D-6379/2013 - Abteilung IV - Asilo ed allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10...
Karar Dilini Çevir:
D-6379/2013 - Abteilung IV - Asilo ed allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte IV
D-6379/2013



S e n t e n z a d e l 2 5 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Gérald Bovier,
cancelliera Zoe Cometti.



Parti

A. _______, nato il (…), alias
B. _______, nato il (…), alias
C. _______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,



contro


Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 ottobre 2013 / N (…)


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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino afghano di religione sciita, è nato a D. _______
(Iran) dove avrebbe vissuto fino al 23 luglio 2011, eccetto un breve
periodo tra il (…) e il (…) in cui avrebbe vissuto a Herat (Afghanistan).
Egli ha presentato domanda d'asilo in data 27 marzo 2012 dopo aver
raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un treno
proveniente dall'Italia. Egli sarebbe partito da D. _______, avrebbe
raggiunto E. _______ (Iran), in seguito F. _______ (Iran) e sarebbe
entrato in territorio turco viaggiando con un'automobile per poi
raggiungere G. _______ (Turchia) con un bus. Avrebbe quindi raggiunto
la Grecia, dove avrebbe soggiornato otto mesi prima di sbarcare in l'Italia
dove avrebbe preso il treno che lo ha condotto in Svizzera (cfr. verbale
d'audizione del 3 marzo 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3-5 e 7
seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato l'Iran per problemi legati a dei debiti
lasciati dal padre scomparso. Cercando di sfuggire ai creditori, l'insorgen-
te, sua madre e la sorella si sarebbero in un primo tempo trasferiti a Herat
dal nonno e rispettivamente padre dove tuttavia sarebbero stati trovati dai
creditori. Le condizioni economiche familiari dopo il decesso del nonno
sarebbero peggiorate, pertanto sarebbero tornati in Iran. Chiestogli per
quale motivo non sarebbe tornato in Afghanistan invece di fuggire in Eu-
ropa, egli ha indicato che ivi non avrebbe potuto trovare lavoro, pertanto
non essendo in grado di pagare ai creditori i debiti del padre, su richiesta
della di lui madre, sarebbe partito per l'Europa (cfr. verbale 1, pagg. 8
seg. e verbale d'audizione del 3 ottobre 2013 [di seguito: verbale 2],
pagg. 3-5 e 8).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti
documenti:
– la propria carta d'identità afghana, "Tazkara";
– una copia di un documento d'identità della madre;
– una copia di un scritto della madre dell'interessato indirizzato ad un
rappresentante di un villaggio;
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– la relativa lettera di risposta dell'11 agosto 2004 di un rappresentante
di un villaggio.
B.
Con decisione del 10 ottobre 2013, notificata all'interessato in data
16 ottobre 2013 (cfr. atto A18/1), l'Ufficio federale della migrazione (di se-
guito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, in quanto le sue di-
chiarazioni non avrebbero soddisfatto le condizioni legali di verosimiglian-
za e pertanto non ne ha esaminato la rilevanza, ed ha pronunciato conte-
stualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 14 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 15 novembre 2013), l'interessato è insorto contro detta decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il ricono-
scimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e,
sussidiariamente, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore
per una nuova decisione. Egli ha inoltre concluso alla concessione
dell'ammissione provvisoria, poiché l'esecuzione dell'allontanamento non
sarebbe ragionevolmente esigibile. Ha altresì presentato istanza di con-
cessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamento
dell'anticipo delle presunte spese processuali con protestate spese e ripe-
tibili.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 18 febbraio 2014, ha informato l'insorgente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura,
lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria in
prosieguo di procedura. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una
copia del ricorso all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una rispo-
sta.
E.
In data 31 marzo 2014, l'UFM ha presentato la risposta al ricorso, tras-
messa all'insorgente per conoscenza, nella quale ha rinviato ai conside-
randi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata
in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea fede-
rale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo.
Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del
14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'en-
trata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette
dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.
In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizio-
ni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al mo-
mento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale
applica il nuovo diritto vigente, tenendo conto, qualora fosse il caso, del
principio della retroattività della legge (cfr. tra le altre, DTF 122 V 405
consid. 3b.aa. e DTAF 2009/3 consid. 3.2-3.4).
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3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57
consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011,
n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.).
4.
4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'in-
teressato circa i motivi d'asilo come incompatibili con l'esperienza genera-
le di vita o la logica dell'agire, illogiche nonché superficiali e quindi invero-
simili.
In particolare, l'UFM ha rilevato che il richiedente non avrebbe saputo
rendere credibile il racconto inerente alla scomparsa del padre ed ai
relativi problemi scaturiti a causa dei presunti debiti. Non sarebbe
credibile che l'interessato, nonostante avesse indicato d'essere stato
ricercato più volte dai creditori, non sarebbe a conoscenza
dell'ammontare esatto dei debiti di suo padre, indicando dapprima che si
eleverebbero a tre o quattro chili d'oro, per poi indicare che sarebbero
superiori ad un chilo d'oro. Per di più, l'UFM ha indicato che quattro chili
d'oro sembrerebbero essere una quantità del tutto smisurata per
un'attività di modesta grandezza come quella del di lui padre, il quale
avrebbe avuto un solo impiegato. Inoltre non sarebbe plausibile che
l'insorgente non abbia saputo indicare il numero esatto dei creditori.
Altresì, in occasione della prima audizione, egli avrebbe indicato che in
Afghanistan, all'infuori di problemi economici, non avrebbe mai avuto
problemi, mentre durante l'audizione federale avrebbe indicato che i
creditori lo avrebbero cercato pure in Afghanistan. L'UFM non ha altresì
ritenuto plausibile la dichiarazione secondo la quale il ricorrente avrebbe
cominciato a lavorare a undici anni senza percepire uno stipendio e che
quest'ultimo lo avrebbe ricevuto solo a sedici anni, momento in cui i
creditori avrebbero cominciato a chiedergli il pagamento dei debiti di suo
padre. L'UFM ha altrettanto ritenuto illogica e superficiale la dichiarazione
circa la scomparsa del padre. Infatti, l'interessato avrebbe indicato che
sua madre avrebbe cominciato a cercare il padre due giorni dopo averlo
visto partire di casa e che pertanto non sarebbe logico aspettare un paio
di giorni prima di cominciare a cercare una persona che non è tornata a
casa dal lavoro.
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Quo ai mezzi di prova inoltrati (lo scambio di scritti tra la madre dell'inte-
ressato ed il rappresentante del villaggio), l'UFM li ha ritenuti come non
recanti alcun valore probatorio giacché tali documenti sarebbero di facile
riproduzione e pertanto non sono stati ritenuti.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbe-
ro le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e pertanto l'UFM
non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua doman-
da d'asilo.
Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. Altresì, ha indicato che non vi sa-
rebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese
d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU.
Inoltre, siccome l'interessato proverrebbe da Herat, dove avrebbe vissuto
un anno e dove avrebbe dei famigliari, l'esecuzione dell'allontanamento in
Afghanistan sarebbe ragionevolmente esigibile, giusta la giurisprudenza
dello scrivente Tribunale. Nonostante il richiedente abbia vissuto maggior
parte della sua vita in Iran, l'UFM ha considerato che vista la presenza di
familiari nel suo Paese d'origine, l'assenza di problemi di salute, la sua
formazione scolastica nonché la sua esperienza lavorativa, non vi sareb-
bero ostacoli al rinvio e, allo stesso modo, né la lingua né la cultura in Af-
ghanistan sarebbero nella fattispecie un impedimento al rinvio dell'inte-
ressato. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul
piano tecnico che pratico.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata
dei suoi motivi d'asilo. Preliminarmente, quo all'ammontare effettivo dei
debiti del padre ed al numero esatto dei creditori, il ricorrente ha indicato
che all'epoca dei fatti sarebbe stato un bambino di poco più di dieci anni e
che pertanto sarebbe plausibile non saper indicare con esattezza l'am-
montare del debito ed il numero dei creditori. Egli si sarebbe esclusiva-
mente basato sulle indicazioni dei creditori e di sua madre. Per giunta,
contrariamente da quanto ritenuto dall'UFM, suo padre avrebbe avuto alle
proprie dipendenze più impiegati e non solo uno, pertanto sarebbe plau-
sibile che il debito d'oro ammonti ai tre o quattro chili. Secondariamente,
ha ammesso che in occasione della prima audizione avrebbe indicato che
in Afghanistan non avrebbe avuto problemi, nonostante ciò, durante l'au-
dizione federale avrebbe asserito che alcuni creditori sarebbero giunti pu-
re in Afghanistan. Giacché lo stesso al momento dei citati fatti sarebbe
stato un bambino, sarebbe evidente che in prima audizione, rispondendo
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alla domanda sul perché visti i problemi in Iran non sarebbe tornato in Af-
ghanistan, non avrebbe ricondotto a sé, almeno per quel tempo, i pro-
blemi del padre ed avrebbe accennato puramente ai problemi economici.
Altresì, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, i problemi dell'insor-
gente sarebbero iniziati allorquando lo stesso avrebbe cominciato a per-
cepire uno stipendio. I creditori ne sarebbero venuti a conoscenza e per-
tanto avrebbero cominciato a mettere pressione al ricorrente ed a minac-
ciarlo al fine d'ottenere il pagamento del debito creato dal padre. Pertan-
to, su questo punto non vi sarebbe alcuna contraddizione. Parimenti, egli
non avrebbe mai dichiarato d'aver lavorato gratuitamente per cinque anni.
Egli avrebbe invece indicato che a undici anni, quando avrebbe comincia-
to a lavorare, non avrebbe percepito alcuno stipendio, che tuttavia con il
passare degli anni avrebbe percepito un salario sempre più elevato, fino
a giungere ai sedici anni quando avrebbe ottenuto un vero e proprio sala-
rio. Sarebbe pertanto plausibile, visto il contesto sociale e culturale, che i
creditori pretenderebbero il pagamento dei debiti del padre dallo stesso e
non dalla madre e dalla sorella. Infine, circa la scomparsa del padre, l'in-
sorgente ha sostenuto che all'epoca dei fatti egli sarebbe stato solo un
bambino, pertanto non gli potrebbero essere imputati comportamenti po-
co logici concernenti i propri genitori. In ogni caso, egli avrebbe dichiarato
che la sera della scomparsa del padre, sarebbero stati tutti molto inquieti
e la madre avrebbe dormito poco. Inoltre la madre avrebbe effettivamente
cominciato a cercare il marito ufficialmente solo due giorni dopo la scom-
parsa, presso ospedali ed il servizio d'informazione per persone scom-
parse, mentre le ricerche informali, presso vicini e conoscenti, sarebbero
state compiute già la sera ed il giorno successivi alla scomparsa del pa-
dre. In conclusione, le sue dichiarazioni sarebbero nel loro insieme vero-
simili.
Quo i mezzi di prova depositati, l'insorgente ha indicato che l'argomenta-
zione con la quale l'UFM giustifica l'esimersi dal ritenere tali documenti
sarebbe priva di fondamento giuridico. L'UFM avrebbe dovuto basarsi su
un'analisi oculata dei mezzi di prova depositati, invece di scartare tale
analisi giustificandola esclusivamente con l'eventuale possibilità di poter
facilmente fabbricarli.
Circa l'allontanamento, ha indicato che l'esecuzione dello stesso in Af-
ghanistan non sarebbe ragionevolmente esigibile essendo egli nato e
cresciuto in Iran ed avendo vissuto in Afghanistan meno di un anno nel
2005. Infatti, il ricorrente avrebbe lasciato l'Afghanistan dopo la morte del
nonno, il quale sarebbe stato l'unico membro della famiglia in grado di ga-
rantire il sostentamento della famiglia, giacché gli zii materni non avreb-
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bero potuto aiutarlo. L'insorgente ha sottolineato che questi ultimi non sa-
rebbero in grado di aiutarlo e sostenerlo economicamente, giacché non
avrebbe potuto beneficiare dell'aiuto degli zii neppure nel (…), quando in
compagnia di sua madre e sua sorella sarebbero stati costretti a tornare
in Iran. Pertanto, in Afghanistan, il ricorrente non disporrebbe di una soli-
da rete sociale e non avrebbe la possibilità di procurarsi il minimo esi-
stenziale.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria. Le dichiarazioni devono esse-
re attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
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sioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 1995 n. 23 consid. 5b).
6.
Questo Tribunale osserva che, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo
rese dal ricorrente non adempiono le condizioni legali, giusta gli art. 3 e 7
LAsi, atte a riconoscergli la qualità di rifugiato.
Innanzitutto, occorre rilevare che l'insorgente, cittadino afghano, nono-
stante sia cresciuto ed abbia vissuto maggior parte della sua vita in Iran è
sprovvisto della cittadinanza iraniana, e pertanto l'analisi dei suoi motivi
d'asilo è da effettuare in relazione all'Afghanistan.
Il ricorrente ha allegato che dopo la scomparsa del padre, il quale gestiva
una propria attività di orafo in Iran, i creditori hanno cominciato a fare
pressione sulla sua famiglia per ottenere il pagamento dei debiti creati dal
padre (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3). Pertanto il ricorrente –
allora undicenne – in compagnia di sua madre e sua sorella, è giunto in
Afghanistan nel (…) per sfuggire ai creditori dell'ormai scomparso padre e
vi avrebbe soggiornato per meno di un anno (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.).
A tal proposito, il ricorrente ha indicato come nei primi mesi di soggiorno il
nonno materno li avrebbe aiutati anche finanziariamente. Con la morte di
quest'ultimo e non riuscendo a trovare lavoro, la madre ha deciso di tor-
nare in Iran con il ricorrente e la di lui sorella (cfr. verbale 1, pag. 8 e ver-
bale 2, pag. 5). Pertanto, l'evento scatenante la necessità di espatriare
dall'Afghanistan è da attribuire a problemi economici riscontrati dalla fa-
miglia dell'insorgente (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pag. 5). Tali
motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non rientrano in
tutta evidenza, nelle diverse fattispecie previste all'art. 3 LAsi.
Altresì, per quanto concerne i presunti debiti lasciati dal padre, il Tribuna-
le ritiene che il ricorrente non ha reso credibile che i creditori siano effetti-
vamente giunti sino a Herat per ottenere l'estinzione del debito. Il raccon-
to dell'insorgente circa l'ammontare dei debiti del padre, del numero dei
creditori e la circostanza in cui questi ultimi si sarebbero presentati in Af-
ghanistan è molto vago. Effettivamente bisogna rilevare che l'insorgente
al momento dei fatti accaduti in Afghanistan era ancora un fanciullo, no-
nostante ciò, egli fa valere tali motivi a fondamento della sua domanda
d'asilo, pertanto ci si può attendere informazioni molto più dettagliate. Di
conseguenza, non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo
cui lo stesso, essendo stato un fanciullo all'accadere di tali fatti, non sa-
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rebbe stato in grado di fornire tali importanti dettagli. Oltracciò, v'è da rile-
vare che nella prima audizione lo stesso non ha mai accennato a tali pro-
blemi in relazione all'Afghanistan (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 8). Per giunta,
alla domanda di cosa avrebbe paura qualora dovesse ritornare in Afgha-
nistan, ha soprattutto sostenuto di temere l'indigenza (cfr. verbale 1,
pag. 9 e verbale 2, pag. 10). In ogni caso, ammesso e non concesso che
tra il (…) e il (…) i creditori fossero davvero andati in Afghanistan per ri-
scuotere i crediti, non vi sono tuttavia indizi che ivi abbiano subito dei
pregiudizi seri, giacché, come indicato dal ricorrente, grazie all'intervento
di un rappresentante del villaggio, i creditori li avrebbero lasciati in pace
(cfr. verbale 2, pag. 4). Pertanto anche qualora si ammettesse il valore
probatorio dei mezzi di prova depositati dall'insorgente (lo scambio di
scritti tra la madre dell'interessato ed il rappresentante del villaggio), il
Tribunale giungerebbe alla stessa conclusione.
Visto quanto sopra, codesto Tribunale ritiene che i motivi d'asilo fatti vale-
re dall'insorgente, relativi al suo Paese d'origine, ovvero l'Afghanistan,
quando non inverosimili, sono irrilevanti in materia d'asilo.
Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr,
(RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevol-
mente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento
d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria
(art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr).
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Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternati-
va. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità
giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
Nella presente fattispecie, visti i considerandi che seguono, il Tribunale si
esime dall'analizzare le condizioni di ammissibilità e possibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento.
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla
fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o
persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che
costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.2).
Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ra-
gionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente
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attualmente in Afghanistan da un lato e dalla sua situazione personale
dall'altro.
8.2.1 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza
e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto
Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è
continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i
centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la
situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la
situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita
tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia
esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7
consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave
rispetto alle altre parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso
la città Kabul non è generalmente inesigibile, bensì può essere
riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli, anche
nell'ambito di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7
consid. 9.9.2). Come nella capitale Kabul, anche nella città di Herat le
condizioni di sicurezza e la situazione umanitaria sono oggi meno critiche
rispetto alle altre regioni dell'Afghanistan. In presenza di condizioni
favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti sociali, la possibilità di
procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone
condizioni di salute), l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di
Herat può essere considerata ragionevolmente esigibile (DTAF 2011/38
consid. 4.3.1-4.3.3).
8.2.2 Nel caso in disamina, quanto alla situazione personale del
ricorrente e come pacificamente ritenuto dall'UFM, v'è da rilevare che egli
ha praticamente vissuto quasi la totalità della sua vita in Iran, eccetto un
breve soggiorno in Afghanistan, a Herat, tra il (…) e il (…). L'UFM ha
ritenuto che l'insorgente avrebbe degli zii e delle zie come pure dei cugini
a Herat, sarebbe giovane, senza problemi di salute e con una formazione
scolastica ed un'esperienza lavorativa di rispettivamente sei anni.
Pertanto, non vi sarebbero ostacoli al suo rinvio verso Herat. L'insorgente
ha contestato tali argomentazioni dell'UFM, indicando che non
disporrebbe di una solida rete sociale e non avrebbe le possibilità di
procurarsi il minimo esistenziale. Infatti, egli non potrebbe contare
sull'aiuto degli zii, giacché non avrebbe potuto beneficiare del loro aiuto
neppure nel (…), allorquando in compagnia di sua madre e sua sorella
sarebbero stati costretti a tornare in Iran.
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Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente verso l'Afghanistan e segnatamente a Herat, non è at-
tualmente ragionevolmente esigibile. Avantutto, va ritenuto che il ricorren-
te non gode di una solida rete sociale e famigliare a Herat. L'UFM ha rite-
nuto che la sola presenza di zii e zie come pure di cugini costituirebbe
una solida rete sociale. Il Tribunale non può condividere tale conclusione
giacché, come pacificamente ritenuto dall'UFM, l'insorgente è nato, cre-
sciuto e si è scolarizzato in Iran: è per lui ben difficile aver creato una so-
lida rete sociale a Herat durante l'anno in cui vi ha vissuto. È d'uopo
rammentare, inoltre, che l'insorgente ha lasciato l'Afghanistan, dopo il
breve soggiorno, poiché tali zii, zie e cugini, i quali, secondo l'UFM, costi-
tuirebbero la sua solida rete sociale, non sono stati in grado di aiutarlo
economicamente (cfr. verbale 2, pag. 5). Oltracciò, bisogna pure ritenere
che l'anno in cui il ricorrente ha vissuto a Herat, lo stesso aveva undici o
dodici anni (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 8 e verbale 2, pagg. 2 e 10). Secon-
dariamente, occorre rammentare che la madre e la sorella dell'insorgente
vivono a tuttora in Iran. La sorella è sposata con un afghano residente in
Iran ed avrebbe pertanto il permesso di soggiorno, mentre la madre
avrebbe uno statuto irregolare (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 2
e 10). A mente di questo Tribunale, molti afghani dalla fine degli anni set-
tanta sono fuggiti verso l'Iran per diversi fattori quali insicurezza, violenza,
cambi di regime, siccità o disoccupazione (cfr. Refugee Cooperation, The
situation of afghans in the Islamic Republic of Iran nine years after the
overthrow of the taliban regime in Afghanistan, 04.02.2011,
php >, consultato il 02.06.2014). In principio, come verosimilmente è suc-
cesso alla famiglia del qui ricorrente (cfr. verbale 1, pagg. 5-7 e verbale 2,
pag. 3), gli afghani espatriati in Iran ricevevano un permesso di soggiorno
rinnovabile annualmente (cfr. Landinfo [Norvegia], Afghan citizens in Iran,
14.03.2011, , [di se-
guito: Landinfo], consultato il 02.06.2014). L'insorgente ha indicato che al-
lorquando, unitamente alla di lui madre e sorella, hanno tentato di ritorna-
re in Afghanistan, hanno depositato tali documenti iraniani e successiva-
mente, quando hanno fatto ritorno in Iran, sono entrati con uno statuto ir-
regolare (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 10). Tale situazione ge-
nerale è conosciuta dal Tribunale e il racconto dell'insorgente circa tali vi-
cissitudini risulta per codesto Tribunale verosimile. Orbene, a tuttora, per
l'insorgente è impossibile regolarizzare il suo statuto in Iran, giacché sarà
ritenuto come immigrante irregolare (cfr. Landinfo, pag. 12). Inoltre, va ri-
tenuto che molti afghani che dopo molti anni hanno fatto rientro nel loro
Paese d'origine dopo essere fuggiti in Iran, hanno difficoltà al reinseri-
mento sociale, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista lavo-
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rativo (cfr. Forced Migration Review, Afghanistan's displaced people: 2014
and beyond, 05.2014, ,
pag. 26, consultato il 02.06.2014). Pertanto, sotto questo profilo, la solida
rete sociale assume una maggiore importanza. In questa speciale fatti-
specie nella quale si ritrova il ricorrente, nato, cresciuto e scolarizzato in
Iran, con esperienza lavorativa nel mercato del lavoro iraniano e non af-
ghano, nonché tenuto conto della presenza solo degli zii nel Paese d'ori-
gine, i quali già quando ha soggiornato per un breve periodo a Herat non
sono stati in grado di aiutare economicamente la sua famiglia (cfr. verba-
le 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pagg. 2 seg. e 5), e tenuto conto altresì
delle future difficili condizioni di reintegrazione e conformemente alla giu-
risprudenza dello scrivente Tribunale (DTAF 2011/38 consid. 4.3.1-4.3.3),
v'è da concludere che, in casu, l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente non è attualmente ragionevolmente esigibile.
Da quanto esposto e vista segnatamente la particolarità del caso di spe-
cie, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non
è attualmente ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
Inoltre, dagli atti di causa, non emergono indizi atti ad escludere allo
stesso la concessione dell'ammissione provissoria giusta l'art. 83 cpv. 7
LStr. Di conseguenza, al ricorrente è concessa l'ammissione provvisoria.
9.
Pertanto, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontana-
mento, per il resto è respinto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del
10 ottobre 2013 sono annullati. All'UFM è richiesto d'accordare l'ammis-
sione provvisoria all'insorgente (art. 83 cpv. 1 LStr).
10.
10.1 Visto l'esito della procedura che vede il ricorrente soccombere sulla
questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontana-
mento, le spese processuali ridotte sarebbero poste a suo carico (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le
conclusioni al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di
esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso
d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accerta-
menti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso
della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.
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10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Se
la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in propor-
zione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di
una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli
atti di causa in CHF 300.– (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 cpv. 2
TS-TAF).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.












(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del
10 ottobre 2013 sono annullati. All'UFM è richiesto d'accordare l'ammis-
sione provvisoria all'insorgente.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese pro-
cessuali.
3.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.– a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti


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