D-6403/2012 - Abteilung IV - Esecuzione dell'allontanamento - Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM...
Karar Dilini Çevir:
D-6403/2012 - Abteilung IV - Esecuzione dell'allontanamento - Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte IV
D-6403/2012



S e n t e n z a d e l 1 2 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Nicole Manetti.



Parti

A._______, nata il (...),
Sri Lanka,
ricorrente,



contro


Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 novembre 2012 / N (…).


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Fatti:
A.
Il 10 novembre 2009, la ricorrente – di etnia tamil, originaria di B._______
(Sri Lanka) e con ultima residenza a C._______ (Sri Lanka) – ha presen-
tato una domanda d'asilo in Svizzera.
La medesima ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbale di audizione del 20 novembre 2009 e verbale di audizione del
4 dicembre 2009) di essere nubile, (...) a C._______ e di essere
espatriata a causa del sospetto nutrito nei suoi confronti di essere spia
delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) dovuto alle sue fre-
quenti visite a famigliari nella zona di Mullaithivu (Vanni). Successivamen-
te, ella avrebbe ricevuto delle minacce e avrebbe saputo dell'uccisione di
alcuni (...) della zona, ciò che l'avrebbe indotta a temere per la propria vi-
ta. Il (...) agosto 2009 la richiedente avrebbe quindi deciso di espatriare.
Via India e Dubai, con documento malese falso, sarebbe giunta a Milano
e poi Chiasso.
B.
Tramite comunicazione del 29 agosto 2012 (atto A 16/2), l'UFM ha reso
note all'interessata le risultanze delle ricerche effettuate sul suo conto da
parte dell'Ambasciata svizzera a Colombo (Sri Lanka). Dal rapporto è
emerso essenzialmente che con un passaporto a nome di D._______,
l'interessata il (...) del 2007 è partita in aereo dallo Sri Lanka alla volta di
E._______ (Francia). Il (...) 2009, la medesima è rientrata da F._______
(Germania) nel proprio Paese, a Colombo. Il (...) 2009 è ripartita a desti-
nazione di F._______. Non da ultimo, le autorità norvegesi risultano aver
rilasciato, nel 2007, un premesso di soggiorno per ricongiungimento fa-
migliare a favore dell'interessata. Il (...) 2010 il marito della medesima, cit-
tadino norvegese, ha informato le medesime autorità che ella avrebbe o-
ramai fatto rientro in Sri Lanka due mesi addietro. L'Ufficio ha invitato la
medesima ad esprimersi in merito entro il 17 settembre 2012.
C.
Tramite scritto del 17 settembre 2012 l'interessata ha ammesso che per
quanto attiene al proprio passaporto le risultanze dell'Ambasciata corri-
sponderebbero al vero. L'interessata non sarebbe più in possesso del
summenzionato passaporto in quanto ritirato dal passatore, cosicché ella
avrebbe fornito all'autorità il proprio cognome da nubile. Come pure corri-
sponderebbe al vero la questione dell'ottenimento del permesso norvege-
se per via del marito. Successivamente, la medesima avrebbe tuttavia la-
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sciato il coniuge fedifrago e la Norvegia per far rientro in Sri Lanka. Infine,
la richiedente sarebbe ripartita alla volta di F._______ da dove avrebbe
preso un treno in direzione della Svizzera per chiedere asilo. In sostanza,
la medesima avrebbe nuovamente lasciato il proprio Paese di origine a
causa dell'emarginazione e della discriminazione subita come donna sola
separatasi dal marito.
D.
Con decisione del 14 novembre 2012, notificata alla ricorrente il
16 novembre 2013 (cfr. atto A 21/1), l'UFM ha respinto la succitata do-
manda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento della
ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso lo
Sri Lanka suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile.
E.
Il 10 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata:
11 dicembre 2012), la ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata de-
cisione dell'UFM. La medesima ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata limitatamente al punto relativo all'esecuzione dell'allontana-
mento, rispettivamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Ella
ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipa-
to delle presunte spese processuali. La ricorrente ha inoltre allegato la
copia del certificato di morte della madre avvenuta il (...) 2010.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudi-
ce unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.
4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera
sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concer-
nenti cittadini srilankesi di etnia tamil nonché di annullare quelli già fissati.
In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i procedimenti,
compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, indipendentemen-
te dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pratica è stata adot-
tata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini srilankesi di et-
nia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto esito negativo, i
quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro Paese dopo es-
sere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato dell'UFM del
4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha temporaneamen-
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te sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, l'UFM ha deciso di
fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un eventuale cam-
biamento della situazione in generale nel Paese, in particolare per quanto
riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha dato incarico all’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di sottoporre a
un controllo di qualità i casi delle due persone arrestate, dopodiché lo
stesso ACNUR esaminerà i dossier dei richiedenti l’asilo srilankesi ogget-
to di una decisione negativa passata in giudicato e che pertanto avrebbe-
ro dovuto essere rimpatriati (cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013
"Lo Sri Lanka rivela i motivi dell’arresto di due ex richiedenti l’asilo" e
Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del 4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft
Asyldossiers – zwei zurückgeschickte Tamilen seit Wochen in Haft"). È
dunque l'UFM stesso a considerare che i fatti, come ritenuti nella decisio-
ne del 14 novembre 2012, non sono, in tutta evidenza, accertati in modo
completo. Di conseguenza, è indubbio che una nuova analisi della situa-
zione nel Paese potrà influire sull'accertamento dei fatti rilevanti nel caso
in esame e, quindi, sulla decisione dell'autorità in materia d'asilo o circa la
presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassa-
zione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare
quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti
mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'auto-
rità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricor-
suale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati ac-
certati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un di-
spendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conse-
guenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio
grado di giurisdizione.
4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto
e la decisione del 14 novembre 2012 è annullata. La causa è pertanto
rinviata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per l'e-
manazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. L'incarto
dell'UFM nonché il dossier del Tribunale, il quale sarà parte integrante
degli atti per la procedura di prima istanza, sono trasmessi all'UFM. Visto
l'esito della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ul-
teriori allegazioni dell'interessata.
5.
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5.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
5.2 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
5.3 Alla ricorrente, non patrocinata in questa sede, non viene assegnata
alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).














(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 14 novembre 2012 è annullata. Gli atti di causa
sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità
di ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti


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