D-192/2015 - Abteilung IV - Asilo ed allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12...
Karar Dilini Çevir:
D-192/2015 - Abteilung IV - Asilo ed allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
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Corte IV
D-192/2015




Sen t en z a d e l 3 f e bb r a i o 2 0 1 5
Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliere Gilles Fasola.



Parti

A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto,
ricorrente,



contro


Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 dicembre 2014 / N […].



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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
12 giugno 2014;
i verbali d'audizione del 4 luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 4 dicem-
bre 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di
Stato della migrazione, SEM) del 12 dicembre 2014, notificata al richie-
dente il 27 dicembre 2014 (cfr. atto A22/1);
il ricorso del 12 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 13 gennaio 2015);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-
33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino eritreo, nato e cresciuto a Khartoum (Sudan) (cfr. ver-
bale 1, pag. 3);
che in Sudan non avrebbe avuto alcun documento e sarebbe stato umiliato
e discriminato dalla popolazione locale la quale lo avrebbe sempre
denominato "figlio del peccato" in quanto privo del padre; che, in
particolare, egli non avrebbe avuto l'occasione di trovare lavoro, di istruirsi
e nemmeno di sposarsi (cfr. verbale 1, pagg. 9 e 10 e verbale 2, D75,
pagg. 7 e 8);
che nella decisione impugnata, l'UFM ha innanzitutto rilevato che il
richiedente si sarebbe contraddetto circa la propria cittadinanza; che,
segnatamente, egli avrebbe dapprima affermato di essere cittadino eritreo
ed in seguito sostenuto di non conoscere la propria nazionalità in quanto
privo di qualunque documento; che, in questo senso, l'autorità inferiore
osserva che le dichiarazioni dell'interessato circa l'Eritrea non sarebbero
credibili; che, in particolare, malgrado i contatti regolari che avrebbe avuto
con la madre eritrea egli non conoscerebbe nulla di tale paese; che, in
aggiunta, egli si sarebbe pure contraddetto circa il paese eritreo di origine
della madre; che, pertanto, l'UFM non ha considerato credibile la pretesa
cittadinanza eritrea; che tale circostanza metterebbe in serio dubbio anche
i problemi evocati dal richiedente in Sudan; che, oltretutto, egli si sarebbe
più volte contraddetto anche in merito a tali problemi;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso il paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'in-
verosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che, infatti, egli si sarebbe
sempre considerato cittadino eritreo in quanto il padre sudanese non lo
avrebbe mai riconosciuto; che, tuttavia, in occasione della seconda audi-
zione avrebbe detto di non conoscere la propria cittadinanza in quanto
privo di alcun documento in grado di provarla; che, quanto alle proprie la-
cune circa le conoscenze dell'Eritrea, il ricorrente ribadisce che la madre
non gli avrebbe mai parlato di tale paese ed egli avrebbe sempre vissuto
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in Sudan; che, infine, non avrebbe minimizzato i propri motivi d'asilo ma
unicamente un episodio specifico;
che, in concreto, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione im-
pugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'a-
silo; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria
nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia e del rela-
tivo anticipo;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che in materia d'asilo il ricorrente ha il dovere di collaborare all'accerta-
mento dei fatti conformemente all'art. 8 Lasi; che, in particolare, deve di-
chiarare le sue generalità (lett. a) e consegnare i documenti di viaggio e
d'identità (lett. b); che la dimostrazione della cittadinanza, quale elemento
dell'identità, va valutata secondo i criteri della verosimiglianza di cui all'art.
7 Lasi (cf. GICRA 2005 n° 8 consid. 3),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato alcun documento atto
a provare la pretesa cittadinanza eritrea;
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che egli ha pure esplicitamente affermato di non conoscere nulla
dell'Eritrea (cfr. verbale 2, D55, pag. 6); che, in aggiunta, l'insorgente si è
contraddetto circa il luogo d'origine della madre; che, segnatamente, egli
ha dapprima sostenuto che verrebbe da B._______ (Eritrea) (cfr. verbale
1, pag. 5) allorché in seguito ha sostenuto sarebbe di C._______ (Eritrea)
(cfr. verbale 2, D49, D52, D58, pagg. 5 e 6); che, resogli nota tale
contraddizione, egli ha dapprima smentito di avere nominato B._______,
per poi sostenere di avere avuto problemi di comprensione dell'interprete
nel corso della prima audizione (cfr. verbale 2, D59 e 60, pag. 6); che,
tuttavia, tali giustificazioni non soccorrono l'insorgente ritenuto che egli, da
un lato ha confermato di capire molto bene l'interprete (cfr. verbale 1, pag.
2), dall'altro lato, apponendo la propria firma in calce al verbale, ha
confermato che questi è veritiero e conforme alle proprie dichiarazioni e
che il medesimo gli è stato tradotto in una lingua a lui comprensibile
(cfr. verbale 1, pag. 11);
che, visto quanto precede, occorre concludere che il ricorrente non ha reso
verosimile la propria cittadinanza eritrea; che tale circostanza inficia già di
per sé la credibilità dei motivi d'asilo allegati;
che, oltracciò, l'insorgente ha pure reso un racconto contradditorio ed
illogico; che, a titolo d'esempio, egli ha dapprima affermato che la madre
sarebbe stata mandata via di casa dal padre dopo essere rimasta incinta
(cfr. verbale 1, pag. 3); che, tuttavia, il medesimo ha in seguito sostenuto
che sarebbe stata la madre a fuggire di casa in quanto il padre avrebbe
voluto che lei abortisse (cfr. verbale 2, D35, pag. 4); che, malgrado adduca
quale principale motivo d'asilo gli scherni che avrebbe subito da terzi in
ragione dell'assenza di un padre, allo stesso tempo sostiene che tali
problemi sarebbero piccolezze per cui non occorrerebbe l'intervento delle
autorità (cfr. verbale 2, D83, pag. 8);
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
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(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37
consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, il ricorrente ha violato il suo dovere
di collaborare dissimulando il suo vero paese d'origine a lui senz'altro noto;
che con il suo agire ha reso impossibile la ricerca di eventuali pericoli con-
creti e suscettibili di minacciarlo; che il ricorrente non ha, altresì, preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e
relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF);




(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola


Data di spedizione: