D-1176/2015 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (...
Karar Dilini Çevir:
D-1176/2015 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento - Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte IV
D-1176/2015




Sen t en z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Gérald Bovier,
cancelliera Zoe Cometti.



Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…), e le figlie
D._______, nata il (…), alias
E._______, nata il (…),
F._______, nata il (…),
Nigeria,
rappresentate dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrenti,



contro

Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.



Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione della SEM del 4 febbraio 2015 / N […].

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Fatti:
A.
Il 24 ottobre 2014 A._______, cittadina nigeriana, ha presentato domanda
d'asilo in Svizzera.
Nel corso dell'audizione sulle generalità avvenuta il 28 ottobre 2014, ella
ha dichiarato di essere giunta in Svizzera con la figlia D._______, la quale
è stata quindi inclusa nella domanda d'asilo, e di essere all'ottavo mese di
gravidanza. Ella ha altresì indicato di aver depositato una domanda d'asilo
nel 2011 in Italia, a G._______, circostanza questa peraltro confermata dal
riscontro dattiloscopico EURODAC.
B.
In data 4 novembre 2014 A._______ ha dato alla luce F._______, la quale
è stata inclusa nella domanda d'asilo della madre.
C.
Il 25 novembre 2014 la Segreteria di Stato per la migrazione (di seguito:
SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha attivato una procedura
Dublino inoltrando alle autorità italiane una richiesta di ripresa in carico
delle interessate.
D.
Con decisione del 4 febbraio 2015, notificata alle richiedenti in data 18 feb-
braio 2015 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'autorità inferiore non è en-
trata nel merito della domanda d'asilo, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi (RS 142.31); ha pronunciato il trasferimento delle interessate verso
l'Italia ed ordinato lo stesso al più tardi il giorno seguente la scadenza del
termine di ricorso, indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto
effetto sospensivo.
E.
Non avendo ricevuto alcuna risposta in merito alla richiesta di ripresa in
carico inoltrata il 25 novembre 2014, il 5 febbraio 2015 le autorità svizzere
hanno informato le autorità italiane di considerare questo silenzio come
un'accettazione tacita da parte dell'Italia delle proprie competenze in merito
alla domanda d'asilo delle interessate.
F.
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Il 25 febbraio 2015 (cfr. data del plico raccomandato; data d'entrata: 26 feb-
braio 2015) le interessate hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione della SEM del
4 febbraio 2015. Le insorgenti hanno concluso all'annullamento della deci-
sione impugnata, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché
questa provveda ad acquisire dall'Italia la garanzia concreta ed individuale
che le interessate verranno ospitate in strutture adeguate e alla conces-
sione dell'effetto sospensivo. Oltre a quanto sopra, le interessate hanno
chiesto al Tribunale l'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura
delle presunte spese processuali, con protestate tasse, spese e ripetibili.
G.
Il 27 febbraio 2015 il Tribunale ha ordinato supercautelarmente la sospen-
sione dell'esecuzione dell'allontanamento delle interessate dalla Svizzera.
H.
Con decisione incidentale del 2 marzo 2015 il Tribunale ha accolto l'istanza
di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed esentato le ricorrenti
dal versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali ed ha
invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso.
I.
La SEM ha inoltrato le sue osservazioni in data 10 marzo 2015, confer-
mando la decisione del 4 febbraio 2015 ed invitando il Tribunale a respin-
gere il ricorso.
J.
Con ordinanza del 18 marzo 2015, il Tribunale ha invitato la SEM a inoltrare
ulteriori osservazioni alla luce della sentenza del TAF
E-6629/2014 del 12 marzo 2015 prevista per la pubblicazione. Il
25 marzo 2015 la SEM ha richiesto una proroga a tempo indeterminato del
termine di inoltro delle osservazioni, al fine di definire la procedura da ap-
plicare circa l'ottenimento di garanzie.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.



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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggra-
varsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5).
3.
Nella decisione impugnata la SEM ha pronunciato l'allontanamento delle
ricorrenti verso l'Italia e considerato l'esecuzione dello stesso come am-
missibile e ragionevolmente esigibile. La SEM ha sottolineato che, confor-
memente alla sentenza Tarakhel, le autorità italiane avrebbero, in maniera
generale, confermato per iscritto alla SEM che tutte le famiglie con bambini
minorenni saranno accolte in strutture adatte alla loro età e che l'unità del
nucleo famigliare sarà mantenuta. Inoltre prima del trasferimento delle in-
teressate, la SEM provvederà a richiedere delle garanzie esplicite specifi-
che alla loro situazione e soltanto in caso di ottenimento di tali garanzie,
esse verranno allontanate verso l'Italia. In questo senso l'autorità inferiore
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ritiene che non esistano concreti motivi di credere che, una volta rientrate
in Italia, le ricorrenti potranno trovarsi in una situazione esistenziale critica.
Nel ricorso le insorgenti hanno ritenuto insufficiente il modo di procedere
della SEM; in particolare richiedendo delle garanzie esplicite e specifiche
alla loro situazione soltanto in occasione dell'organizzazione del trasferi-
mento, le ricorrenti resterebbero prive di tutela giurisdizionale nel caso in
cui suddette garanzie non dovessero essere date. Alla luce delle molteplici
critiche mosse al sistema italiano d'accoglienza dei richiedenti l'asilo, in
particolar modo dei casi Dublino, circa il rispetto degli standard europei e
dell'art. 3 CEDU, le ricorrenti sono dell'opinione che per ottemperare alle
esigenze enunciate nella sentenza Tarakhel la SEM debba ottenere, prima
dell'emanazione della sua decisione, garanzie concrete ed individuali che
le interessate, una volta in Italia, verranno ospitate in strutture adeguate.
Nella sua presa di posizione del 10 marzo 2015, la SEM ha evidenziato
come nella sentenza Tarakhel, pur ritenendo che un trasferimento senza
previe garanzie specifiche ed individuali da parte delle autorità italiane co-
stituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU, la CorteEDU non determine-
rebbe il momento preciso nel quale tali garanzie debbano essere a dispo-
sizione della autorità svizzere. Pertanto, a mente dell'autorità inferiore, ap-
pare chiaro che tali verifiche costituiscano un aspetto delle modalità del
trasferimento e non, come avanzato dalle ricorrenti, un requisito necessa-
rio per pronunciare il rinvio.
4.
4.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve
procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rile-
vanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir-
costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).

4.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene
allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circo-
stanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, an-
ziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53
consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.).

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In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la
presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una
nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede es-
sere compito del Tribunale accertare i fatti giuridicamente rilevanti preclu-
dendo di conseguenza alle ricorrenti un'istanza di ricorso.

4.3 Sulla questione delle garanzie questo Tribunale si è pronunciato in una
recente giurisprudenza, segnatamente sentenza del TAF
E-6629/2014 del 12 marzo 2015 (prevista per la pubblicazione), ripren-
dendo quanto stabilito nella sentenza della Grande camera della
CoteEDU in re Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12,
§ 122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di fami-
glie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in ca-
rico adeguata conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione
dell'unità della famiglia. In assenza di tali garanzie individuali da parte dell'I-
talia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Come ritenuto
nella citata sentenza del Tribunale, la presenza di garanzie circa una presa
in carico conforme all'età dei fanciulli e alla preservazione dell'unità della
famiglia non costituisce una mera modalità del trasferimento, bensì rappre-
senta una condizione materiale alla determinazione dell'ammissibilità del
trasferimento verso l'Italia. L'autorità preposta al trasferimento deve essere
in possesso di garanzie individuali e concrete, che facciano riferimento al
nome ed all'età degli interessati; assumendosi il compito di assicurarsi,
presso le autorità italiane, che al loro arrivo in Italia i richiedenti saranno
accolti in strutture e condizioni adatte all'età dei bambini e nel rispetto del
principio dell'unità della famiglia. Garanzie astratte e generali preliminari
alla decisione della SEM, come pure garanzie specifiche ed individuali al
momento del trasferimento, non sono né sufficienti, né ritenute conformi
alla giurisprudenza sopracitata. In quest'ordine di cose, le garanzie fornite
dal Ministero dell'Interno italiano, per mezzo di un documento, peraltro non
datato né firmato e nel quale non si fa riferimento alcuno all'identità o alla
situazione delle interessate (cfr. A21/1), non ottempera ai sopracitati criteri.
Ovvero, alla luce di queste considerazioni, dalle tavole processuali non si
evince la presenza di tali garanzie specifiche ed individuali, tanto che si
impone un rinvio per un accertamento dei fatti rilevanti. La causa viene
quindi rinviata alla SEM per procedere, in termini ragionevoli agli accerta-
menti necessari e pronunciarsi con una nuova decisione.

5.
Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata del 4 febbraio 2015
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annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM, la quale provvederà
ad ottenere delle garanzie concrete ed individuali che le ricorrenti verranno
ospitate in strutture adeguate e, conseguentemente, valuterà l'ammissibi-
lità del trasferimento delle stesse verso l'Italia.
6.
Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). A difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese
ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF
1'000.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
7.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.










(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 4 febbraio 2015 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà alle ricorrenti CHF 1000. – a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti


Data di spedizione: