D-5553/2006 - Abteilung IV - Asilo e allontanamento - la decisione del 19 aprile 2006 in materia d'asilo...
Karar Dilini Çevir:
D-5553/2006 - Abteilung IV - Asilo e allontanamento - la decisione del 19 aprile 2006 in materia d'asilo...
Corte IV
D-5553/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Emilia Antonioni e Gérald Bovier;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, nato il (...), Repubblica della Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 aprile 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5553/2006
Fatti:
A.
L'8 marzo 2005 l'interessato, accompagnato dalla propria compagna e
dalla loro figlia, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera.
Con decisione del 24 marzo 2005, l'UFM ha respinto la menzionata
domanda ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla
Svizzera. Il 25 aprile 2005, quest'ultimi hanno inoltrato ricorso dinanzi
alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
citata decisione dell'UFM. Con decisione del 2 maggio 2005, la CRA
ha respinto il ricorso in questione.
B.
L'(...), l'interessato, assieme alla compagna ed alla figlia, è rientrato in
patria.
C.
Il 13 marzo 2006, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 22 e del 28 marzo 2006), di avere
lasciato il suo Paese d'origine per gli stessi motivi addotti nel corso
della prima procedura d'asilo. Dopo uno o due giorni dal suo rientro in
Patria, l'(...), le stesse persone che lo avrebbero minacciato in
passato, si sarebbero presentate nella sua abitazione e lo avrebbero
picchiato. L'interessato avrebbe quasi subito perso i sensi e si sarebbe
risvegliato in ospedale, dove due poliziotti lo avrebbero sorvegliato. In
tale occasione avrebbe indotto la sua compagna a lasciare il Paese ed
a recarsi in B._______. Da quel momento non avrebbe però più avuto
sue notizie. Successivamente, l'interessato avrebbe cercato la
compagna per più di un mese senza esito favorevole e sarebbe
tornato a casa. In (...) o (...) 2006 le stesse persone lo avrebbero
aggredito una seconda volta, chiedendogli € 10'000.- e picchiato tanto
da causargli un secondo ricovero in ospedale. L'interessato, senza
denunciare tale avvenimento alle autorità, sarebbe stato dimesso il
giorno seguente ed avrebbe deciso di procurarsi una pistola per
proteggersi dai malviventi. (...) settimane più tardi, si sarebbero
presentate di nuovo due persone per farsi consegnare i soldi richiesti
all'interessato. Quest'ultimo avrebbe sparato ad uno dei due malviventi
ferendolo allo stomaco e sarebbe scappato, nascondendosi prima da
una sua (...), poi in B._______ e in seguito presso dei (...) per
preparare il proprio viaggio di espatrio. L'interessato temerebbe di
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essere ucciso dal gruppo di malviventi e di non ricevere un'appropriata
protezione da parte delle autorità a causa della sua fede musulmana.
D.
Il 19 aprile 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda ed ha
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia siccome lecita,
esigibile e possibile.
E.
Il 18 maggio 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA
contro la citata decisione dell'UFM e ha chiesto, in via principale,
l'annullamento del provvedimento litigioso e la concessione dell'asilo
rispettivamente, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso
dell'esenzione dal pagamento a copertura delle presumibili spese
processuali.
F.
La CRA, con decisione incidentale del 15 giugno 2006, ha respinto,
per i motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato il ricorrente
a versare entro il 30 giugno 2006, un anticipo di CHF 600.- (art. 63
cpv. 4 e 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
G.
Il 22 giugno 2006, l'interessato ha tempestivamente effettuato il
richiesto versamento.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83
lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]).
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1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 ed all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato che le
persecuzioni allegate dal ricorrente sarebbero opera di terze persone
e quindi non imputabili alle autorità serbe. Quest'ultime avrebbero
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infatti steso un verbale dopo la prima aggressione contro il ricorrente
ed avrebbero così dimostrato la loro volontà di protezione nei confronti
di quest'ultimo. L'UFM ha sottolineato, altresì, che l'interessato non
avrebbe denunciato la seconda aggressione e non si sarebbe
interessato di sapere a che punto erano arrivate le indagini della
polizia in merito alla prima. Non ci sarebbero, dunque, indizi per
ritenere che il ricorrente non riceverebbe un'appropriata protezione da
parte delle autorità statali. Inoltre, sarebbe risaputo che il tipo di mezzi
di prova presentati dal ricorrente nell'ambito della presente procedura,
sarebbe facilmente e illegalmente ottenibile, ragione per la quale il loro
valore probatorio sarebbe da ritenere scarso. Infine, le dichiarazioni
dell'interessato non sarebbero sufficientemente motivate in punti
essenziali del racconto, concrete, dettagliate e circostanziate nel modo
sufficiente per ritenere che egli abbia vissuto tali eventi
personalmente.
6.
Nel gravame, il ricorrente ha sottolineato le persecuzioni subite da
parte di un gruppo di malviventi ed ha contestato la possibilità e la
volontà delle autorità statali di proteggerlo contro future minacce nei
suoi confronti. In quanto musulmano, non avrebbe, infatti, goduto di
una buona protezione da parte dei poliziotti serbi. Lo dimostrerebbe il
fatto che sarebbe stato aggredito una seconda volta, malgrado la sua
denuncia e le indagini svolte da parte delle autorità. Avrebbe
presentato motivi più che oggettivi e validi per ritenere che le autorità
avrebbero volontariamente mancato al loro dovere di protezione nei
suoi confronti. Inoltre, le sue dichiarazioni sarebbero vere, concrete,
dettagliate e da considerare verosimili ai sensi della LAsi. In
particolare, sarebbe perfettamente verosimile che egli si sia messo in
salvo prima di attendere l'esito delle indagini della polizia. Per di più, il
rifiuto delle prove da parte dell'UFM sarebbe alquanto superficiale ed
illegale. L'autorità inferiore avrebbe infatti dovuto esaminare sia
l'importanza, sia l'autenticità di tali documenti. Infine, in caso di
rimpatrio, sarebbe esposto al rischio di trattamenti vietati dall'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine quindi
manifestamente contraria a tale articolo.
7.
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7.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione
(art. 35 PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un
limite intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità
giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per
giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica
imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di
formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso
doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle
risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione
dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante deve in
concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il
percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un
certo modo le prove disponibili e a trarne determinati conclusioni.
Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e
completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della
decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento
all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un
uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è
tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (sentenza del
Tribunale federale (TF) DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del
Tribunale amministrativo federale D-3322/2006 del 3 aprile 2008
consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5 maggio 2008 consid. 6.1).
7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla
valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo
sufficientemente esaustivo per consentire al ricorrente di comprendere
la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri
adeguati. Questo Tribunale condivide l'opinione dell'UFM, secondo cui
i mezzi di prova presentati (agli atti C10/2; due certificati medici e tre
convocazioni), non apportano degli elementi decisivi e rilevanti ai
sensi di una protezione in materia d'asilo. Infatti, tali documenti,
seppur relativi a reati contro la persona, non permettono di riscontrare
alcun legame diretto con i fatti narrati dal ricorrente. Di conseguenza, i
mezzi di prova presentati non appaiono idonei a chiarire i fatti e la
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censura di carente motivazione, manifestamente infondata, va
respinta.
8.
8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
8.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una
persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi
organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento
della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione
adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una
protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo
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(GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un
carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo
di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi
di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un
richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del
suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti (GICRA 2006 n. 18).
9.
Preliminarmente, il TAF costata che una prima procedura d'asilo si è
definitivamente conclusa con crescita in giudicato della decisione
dell'UFM del 24 marzo 2005 in seguito alla sentenza da parte della
CRA del 2 maggio 2005.
9.1 Questo Tribunale osserva, altresì, che le allegazioni
dell'insorgente in merito agli accadimenti, verificatisi dopo la
conclusione della prima procedura d'asilo in Svizzera, i quali lo
avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, ed in merito ai suoi timori
di persecuzione in caso di rientro in patria, s'esauriscono in mere,
generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal
benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
9.2 Il TAF rileva che nell'ambito delle audizioni e del gravame, il
ricorrente si è contraddetto in modo grossolano sulle aggressioni
subite da parte dei presunti malviventi; nell'ambito della prima
audizione e nel gravame il ricorrente ha sostenuto di essere stato
aggredito una prima volta (...) o (...) giorni dopo il suo rientro in Patria,
dopodiché avrebbe comperato una pistola per proteggere la propria
vita. Nel mese di (...) o (...) sarebbe stato nuovamente aggredito ed
avrebbe sparato ad uno dei due malviventi con l'arma acquisita (cfr.
verbale d'audizione del 22 marzo 2006 pag. 4 e gravame pag. 2).
Nell'ambito dell'audizione del 28 marzo 2006 l'insorgente ha però
riferito di essere stato aggredito (...) volte e di essersi procurato una
pistola solo dopo la (...) aggressione, la quale avrebbe causato un
ulteriore soggiorno in ospedale (pag. 10 e segg.). Tali contraddizioni su
punti centrali come pure il carattere evasivo, superficiale e a tratti
persino cinico del suo racconto (cfr. ibidem pag. 5, 6, 8, 9, 10, 12) non
depongono a favore della verosimiglianza del medesimo.
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9.3 Premesso ciò, non soccorre l'insorgente la generica affermazione,
secondo la quale, come musulmano, non sarebbe in grado di ricevere
un'adeguata protezione da parte delle autorità statali contro eventuali
aggressioni da parti di terzi nei suoi confronti. Secondo le informazioni
a disposizione di questo Tribunale, in Serbia i cittadini di religione
musulmana non sono sistematicamente vittime di aggressioni o privati
della protezione statale in caso di emergenza. Inoltre, non è chiaro a
questo Tribunale su quali informazioni si basa il ricorrente quando
afferma che i poliziotti avrebbero lavorato con i malviventi e che per
questo non gli sarebbe possibile avere un'appropriata protezione
contro le loro minacce (cfr. verbale d'audizione del 28 marzo 2006
pag. 5 e 10). Dagli atti di causa risulta, altresì, che l'insorgente non ha
mai avuto alcun problema con le autorità in patria. Non vi è dunque
ragione di ritenere che quest'ultime, se opportunamente sollecitate,
non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, ritenuto
che non vi sono elementi per presumere che le autorità serbe siano
manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per proteggere i
propri cittadini segnatamente di religione musulmana. Per di più,
questo Tribunale sottolinea come il ricorrente, il quale afferma di avere
denunciato più volte (tre, quattro o cinque volte, [cfr. ibidem pag. 10]) i
malviventi presso le autorità in relazione alla prima aggressione, non
ha tuttavia denunciato la seconda, impedendo così di fatto alle autorità
di proteggerlo.
10.
Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv.
1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
12.
12.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Serbia
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possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr,
RS 142.20).
12.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
12.3 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le
ragioni già indicate al considerando 9 del presente giudizio - alcun
serio indizio di esposizione dell'insorgente, in caso di rimpatrio, al
rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte
disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un
insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi,
concordanti e pertinenti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad
atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate.
12.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
13.
Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti
in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine
ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
13.1 Come noto, in Serbia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale.
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13.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata
che lo stesso è (...) ed ha una certa esperienza professionale (cfr.
verbale d'audizione del 22 marzo 2006 pag. 2). Inoltre, la compagna e
la figlia dell'insorgente verranno anche allontanate verso la Serbia.
Tale provvedimento viene deciso in separata sede, tramite sentenza
odierna di questo Tribunale. Oltre a ciò, nulla esclude che il medesimo
disponga ancora di una rete sociale in patria. Secondo le sue
dichiarazioni, infatti a C._______, risiedono ancora la (...), la (...)
(ibidem pag. 2) e la (...) (cfr. verbale d'audizione del 28 marzo 2006
pag. 6). Ciò permetterà segnatamente di garantire un sostegno non
indifferente all'insorgente, una volta rientrato in patria. Non emerge
altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici
ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24). Vi è dunque motivo di formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo
adeguato reinserimento sociale in Serbia.
13.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie.
14.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono
computate con l'anticipo versato il 22 giugno 2006.
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Le stesse sono computate con l'anticipo, di CHF 600.-, versato il 22
giugno 2006.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- D._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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