D-5794/2009 - Abteilung IV - Asilo e allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21...
Karar Dilini Çevir:
D-5794/2009 - Abteilung IV - Asilo e allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21...
Corte IV
D-5794/2009 e D-5870/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo (Giudice unico),
con approvazione del Giudice Hans Schürch;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, nata il (...), alias
B._______, nata il (...),
C._______, nato il (...), alias
D._______, nato il (...),
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisioni dell'UFM del 21 agosto 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5794/2009 e D-5870/2009
Fatti:
A.
La ricorrente, originaria della Mongolia, nata e vissuta a E._______,
ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...).
Nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in so-
stanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di
essere uccisa in patria a seguito delle continue minacce e vessazioni
subite. Ella, infatti, unitamente al marito, sarebbe perseguitata da
F._______ e G._______, due individui che hanno organizzato il suo
viaggio in H._______. Nel 2004, questi hanno proposto ai ricorrenti di
andare in H._______, dove avrebbero potuto trovare lavoro e guada-
gnare diversi soldi. Tuttavia, nel mese dicembre del 2004 essi si sono
presentati con il permesso valido soltanto per la ricorrente dicendo
che il marito avrebbe potuto raggiungerla soltanto in un secondo mo-
mento una volta ottenuti i documenti. Giunta in H._______, la ricorren-
te sarebbe stata ostaggio di F._______ e G._______, i quali non le
permettevano di uscire di casa e la obbligavano ad avere rapporti ses-
suali con loro ed altri uomini. Sfruttando un momento di disattenzione
dei due aguzzini, la ricorrente sarebbe riuscita a scappare e con l'aiuto
di due connazionali avrebbe depositato una domanda di asilo. A segui-
to della decisione negativa, ella si sarebbe recata in Austria, da dove
sarebbe stata rinviata in H._______. Qui, a seguito di una nuova pro-
cedura di asilo conclusasi negativamente, la ricorrente è stata rimpa-
triata in Mongolia. A causa delle violenze subite, ella non avrebbe avu-
to il coraggio di tornare da suo marito, il quale, tuttavia, saputo del suo
ritorno, sarebbe andato a trovarla, nel mese di luglio del 2006, a casa
di sua madre. A partire dal 2007, dopo che F._______ e G._______
avrebbe saputo del suo rientro in Mongolia, sarebbero cominciati i pro-
blemi. A tal proposito, la ricorrente ha dichiarato che spesso, sarebbe-
ro arrivati i ladri in casa e che in sua assenza il marito avrebbe subito
delle violenze che però non le avrebbe mai voluto raccontare. Malgra-
do la denuncia della situazione al maggiore I._______, la situazione
non è mutata. Il poliziotto avrebbe infatti risposto di avere altre denun-
ce a carico degli individui citati, ma di non avere sufficienti elementi
per portarli in tribunale. Il marito, continuando ad indagare personal-
mente su F._______ e G._______ avrebbe inoltre scoperto che poteva
esserci una connessione tra essi e dei membri del parlamento, in par -
ticolare con uno di nome L._______. Tuttavia, queste informazioni non
hanno fatto breccia nelle autorità, e meglio il maggiore I._______, il
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quale avrebbe semplicemente intimato al ricorrente di andarsene. Suc-
cessivamente, in data 26 novembre 2007, la casa dei ricorrenti sareb-
be andata distrutta in un rogo, nel quale ha perso la vita la madre della
ricorrente. Inizialmente i vigili del fuoco avrebbero riferito che si tratta -
va di un incendio doloso, cambiando poi misteriosamente opinione e
dicendo che si era trattato di un corto circuito. Nei giorni seguenti, ri -
correnti avrebbero ricevuto diverse telefonate minatorie, nelle quali ve-
nivano avvertiti che quello era solo l'inizio e che la prossima volta sa-
rebbe potuto accadere qualcosa alla loro figlia. Malgrado le richieste
alla compagnia telefonica essi non sarebbero riusciti a risalire agli au-
tori delle minacce. Alla luce di tutto quanto precede, i ricorrenti avreb-
bero lasciato la figlia da un'amica e sarebbero espatriati in data (...)
giungendo in Svizzera, a Chiasso, il (...).
Il marito di A._______, C._______, originario della Mongolia, nato e
vissuto a Ulaanbaatar, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il
(...).
Nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in so-
stanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di
essere ucciso in patria a seguito delle continue minacce e vessazioni
subite. Anch'egli, infatti, sarebbe perseguitato da F._______ e
G._______, i due individui che hanno organizzato il viaggio di sua mo-
glie in H._______, posto che una volta venuto a conoscenza dei so-
prusi subiti dalla moglie, nel frattempo ritornata in patria, egli avrebbe
dapprima indagato personalmente sui due truffatori scoprendo un giro
di prostituzione ed in seguito li avrebbe denunciati ad un maggiore di
polizia di nome I._______. A seguito di ciò, egli sarebbe stato più volte
vittima di pestaggi e minacce da parte di sconosciuti, i quali, in data
27 novembre 2007 gli avrebbero persino bruciato la casa, nel cui rogo
sarebbe inoltre morta sua suocera. Un giorno, dopo che F._______ e
G._______ sono tornati dalla H._______, il ricorrente, di professione
tassista, è stato vittima di un agguato alla fine del suo turno di lavoro.
Infatti, un falso cliente lo avrebbe condotto in una via discosta ove ad
attenderlo c'erano F._______ e G._______, i quali lo avrebbero pic-
chiato e violentato in un garage. Continuando ad indagare sui due mal -
viventi, il ricorrente avrebbe inoltre scoperto che esisterebbe un colle -
gamento tra essi ed un noto parlamentare, tale L._______, che, oltre-
tutto, all'epoca era a capo del parlamento. Una volta riferiti i suoi so -
spetti al maggiore I._______, questi gli avrebbe risposto di sapere già
tutto e gli avrebbe intimato di andarsene. Infine, viste le violenze subi-
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te, le continue minacce di morte rivolte anche nei confronti della mo-
glie e della figlia, nonché l'indifferenza delle autorità nei confronti delle
sue denunce, il ricorrente avrebbe deciso di espatriare, lasciando il
paese il (...) e giungendo in Svizzera il (...). Egli ha infine aggiunto di
essere ammalato di epatite B e cirrosi epatica.
B.
Con distinte decisioni del 21 agosto 2009, l'Ufficio federale della mi -
grazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto le succitate domande
d'asilo di A._______ e C._______. Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'al-
lontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 14 settembre 2009, A._______ ha interposto ricorso dinnanzi
al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UFM
chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Subor-
dinatamente, egli ha chiesto la concessione dell'asilo in Svizzera e, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine egli
ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
In medesima data, pure il marito, C._______, ha interposto ricorso din -
nanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la decisione
dell'UFM chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la tra-
smissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova deci-
sione. Subordinatamente, egli ha chiesto la concessione dell'asilo in
Svizzera e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvi-
soria. Infine egli ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo antici -
po.
E.
Con distinte decisioni incidentali del 18 settembre 2009, il TAF ha au-
torizzato i ricorrenti a soggiornare il Svizzera fino al termine della pro-
cedura di ricorso. Inoltre, il Tribunale ha dispensato i ricorrenti dal ver-
samento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processua-
li, rinviando la decisione sulla domanda di esenzione dal pagamento
delle spese di giudizio. Infine l'autorità di ricorso ha concesso un termi -
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ne all'UFM per produrre le proprie osservazioni ai ricorsi degli interes-
sati.
F.
Con osservazioni congiunte del 21 ottobre 2009, l'UFM si è rinnovato,
confermandole integralmente, nelle proprie distinte decisioni del 21
agosto 2009. Ciò pur ammettendo che un Mongolia esiste un certo
grado di corruzione, ma che tuttavia, dopo il passaggio del potere con
le elezioni del luglio 2009, sono percorribili diverse vie finalizzate al-
l'ottenimento di protezione da parte delle autorità, per esempio, insi-
stendo presso presso la polizia ed eventualmente le istanze superiori,
facendo eventualmente capo ad un avvocato.
G.
La decisione incidentale del 27 ottobre 2009, con la quale il TAF ha
concesso un termine a C._______ per produrre un eventuale allegato
di replica.
H.
Lo scritto del 2 novembre 2009, con il quale C._______, pur ammet-
tendo la praticabilità delle soluzioni allegate dall'UFM, ha rilevato che
un tale agire esporrebbe lui e la sua famiglia a probabili ripercussioni,
posto che le loro denunce sono rivolte a persone potenti dalle quali, in
Mongolia, è difficile difendersi.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tri-
bunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in-
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF
D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit admini-
stratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
4.
I ricorsi inoltrati dai ricorrenti, marito e moglie, concernono fatti d'ugua-
le natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la
congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza
(cfr. DTF 128 V 126, consid. 1 e relativi riferimenti). Sotto questo
aspetto possono essere congiunti anche ricorsi inoltrati separatamente
nonostante l'autorità inferiore abbia deciso tramite due decisioni distin -
te. Tale procedimento favorisce l'economia processuale ed è nell'inte-
resse degli insorgenti (cfr. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, pag. 115, n. 3.17).
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5.
5.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato inverosimile il
racconto di C._______ e irrilevanti nonché inverosimili i motivi presen-
tati da A._______ in materia d'asilo. In particolare, per quanto concer -
ne il racconto di C._______, l'UFM ha considerato le allegazioni del ri-
chiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle
due audizioni sostenute dal richiedente, nonché la carenza di dettagli
forniti nel suo racconto. Inoltre, l'esecuzione del suo allontanamento
sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. Per quanto attiene alla si-
gnora A._______, l'autorità inferiore ha allegato la richiedente avrebbe
presentato le persecuzioni subite in modo generico non riuscendo a
fornire alcun dettaglio in merito, di modo che esse risultano inattendi -
bili. Inoltre l'UFM ha dichiarato di non ritenere rilevanti in materia d'asi-
lo, indipendentemente dalla loro verosimiglianza, le allegazioni riguar-
danti il suo soggiorno in H._______, posto che trattasi di una vicenda
anteriore al suo ritorno in Patria ed occorsa in un Paese terzo. Infine,
l'UFM ha ritenuto che, anche per lei, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nei loro gravami, gli insorgenti sostengono di aver addotto validi e
sufficienti motivi a suffragio delle rispettive domande di asilo e che le
discrepanze rilevate dall'UFM nelle loro audizioni sarebbero dovute
alla confusione del momento. A loro dire, inoltre, l'UFM avrebbe accer-
tato i fatti in maniera incompleta ed inesatta. Essi ritengono inoltre che
il loro rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quan-
to troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò perché, se allontanati,
essi sarebbero esposti a quei trattamenti vietati dalla disposizione in
questione. Per questi motivi i ricorrenti ritengono di adempiere le con-
dizioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'am-
missione provvisoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamen-
to ragionevolmente esigibile ne ammissibile.
5.3 In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'accoglimento dei ri -
spettivi separati ricorsi con il conseguente annullamento dei provvedi-
menti impugnati e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferio-
re per una nuova decisione. Sussidiariamente, essi chiedono la con-
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cessione dell'asilo in Svizzera e, subordinatamente, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una doman-
da di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento
delle spese di giudizio e del relativo anticipo.
5.4 Con osservazioni congiunte del 21 ottobre 2009, l'UFM si è rinno-
vato, confermandole integralmente, nelle proprie distinte decisioni del
21 agosto 2009. Ciò pur ammettendo che in Mongolia esiste un certo
grado di corruzione, ma che tuttavia, dopo il passaggio del potere con
le elezioni del luglio 2009, sono percorribili diverse vie finalizzate al-
l'ottenimento di protezione da parte delle autorità, per esempio, insi-
stendo presso presso la polizia ed eventualmente le istanze superiori,
facendo eventualmente capo ad un avvocato.
5.5 In sede di replica, con scritto del 2 novembre 2009, C._______,
pur ammettendo la praticabilità delle soluzioni allegate dall'UFM, ha ri -
levato che un tale agire esporrebbe lui e la sua famiglia a probabili ri -
percussioni, posto che le loro denunce sono rivolte a persone potenti
dalle quali, in Mongolia, è difficile difendersi.
6.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
7.
I ricorrenti – fatta astrazione per i fatti relativi al periodo in cui la mo -
glie si trovava in H._______ e che, come rettamente rilevato dall'UFM,
non sono determinanti al fine della presente procedura di asilo – han-
no allegato di essere stati vittime, nel loro paese d'origine, di ripetute
minacce e soprusi da parte di alcuni individui assoldati verosimilmente
da F._______ e G._______, oltre che da questi ultimi in prima perso-
na. In una circostanza, i due malviventi, asseritamente collegati ad al -
cuni parlamentari tra cui L._______, l'allora capo del parlamento mon-
golo, avrebbero picchiato e violentato il ricorrente, in quanto avrebbe
scoperto, indagando sul loro conto, che erano immischiati in un giro di
prostituzione. Stando ai racconti dei ricorrenti, inoltre, questi individui
avrebbero bruciato la loro casa uccidendo nel rogo la madre della si -
gnora A._______.
7.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e
non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
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In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti
non hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a soste-
gno dei motivi presentati a fondamento delle loro domande d'asilo, ra-
gione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo di esempio, quo alla cronologia degli eventi, si rileva che in oc-
casione della prima audizione testimoniale il ricorrente ha affermato
che il rogo nel quale sarebbe andata distrutta l'abitazione famigliare e
nel quale sarebbe morta la suocera è avvenuto il 26 novembre 2007
(cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 2 marzo 2009, pag. 6),
mentre in sede di seconda audizione egli ha dapprima confermato la
data per poi cambiare versione dicendo che si trattava del 2008 ed in-
fine è tornato sulla sua versione originale (cfr. verbale di audizione del
signor C._______ del 18 marzo 2009, pag. 5). Per quanto riguarda il pe-
staggio e la violenza sessuale che egli avrebbe subito, ha inizialmente af-
fermato che sono avvenuti nel corso del 2008 (cfr. verbale di audizione
del signor C._______ del 2 marzo 2009, pagg. 6 e 7), mentre in occasio-
ne dell'audizione federale egli ha più volte affermato che sarebbe succes-
so nel mese di luglio del 2007 (cfr. verbale di audizione del signor
C._______ del 18 marzo 2009, pagg. 5, 7 e 10). A proposito dello stupro,
egli ha tra l'altro dichiarato, in sede di prima audizione, che ciò è avvenu-
to a fine giornata lavorativa verso le 17.00 ed è durato per tre o quattro
ore (cfr. verbale di audizione del signor C._______ del 2 marzo 2009,
pag. 3). Nel corso della seconda audizione egli ha tuttavia dichiarato, pur
confermando la durata di almeno quattro ore, che già verso le 18.00
avrebbe lasciato il luogo in cui si è consumata la violenza (cfr. verbale di
audizione del signor C._______ del 18 marzo 2009, pag. 8). A ciò aggiun-
gasi che pure in riferimento del rientro in Mongolia di F._______ e
G._______ il ricorrente si è contraddetto sostenendo inizialmente che
essi sarebbero tornati nel luglio 2008 (cfr. verbale di audizione del signor
C._______ del 2 marzo 2009, pag. 6), mentre in seconda battuta egli ha
dichiarato di averli visti in patria già nel luglio 2007 (cfr. verbale di audizio-
ne del signor C._______ del 18 marzo 2009, pag. 5). Infine, pure le audi-
zioni della moglie, ancorchè non particolarmente contraddittorie, si rivela-
no – come rettamente rilevato dall'UFM – inattendibili, posto che sui punti
essenziali sono generiche e scarsamente dettagliate. Basti pensare che
la ricorrente non ha saputo né quantificare né minimamente dettagliare le
minacce telefoniche alle quali, peraltro, avrebbe risposto personalmente
diverse volte. Ella ha dimostrato incertezza pure su chi le avrebbe riferito
le cause dell'incendio e quando lo avrebbe fatto (cfr. verbale di audizione
della signora A._______ del 18 marzo 2009, pagg. 9 e 10).
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Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a
far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa va-
lutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.
7.2 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazio-
nale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da
un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi -
lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare
quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli,
non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato
se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un
accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può es-
sere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo siste-
ma di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000
n. 15 pagg. 107 e segg.).
In autunno del 2007, quindi un paio di mesi dopo essere stato picchia -
to e violentato da F._______ e G._______, il marito avrebbe denuncia-
to al maggiore I._______, della sezione contro i crimini pericolosi, le
asserite persecuzioni nei suoi confronti e nei confronti della sua fami-
glia, nonché quanto da lui scoperto circa l'attività di F._______ e
G._______. Il poliziotto avrebbe detto di avere già delle segnalazioni in
merito ma di non avere elementi a sufficienza per poter intervenire.
Egli si sarebbe rivolto allo stesso poliziotto ancora tre o quattro volte,
senza specificare tuttavia per quali motivi. L'ultima volta è stata nel
mese di settembre del 2008. In questa occasione il ricorrente si sareb -
be rivolto al maggiore I._______ riferendogli i suoi sospetti di collabo-
razione tra F._______ e G._______ con il parlamentare L._______.
Tuttavia, il poliziotto gli avrebbe risposto che ne era già a conoscenza,
di andarsene e di non farsi più vedere. Da un lato, dunque, il ricorrente
non avrebbe tempestivamente denunciato i primi abusi subiti e risalen-
ti già al 2006. Pure dopo la violenza sessuale subita egli avrebbe
aspettato almeno un paio di mesi prima di rivolgersi alle forze dell'ordi -
ne. D'altro canto sembrerebbe che il ricorrente non abbia insistito
presso le autorità mongole affinché esse lo proteggessero e difendes-
sero i suoi diritti, rivolgendosi per esempio ad altri agenti di polizia o
meglio ancora ad istanze superiori o ad un avvocato. Pertanto non si
può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano ri -
nunciato a proteggerli o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si
deve ritenere che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le procedure
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che ci si poteva attendere da loro – come peraltro riconosciuto in sede
di replica – al fine di far valere i propri diritti presso le autorità compe-
tenti. Del resto, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che le autori -
tà mongole non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti.
7.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che i ricorrenti
avrebbero quantomeno potuto tentare di trasferirsi altrove in Mongolia,
posto che una volta usciti dal raggio di azione degli asseriti persecutori
essi avrebbero con ogni probabilità potuto evitare i disagi vissuti in
precedenza. Dunque, non si può escludere a priori il buon esito che
avrebbe avuto un tentativo di ricorrere alla fuga interna senza dover
espatriare per risolvere gli asseriti disagi vissuti in patria.
Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indi-
pendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgen-
te rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dai ricorrenti nella pre -
sente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifu -
giato.
7.4 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo i ricorsi, desti-
tuiti d'ogni e benché minimo fondamento, non meritano tutela e le de-
cisioni impugnate vanno confermate.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato le decisioni dell'U -
FM relative alle domande d'asilo dei ricorrenti, questi ultimi non posso-
no prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
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9.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
9.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricor-
renti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione fede-
rale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli autori dei gravami è
ammissibile.
9.2
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu-
zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
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particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
gli interessati concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigi-
bile dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situa-
zione generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e la loro
situazione personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situa-
zione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva di un impedi -
mento alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo
paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di vio -
lenza generalizzata.
Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, si rileva che il marito, an-
cora giovane, ha una buona formazione avendo egli frequentato un istitu-
to di tecnologia ferroviaria. Egli ha inoltre esperienza lavorativa avendo
operato come taxista dal 2006 al 2009 ed avendo in precedenza svolto
saltuariamente qualche lavoro artigianale (cfr. verbale di audizione del si-
gnor C._______ del 2 marzo 2009, pag. 3). La moglie, ancora giovane,
vanta un ottima formazione come operatrice televisiva avendo ella fre-
quentato 10 anni di scuole dell'obbligo e quattro anni di università. Mal-
grado non abbia mai operato nel proprio campo di competenza, ella si è
arrangiata con piccoli lavoretti di acquisto e rivendita di indumenti cinesi
(cfr. verbale di audizione del 30 settembre 2003, pag. 2). Dai verbali di au-
dizione emerge inoltre che i ricorrenti possono disporre ancora di una di-
screta rete sociale in patria, dove hanno lasciato la figlia affidandola ad
una amica e dove oltretutto hanno vissuto tutta la vita, pur cambiando do-
micilio, nella stessa città (cfr. verbale di audizione della signora
A._______ del 2 marzo 2009, pag. 3). Infine, i ricorrenti non hanno, nelle
loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24),
e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità
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di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per motivi medi-
ci.
Quo ai problemi di salute del signor C._______, a mente di questo Tribu-
nale non v'è ragione di credere che egli non possa ottenere le cure medi-
che necessarie nel suo paese d'origine posto che, oltretutto, dalla docu-
mentazione agli atti emerge che egli era già seguito medicalmente prima
del suo arrivo in Svizzera.
Infine, in relazione agli eventuali mezzi finanziari necessari per accedere
alle cure mediche, il TAF segnala che i ricorrenti hanno la facoltà di richie-
dere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati,
questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ri -
correnti, un adeguato reinserimento sociale nel loro paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione del-
l'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecu-
zione, i gravami vanno disattesi e le querelate decisioni confermate.
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre le decisioni non sono inadeguate
(art. 106 LAsi), per il che i ricorsi vanno respinti.
11.
Ritenuto che i ricorsi di C._______ e A._______ erano privi di probabi -
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lità d'esito favorevole, le domande d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte
(art. 65 cpv. 1 PA).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 800.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
I procedimenti D-5794/2009 e D-5870/2009 sono congiunti.
2.
I ricorsi sono respinti.
3.
Le domande di assistenza giudiziaria dei ricorrenti, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
5.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N [...], per corriere
interno; in copia)
- M._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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