D-4839/2009 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Karar Dilini Çevir:
D-4839/2009 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Corte IV
D-4839/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer e Robert Galliker,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 luglio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4839/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato il 29 marzo 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 7 e del 29 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 22 luglio 2009, notificata all'interessata il
23 luglio 2009 (cfr. avviso di ricevimento),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 29 luglio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato) ed i relativi allegati,
l'incarto dell'UFM N [...], pervenuto a codesto Tribunale in data
31 luglio 2009,
la risposta dell'UFM del 25 agosto 2009,
la replica della ricorrente presentata il 18 settembre 2009 (cfr. timbro
del plico raccomandato) ed i relativi allegati,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d
LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché al-
l'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, A._______ ha di-
chiarato di essere cittadina serba di etnia rom e di aver risieduto a
C._______, nella provincia della D._______ (Serbia), dal 2002 fino
all'espatrio in data 25 o 26 marzo 2009 (cfr. verbali d'audizione del
7 aprile 2009, pagg. 1 e 9 nonché del 29 aprile 2009, pag. 9),
che ha affermato di esser espatriata per il timore di dover subire ulte-
riori persecuzioni, in quanto rom, da parte di membri dell'etnia serba,
per i motivi presentati da suo marito e poiché sarebbe stata violentata
da sconosciuti, allorquando avrebbero cercato suo marito al suo domi-
cilio,
che, nella decisione del 22 luglio 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla
richiedente non sarebbero verosimili, siccome contraddittorie e poco
circostanziate su punti essenziali, di modo che non emergerebbero
dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a per-
secuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, la ricorrente ha dichiarato, per quanto è qui di rilie-
vo, di aver esposto i fatti occorsi in modo piuttosto dettagliato ed in
gran parte coerente con le allegazioni del marito, ragione per cui le in-
congruenze riscontrate dall'UFM in relazione alla data della violenza
sessuale subita dalla ricorrente sarebbero marginali e comunque spie-
gabili con il disagio psichico inevitabile e collegato a tale tipo di trau-
ma; che, inoltre, l'UFM non avrebbe effettuato una valutazione realisti-
ca delle effettive possibilità di reintegrazione della ricorrente nella so-
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cietà serba, considerato che non potrebbe contare né su un posto in
cui abitare, né su una rete sociale solida, né sulla possibilità di trovare
un lavoro in grado di sostentare la sua famiglia e far fronte ai problemi
di salute dei figli; che, di conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe do-
vuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annul-
lamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la con-
cessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che sarebbero
migliorate le condizioni generali di vita per la minoranza etnica rom e
lo Stato serbo non tollerebbe pregiudizi, angherie, oppure agressioni
contro i rom; che, in aggiunta, vi sarebbe la possibilità di agire in via
legale contro funzionari che non avvierebbero le necessarie indagini,
malgrado le ripetute sollecitazioni, come pure di reclamare all'istanza
superiore i diritti spettanti, in quanto lo Stato serbo si impegnerebbe a
punire le mancanze commesse dai funzionari,
che, nella replica, la ricorrente ha segnalato che le divergenze
temporali risultanti dalle allegazioni fornite tra l'audizione sulle
generalità e l'audizione federale sarebbero minime; che tale
circostanza sarebbe spiegabile dal fatto che sarebbe rimasta vittima di
violenze sessuali; che, inoltre, sarebbe notorio che, in seguito a traumi
di questo tipo, la memoria della vittima molto spesso subirebbe
importanti alterazioni; che, a riprova di ciò, ha inoltrato un rapporto
medico nel quale verrebbe indicato espressamente al punto 1.3 la
“difficoltà di memoria” quale caratteristica dello stato depressivo; che,
peraltro, ha indicato che le contraddizioni tra la sua esposizione dei
fatti e quella del marito, sarebbero spiegabili con un coinvolgimento
emotivo differente come pure la diversa struttura delle due audizioni;
che, in merito al suo rinvio, ha affermato che si troverebbe in uno stato
depressivo di media gravità associato ad attacchi di panico e che,
secondo il rapporto medico, le verrebbe consigliato di rimanere
lontana dai luoghi che le avrebbero arrecato sofferenza, nonostante
l'eventuale possibilità di continuare le cure in patria; che, inoltre,
sarebbe preclusa la possibilità di una cura in patria, vista la generale
difficoltà dei rom all'accesso alle strutture sanitarie,
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che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di perse-
cuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare
siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale,
che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34
cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pre-
giudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione del-
l’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire uma-
no (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ri-
corso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 1996 n. 16, consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3, pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in det-
to Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispet-
to a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in
materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, pur
tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto,
che, in particolare, codesto Tribunale rileva che i motivi d'asilo fatto va-
lere dal marito della ricorrente sono stati ritenuti inverosimili con sen-
tenza odierna del TAF D-4840/2009; che, pertanto, anche l'allegata
violenza sessuale che avrebbe subito la ricorrente non può essere ve-
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rosimile, giacché gli autori di tale gesto sarebbero venuti a casa sua a
cercare il marito, mossi dalle ragioni esposte dal marito nel suo
racconto circa i motivi d'asilo; che, la ricorrente, ha dichiarato che tale
evento sarebbe accaduto almeno un anno e mezzo o nel 2006, ovvero
addirittura tre anni prima del suo espatrio e quindi non v'è neanche un
legame di causalità temporale tra detto fatto ed il suo espatrio (cfr. ver-
bali d'audizione del 7 aprile 2009, pag. 7 e del 29 aprile 2009, pag. 4);
che, in tale ambito, non la soccorre neanche l'allegazione secondo cui
le divergenze temporali sarebbero causate dal trauma che avrebbe su-
bito in seguito allo stupro, in quanto la differenza temporale è di ben
oltre un anno,
che, in considerazione di quanto sopraesposto, v'è ragione di ritenere
che il racconto reso dall'insorgente a sostegno della sua domanda
d'asilo è inverosimile,
che, considerata l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, non v'è motivo di
considerare che la ricorrente non possa beneficiare di un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi
confronti da parte di terzi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede-
razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconduci-
bili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige at-
tualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generaliz-
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zata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territo-
rio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
della ricorrente; che l'insorgente è ancora giovane e suo marito è sem-
pre riuscito a mantenere con le sue attività lavorative sia la ricorrente
che i suoi cinque figli, senza alcun problema di sorta; che, oltre a ciò,
la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dal governo serbo un aiuto
economico (cfr. verbale d'audizione del 29 aprile 2009, pag. 10, D78);
che l'insorgente dispone, inoltre, di una rete sociale in patria, ritenuto
che, da un lato, suo marito ed i suoi cinque figli saranno allontanati,
con sentenza odierna, unitamente all'insorgente verso la Serbia e dal-
l'altro, avendo vissuto dal 2002 a C._______ non v'è ragione di
dubitare che non disponga di conoscenze private per reinserirsi
adeguatamente nella società,
che, peraltro, la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di sof-
frire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammis-
sione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, i problemi
medici della ricorrente possono anche essere curati nel suo Paese
d'origine; che, peraltro, dagli atti di causa non risultano elementi che
l'insorgente, una volta ritornata nel suo Paese d'origine, non possa
avere accesso alle strutture sanitarie (cfr. sulla tematica sentenza del
TAF D-7561/2008 del 15 aprile 2010, consid. 8, destinata alla
pubblicazione); che, infine, l'autrice del gravame ha nondimeno la
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possibilità di richiedere un sostegno finanziario per facilitare
l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato
nel Paese d'origine (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligen-
za, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio,
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione conferma-
ta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorren-
te. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino
di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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