D-3717/2013 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Karar Dilini Çevir:
D-3717/2013 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte IV
D-3717/2013



S e n t e n z a d e l 5 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Contessina Theis,
cancelliera Nicole Manetti.



Parti

A._______, nato il (...),
Egitto, alias
A._______, nato il (...),
Paese sconosciuto
ricorrente,



contro


Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento /
Domanda di restituzione del termine;
decisione dell'UFM del 18 giugno 2013 / N (...).


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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
10 febbraio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
il verbale di audizione del 18 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1);
la domanda di riammissione in Italia del richiedente da parte dell'UFM del
(...) 2013;
la decisione dell'autorità competente italiana del (...) 2013 nella quale ha
respinto tale richiesta;
il provvedimento dell'UFM del 10 maggio 2013 con il quale l'Ufficio ha po-
sto fine alla procedura Dublino e ha statuito che la procedura d'asilo si sa-
rebbe svolta in Svizzera;
il verbale di audizione del 10 giugno 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 18 giugno 2013, notificata all'interessato il
19 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non
è entrato nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera,
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;
il ricorso del 28 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 1° luglio 2013), con il quale l'insorgente ha chiesto la restituzione
del termine per inosservanza giusta l'art. 24 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), l'an-
nullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore; che ha altresì presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giusti-
zia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili;
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l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 2 luglio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;

e considerato:
che, se presentato tempestivamente (art. 108 LAsi) contro una decisione
in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA;
che il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità del
ricorso (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1);
che il Tribunale è competente per statuire nei casi di domande di restitu-
zione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione
(URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurigo 1985,
pag. 233);
che il ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una do-
manda d'asilo deve essere depositato entro cinque giorni lavorativi a de-
correre dal giorno feriale successivo a quello della notificazione della de-
cisione (art. 108 cpv. 2 LAsi e art. 20 cpv. 1 e 3 PA);
che gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo
di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica
o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1
PA);
che la decisione impugnata è stata notificata il 19 giugno 2013 (cfr. risul-
tanze processuali);
che il termine di ricorso veniva a scadenza il 26 giugno 2013;
che essendo stato consegnato il 28 giugno 2013 alla Posta, il ricorso è
stato depositato tardivamente;
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che il ricorrente allega di non avere potuto procedere alla redazione del
ricorso entro il termine in quanto sarebbe stato ricoverato dal 21 al
27 giugno 2013;
che a sostegno di tale allegazione ha prodotto una copia di un documento
provvisorio dell'Ospedale (...), redatto dal Dr med. B._______, Medico
assistente, secondo cui l'interessato sarebbe stato degente presso il ser-
vizio dal 21 al 27 giugno 2013 a causa di (...);
che quindi il ricorrente chiede che il Tribunale restituisca il termine giusta
l'art. 24 PA e dichiari il ricorso ricevibile;
che giusta l'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, detto
termine è restituito se, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento,
ne viene fatta domanda motivata e l'atto omesso viene compiuto;
che nella fattispecie il richiedente ha compiuto l'atto omesso, inoltrando il
ricorso, e ha presentato domanda di restituzione del termine entro
30 giorni dalla cessazione dell'impedimento; che ne consegue che detta
domanda è ricevibile;
che la restituzione del termine serve a impedire quei pregiudizi giuridici
che possono insorgere per un partecipante al procedimento a causa
dell'inosservanza, senza colpa, di un termine (cfr. STEFAN VOGEL in:
Auer/Müller/Schindler [edit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, n. 1 ad art. 24);
che un impedimento è considerato senza colpa quando sono dati motivi
oggettivi e non vi è stata negligenza da parte del ricorrente, rispettiva-
mente del suo rappresentante, ad esempio in caso di catastrofi naturali,
servizio militare o grave malattia;
che non basta che il ricorrente medesimo sia stato impedito ad agire en-
tro il termine stabilito, ma lo stesso deve essere stato anche impossibilita-
to a incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; che la
giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è molto restrittiva
(v. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, pag. 304,
n. 2.2.6.7);
che anche motivi soggettivi possono giustificare una restituzione del ter-
mine quando, in una situazione oggettiva di piena capacità, l'atto non è
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stato compiuto in quanto la situazione non è stata valutata correttamente
a causa di una situazione di errore o di mancata conoscenza;
che in presenza di più circostanze, le quali considerate singolarmente
non giustificherebbero l'inosservanza del termine, le condizioni dell'art. 24
PA possono essere adempiute (cfr. a proposito: STEFAN VOGEL, op. cit.,
n. 10 segg. ad art. 24);
che il ricorrente deve provare di non avere osservato il termine a causa di
un impedimento senza colpa; che non è sufficiente che egli renda vero-
simili le relative circostanze, ma ne deve fornire la prova (cfr. URSINA BE-
ERLI-BONORAND, op. cit., pagg. 227 segg.);
che secondo il documento provvisorio dell'Ospedale (...) prodotto, l'inte-
ressato è stato ospedalizzato dal 21 al 27 giugno 2013;
che nella fattispecie, il Tribunale riconosce la presenza di più circostanze
sfavorevoli al ricorrente per l'inoltro tempestivo del suo ricorso, in partico-
lare la brevità del termine, l'assenza di un rappresentante legale nonché il
menzionato ricovero in ospedale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni del-
la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005
n. 10);
che, conseguentemente, non sarebbe stato ragionevolmente possibile
per il ricorrente agire entro il termine stabilito dalla legge;
che per questi motivi, il Tribunale ritiene che l'interessato sia stato impedi-
to di agire entro il termine senza colpa;
che in aggiunta, il Tribunale osserva che l'interessato ha inoltrato il suo ri-
corso già l'indomani del suo congedo dall'ospedale, circostanza che va
apprezzata a suo favore;
che quindi la domanda di restituzione del termine è accolta e di conse-
guenza vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
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bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che durante la procedura di prima istanza, l'interessato non ha prodotto
alcun documento che adempia i citati criteri;
che durante l'audizione sulle generalità ha dichiarato di essere titolare di
un passaporto, giunto a scadenza tre mesi prima, nonché una carta d'i-
dentità, e che entrambi i documenti si troverebbero a Milano presso un
amico (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in occasione della seconda audizione,
il richiedente ha consegnato una fotocopia del passaporto e, reso attento
sul fatto che detta copia non può essere considerato un documento valido
ai sensi della legge, egli ha allegato che il documento originale si trove-
rebbe a C._______ (cantone Ticino);
che il Tribunale ritiene che è a giusto titolo che l'UFM ha ritenuto che non
vi fossero motivi scusabili per la mancata produzione dei documenti ri-
chiesti;
che infatti, al momento della decisione dell'UFM, il richiedente aveva già
presentato la sua domanda in Svizzera da oltre quattro mesi, senza avere
nel frattempo fornito un documento d'identità; che, nonostante fosse stato
sollecitato a presentare i documenti richiesti, egli, durante la seconda au-
dizione, ha prodotto solamente una fotocopia, nonostante avesse il do-
cumento a C._______, che avrebbe quindi potuto facilmente consegnare;
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che nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto il suo passaporto sola-
mente in sede ricorsuale;
che il ricorrente non può trarre vantaggio dall'inoltro di un documento
d'identità in sede ricorsuale, visto che, se effettuata solamente a questo
stadio, la consegna va ritenuta tardiva e nulla cambia alla decisione di
non entrata nel merito (cfr. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [edit.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2a ed.,
Basilea 2009, n. 11.120, pag. 562 con riferimento a GICRA 1999 n. 16
consid. 5c.);
che, per i motivi esposti, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a
favore dell'insorgente non è applicabile (cfr. anche DTAF 2010/2);
che occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezio-
ne dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'au-
dizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni
dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, nonostante il contesto politico teso, la situazione vigente in Egitto
non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio naziona-
le (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3088/2013 del 22 luglio 2013);
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che quanto alla situazione personale del ricorrente va rilevato che egli è
scolarizzato e dispone di una formazione nonché di un'esperienza pro-
fessionale quale elettricista; che non risulta che l'incidente avuto sul lavo-
ro in Italia nel (...) del 2005 lo abbia reso inabile al lavoro visto che, in oc-
casione dell'audizione sulle generalità, ha dichiarato di avere lavorato in
nero dalla metà del 2005 fino a quest'anno facendo piccole riparazioni;
che in aggiunta, oltre all'arabo, sua lingua madre, ha una buona cono-
scenza dell'italiano (cfr. verbale 1, pagg. 3-5 seg. e verbale 2, pag. 5); che
inoltre in patria egli dispone di un appartamento e può contare sulla pre-
senza di tre fratelli, tre sorelle e di numerosi parenti paterni e materni; che
peraltro la sua famiglia possiede un terreno (cfr. verbale 1, pag. 4 e ver-
bale 2, pag. 4);
che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento
esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono otteni-
bili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente e
in modo rischioso per la vita lo stato di salute della persona; che sono
considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente
necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla
dignità umana; che non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un tratta-
mento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che il ricorrente, invitato a esporre una sintesi dettagliata dei suoi proble-
mi di salute (cfr. verbale 2, pag. 7), ha allegato, producendo la rispettiva
documentazione medica e reiterando questi problemi anche in sede di ri-
corso, di soffrire di una lombalgia cronica con deficit neurologico all'arto
inferiore sinistro, in cura con degli analgesici e antiinfiammatori nonché
con dei rilassanti muscolari; che i suoi problemi alle vertebre sarebbero
da ricondurre all'incidente sul lavoro nel 2005; che egli soffre di diabete,
in cura con dei farmaci per il controllo della glicemia, di epatite C, la quale
sarebbe stata trattata con una cura di tre mesi in Italia, di asma, in cura
con uno spray, di cefalea, curata con degli antidolorifici, e problemi agli
occhi, per i quali ha ricevuto una ricetta per delle gocce e degli occhiali;
che egli avrebbe anche problemi di ascessi;
che il Tribunale ritiene, come rettamente osservato dall'autorità inferiore,
che l'interessato potrà accedere in patria delle cure necessarie;
che in alcun modo può essere concluso all'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento ai sensi della giurisprudenza suesposta; che di con-
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seguenza, i problemi di salute lamentati non possono giustificare la sua
ammissione provvisoria;
che peraltro va menzionata la possibilità per il ricorrente di chiarire il suo
stato di salute e, in relazione ai mezzi necessari per accedere alle cure
mediche in patria, il Tribunale segnala che, se date le condizioni, egli ha
la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93
cpv. 1 lett. d LAsi;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in patria è in
casu da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che vi è comunque d'attendersi che l'UFM avrà premura di tenere conto di
eventuali trattamenti in corso al momento di procedere all'esecuzione
dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che per quanto concerne la domanda di restituzione del termine, non si
prelevano spese processuali e al ricorrente, non patrocinato in questa
sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 63
cpv. 1 e art. 64 PA nonché art. 7 e 8 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che essendo le allegazioni del ricorso contro la decisione di non entrata
nel merito dell'UFM sprovviste di esito favorevole, la domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle
spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione; che quindi non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]);
che la pronuncia è quindi definitiva;












(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine è accolta.
2.
Per la procedura di restituzione del termine non si prelevano spese pro-
cessuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
3.
Il ricorso del 28 giugno 2013 è respinto.
4.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.


Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti


Data di spedizione: