D-2966/2010 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Karar Dilini Çevir:
D-2966/2010 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Corte IV
D-2966/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Togo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2966/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 23 marzo 2010 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha consegnato al richiedente lo stesso giorno
(cfr. incarto UFM act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la
necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della
sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non
si entra nel merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 2 aprile 2010 (di seguito verbale 1) e del
23 aprile 2010 (di seguito verbale 2),
il verbale della decisione orale dell'UFM del 23 aprile 2010 (cfr. avviso
di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A13),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
26 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata
decisione dell'UFM e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al TAF via fax il 28 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
Pagina 2
D-2966/2010
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino del Togo e di essere nato a B._______, dove avrebbe
vissuto prima dell'espatrio nel (...),
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per paura
di venire arrestato una seconda volta dalle forze di polizia; che egli
sarebbe stato arrestato a fine (...) mentre partecipava ad un'azione
propagandistica indotta dal partito d'opposizione nel periodo della
campagna per le elezioni; che, grazie all'aiuto di un prete, egli sarebbe
riuscito a fuggire dal carcere di C._______ ad inizio (…),
che lo stesso giorno tale prete l'avrebbe condotto in auto all'aeroporto
di C._______, da dove avrebbe preso un aereo per la D._______; che
in D._______ egli sarebbe stato accolto da una persona amica del
prete, la quale l'avrebbe condotto in Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
Pagina 3
D-2966/2010
che nel verbale della decisione impugnata del 23 aprile 2010 l'UFM ha
sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle
autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di
viaggio suscettibile d'identificarlo, e, dall'altro lato, ha stabilito che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Togo siccome lecita, esigibile
e possibile,
che nel ricorso l'insorgente, richiamati i fatti già esposti in sede di
audizione, in primis contesta che nel caso concreto non sussistano
motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, a tal
proposito, egli allega di non avere mai posseduto un passaporto,
benchè ne avesse fatto richiesta, e che la sua carta d'identità gli
sarebbe stata sottratta dal suo domicilio durante la sua prigionia,
ragione per cui, trovandosi attualmente in Svizzera, gli sarebbe
impossibile procurarsi qualsivoglia documento d'identità; che egli
conferma di avere viaggiato nelle circostanze addotte in sede di
audizione; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano
i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori
chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, a suo dire,
l'UFM avrebbe infatti valutato troppo frettolosamente, arbitrariamente e
sommariamente la sua domanda d'asilo; che, circa le argomentazioni
apportate da detto Ufficio, egli sottolinea che, nonostante le sue
lacune in merito alla politica del Togo, il suo racconto sarebbe
verosimile e che le autorità preposte ai controlli aeroportuali non
necessariamente sarebbero al corrente del fatto che egli sarebbe
considerato un nemico dal regime, come del resto dimostrerebbe la
sua fuga; che, infine, egli auspica che sia esaminata l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento al fine di poter beneficiare
dell'ammissione provvisoria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
Pagina 4
D-2966/2010
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
di dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all'asserito viaggio d'espatrio, l'interessato ha in
particolare dichiarato di avere viaggiato senza passaporto e munito di
quattro fogli formato A4 portanti la sua foto, le sue generalità e dei
timbri (cfr. verbale 1 pag. 7); che le autorità (...) l'avrebbero controllato
all'arrivo in D._______, visionando tali fogli, e poi lasciato proseguire;
che egli ha dichiarato di avere consegnato detti fogli ad una terza
persona, contattata precedentemente dal prete che l'avrebbe aiutato a
lasciare il carcere (cfr. ibidem pag. 7), rispettivamente, secondo
un'altra versione, di avere varcato anche il confine (...)-svizzero munito
di tali fogli (cfr. ibidem pag. 8); che il richiedente non è stato in grado di
indicare né il luogo della fermata intermedia effettuata, né la città di
Pagina 5
D-2966/2010
arrivo (cfr. ibidem pag. 8), ed ha affermato di non avere dovuto pagare
nulla per il viaggio intrapreso, in quanto gli sarebbe stato offerto dal
prete summenzionato (cfr. ibidem pag. 9),
che è del tutto inverosimile che egli abbia potuto superare i controlli
aeroportuali in D._______ sprovvisto di documenti d'identità ufficiali,
rispettivamente con dei semplici fogli formato A4, e che le autorità
preposte ai controlli abbiano visionato tali fogli integralmente,
permettendogli di varcare il suolo (...),
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, peraltro, la risposta del ricorrente alla domanda circa il luogo in
cui si troverebbe la sua carta d'identità (vale a dire "A B._______, a
casa mia", cfr. verbale 1 pag. 4) è in contraddizione con la spiegazione
resa poco dopo secondo cui detto documento gli sarebbe stato invece
rubato (cfr. ibidem pag. 4); che, inoltre, egli ha reso risposte
inattendibili circa detto furto, rispettivamente dei beni sottrattigli, dando
in tal guisa l'impressione che tale episodio non si sia, in realtà, mai
verificato, rispettivamente che egli non abbia mai perso la sua carta
d'identità (cfr. verbale 2 pag. 2/D7-11); che tale tesi risulta altresì
suffragata dalla risposta del ricorrente stesso, secondo cui si potrebbe
far inviare dal fratello una copia di tale documento via fax (cfr. ibidem
pag. 3/D15); che, per di più, mal si comprende come mai il ricorrente,
nel caso in cui fosse veramente stato vittima di un furto, non avrebbe
più a disposizione nessun documento d'identità ma, al contempo,
sarebbe in grado, come lui stesso ha dichiarato, di presentare alle
autorità un certificato di nascita (cfr. ibidem pag. 2/D10); che, infine,
egli ha avuto tre settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in
cui egli è stato messo a conoscenza del dovere di versare agli atti
documenti d'identità (cfr. verbale 1 pag. 5), e la seconda audizione, per
procurarsi un documento d'identità; che egli, invece, nonostante abbia
dichiarato di avere, in passato, fatto richiesta per il rilascio di un
passaporto e di disporre di parenti in Patria, si è limitato a giustificare
la mancata consegna di documenti d'identità con l'allegata e non
meglio precisata impossibilità di fare alcunchè (cfr. verbale 1 pag. 5),
rispettivamente a dichiarare di poter provare a contattare il fratello per
farsi inviare una copia della sua carta d'identità (cfr. verbale 2 pag.
3/D15),
Pagina 6
D-2966/2010
che, d'altronde, circa l'assenza di giustificazioni per la mancata
consegna di documenti d'identità sino ad oggi, non soccorre
l'insorgente la stereotipata allegazione ricorsuale secondo cui gli
sarebbe impossibile farsi pervenire il passaporto visto che non
l'avrebbe mai posseduto (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tale
affermazione non rappresenta un motivo scusabile ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
Pagina 7
D-2966/2010
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato su
consiglio del prete che l'avrebbe liberato dal carcere e perchè ricercato
dalle autorità a causa delle sue attività politiche in seno al partito
d'opposizione,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a guisa d'esempio, egli ha reso versioni discordanti circa il nome
del partito per il quale avrebbe partecipato ad azioni propagandistiche,
parlando dapprima di "U.F.B" (cfr. verbale 1 pag. 6) e, poi, invece,
durante la seconda audizione, di "U.F.C" (cfr. ad es. verbale 2 pag.
4-/D25 e 33); che, nonostante egli, a suo dire, abbia partecipato a tali
azioni per quattro giorni, non è stato in grado di indicare né il
significato dell'acronimo del partito d'opposizione, né il capo di
quest'ultimo, né le scritte apportate sugli striscioni utilizzati
(cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 4/D34-35); che gli ha raccontato
l'attività di propaganda, durata quattro giorni, ed il suo fine in maniera
del tutto stereotipata e povera di dettagli (cfr. verbale 2 pagg. 4-5/D36,
40 e 43), nonché contraddittoria, allegando che il gruppo di attivisti
sarebbe stato vestito completamente di giallo (cfr. verbale 1 pag. 6),
rispettivamente di blu (cfr. verbale 2 pag. 5/D41); che, nonostante
abbia, a suo dire, trascorso otto giorni in cella, egli ha descritto la
detenzione in maniera carente di dettagli e stereotipata (cfr. verbale 1
pag. 6 e verbale 2 pag. 6/D54-57),
che, nel gravame, l'insorgente ha giustificato le sue risposte lacunose
in fatto di politica con il fatto di essere una persona semplice, senza
tuttavia prendere posizione circa le svariate contraddizioni emerse dal
suo racconto e rettamente rilevate dall'UFM a fondamento
dell'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo,
Pagina 8
D-2966/2010
che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta
inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Togo possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Pagina 9
D-2966/2010
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, il TAF – ritenuta la situazione generale vigente in Togo –
reputa l'esecuzione dell'allontanamento in detto Paese come
ragionevolmente esigibile (cfr. Sentenza del TAF D-4985/2007 del
15 settembre 2009 e relativi riferimenti),
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è
tuttora giovane, ha frequentato (...) anni di scuola dell'obbligo e vanta
di esperienza lavorativa quale (...) e (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che egli
dispone in Patria di una rete familiare, vivendo in loco due (...), una
(...) e gli (...) (cfr. ibidem pag. 3); che, inoltre, egli non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
Pagina 10
D-2966/2010
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 11
D-2966/2010
Per questi motivi, il l Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di Chiasso
(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
Pagina 12