D-2654/2011 - Abteilung IV - Asilo e allontanamento - Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM...
Karar Dilini Çevir:
D-2654/2011 - Abteilung IV - Asilo e allontanamento - Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte IV
D-2654/2011



S e n t e n z a d e l 3 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Gilles Fasola.



Parti

A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
patrocinato dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,



contro


Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 aprile 2011 / N [...].


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Fatti:
A.
In data 17 gennaio 1996, l'interessato ha presentato una prima domanda
di asilo in Svizzera. Il 19 aprile 1996, l'Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, ora Ufficio federale della migrazione, e di seguito: UFM) ha
respinto la succitata domanda di asilo. L'8 agosto 1996, la Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA) ha respinto il ricorso inoltrato
il 29 maggio 1996.
B.
Il 6 ottobre 2008, il richiedente, dichiaratosi originario di B._______
(Sri Lanka) e di etnia tamil, ha presentato una seconda domanda di asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali di audizione dell'8 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del
2 febbraio 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato per il timore di
subire pressioni da parte del "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE),
gruppo per il quale avrebbe lavorato dal 1998 al 2008, affinché ne
diventasse membro.
C.
Con decisione dell'11 aprile 2011, l'UFM ha respinto la succitata domanda
di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente
dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso il suo Paese di origine
siccome lecito, esigibile e possibile.
D.
Il 9 maggio 2011, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata limitatamente alla questione dell'esecuzione
dell'allontanamento, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria.
Ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
E.
Con decisioni incidentali del 16 maggio 2011, il Tribunale ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura
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delle presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
F.
In data 25 maggio 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del
gravame. Tali osservazioni sono state trasmesse dal Tribunale al
ricorrente per conoscenza il 3 agosto 2011.
G.
Con scritto dell'8 agosto 2011, l'insorgente ha inoltrato le proprie
osservazioni in merito alla menzionata risposta al ricorso dell'UFM. Copia
di tale scritto è stata trasmessa all'autorità inferiore per conoscenza ed
eventuale presa di posizione.
H.
Con osservazioni del 29 agosto 2011, trasmesse al ricorrente per
conoscenza, l'UFM ha riproposto la reiezione del gravame.

Diritto:
1.
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione
da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di
protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF, RS 173.110]).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
nonché 108 cpv. 1 LAsi.
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3.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
Il ricorso del 19 maggio 2011 verte soltanto sulla questione relativa
all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso
consiste unicamente nella questione relativa all'esecuzione
dell'allontanamento, mentre che la decisione impugnata è cresciuta in
giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento.
Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame della questione
contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le allegazioni
presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di
verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi in quanto, sarebbero contraddittorie
e denoterebbero un comportamento illogico. In merito all'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente nel suo Paese di origine, detto Ufficio
ha considerato da un lato, che l'allontanamento nella regione di Vanni,
dove avrebbe dei famigliari stretti e avrebbe lui stesso vissuto per dieci
anni, non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa delle condizioni di
vita molto difficili che persisterebbero in tale regione. Dall'altro lato,
l'autorità inferiore ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento del
richiedente sarebbe invece esigibile verso Colombo. In tale città, vivrebbe
uno zio, di professione commerciante, che lo avrebbe già aiutato
nell'ambito dell'organizzazione del viaggio di espatrio. L'UFM aggiunge
che tale zio disporrebbe di una abitazione di sua proprietà e, di
conseguenza, potrebbe ospitare l'insorgente in attesa del suo pieno
reinserimento. Il ricorrente avrebbe inoltre accumulato alcuni anni di
esperienza lavorativa sia in Svizzera che in Sri Lanka. Visto quanto
precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso Colombo
sarebbe ragionevolmente esigibile. Con osservazioni del 25 maggio 2011,
l'UFM aggiunge che, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito
della prima domanda di asilo, si evincerebbe che avrebbe vissuto nella
penisola di Jaffna a B._______ e C._______, dove avrebbe frequentato
la scuola insieme alla sorella. Inoltre, l'insorgente avrebbe conseguito una
formazione di (...). Anche per queste ragioni, vi sarebbero sufficienti
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elementi per ritenere che il ricorrente possa reinserirsi con successo nel
Paese di origine, come del resto sarebbe già stato in grado di fare nel
1998 dopo l'esito negativo della prima domanda di asilo.
5.2 Nel gravame, il ricorrente contesta la possibilità di potersi stabilire
realmente a Colombo. Egli al contrario, sostiene che non esisterebbero
realistiche alternative di rifugio all'interno dello Sri Lanka ed evidenzia che
l'UFM non avrebbe esaminato adeguatamente l'esistenza delle condizioni
necessarie per l'effettiva sussistenza di motivi individuali favorevoli
all'esigibilità di una presa di domicilio a Colombo. Segnatamente,
richiamata la presa di posizione dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai
rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009, i tamil del Nord e dell'Est dello Sri
Lanka che prima del loro espatrio si trovavano già in situazione di
dislocati interni in altre parti del Paese, non avrebbero nessuna possibilità
accettabile di insediamento in loco in ragione dell'insicurezza regnante a
Colombo e nel Sud del Paese, dello stato di urgenza decretato, del
rischio di arresti arbitrari, di sequestri o omicidi, e, più generalmente, del
deterioramento del bilancio dei diritti dell'uomo. Sempre secondo il citato
rapporto, una rete di amici o di parenti prossimi a Colombo o in altre parti
del Paese non proteggerebbe contro le persecuzioni. In aggiunta,
nell'aggiornamento di OSAR del 1° dicembre 2010 sulla situazione nello
Sri Lanka, al momento delle formalità di registrazione, i giovani tamil,
principalmente del Nord dell'isola, sarebbero sorvegliati da vicino e il loro
soggiorno a Colombo potrebbe essergli rifiutato. Per di più, tutti i rimpatri
forzati sarebbero segnalati alla Criminal Investigation Division (CID), la
quale effettuerebbe controlli della nazionalità, del casellario giudiziario,
nonché il prelievo delle impronte digitali di ogni persona ricondotta.
Sempre secondo OSAR, la persona controllata potrebbe essere trasferita
al Servizio di informazione di Stato (SIS) e/o al Dipartimento di
investigazione sul terrorismo (TID) e sottoposta ad interrogatorio. Il SIS
interrogherebbe i rimpatriati sul loro viaggio, sui motivi del rimpatrio e
sulla loro storia personale. OSAR aggiunge che le persone con legami
con le LTTE potrebbero essere imprigionate. Visto quanto sopra, il
ricorrente afferma che, il solo fatto di appartenere all'etnia tamil, di
provenire dal Nord del paese e di essere stato all'estero, lo esporrebbe al
rischio concreto di persecuzioni. Egli allega inoltre che non vi sarebbe
alcuna garanzia in merito alla possibilità di risiedere legalmente nella
zona di Colombo. In particolare, l'Alto Commissariato della Nazioni Unite
per i rifugiati (ACNUR) ed il Foreign & Commonwealth Office britannico,
avrebbero riferito di difficoltà in questo senso. Non da ultimo, l'insorgente
cita la giurisprudenza del Tribunale (DTAF 2008/2) secondo la quale, per i
tamil originari delle province del Nord o dell'Est del Paese, l'esistenza di
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un alternativa di soggiorno interna nel Sud è ammessa solo in presenza
di elementi particolarmente favorevoli, ovvero se il richiedente potrà
disporre di una rete familiare o sociale nonché di concrete possibilità di
alloggio e di guadagno. Tali condizioni non sarebbero proprie
all'insorgente, in quanto, la presenza di un solo zio non costituirebbe una
solida rete familiare, non conoscerebbe la lingua cingalese e non
vanterebbe esperienze lavorative rilevanti per la ricerca di un posto di
lavoro. Visto quanto precede, il ricorrente ritiene che l'esecuzione del
proprio allontanamento verso il Paese di origine non sarebbe
ragionevolmente esigibile.
6.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), al quale
rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontana-
mento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv.
3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
6.1 Ritenuto il diniego dell'asilo e della qualità di rifugiato nella decisione
di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, in assenza di una
contestazione tramite l'atto ricorsuale del 9 maggio 2011, non emergono
dalle carte processuali elementi da cui desumere, da un esame d'ufficio,
che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Sri Lanka dal profi-
lo della condizione di ammissibilità e della possibilità sia contraria al dirit-
to.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr.)
ed è possibile.
6.2 In merito agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 83 cpv. 4 LStr, relativi allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo
Tribunale ha avuto recentemente modo di constatare che in Sri Lanka
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione
nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento della situazione dal
profilo della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento
dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora
ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lanka, ad eccezione
della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24).
Non di meno, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento
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verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle
persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra,
avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione
dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile qualora
possano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio, da
quella della persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della fine
della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere
profondamente mutate (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1). Per quest'ultima
categoria di persone è infatti necessario analizzare la situazione
individualmente, verificando l'esistenza di fattori particolarmente
favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di alloggio e garanzie di
adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o
familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realizzate, va inoltre
esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sula territorio
nazionale, segnatamente nella città di Colombo (cfr. ibidem, consid.
13.2.1.2).
Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e vanta
un'esperienza lavorativa quale (...) (cfr. verbale del
29 gennaio 1996 relativo alla prima domanda di asilo, pag. 2). A Colombo
potrà senz'altro godere del sostegno di uno zio disposto ad aiutarlo, come
ha tra l'altro già fatto nel passato (cfr. verbale 2, D9-10, pag. 2). In
aggiunta, ritenuta l'inverosimiglianza delle proprie allegazioni e
considerato che esso ha vissuto sostanzialmente tutta la vita nel Paese di
origine, non si può escludere che disponga in Patria di una rete sociale
più ampia rispetto a quella dichiarata. Non da ultimo, l'insorgente ha già
dimostrato di essere in grado di reinserirsi con successo in Sri Lanka in
occasione dell'allontanamento a seguito della prima domanda di asilo
inoltrata in Svizzera. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale
nel suo Paese di origine.
Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente
esigibile.
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7.
In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2])














(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione: