D-1556/2008 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Karar Dilini Çevir:
D-1556/2008 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...
Corte IV
D-1556/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 m a g g i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, Etiopia, alias B._______, Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 febbraio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1556/2008
Fatti:
A.
Il 4 gennaio 2008, l'interessata ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera. Nella prima audizione del 18 gennaio 2008, ha dichiarato,
nella sostanza, di chiamarsi B._______, d'essere nata il [...] e d'essere
cittadina eritrea d'etnia tigrina. Ha esibito una carta d'identità etiope
per cittadini eritrei. Avrebbe vissuto ad Addis Abeba fino al 2006/2007
(calendario europeo). Il 5 gennaio 2007, avrebbe deciso di lasciare
l'Etiopia perché, in quanto cittadina eritrea, non avrebbe avuto la
libertà per vivere tranquilla e la possibilità di lavorare in Etiopia.
B.
Nell'ambito della seconda audizione del 18 gennaio 2008, l'interessata
è stata confrontata con l'identità da lei fornita dinanzi alla
rappresentanza svizzera a C._______ (rappresentanza che le ha poi
emesso un visto d'entrata in Svizzera). In tale occasione, si era
presentata come A._______, nata il [...], cittadina etiope. Aveva pure
esibito, fra l'altro, un passaporto etiope recante dette generalità. La
richiedente ha quindi ammesso, per quanto qui di rilievo (cfr. appunto il
secondo verbale d'audizione del 18 gennaio 2008), d'avere mentito
sulla sua identità nel corso della prima audizione perché pensava di
vivere e lavorare in Svizzera con un'altra identità. A tale scopo ha
gettato il suo vero passaporto. La carta d'identità etiope per cittadini
eritrei da lei presentata è falsa. Sarebbe altresì espatriata nel mese di
novembre del 2007. L'interessata si è rifiutata di firmare il verbale di
cui trattasi.
C.
Il 29 febbraio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) per inganno sull'identità. L'autorità
inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessata dalla
Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso l'Etiopia siccome
ammissibile, esigibile e possibile.
D.
Il 7 marzo 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
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decisione, ma nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì
presentato un'istanza d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la ricorrente ha
ammesso d'avere ingannato l'autorità svizzera competente ad
esaminare la sua domanda d'asilo, declinando delle false generalità ed
esibendo una carta d'identità non autentica. In virtù delle risultanze
dell'esame dattiloscopico, in particolare dal confronto delle impronte
digitali, è poi emerso che l'insorgente prima di giungere in Svizzera
aveva chiesto ed ottenuto dalla rappresentanza svizzera ad
C._______, allegando il proprio passaporto, un visto d'entrata nel
nostro Paese al suo vero nome. La ricorrente ha pertanto ingannato le
autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Peraltro, l'insorgente non ha neppure
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firmato il verbale della seconda audizione del 18 gennaio 2008 e ciò in
violazione dell'obbligo di collaborare. L'autorità inferiore ha, infine,
ritenuto che, date le premesse, nulla s'oppone alla pronuncia
dell'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e all'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Etiopia.
5.
Nel ricorso, la ricorrente ammette nuovamente d'avere fornito una
falsa identità in corso di procedura d'asilo e d'essersi rifiutata di
firmare il secondo verbale d'audizione del 18 gennaio 2008 in quanto
in quel momento "mi è caduto il mondo addosso ed ero molto
confusa". Sarebbe giunta in Svizzera con la speranza di riuscire ad
aiutare finanziariamente la propria famiglia che risiede ancora in
patria. Si duole tuttavia del fatto che, indipendentemente dal suo
comportamento, l'UFM abbia omesso di valutare più attentamente la
sua domanda e di darle l'opportunità, dopo l'espletamento del diritto
d'essere sentito in relazione all'inganno sull'identità, d'esporre bene la
sua reale situazione. Aggiunge che prima dell'espatrio ha aiutato un
uomo ricercato dalle autorità (uomo che sarebbe poi scomparso). Se
dovesse rientrare in Etiopia si ritroverebbe peraltro senza lavoro e
nell'impossibilità d'aiutare la sua famiglia. Avrebbe anche paura di
ritrovarsi in mezzo ad una guerra.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova.
6.1 Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa non emergono
ragioni di seria consistenza giusta le quali dubitare delle generalità
fornite dalla ricorrente dinanzi alla rappresentanza svizzera di
C._______, le stesse essendo state corroborate dall'esibizione di
documenti d'identità e confermate dalla ricorrente stessa in corso di
procedura una volta scoperte dall'autorità inferiore. Peraltro,
pretendere che l'autorità inferiore avrebbe necessariamente dovuto
esperire un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 30
LAsi sconfina nella temerarietà processuale, ove solo si pensi alla
chiarezza delle dichiarazioni rese dall'insorgente stessa nella seconda
audizione del 18 gennaio 2008 circa l'inesistenza di pericoli seri
d'esposizione a seri pregiudizi in patria, ritenuto altresì che l'assenza
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di prospettive professionali in Etiopia non costituisce manifestamente
un indizio di persecuzione che giustifichi un'entrata nel merito di una
domanda d'asilo. Certo, la ricorrente, verosimilmente anche perché
consapevole dell'inconsistenza dei motivi d'asilo evocati nella
procedura di prima istanza, in sede di ricorso adduce per la prima
volta di temere d'essere arrestata dalle autorità etiopi per avere aiutato
un uomo ricercato. Sennonché, le sue allegazioni al riguardo
s'esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, fermo
restando che l'insorgente non ha neppure indicato nel gravame per
quale ragione l'uomo che avrebbe aiutato sarebbe stato ricercato dalle
autorità.
6.2 Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle
emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i
presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità.
7.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8.
Per gli stessi motivi indicati al considerando 6 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in
Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20).
8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro
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la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità
preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso
concreto, e pure per i motivi indicati al considerando 6 del presente
giudizio, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere
che la ricorrente sia esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura. In altri termini, essa non ha saputo fornire un insieme d'indizi
sufficientemente gravi, precisi e concordanti, riguardo ad un pericolo
d'esposizione personale in Etiopia ad atti o fatti che si ritengono
contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione
generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola,
l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6913/2007 dell'8
novembre 2007 consid. 11. 1 e relativo riferimento).
8.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata,
l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è ammissibile.
9.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.1 Il TAF osserva che, come noto, in Etiopia non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
9.2 Quanto alla situazione personale della ricorrente, questo Tribunale
constata che la stessa è giovane ed ha una certa formazione ed
esperienza professionale. Non ha altresì preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
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Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia, dove altresì
potrà contare su una rete sociale, segnatamente ad Addis Abeba.
10.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Data di spedizione:
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