocato delle microspie a casa del primo ministro e
nemmeno se effettivamente tali apparecchi fossero stati scoperti nel-
l'abitazione di E._______ (cfr. verbale 2, pag. 6; verbale 4, pagg. 5 e
7); che, inoltre, risulta alquanto incredibile il fatto che il primo ministro
abbia consigliato a A._______ di far espatriare solo la moglie nel
mese di settembre del 2007 e che egli abbia seguito tale consiglio,
malgrado fosse stata minacciata l'intera famiglia (cfr. verbale 2, pag. 6;
verbale 4, pag. 8); che in tale ambito è pur sempre contrario ad ogni
logica dell'agire la circostanza che i ricorrenti siano espatriati lascian -
do la loro figlia primogenita in patria come pure il fatto che A._______
si sia sempre limitato a seguire le indicazioni del primo ministro senza
mai essersi interessato di chiedergli una spiegazione (cfr. verbale 4,
pagg. 8 e 10); che, parimenti, è del tutto irrazionale che egli, nonostan -
te avesse già sporto denuncia per l'aggressione subita alla polizia in-
vestigativa di Stato, non abbia poi più riferito alle autorità statali le tele-
fonate minatorie ricevute, malgrado vi fossero delle indagini in corso
(cfr. verbale 2, pag. 6; verbale 4, pagg. 7 e 9); che, peraltro, ha soste-
nuto che E._______ sarebbe stato primo ministro della Mongolia per
tre o quattro anni fino al 2009 (cfr. verbale 4, pag. 4); che tale afferma-
zione è palesemente inverosimile, in quanto E._______ è stato eletto
in data 22 novembre 2007; che visto il fatto che il ricorrente conosceva
di persona E._______ appare alquanto improbabile che egli non sap-
pia essere più preciso in merito alla sua carica di primo ministro;
che, per quanto riguarda B._______, ella ha dichiarato nella prima au-
dizione di aver lasciato la Mongolia solamente per motivi economici,
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per poi aggiungere nella seconda audizione anche i problemi relativi a
suo marito, in seguito ai quali proprio il coniuge aveva voluto che lei
espatriasse (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 3, pag. 3); che, confrontata
con tale incongruenza, la ricorrente si è limitata ad allegare in un pri -
mo momento di aver citato tali fatti e subito dopo di non averli menzio-
nati, poiché non era a conoscenza di tutti i dettagli (cfr. verbale 3,
pagg. 4-6); che in tale ambito va osservato che B._______ ha asserito
nella seconda audizione di aver saputo dal marito stesso che quest'ul -
timo era stato minacciato e che l'aggressione di cui era stato vittima
era collegata al primo ministro (cfr. ibidem); che, in contraddizione con
ciò, il coniuge ha affermato nella seconda audizione, di non aver mai
riferito alla moglie né le minacce ricevute, né il collegamento della sua
aggressione con E._______ (cfr. verbale 4, pag. 9); che ha altresì ag-
giunto di aver evitato espressamente di informare la moglie per impe-
dire che lei lasciasse trapellare qualche informazione con altre perso-
ne e di non aver voluto dirle nulla nemmeno dopo il loro arrivo in Sviz-
zera (cfr. verbale 4, pag. 12); che, confrontati con tale divergenza,
B._______ non ha risposto, mentre il coniuge ha ribadito di non averle
mai detto nulla, ma ha ipotizzato che la moglie potesse avere intuito
qualcosa (cfr. verbale 3, pag. 6; cfr. verbale 5, pag. 1);
che, peraltro, non sono riusciti a fornire alcun dettaglio concreto in me-
rito al loro racconto, oppure a chiarire le contraddizioni sollevate dal -
l'UFM in sede di ricorso;
che pure il documento allegato al ricorso in una lingua straniera, il cui
contenuto, come dice lo stesso ricorrente, e senza quindi che in casu
si renda necessaria una traduzione, rappresenta la prova dell'avvenuta
denuncia, non può essere atto a dimostrare alcunché, in quanto una
tale denuncia, non chiarirebbe comunque l'inattendibilità e le incon-
gruenze del racconto esposto dai ricorrenti;
che, infine, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del racconto
reso dagli insorgenti sulla base degli elementi sopraevocati, non v'è
motivo di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti au -
torità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezio-
ne contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi;
che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pre-
giudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
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che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mon-
golia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel-
la totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti, sono ancora giovani, hanno una buona formazio-
ne scolastica ed hanno pure un'esperienza lavorativa in qualità di in-
fermiera rispettivamente di elettricista; che, inoltre, dispongono di una
solida rete familiare in patria segnatamente i genitori, due fratelli, una
sorella e tre zii paterni di B._______ nonché il padre, un fratello ed
una zia materna di A._______ come pure la loro figlia primogenita (cfr.
verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 4);
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che gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvi -
soria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi me-
dici; che, infatti, dagli atti di causa risulta che sia il figlio secondogenito
che B._______ sono in buona salute e quindi pronti per affrontare il
viaggio di ritorno;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite -
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, po-
tranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e -
senzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini -
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l' incarto N [...] (per corriere
interno; in copia);
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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