D-1564/2009 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Nichteintreten
Karar Dilini Çevir:
D-1564/2009 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Nichteintreten
Corte IV
D-1564/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Simona Liechti.
A._______, nato (...)
Iraq,
(...)
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione UFM,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 marzo 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1564/2009
Fatti:
A.
Il 24 luglio 2005, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Il 18 ottobre 2005, l'UFM ha respinto la succitata
domanda d'asilo e ha ordinato contemporaneamente l'ammissione
provvisoria per via dell'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio. Con
decisione del 3 luglio 2008, l'UFM ha rivalutato le condizioni alla base
della concessione dell'ammissione provvisoria e ha ordinato
l'esecuzione del rinvio dell'interessato. Con sentenza del 3 luglio 2008,
il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso diretto
dell'interessato. In data del 1 agosto 2008, è stata rilevata la
scomparsa dell'interessato.
B.
Il 8 gennaio 2009, l'interessato, ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato in sostanza di essere tornato in Iraq
nel 2008, volendo essere presente ai funerali di sua madre deceduta
in precedenza. Dopo il suo arrivo in Iraq, egli sarebbe rimasto nella
casa di sua nonna a B._______ nella provincia di Duhok. Il 5 gennaio
2009 sarebbe ripartito dall'Iraq per la paura di subire dei torti da parte
dalle autorità curde a causa dei suoi problemi del 2005. Egli avrebbe
superato il confine von la Turchia a piedi e da lì avrebbe raggiunto
Istanbul, da dove si sarebbe imbarcato a bordo di un camion che
l'avrebbe portato fino in Svizzera.
C.
Il 6 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
L'11 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito e la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
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spese processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell protezione
provvisoria.
5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere innanzitutto di essere ritornato in
Iraq dopo aver lasciato la Svizzera nel 2008. Inoltre, il ricorrente
sottolinea che le sue dichiarazioni contraddittorie, le quali non
sarebbero altro che frutto di equivoci o malintesi durante la prima
audizione, si sarebbero chiarite nel corso della seconda audizione.
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6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 18 ottobre 2005, in seguito alla sentenza
d'inammissibilità del ricorso del Tribunale amministrativo federale del 3
luglio 2008.
6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di
rientro in Patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che
non giova al ricorrente la affermazione secondo la quale sarebbe
fuggito nuovamente dall'Iraq a causa dei suoi problemi con le autorità
curde del 2005. Tali informazioni, essendo già stati oggetto della prima
procedura d'asilo in Svizzera, e considerato la crescita in giudicato
della relativa decisione, non possono infatti più essere riconsiderati
nella presente procedura. Inoltre, come constatato dall'UFM è
inverosimile che il risorgente si sia trattenuto nel Iraq nel tempo da lui
indicato, e che egli, essendo stato confrontato con tale incoerenza
durante l'audizione non ha saputo rispondere in modo sensato. Per di
più le affermazioni riguardando il viaggio di rientro dell'insorgente si
sono rilevate prive di alcun fondamento e pieni di contraddizioni. Egli,
infatti, non è stato in grado di indicare né i paesi attraversati, né di
rilevare indicazioni accurate su luoghi dove egli si è trattenuto durante
il viaggio. Inoltre il ricorrente si è contradetto varie volte su diverse
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date del suo viaggio, non ricordandosi, o meglio scambiando, per
esempio la data - comunque importante - del funerale di sua madre.
V'é, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal
ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono come facilmente
riconoscibili, palesamente inverosimili. Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente
nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità
di rifugiato.
7.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento dell'insorgente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28museumsnacht bern luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
9.
9.1
Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
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riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in
Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre
province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non
vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la
situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio
come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza
è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la
situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e
nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento
verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi,
non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
9.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda e di essere cresciuto e aver vissuto a Duhok.
Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale. Inoltre, v'è ragione di ritenere che lo stesso abbia
ancora una rete sociale in patria. Egli non ha, altresì, preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
9.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
10.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
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semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
13.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine die 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N (...))
- (...)
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Simona Liechti
Data di spedizione:
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