D-1438/2016 - Abteilung IV - Asilo ed allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1...
Karar Dilini Çevir:
D-1438/2016 - Abteilung IV - Asilo ed allontanamento - Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte IV
D-1438/2016




Sen t en z a d e l 2 3 d i c emb r e 20 16
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.



Parti
A._______, nato il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (…),
Mali,
ricorrente,



Contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.



Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 12 febbraio 2016 / N […].



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Fatti:
A.
A.a Il richiedente, secondo quanto allegato nell’audizione sulle generalità,
sarebbe cittadino maliano di religione cattolica nonché di etnia ligi, nato a
Timbuctu e cresciuto a Djenné, dove avrebbe vissuto fino all’espatrio av-
venuto, a suo dire, il 5 aprile 2012 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità
del 15 febbraio 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 3-4). Viaggiando attra-
verso la Mauritania ed il Senegal, sarebbe arrivato via nave in data 3 feb-
braio 2013 in Europa, per poi proseguire in auto fino a raggiungere la Sviz-
zera il medesimo giorno e depositarvi la domanda d’asilo in oggetto (cfr.
verbale 1, pagg. 6-7).
A.b Sentito sulle generalità, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto qui di rilievo, di essere espatriato a causa della situazione di guerra
vigente in Mali. Segnatamente, egli sarebbe stato vittima di gruppi islamisti,
i quali avrebbero tentato di reclutarlo nella guerra contro il governo (cfr.
verbale 1, pag. 8 segg.).
A.c L’interessato non ha inoltre prodotto, a sostegno della sua domanda
d’asilo, documenti d’identità propri poiché, a suo dire, non avrebbe mai
posseduto né il passaporto né la carta d’identità (cfr. verbale 1, pag. 5).
B.
L’Ufficio federale della migrazione (UFM: ora Segreteria di Stato della mi-
grazione, SEM) ha tentato, in data 14 luglio 2014 e successivamente il
10 febbraio 2015, di eseguire l’audizione federale secondo l’art. 29 della
legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31). Entrambi i tentativi sono tuttavia stati
sospesi, in quanto il ricorrente, nonostante quanto dichiarato nell’audizione
sulle generalità (cfr. verbale 1, pag. 10), non avrebbe disposto di cono-
scenze sufficienti del francese per effettuare la suddetta audizione.
C.
Al fine di determinare la regione di provenienza dell’interessato, un esperto
ha condotto, in data 10 aprile 2015 agente su mandato dell’autorità infe-
riore, un colloquio telefonico di 90 minuti con il richiedente, redigendo in
seguito un rapporto concernente le sue conoscenze geografiche, culturali,
economiche, politiche e linguistiche (mandato per determinare la prove-
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nienza; di seguito: esame-LINGUA). Il risultato avrebbe quindi inequivoca-
bilmente rivelato, che il richiedente non sarebbe – come da lui sostenuto –
socializzato in Mali, ma bensì con alta probabilità in Ghana.
D.
Con scritto del 5 maggio 2015, la SEM ha inviato al richiedente un rias-
sunto dell’esame-LINGUA con allegato il percorso professionale e le com-
petenze dell’esperto, concedendogli inoltre il diritto di essere sentito nel
senso della facoltà di esprimersi in merito al risultato dell’esame-LINGUA
ed alla paventabile applicazione dell’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi.
E.
Avvalendosi di tale facoltà, il ricorrente ha, con scritto del 15 maggio 2015,
contestato le considerazioni della SEM, ritenendo insufficienti le compe-
tenze dell’esperto, nonché insoddisfatte le condizioni d’applicazione pre-
scritte dall’art. 36 LAsi.
F.
Con decisione del 12 febbraio 2016, notificata all’interessato al più presto
il 15 febbraio 2016, la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo ed ha
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'ese-
cuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
G.
In data 7 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
8 marzo 2016), il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'accoglimento del ricorso,
l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di
causa alla SEM per una nuova decisione, richiedendo in subordine la con-
cessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento. L’insorgente ha altresì depositato domanda di visione
degli atti A19/1 e A31/9 nonché d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
con protestate spese e ripetibili.
H.
Respingendo la richiesta di visionare i succitati atti e la contestuale do-
manda di assistenza giudiziaria, il Tribunale ha invitato il ricorrente, con
decisione incidentale del 10 maggio 2016, a versare un anticipo a coper-
tura delle presunte spese processuali di CHF 600.– con comminatoria
d’inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Tale
somma è stata tempestivamente accreditata in data 23 maggio 2016.
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Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
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3.
3.1 Preliminarmente, v’è da constatare che la SEM ha considerato soddi-
sfatte le condizioni prefissate all’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi. Conseguente-
mente, ha emanato la decisione del 12 febbraio 2016 rinunciando ad effet-
tuare un’audizione federale ai sensi dell’art. 29 LAsi.
3.2 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha ritenuto i motivi
d’asilo allegati dal ricorrente privi di ogni fondamento, in quanto basati su
dichiarazioni inverosimili e non soddisfacenti le condizioni prefissate
all’art. 7 LAsi. A fronte dei riscontri dell’esame-LINGUA la SEM è giunta a
conclusione che il richiedente non sarebbe stato, contrariamente alle sue
allegazioni, socializzato in Mali. In particolare, le sue lacune culturali, lin-
guistiche e geografiche nonché la conoscenza di alcuni idiomi parlati prin-
cipalmente in Ghana, lascerebbero presuppore per l’appunto una socializ-
zazione in Ghana. Il richiedente non sarebbe inoltre stato in grado di con-
futare tale conclusione.
3.3 Aggravandosi contro la decisione della SEM il ricorrente, richiamati e
precisati i fatti esposti in corso di procedura, contesta in primo luogo, il ri-
fiuto da parte dell’autorità inferiore di effettuare un’audizione ai sensi
dell’art. 29 LAsi. A tal proposito egli ritiene insoddisfatte, come d’altronde
già sostenuto nella sua presa di posizione del 15 maggio 2015, le condi-
zioni di applicazione dell’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi.
In particolare, egli considera infondata l’inverosimiglianza riscontrata
dall’autorità di prime cure circa le sue allegazioni, sostenendo di aver ri-
sposto bene e con immediatezza alle domande postegli durante l’audizione
sulle generalità, allegando peraltro dettagli che solo una persona che abbia
realmente vissuto in Mali può essere in grado di riportare. La diversa valu-
tazione dell’esame-LINGUA sarebbe quindi da ricondurre alle insufficienti
competenze dell’esperto.
4.
4.1 Il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del
14 dicembre 2012. A norma della nuova versione legislativa, in caso di in
inganno circa l’identità, nonché di altre violazioni gravi dell’obbligo di colla-
borare da parte del richiedente, non si tratta più di emanare una decisione
di non entrata nel merito come in precedenza (cfr. v.art. 32 cpv. 2 lett. b e
lett. c LAsi). In una pari eventualità, l’autorità ha però la possibilità di rinun-
ciare ad un audizione sui motivi d’asilo ai sensi dell’art. 29 LAsi (art. 36
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cpv. 1 lett. a e lett. c LAsi), accordando all’interessato solo il diritto di essere
sentito, così da emanare rapidamente una decisione materiale visto che il
comportamento abusivo del richiedente dimostra di non abbisognare della
protezione della Svizzera (cfr. Messaggio concernente la modifica della
legge sull’asilo, FF 2010 3889, 3929). Nonostante la domanda possa es-
sere trattata con maggiore celerità, l’autorità deve anche in questi casi pro-
cedere ad un esame di merito, volto a stabilire l’esistenza di una persecu-
zione rilevante ai fini dell’asilo e del divieto di respingimento (FF 2010 3889,
3914).
4.2 Ora, considerando quanto precede, v’è da stabilire se la SEM ha cor-
rettamente applicato la procedura prevista all’art. 36 LAsi, omettendo
quindi l’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi. Tale censura implica rispettiva-
mente una violazione del diritto di essere sentito come pure un accerta-
mento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. In ragione di ciò è pertanto
necessario verificarne la fondatezza in modo preliminare, giacché qualora
venisse accolta potrebbe condurre ad una cassazione della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungssrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155,
pag. 403 seg.).
4.3 Discende dal diritto di essere sentito, il diritto per i richiedenti l’asilo di
consultare gli atti e d’esprimersi, come pure la possibilità d’influire nell’ac-
certamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, le autorità decidenti
devono ottemperare al loro obbligo di motivare le decisioni (cfr. art. 29
cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurispru-
denza ivi citata).
4.4 Nelle procedure d’asilo – cosi come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all'accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante,
procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accer-
tare le circostanze giuridiche rilevanti ed amministrare in tal senso le prove
a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento
inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non con-
formi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti
quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente
rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti;
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KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il prin-
cipio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA
ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; CHRISTOPH AUER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
4.5 Nel caso che ci riguarda, a seguito delle evidenti lacune linguistiche
emerse nei tentativi d’audizione effettuati in data 10 febbraio 2015 e
10 aprile 2015, la SEM ha ritenuto opportuno intraprendere delle misure
istruttorie complementari, segnatamente un esame-LINGUA, avvalendosi
quindi dell’opinione di un esperto.
4.6 Tale esame, che non è una perizia, può definirsi una consulenza tec-
nica di parte. Ai consulenti è pertanto concessa la facoltà d’esporre alle
autorità il proprio parere su singole questioni, attraverso la presentazione
di una relazione scritta, che può essere sussunta al mezzo di prova dell’in-
formazione prevista all’art. 12 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 4.1.2).
Ove le qualifiche, l’obbiettività, la neutralità dell’esperto nonché la coerenza
sono date, il Tribunale le attribuisce un alto valore probatorio (cfr.
DTAF 2014/12 consid. 4.2.1 e riferimenti ivi citati).
4.7 Nel caso concreto, l’esame-LINGUA ha chiaramente mostrato le la-
cune dell’interessato concernenti il Mali, evidenziando la carenza di cono-
scenze basilari riguardanti, tra le altre cose, elementi importanti quali le
lingue parlate, le pietanze consumate nonché il valore economico degli ali-
menti e di altri beni e servizi. Tale risultato ha pertanto indotto l’esperto a
concludere che il ricorrente non sarebbe stato socializzato in Mali, ma
bensì, con alta probabilità, in Ghana.
4.8 Ora, sulla base di quanto esposto v’è ragione di concludere, che il ri-
corrente cerchi di mascherare la sua vera origine. Mentendo quindi sulla
sua reale socializzazione e non avendo presentato alcun documento d'i-
dentità o altro mezzo di prova, egli ha gravemente leso il suo obbligo di
collaborare giusta l’art. 36 cpv. 1 lett. c in relazione all’art. 8 LAsi. Egli ha,
tramite il suo comportamento, reso impossibili o perlomeno difficoltosi i ten-
tativi delle autorità di identificare il suo Paese d’origine nonché la sua qua-
lità di rifugiato in relazione a tale Paese e ne deve quindi sopportare le
conseguenze. Pertanto, rinunciando ad effettuare un’audizione federale ai
sensi dell’art. 29 LAsi e concedendo all’interessato la possibilità di espri-
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mersi in merito al risultato dell’esame-LINGUA nonché alla possibile appli-
cazione dell’art. 36 LAsi, la SEM non ha violato né il diritto di essere sentito
né tantomeno il principio inquisitorio.
4.9 Non giova inoltre al ricorrente invocare la censura secondo cui l’esperto
incaricato non disporrebbe delle necessarie competenze, in quanto non
traspaiono elementi, trattandosi di un collaboratore esterno della SEM, con
dottorato in africanistica, esperto di lingue mande, con trent’anni d’espe-
rienza e soggiorno nelle regioni di competenza (cfr. atto A32/1), per dubi-
tare della sua idoneità.
5.
5.1 Attestata la corretta applicazione della procedura stabilita all’art. 36
LAsi, al Tribunale non resta che da esprimersi sulla questione dell’asilo.
5.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
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appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
5.4 Nel caso di specie, sulla base di quanto esposto nei considerandi pre-
cedenti ed in particolare a fronte dei riscontri dell’esame-LINGUA, non v’è
ragione di ritenere le dichiarazioni del ricorrente ottemperanti i criteri di ve-
rosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi. L’interessato non ha reso verosimile di
essere stato socializzato in Mali né tantomeno di provenire da questo
Paese e, conseguentemente, di possedere la cittadinanza maliana. Ora, in
virtù di quanto sopra, risulta evidente che anche le allegazioni circa i suoi
motivi d’asilo sono inverosimili, poiché inerenti al Mali. Pertanto, è a giusto
titolo che l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’in-
sorgente, escludendolo dai benefici dell’asilo.
6.
Ne consegue che, per quanto riguarda l’applicazione della procedura pre-
vista all’art. 36 LAsi nonché la questione concernente lo statuto di rifugiato
e della conseguente concessione dell’asilo, il ricorso non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
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cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Di conseguenza, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allonta-
namento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confer-
mata.
8.
8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
8.2 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto ammissibile l’esecuzione
dell’allontanamento, in quanto inapplicabile il principio del non respingi-
mento. Parimenti, l’autorità inferiore ha considerato il medesimo esigibile e
possibili, poiché né la situazione politica né tantomeno quella economica
nel Paese d’origine si opporrebbe all’allontanamento dell’insorgente. Al-
tresì, l’interessato sarebbe giovane, disporrebbe di un’istruzione scolastica
di base ed una professione.
Il ricorrente contesta tale posizione. Segnatamente, egli si sarebbe nel frat-
tempo integrato nella società. Inoltre, considerando i problemi esposti
nell’audizione sulle generalità nonché la situazione vigente in Mali, egli an-
drebbe ammesso provvisoriamente, giacché l’esecuzione dell’allontana-
mento sarebbe inesigibile.
8.3 A norma della giurisprudenza, nonostante la questione del carattere
possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento
debba essere esaminata d'ufficio, anche questo principio è limitato dall'ob-
bligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giu-
sta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr.
DTAF 2014/12 consid. 6).
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Pagina 11
8.4 Nel caso che ci occupa, il ricorrente fornendo indicazioni manifesta-
mente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza, a lui senza dub-
bio nota, ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare l'esistenza di
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento e ne deve quindi sopportare le
conseguenze.
8.5 Sulla scorta di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è
quindi da considerarsi ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la deci-
sione va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono
la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull’anticipo di CHF 600.–
versato il 23 maggio 2016.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.



(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 23 maggio 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli


Data di spedizione: