D-2851/2010 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Karar Dilini Çevir:
D-2851/2010 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Corte IV
D-2851/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...), alias
A._______, dichiaratosi nato il (...), Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-2851/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato
sottoposto in data (...) e il relativo rapporto,
i verbali d'audizione del 18 marzo 2010 (di seguito: verbale 1) e del
2 aprile 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 22 aprile 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 aprile 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale
amministrativo federale (TAF) in data 26 aprile 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere nato il (...), rispettivamente di
avere (...) anni, e di essere originario di B._______, nell'C._______
(Nigeria), dove ha vissuto dalla nascita sino al mese di dicembre 2009,
che, nel corso del (...), vi sarebbe stato un contenzioso tra la comunità
del suo villaggio e quella di D._______ per la proprietà di un terreno;
che, gli abitanti del suo villaggio, avrebbero nominato il padre
dell'interessato per rappresentarli; che, visto il rifiuto di quest'ultimo, gli
stessi avrebbero chiamato lo zio dell'interessato – un poliziotto di
C._______ – affinché convincesse il padre a rappresentare la loro
comunità; che, una settimana prima dell'udienza, il padre
dell'interessato avrebbe accusato dolori allo stomaco e sarebbe subito
deceduto; che, prima di morire, egli avrebbe comunicato all'interessato
di chiedere spiegazioni di quanto stava accadendo allo zio; che,
all'interpellazione dell'interessato, lo zio si sarebbe arrabbiato e
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avrebbe minacciato l'interessato di stare zitto; che, la notte del
funerale del padre, l'interessato avrebbe sognato suo padre che gli
diceva di chiedere a suo zio cosa fosse successo, che, allora,
l'interessato si sarebbe alzato, avrebbe preso un'arma da fuoco e
sarebbe andato a casa dello zio e l'avrebbe ucciso; che, allora, egli
sarebbe scappato e si sarebbe rifugiato a E._______ (Nigeria), dove
avrebbe vissuto per due mesi; che, mentre lavorava alla (...), avrebbe
incontrato una persona che l'avrebbe informato della morte di sua
madre e che, dopo due giorni, sarebbe ritornato a cercarlo con due
abitanti del suo villaggio e due poliziotti; che, egli si sarebbe nascosto
e, quella notte, temendo di essere ricercato, nonché di venire ucciso
dagli abitanti del suo villaggio e dalle autorità per l'omicidio di suo zio,
l'interessato si sarebbe recato in auto a F._______, dove vi sarebbe
rimasto un mese, fino al (...), quando sarebbe espatriato
definitivamente,
che, da F._______, l'interessato avrebbe viaggiato in aereo – con il
suo accompagnatore, nonché munito di un passaporto falso di cui non
conosce le generalità – fino ad atterrare in Europa, in un luogo a lui
sconosciuto; che, dall'aeroporto, avrebbe continuato il viaggio in treno,
cambiando una volta il treno, fino a giungere a G._______ (Svizzera),
senza mai subire controlli durante il viaggio,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 22 aprile 2010, l'UFM ha in primis ritenuto
che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti
sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere
l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna
prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, non
avendo fornito dichiarazioni dettagliate sull'età dei suoi genitori o
sull'esistenza di una rete familiare, nonché avendo reso versioni
contraddittorie sull'età del padre ed erronee sulla sua stessa biografia,
oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo ed apparire
tale dalla sua foto come pure, infine, ritenute le circostanze del
viaggio, l'assenza di un motivo giustificativo per la mancata
presentazione di documenti e l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo;
che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e
l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che,
inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il richiedente
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non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun
documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 (recte: 1a)
lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, in primis l'insorgente ritiene che sarebbe arbitraria la
decisione dell'UFM di ritenerlo maggiorenne; che, in particolare,
ribadisce di essere nato nel (...), nonché di avere (...) anni, sebbene
risulterebbe che ne avrebbe (...), in quanto si riferisce all'anno di vita
che starebbe vivendo, come è abitudine fare in Nigeria; che, peraltro,
sostiene che l'esame osseo non sarebbe scientificamente valido e
sarebbe, altresì, viziato dalla durezza della vita che avrebbe vissuto in
Nigeria, ciò che forse lo farebbe apparire più adulto; che le
contraddizioni rilevate dall'UFM sarebbero solo dovute a semplici
equivoci; che, in secondo luogo, l'insorgente contesta la decisione
dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi
scusabili che giustificano la mancata presentazione dei documenti
d'identità, come pure sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in
relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo
allontanamento, ragione per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto
entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui
impugnata dovrebbe essere annullata; che, innanzitutto, egli ribadisce
di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità, in
quanto sarebbe stato troppo giovane per poterli ottenere; che, solo
disporrebbe del certificato di nascita, per cui gli occorrebbe più tempo
per farlo pervenire, a causa della drammatica situazione; che, inoltre,
egli fa valere che i suoi motivi d'asilo sono veri e verosimili come
esposto in sede d'audizione, rimproverando all'UFM di aver valutato
arbitrariamente solo gli elementi a suo sfavore, senza invece dare
rilievo agli altri numerosi elementi; che, infine, il suo allontanamento
non sarebbe ragionevolmente esigibile,
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che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che
ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una
persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del
richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità
preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito
dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed
egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di
documenti d'identità o di viaggio; che, infatti, la data di nascita allegata
dal ricorrente, ovvero il (...), come rettamente rilevato dall'UFM, non
corrisponde all'età dichiarata di (...) anni (cfr. verbale 1 pag. 1); che
egli, infatti, avrebbe (...) anni e (...) mesi; che, non soccorre d'altronde
l'allegazione secondo cui egli avrebbe indicato l'anno di nascita in cui
sta vivendo, ossia (...) anni, come sarebbe abitudine nel suo Paese
(cfr. verbale 1 pag. 1 e ricorso pag. 2), allorquando il medesimo ha
indicato erroneamente che, al momento della fine dei suoi studi nel
(...), egli avrebbe avuto l'età di (...) anni e non di (...) anni come risulta
invece da un semplice calcolo (cfr. verbale 1 pag. 3); che, in aggiunta,
il ricorrente non è stato effettivamente in grado né di fornire
qualsivoglia informazione sulla sua rete familiare, né di indicare la data
di nascita dei suoi genitori (cfr. verbale 1 pag. 4); che, tuttavia, in
contrapposizione alla sua dichiarata misconoscenza della data di
nascita dei suoi genitori, egli ha affermato che suo padre avrebbe
avuto (...) anni al momento dei fatti addotti a sostegno della sua
domanda d'asilo (cfr. verbale 2 D35-37 pagg. 5-6); che, alla luce di tali
dichiarazioni lacunose e contraddittori – su punti essenziali della vita
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del ricorrente – risulta assolutamente impossibile credere che l'unica
data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua e che, pertanto,
quest'ultima sia verosimile; che, d'altronde, egli ha affermato che la
sua data di nascita gli sarebbe stata detta, senza tuttavia accennare
minimamente alle circostanze in cui la stessa gli sarebbe stata riferita
(cfr. verbale 1 pag. 8); che, alla luce di queste considerazioni, v'è
ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile;
che, peraltro, il ricorrente non ha apportato alcun documento d'identità
a comprova della sua minor età, limitandosi a mere affermazioni
stereotipate, non corroborate da alcun indizio circa la mancata
presentazione dei suoi documenti d'identità, come pure ad allegazioni
incredibili circa le circostanze del suo viaggio d'espatrio; che, in siffatte
condizioni, l'esameo osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, e le
risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in
particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle
dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età,
che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie,
unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali
(cfr. ricorso pag. 2), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia
mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione
al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
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non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorre il ricorrente
l'allegazione ricorsuale secondo cui egli non avrebbe mai posseduto
un documento d'identità, in quanto sarebbe stato troppo giovane per
poterli ottenere (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e ricorso pag. 3); che, infatti,
durante tutti gli anni precedenti al suo espatrio, egli ha avuto modo in
ogni caso di far capo ai suoi genitori per richiedere ed entrare in
possesso dei siffatti documenti; che, inoltre, non soccorre l'insorgente
l'allegazione secondo cui gli occorrerebbe più tempo per far pervenire
il suo certificato di nascita dalla Nigeria (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti,
vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti
(cfr. verbale 1 pag. 6), ciò che costituisce un'ulteriore conferma della
dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in
possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari,
che, peraltro, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte, se non in possesso dei suoi documenti d'identità; che, da un
lato, infatti, non può corrispondere alla realtà dei fatti che il ricorrente
non abbia subito alcun controllo (cfr. verbale 1 pag. 9), in particolare
non sia stato sottoposto, sia in partenza da F._______ che in arrivo in
Europa, ai severi controlli aeroportuali, a cui bisogna forzatamente
attenersi ; che, dall'altro lato, se egli fosse stato realmente in possesso
di un passaporto falso, messogli a disposizione dal suo passatore
(cfr. ibidem pag. 5), egli l'avrebbe sicuramente aperto e sarebbe stato
in grado di indicare le generalità che vi sarebbero state indicate
(cfr. ibidem pag. 9), al fine di potersi presentare al controllo passaporti,
il quale è eseguito singolarmente per ogni persona sul relativo
documento d'identità,
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che, infine, l'interessato non è stato in grado di fornire alcuna
informazione sulle circostanze del suo viaggio d'espatrio,
segnatamente circa l'orario e la durata del volo, l'aeroporto o la
nazione in cui sarebbe atterrato, la compagnia aerea, la durata del
tragitto rispettivamente il luogo di partenza e di arrivo del
proseguimento del viaggio in auto e in treno (cfr. ibidem pag. 10),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ricercato e ucciso dagli abitanti del
suo villaggio, nonché dalle autorità, dopo che egli avrebbe ucciso suo
zio,
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in primis, l'insorgente non ha contestato o apportato chiarimenti a
tutti gli elementi vaghi, illogici e contraddittori del suo racconto
rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi a rimproverare l'autorità
inferiore di aver fondato la sua decisione esclusivamente su elementi a
suo sfavore, senza dare rilievo agli altri (cfr. ricorso pag. 3); che, in
secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le
argomentazioni dell'UFM vertono proprio su punti essenziali del
racconto del ricorrente a fondamento della sua domanda d'asilo, tra i
quali ad esempio le date in cui i fatti invocati sarebbero avvenuti
(cfr. verbale 1 pagg. 6-8 a confronto con verbale 2 D17, D26, D30,
D39, D42, D45), la causa della morte del padre (cfr. verbale 1 pag. 7 a
confronto con verbale 2 D64-69) o ancora le modalità dell'uccisione
dello zio e l'arma utilizzata a tale scopo (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 a
confronto con verbale 2 D21, D77 e D80 e segg.); che, tra questi
elementi, basti sottolineare che il ricorrente nella maggior parte dei
casi non è stato in grado di collocare nel tempo gli avvenimenti resi
(cfr. verbale 1 pagg. 6-8 a confronto con verbale 2 D17, D26, D30,
D39, D42, D45) dando qua e là delle indicazioni di tempo in maniera
parziale per esempio in riferimento alla data della morte del padre (cfr.
verbale 1 pag. 7); che, orbene, essendo i fatti risalenti all'anno (...),
non si può ritenere che il ricorrente non sia in grado di attribuire ad
ogni episodio una data precisa (cfr. verbale 2 D26, D30, D39, D42,
D45),
che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose del
ricorrente quanto alla collocazione temporale dei fatti e in
considerazioni di tutti gli altri elementi contraddittori, illogici e vaghi,
sopramenzionati, che toccano proprio i punti essenziali del racconto
del ricorrente, v'è ragion di concludere alla manifesta inverosimiglianza
dei motivi d'asilo addotti,
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che, in tale contesto non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro
agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, o non possa beneficiare, in
patria, di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse
nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non aver
mai avuto problemi con le autorità del suo Paese (cfr. verbale 2 D119
pagg. 12),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che,
peraltro, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso,
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
gode di una certa formazione scolastica, avendo frequentato la scuola
primaria e secondaria (cfr. verbale 1 pag. 3), nonché vanta
un'esperienza professionale, avendo – secondo le sue stesse
dichiarazioni – lavorato alla (...) e in un (...) (cfr. verbale 2 D21 pag. 4);
che, inoltre, si presuppone che egli disponga in patria di un'importante
rete familiare e sociale, vista l'inverosimiglianza del suo intero
racconto e ritenuto che ha vissuto in questo Paese sin dalla nascita;
che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di
G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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