D-3152/2010 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo ( non entrata nel merito) ed allontanamento;...
Karar Dilini Çevir:
D-3152/2010 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo ( non entrata nel merito) ed allontanamento;...
Corte IV
D-3152/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Bendicht Tellenbach, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
C._______, nato il (...),
D._______, nata il (...),
Macedonia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3152/2010
Visti:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in
Svizzera;
i verbali d'audizione di A._______ del 26 marzo e del 22 aprile 2010;
i verbali d'audizione di B._______ del 26 marzo e del 22 aprile 2010;
i verbali d'audizione di C._______ del 12 e del 23 aprile 2010;
i verbali d'audizione di D.________ del 12 e del 23 aprile 2010;
le segnalazioni di casi medici del 25 marzo 2010 e del 29 marzo 2010,
nonché i rapporti medici, rispettivamente del 25 marzo 2010 del Dr.
med. E._______; del 29 marzo 2010 della Dr.essa F._______; del
6 aprile 2010, come pure le fotocopie delle radiografie;
la decisione dell'UFM del 28 aprile 2010, notificata ai richiedenti il me-
desimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 3 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 4 maggio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 5 maggio 2010;
lo scritto dei ricorrenti del 10 maggio 2010 con relativi allegati;
gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi-
ficazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono pertanto
legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere d'etnia rom e cittadini della Macedonia con ultimo
domicilio a G._______ (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010,
pagg. 1 e 2 [A._______]) e di essere espatriati per maltrattamenti per-
petrati dagli albanesi a causa della loro etnia rom; che la signora
B._______ ha dichiarato di essere stata costretta da cinque uomini al-
banesi a salire su di un'automobile, i quali l'avrebbero portata in un ri-
postiglio in un villaggio vicino e avrebbero abusato di lei sessualmente
(cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pagg. 5 e 6 [B._______]);
che ella ha inoltre affermato di essere stata violentata in una seconda
occasione, pochi giorni prima dell'espatrio, da tre uomini albanesi che
avrebbero fatto irruzione nel suo domicilio (cfr. verbale d'audizione del
26 marzo 2010, pag. 7 [B._______]); che il signor A._______ ha alle-
gato di avere subito persecuzioni e minacce dovute alla propria appar-
tenenza e a quella del proprio padre al partito politico H._______(cfr.
verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 5 [A._______]); che egli
avrebbe accompagnato la moglie al comando di polizia per sporgere
denuncia contro gli stupratori, e di essere stato prelevato da alcuni po-
liziotti la notte seguente alla denuncia e condotto alla centrale di poli-
zia, venendo poi detenuto e picchiato fino alle cinque del mattino
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(cfr. ibidem, pag. 6); che D._______, la figlia dei ricorrenti, sarebbe
stata percossa di sovente da bambini albanesi più grandi di lei, ed in
particolare in un'occasione essi l'avrebbero legata ad un rubinetto ap-
plicandole del nastro adesivo sulla bocca abbandonandola così per
ore (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2010, pag. 4 [D._______]);
che anche C._______ ha dichiarato di essere stato più volte picchiato
da alcuni bambini albanesi, venendo ferito una volta al ginocchio,
come attesterebbe la copia della radiografia depositata; che detti bam-
bini avrebbero inoltre soventemente rubato a D._______ e C._______ i
soldi del pranzo e sputato nei loro panini obbligandoli poi a mangiarli
(cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2010, pag. 5 [D._______] e
pagg. 4 e 5 [C._______]); che, infine, la famiglia A._______ sarebbe
espatriata ad inizio marzo 2010, recandosi a I._______ e ripartendovi
in data (...), viaggiando su di un furgone e giungendo in Svizzera il (...)
(cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 7 [A._______]);
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale in data 25 giugno 2003 ha inserito la Macedonia
nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ha ritenuto che le allegazioni in
materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero contraddittorie ed
illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria; che, infatti, il signor A._______ si sarebbe contraddetto sul nu-
mero di agenti di polizia che l'avrebbero percosso e su come egli si sa-
rebbe in seguito recato all'ospedale, ed inoltre egli avrebbe fornito due
versioni discordanti riguardanti chi l'avrebbe contattato per avvertirlo di
ciò che sarebbe accaduto alla figlia e non avrebbe accennato durante
la prima audizione alla distruzione della propria abitazione; che la si-
gnora B._______ si sarebbe contraddetta per ciò che concerne gli stu-
pri subiti; che, inoltre, l'autorità inferiore ritiene che non vi sarebbero
albanesi a G._______, poiché vicina al confine con la Bulgaria; che,
infine, l'UFM ha ritenuto che non risulterebbero dagli atti problemi me-
dici che non possano essere curati in patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno ribadito la verosimiglianza dei
propri motivi d'asilo, ed hanno allegato che la traduzione dei loro moti-
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vi d'asilo sarebbe stata lacunosa, poiché le loro dichiarazioni sarebbe-
ro state essenzialmente riassunte, e dunque vi mancherebbero parti
importanti del racconto; che, a riguardo delle contraddizioni sollevate
dall'UFM, essi dichiarano che si dovrebbe innanzitutto considerare la
difficoltà di esporre i fatti drammatici a loro accaduti e contestano che
vi siano effettivamente state delle incongruenze nelle versioni fornite
nei rispettivi verbali, ed in particolare essi ribadiscono che G._______
sarebbe effettivamente abitata anche da albanesi; che, infine, con-
siderando che la casa dei ricorrenti sarebbe stata distrutta ed essi con
la partenza avrebbero inoltre perso i propri posti di lavoro, e visti i pro-
blemi di salute dei figli e della signora B._______, un rinvio sarebbe
impossibile, non ragionevolmente esigibile né ammissibile;
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul-
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, con-
giuntamente hanno presentato una domanda di dispensa dal versa-
mento dell'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe-
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi
va intesa in senso lato, comprendendo non soltanto i seri pregiudizi
previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allonta-
namento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3, pag. 247);
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che, visto l'inserimento della Macedonia con decisione del 25 giu-
gno 2003 a partire dal 1° agosto 2003 da parte del Consiglio federale
nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione
d'assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, posto che le allegazioni agli atti di
causa non sono tali ai sensi dell'asilo;
che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedi-
mento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridot-
to;
che, in particolare, il signor A._______ ha dichiarato durante la prima
audizione che alla centrale di polizia sarebbe stato percosso da cinque
o sei agenti con il volto coperto, di essere quindi stato rilasciato verso
le cinque del mattino e di essersi recato in taxi da un medico (cfr. ver-
bale d'audizione del 26 marzo 2010, pag. 6 [A._______]), tuttavia, in
seguito, egli ha allegato di non sapere quantificare il numero degli
agenti che l'avrebbero picchiato, e di essersi recato, una volta ri-
lasciato, a casa in taxi, e dopodiché la moglie l'avrebbe accompagnato
in ospedale, ove gli sarebbe stata fatta la radiografia toracica da lui al-
legata (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 6 [A._______]);
che oltre alle dichiarazioni inverosimili appena citate, vi è da sottoli-
neare che la radiografia toracica è sprovvista di nome così come an-
che quella che, secondo il ricorrente, sarebbe di C._______;
che egli ha asserito di essere membro del partito politico H._______
come suo padre, ma, quando interrogato sul significato di H._______ il
ricorrente si è limitato dapprima a dichiarare: "H._______ vuol dire
partito" ed in seguito "il partito socialdemocratico è H._______
(cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010, pagg. 7 e 8 [A._______]);
che egli durante la prima audizione non ha accennato a quanto fatto
valere durante la seconda, ossia che in seguito ad un attacco perpe-
trato da persone non precisate, l'abitazione in cui egli risiedeva con la
propria famiglia sarebbe stata distrutta (cfr. verbale d'audizione del
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22 aprile 2010, pag. 3 [A._______]); che la signora B._______ ha di-
chiarato in un primo tempo di essere stata prelevata dai suoi stupratori
"tre mesi fa. Ignoro il mese in cui è successo" (cfr. verbale d'audizione
del 26 marzo 2010, pag. 6 [B._______]), ma, durante la seconda audi-
zione, ella ha asserito di essere stata rapita durante l'estate (cfr. ver-
bale d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 4 [B._______]); che, inoltre,
durante l'audizione sulle generalità ella ha allegato di essere stata stu-
prata una seconda volta, infatti tre uomini si sarebbero introdotti nella
sua abitazione e, mentre due la tenevano ferma, il terzo avrebbe abu-
sato di lei sessualmente per circa un'ora (cfr. verbale d'audizione del
26 marzo 2010, pag. 7 [B._______]); che, invece, nella seconda audi-
zione l'insorgente non ha neppure accennato a tale evento, e, quando
interrogata a proposito, ella ha semplicemente asserito di essere con-
fusa ed ha ribadito "è giusto. Questo era giusto, erano in tre e mi han-
no stuprata"; si osserva inoltre che, oltre alla spiegazione vaga ed illo-
gica, se davvero la ricorrente avesse subito un'esperienza così trau-
matica, a maggior ragione avrebbe dovuto accennarne anche durante
l'audizione sui motivi d'asilo; che la signora B._______ ha dapprima di-
chiarato di essersi recata alla polizia insieme alla figlia per denunciare
anche il secondo stupro (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2010,
pag. 7 [B._______]), ciò nonostante ella ha in seguito allegato di non
aver sporto denuncia (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010,
pag. 6 [B._______]);
che, inoltre, i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento atto ad
attestare la denuncia sporta dalla ricorrente per entrambi gli stupri su-
biti;
che gli interessati non hanno saputo controbattere a quanto contenuto
nella decisione predetta, se non limitandosi a confermare le proprie al-
legazioni e comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile;
che nemmeno i documenti allegati con scritto del 10 maggio 2010 pen-
dente istanza dinanzi a questo Tribunale costituiscono elementi decisi-
vi per giungere a diversa conclusione rispetto a quella a cui è giunta
l'autorità inferiore circa i motivi di asilo invocati;
che, in conclusione, le allegazioni dei ricorrenti non sono state rese
verosimili;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
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che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mace-
donia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Ma-
cedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; vista la giovane età e l'esperienza lavorativa quale operaio
del signor A._______ e di donna delle pulizie della signora B._______,
e ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, si può partire dal pre-
supposto che gli insorgenti dispongano in patria di una rete sociale;
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che gli insorgenti non hanno tanto meno preteso nel gravame di soffri-
re di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissio-
ne provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici;
che, infatti, quo ai problemi di salute dei figli dei signori A._______, vi
è da evidenziare che C._______ presenta un'angina streptococcica,
definita come bagatella (cfr. atto A10/1) con una terapia prescritta a
base di dafalgan e di sciroppo Amoxicillina; D._______ presenta una
linfoadenite infettiva, pure definita come bagatella (cfr. atto A9/1) e
deve seguire una cura di antibiotici per la durata di dieci giorni; quanto
alla signora B._______, si rileva che essa ha lamentato un dolore tora-
cico ma che non è stata in grado, neppure nel ricorso, di chiarire quale
sia stata la diagnosi medica di tali sintomi;
che dai certificati medici allegati pendente causa dinanzi a questo Tri-
bunale non si evincono elementi per giungere a diversa conclusione
alla quale è giunta l'autorità inferiore;
che non vi è dunque ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ri-
cevere le cure necessarie in patria;
che, se date le condizioni, in relazione ai mezzi finanziari necessari
per accedere alle cure mediche, il TAF segnala che i ricorrenti hanno
la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi del-
l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
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che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori-
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax e
per corriere interno con allegato l'incarto N (...), con preghiera di
notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevi-
mento allegato al Tribunale amministrativo federale)
- J._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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