D-3889/2006 - Abteilung IV - Asilo e allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18...
Karar Dilini Çevir:
D-3889/2006 - Abteilung IV - Asilo e allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18...
Corte IV
D-3889/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach e Fulvio Haefeli;
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nata il (...),
B._______, nato il (...),
Togo,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 ottobre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3889/2006
Fatti:
A.
A._______, cittadina del Togo di etnia Kabyé, ha dichiarato di essere
nata a C._______, ove ha risieduto, a suo dire, prima del suo espatrio
(cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2004, pag. 1). Il (...) ha inol-
trato domanda d'asilo in Svizzera.
Sentita sui suoi motivi d'asilo ha dichiarato, in sostanza e per quanto
qui di rilievo, di essere espatriata poiché non si sentiva più sicura nel
suo Paese. L'insorgente, che sarebbe membro del partito D._______,
avrebbe infatti partecipato durante i suoi studi ad una manifestazione
contro la festa del (...) e, il medesimo giorno, sarebbe stata arrestata e
detenuta per tre giorni, subendo maltrattamenti da parte della polizia
allo scopo di ottenere i nomi dei responsabili dell'organizzazione di
detta manifestazione. Il (…), la ricorrente sarebbe nuovamente stata
arrestata ed incarcerata presso il campo "E._______" a F._______, a
seguito di un incursione delle forze dell'ordine presso l'Università di
C._______, ove si stava organizzando uno sciopero di 48 ore. Dopo un
mese di detenzione, l'insorgente sarebbe riuscita ad evadere grazie al-
l'aiuto di un guardiano militare, amico di suo padre. Successivamente,
l'autrice del gravame si sarebbe rifugiata da un'amica e, lo stesso gior-
no dell'evasione, lo zio dell'insorgente l'avrebbe aiutata ad espatriare,
munita di un passaporto del Ghana, accompagnandola direttamente a
G._______, città che la ricorrente avrebbe lasciato il (...) in aereo in di -
rezione di H._______, da dove un amico del di lei zio l'avrebbe accom-
pagnata in macchina in Svizzera, ove sarebbe giunta il (...).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata a consegnato quali
mezzi di prova una tessera del partito UFC, una tessera studente per
l'anno 2002-2003 e la carta d'identità emessa a C._______ il 9 mag-
gio 2000.
B.
Con decisione del 18 ottobre 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, attualmente e di seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la
succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento della ri -
chiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento me-
desimo, siccome ragionevolmente esigibile, ammissibile e possibile.
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C.
In data 16 novembre 2004, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi
alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) con-
tro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in
subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì do-
mandato l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese
processuali e dal relativo anticipo.
D.
Tramite scritto deI 4 gennaio 2005, la CRA ha informato la ricorrente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della proce-
dura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ex art. 63 cpv. 4 del-
la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021), ha rinunciato a chiedere il versamento di un antici-
po a copertura delle presumibili spese processuali.
E.
La CRA ha inoltre trasmesso il ricorso all'UFM e l'ha invitato a pronun-
ciarsi entro il 25 gennaio 2005.
F.
Con atto del 21 febbraio 2005, l'UFM a proposto la reiezione del grava-
me.
G.
La CRA, il 22 aprile 2005, ha concesso alla ricorrente un termine per
introdurre l'atto di replica; atto che la ricorrente ha presentato in data 9
maggio 2005.
H.
Il 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale è subentrato alla
CRA.
I.
Dagli atti di causa risulta che in data (...), la ricorrente ha dato alla
luce un bambino di nome B._______ (cfr. estratto dell'atto di nascita
del 15 dicembre 2008).
J.
Tramite ordinanza del 1° settembre 2010, codesto Tribunale, visti se-
gnatamente i bisogni di causa e il tempo trascorso dall'inoltro del gra -
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vame, ha concesso alla ricorrente un ulteriore ed ultima occasione per
esprimersi e questo entro un termine fissato al 16 settembre 2010. En-
tro il termine impartito non sono state proposte ulteriori osservazioni.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In materia d'asilo il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi
contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della
legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]).
Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale giudi-
ca, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del -
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gra-
vame adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48, art. 50 ed
art. 52 PA (per rimando dell'art. 6 LAsi) nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106
LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002,
n. 2.2.6.5).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale tiene conto della situazione nel
Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al
momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evolu-
zione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5579/2006
del 1o aprile 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata).
3.
Ai sensi dell'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Il medesimo capoverso prevede che se le
parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lin -
gua.
Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata resa in francese, ma il
ricorso è stato presentato in lingua italiana, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri fugiati secondo le di-
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifu-
giate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizio-
ne femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
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4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in parti-
colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GI-
CRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile non-
ché privo di dettagli ed impreciso il racconto della richiedente concer-
nente i suoi motivi d'asilo. In particolare, l'interessata avrebbe sempli -
cemente esposto dei vaghi impieghi quale attivista dell'D._______, ma
non avrebbe saputo rendere verosimile né le pretese attività politiche
né la persecuzione della quale sarebbe vittima. Per di più, oltre a non
essere riuscita ad esporre in dettaglio la situazione politica del suo
Paese, la sua dichiarazione circa il suo ruolo di militante del movimen-
to studentesco si sarebbe limitata ad una semplice affermazione e la
richiedente non sarebbe neppure riuscita a fornire i nomi delle persone
di detto comitato. L'autorità di prime cure ha altresì ritenuto che in più
punti le allegazioni dell'interessata sarebbero contrarie ad ogni logica
o all'esperienza generale della vita. In effetti, in merito alla sua prima
detenzione del (...), ella avrebbe dichiarato di essere stata liberata poi -
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ché le autorità non sarebbero riuscite a farle dire i nomi delle persone
che avevano organizzato la manifestazione illegale. Secondo l'autorità
inferiore tale asserzione risulterebbe poco credibile, considerata la se-
verità con la quale vengono punite le manifestazioni di membri dell'op-
posizione in Togo. Anche per quanto concerne il secondo incarcera-
mento apparirebbe alquanto poco verosimile che durante il mese di
prigionia la ricorrente non sia stata interrogata o messa in esame,
come pure il fatto che una semplice conoscenza del di lei padre l'abbia
aiutata ad evadere, esponendosi così facendo a gravi sanzioni. L'UFM
ha considerato che non sarebbe neppure credibile che le autorità do-
ganali italiane e svizzere non si siano accorte che l'interessata non
corrispondeva alla persona risultante sulla fotografia apposta sul pas-
saporto. Infine, detto Ufficio ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamen-
to ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, la ricorrente ha affermato, in sostanza e per quanto
qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe tenuto conto degli elementi a suo
favore e che quelli a suo sfavore non lo sarebbero affatto. Nondimeno
ha sostenuto che il suo racconto sarebbe verosimile. In particolare,
avrebbe raccontato in modo dettagliato la sua attività politica, l'espe-
rienza carceraria e le torture subite. Quanto all'argomento dell'UFM re-
lativo al fatto che le allegazioni dell'insorgente sarebbero state contra-
rie ad ogni logica dell'agire e all'esperienza generale della vita, ella ha
precisato che la sua liberazione, senza seguito penale alcuno, sarebbe
assolutamente verosimile poiché in Togo si dichiara ufficialmente incol-
pati unicamente gli organizzatori e, per contro, il resto degli arrestati
viene intrattenuto per interrogatori, maltrattamenti, torture e altre inti -
midazioni nella sola ottica di cancellare completamente ogni possibile
velleità di opposizione. In merito all'evasione della ricorrente grazie al-
l'aiuto di un guardiano, l'insorgente sostiene che questa non avrebbe
nulla di rocambolesco. In effetti, pure l'ex direttore della polizia giudi -
ziaria di C._______, certo I._______, sarebbe riuscito a fuggire dopo
l'arresto grazie all'aiuto di un poliziotto e chiedendo successivamente
asilo negli Stati Uniti. Infine, l'autrice del gravame rimprovera all'autori-
tà inferiore di aver proceduto a mere congetture di parte nel quadro
delle considerazioni in merito ai controlli delle autorità italiane e sviz -
zere visto che, a dire della medesima, le entrate illegali in Svizzera sa -
rebbero sempre più frequenti e che i controlli non sarebbero sistemati-
ci. L'insorgente sostiene pertanto che il suo racconto è verosimile e
che se l'UFM avesse esaminato la pertinenza dei fatti addotti, sarebbe
giunto alla conclusione che i motivi esposti sono rilevanti in materia
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d'asilo e che ella può ragionevolmente temere delle persecuzioni futu -
re, soddisfacendo in tal modo tutte le condizioni poste dall'art. 3 LAsi.
Avrebbe quindi la qualità di rifugiata e, di conseguenza, le dovrebbe
essere concesso l'asilo. In conclusione, ha pure allegato che esiste
per lei una pericolo concreto nel caso in cui venisse rinviata, senza di -
menticare che le autorità togolesi considerano i richiedenti l'asilo come
dei nemici della peggior sorte. Dette autorità riserverebbero quindi uno
speciale trattamento alle persone nella situazione della ricorrente.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'a-
silo rese dall'insorgente si esauriscono in mere e generiche afferma-
zioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consisten-
za, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare, la ricorrente è stata alquanto vaga sia circa le al legate
pretese attività politiche, asserendo di aver partecipato a due sole ma-
nifestazioni a distanza di due anni l'una dall'altra, sia per quanto ri -
guarda i maltrattamenti che avrebbe subito durante la sua prima pri -
gionia, dichiarando di aver ricevuto delle scosse elettriche alle estremi -
tà delle dita, senza mai fornire, neppure in sede ricorsuale, dei dettagli
supplementari (cfr. verbale di audizione del 30 settembre 2010, pagg.
4 segg.; verbale d'audizione del 13 ottobre 2010, pagg. 4 segg. e ricor-
so, pag. 2).
A ciò s'aggiunge che, sebbene il vago racconto dell'interessata possa
apparire a prima vista privo di contraddizioni, permangono delle incon-
gruenze segnatamente riguardo alla persona nei pressi della quale
ella avrebbe vissuto e che l'avrebbe aiutata a lasciare il paese, la ri -
corrente avendo menzionato, in un primo tempo, lo zio materno e, in
un secondo tempo, lo zio paterno (cfr. verbale d'audizione del 13 otto-
bre 2004, pagg. 7 e 12).
Per di più, in sede ricorsuale, l'interessata ha esposto che la prima de-
tenzione sarebbe durata una settimana, contrariamente alle sue di-
chiarazioni in occasione della procedura di prima istanza, secondo le
quali essa sarebbe stata detenuta tre giorni soltanto (cfr. ricorso,
pag. 2; verbale d'audizione del 30 settembre 2004, pag. 6 e verbale
d'audizione del 13 ottobre 2004, pag. 4).
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6.2 A prescindere dal fatto che la ricorrente non sia riuscita a rendere
verosimile l'asserita qualità di rifugiata, codesto Tribunale osserva ad
ogni modo che oggigiorno la sola appartenenza all'UFC non potrebbe
più costituire un rischio di subire pregiudizi determinanti ai sensi del -
l'art. 3 LAsi, la situazione in Togo essendo notevolmente evoluta nel
corso degli ultimi anni (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale E-513/2007 del 3 giugno 2010 consid. 3.4. e D-5579/2006 del
1o aprile 2010 consid. 5.2). Vale a questo proposito ricordare che le
elezioni del mese di aprile 2005 – dopo l'improvvisa scomparsa, il
5 febbraio 2005, del presidente Gnassingbé Eyadema – si svolsero in
condizioni assai contestate dall'opposizione e che sfociarono, tra l'al -
tro, in gravi episodi di violenza. In tal contesto, innumerevoli interlocu-
tori internazionali del Togo si attivarono per condannare il processo di
elezione. Una mediazione internazionale fu instaurata al fine di per-
mettere a detto Paese di uscire dalla crisi, mediazione condotta sotto
l'autorità del presidente del Burkina Faso che portò alla conclusione a
Lomé, il 20 agosto 2006, di un accordo politico globale tra governo,
partiti politici e società civile. Questo permise la costituzione di un go -
verno di unità nazionale, diretto da un membro dell'opposizione, Yawo-
vi Agboyibo, presidente del Comitato di azione per il rinnovo (CAR). A
seguito delle elezioni legislative del 14 ottobre 2007 l'UFC ed il CAR
ottennero ventisette, rispettivamente quattro, deputati al Parlamento.
Il mese di marzo 2010 si è svolta la seconda elezione presidenziale
dopo la scomparsa del generale Eyadema Gnassingbé, che ha visto
sette candidati contendersi la carica di capo di Stato. Al riguardo, si ri -
corda che la Missione d'osservazione elettorale dell'Unione europea
(MOE-UE), si recò in loco per sorvegliare il processo di elezione. In
particolare, oltre cento osservatori provenienti da 25 stati membri del -
l'UE e dalla Svizzera verificarono, in 35 distretti del Paese, che la pro -
cedura d'elezione fosse conforme agli standard internazionali e regio-
nali in materia di elezioni e alla legislazione togolese. Tramite dichiara -
zione preliminare del 6 marzo 2010, confermata poi dal rapporto fina-
le, detta Commissione constatò che la campagna elettorale si era svol-
ta in un'atmosfera calma e senza incidenti importanti e che, global-
mente, le libertà d'espressione e di circolazione dei candidati erano
state rispettate. Tutti i candidati si erano potuti esprimere a più riprese
a favore di un'elezione pacifica ed effettivamente la stessa si svolse
senza importanti atti di violenza. Il presidente uscente del Togo, Faure
Gnassingbé, è stato rieletto con il 60,92% dei voti contro 30,94% otte-
nuti dal suo avversario principale, Jean-Pierre Fabre (dell'UFC), vitto-
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ria che malgrado tutto ha comunque dato adito a qualche manifesta-
zione di rivolta. Tuttavia, in data 18 marzo 2010, la Corte costituzionale
a interinato la vittoria di Faure Gnassingbé che è entrato in funzione il
3 maggio 2010.
L'elezione di Gnassingbé è stata commentata liberamente dalla stam-
pa, la quale si è interrogata sul contenuto del mandato presidenziale e
sulla volontà del presidente di continuare gli sforzi intrapresi dal 2007
per consolidare la democrazia in Togo. Giova infine ricordare che negli
anni 2007 e 2008 non vi furono più stati arresti di giornalisti o opposi -
tori e che, dal punto di vista mediatico, la libertà di espressione non ha
smesso di crescere. La stampa nazionale non ha più esitato a criticare
aspramente il governo e i media esteri possono lavorare liberamente
in Togo.
Considerati gli importanti cambiamenti avvenuti in Togo negli ultimi
anni, codesto Tribunale conferma che il semplice fatto per un membro
dell'UFC di aver militato, in maniera più o meno attiva, non risulta più
agli occhi delle autorità togolesi di carattere sovversivo da costituire
oggetto di persecuzione da parte delle stesse (cfr. sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale E-513/2007 del 3 giugno 2010 consid.
3.5).
Da quanto esposto, consegue che sui punti di questione del riconosci-
mento della qualità di rifugiato e dell'asilo, il ricorso deve essere re-
spinto e la decisione dell'UFM confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
Giusta l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedu-
rali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) il rinvio non può essere
deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di
dimora valido (lett. a), è colpito da una decisione di estradizione (lett.
b) o da una decisione d'allontanamento secondo l'art. 121 della Costi -
tuzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101) (lett.c).
Pagina 10
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Nel caso di specie, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù del -
le quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontana-
mento (art. 14 cpv.1 LAsi nonché art. 32 dell'OAsi).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
8.
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, am-
missibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario).
Essa è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1o gennaio 2008 e
applicabile a tutte le procedure d'asilo allora pendenti (cfr. cpv. 1 delle
disposizioni transitorie della modica della legge sull'asilo del 16 dicem-
bre 2005).
L'art. 83 LStr prevede che l'esecuzione sia ammissibile (cpv. 3), esigi-
bile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di
queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provviso-
ria (art. 83 cpv. 1 LStr). Dette condizioni per una rinuncia all'esecuzio-
ne dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità e inesigibilità –
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamen-
to e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera secondo
le regole dell'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2
pagg. 54 e segg.).
8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto in-
ternazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene-
re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interes-
sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni
(GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b
lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU).
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D-3889/2006
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
la ricorrente e suo figlio potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio
al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a
dette disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferi -
menti).
A titolo abbondanziale, considerati i cambiamenti avvenuti in Togo nel
corso degli ultimi anni, come evidenziato in precedenza, non vi sono
comunque elementi concreti che permetterebbero di ritenere un ri -
schio concreto per il semplice fatto che la ricorrente sia stata membro
del movimento studentesco e abbia avuto legami con il partito
D._______.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
8.3.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vi -
vere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e
pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato
di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà so-
cio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regio-
ne, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di
formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale espo-
sizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati
alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel
suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pub-
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blico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA
2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215 e giurisprudenza citata).
In particolare quindi, le persone che possono prevalersi di questa di -
sposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a
causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro
salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispetti -
vamente di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un ade-
guato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).
Infine, va precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accu-
rata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richie-
dente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numero-
si bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne
non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. tra
le altre, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006
del 25 aprile 2008; GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche
l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in consi -
derazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr
conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF,
RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono
essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un
possibile allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un
esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'e -
tà, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità,
intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in
particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), gra-
do e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazio -
ne in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ulti -
mo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenu-
to conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'inte -
grazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un bambino non
dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare.
Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del bambino non deve es-
sere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo fa-
miliare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo
la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimen-
to nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fan-
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ciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenza
del Tribunale amministrativo federale E- 465/2006 del 16 dicembre
2008).
8.3.2 Quo al caso in narrativa, il Tribunale amministrativo federale os-
serva innanzitutto che in Togo non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. DTAF
2009/2 consid. 9.2.2 pag. 21 con rinvii e consid. 6.2 della presente
sentenza).
Non si evince inoltre dagli atti, per quanto ci si trovi dinanzi ad una
donna con bambino in tenerà età, alcun elemento che potrebbe far de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento esporrebbe concreta-
mente a pericolo la ricorrente e il di lei figlio. L'insorgente è giovane ed
in patria stava seguendo l'Università a C._______ (facoltà di scienze
economiche e di gestione), il che permette di dedurre, considerata l'at -
tuale situazione in Togo, ch'ella potrà continuare gli studi, o allora, con-
siderato il suo grado di scolarizzazione, trovare un'eventuale occupa-
zione lavorativa. Inoltre, dispone di una rete famigliare in loco, segna-
tamente sua madre, due sorelle, un fratello ed il padre, come pure al-
meno uno zio materno e/o uno paterno (cfr. verbale d'audizione del
30 settembre 2004, pag. 3 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2004,
pagg. 7 e 12) che tra l'altro si era occupato dell'organizzazione del
viaggio di espatrio dell'insorgente (cfr. d'audizione del 30 settembre
2004, pagg. 3 e 7 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2004, pag. 7).
Vale, altresì, sottolineare che data la giovane età del figlio della ricor-
rente, di quasi 2 anni, la sua integrazione nel suo Paese sarà senz'al -
tro facilitata. La ricorrente non ha, infine, preteso in procedura di prima
istanza o allegato e provato successivamente che lei o il figlio soffri -
rebbero di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammis-
sione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in
Svizzera per motivi medici.
Di conseguenza, esistono gli elementi che dovrebbero permettere al-
l'insorgente ed a suo figlio di risistemarsi senza troppe difficoltà in
Togo.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, sicco-
me adempiti, i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
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riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinse-
rimento sociale nel suo Paese d'origine.
L'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile nella fattispe-
cie.
8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio per lei ed il figlio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10.
Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito favorevole, la do-
manda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché gli art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il giudice dell'istruzione La cancelliera
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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