D-112/2016 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)...
Karar Dilini Çevir:
D-112/2016 - Abteilung IV - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento - Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte IV
D-112/2016




Sen t en z a d e l 2 6 ap r i l e 201 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Stähli.



Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), e le figlie
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…),
E._______, nata il (…), alias
F._______, nata il (…),
Eritrea,
tutte rappresentate dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrenti,



contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.



Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 17 dicembre 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessata e le due figlie, cittadine eritree, hanno depositato domanda
d'asilo in Svizzera il 18 giugno 2015. In occasione del diritto di essere sen-
tito in vista dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), la
richiedente ha indicato di essere contraria alla competenza dell'Italia e al
trasferimento verso tale Paese poiché non avrebbe chiesto asilo in Italia e
il suo obiettivo sarebbe stato la Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 15 lu-
glio 2015 [di seguito: verbale], pag. 8).
B.
Con decisione del 17 dicembre 2015, notificata in data 29 dicembre 2015
(cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di se-
guito: SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento delle
interessate verso l'Italia.
C.
In data 7 gennaio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
8 gennaio 2016) le interessate sono insorte contro suddetta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per acquisizione di
garanzie concrete ed individuali che le ricorrenti verranno ospitate in strut-
ture adeguate in Italia. Altresì hanno richiesto la sospensione dell'esecu-
zione dell'allontanamento con misura cautelare urgente, la concessione
dell'effetto sospensivo come pure dell'esenzione dal pagamento anticipato
delle presunte spese processuali, con protestate tasse, spese e ripetibili.
D.
Il provvedimento dell'8 gennaio 2016 con il quale il Tribunale ha sospeso
provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti.
E.
L'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale il 12 gennaio 2016.
F.
La decisione incidentale del 13 gennaio 2016 con la quale il Tribunale ha
accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, esentato
le ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
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processuali e trasmesso il ricorso e un certificato medico all'autorità infe-
riore invitandola ad esprimersi.
G.
La SEM, con risposta del 17 febbraio 2016, trasmessa alle ricorrenti con
possibilità di replica, ha confermato la decisione impugnata, proposto la
reiezione del gravame e allegato la nuova circolare italiana del 15 feb-
braio 2016.
H.
Con replica del 14 marzo 2016 le ricorrenti hanno nuovamente chiesto l'ac-
coglimento del ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggra-
varsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
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(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo
cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della proce-
dura di asilo e allontanamento.
3.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.
3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-
zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una
procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de-
terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Rego-
lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).
Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
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dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato
membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato mem-
bro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato
la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
3.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III).
3.4 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete.
4.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che le insorgenti, prima di entrare in
Svizzera si trovavano in Italia (cfr. verbale, pag. 7).
Il 27 luglio 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti nei
termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di
presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III. Queste
autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il ter-
mine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno tacita-
mente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della domanda di
asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III).
Avendo riconosciuto la propria competenza nella trattazione delle do-
mande d'asilo in questione e non avendo contestato le ricorrenti di essere
transitate dall'Italia (cfr. verbale, pag. 8), la competenza dell'Italia è in casu
data.
Il desiderio che la loro domanda d'asilo sia trattata in Svizzera e il fatto di
non aver depositato domanda d'asilo in Italia, non rimette in discussione la
competenza dell'Italia, che resta competente per l'esame della loro do-
manda d'asilo. Invero, il Regolamento Dublino III non conferisce un diritto
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al richiedente l'asilo di scegliere lo Stato membro competente per la tratta-
zione della sua domanda d'asilo, che a suo avviso, offre le migliori condi-
zioni di accoglienza (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3 applicabile per analo-
gia).
5.
Quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, il Tribu-
nale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che sus-
sistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inu-
mano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo
comma Regolamento Dublino III). L'Italia è legata alla CartaUE e firmataria
della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. La CorteEDU
nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12
§ 114 ha peraltro espressamente indicato che la situazione attuale dell'Ita-
lia non è comparabile alla situazione della Grecia constatata nella sentenza
M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09.
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in partico-
lare il diritto alla trattazione della loro domanda secondo una procedura
giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed eu-
ropeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del 29.6.2013,
di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'acco-
glienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96,
di seguito: direttiva accoglienza]). Tali direttive abrogano e sostituiscono le
vecchie direttive 2005/85/CE (art. 53 direttiva procedura) e 2003/9/CE
(art. 32 direttiva accoglienza) con effetto dal 21 luglio 2015; le stesse pos-
sono essere invocate a partire da tale data dai singoli dinanzi ai giudici
nazionali nei confronti dello Stato, ove quest'ultimo non abbia recepito nei
termini tale direttiva nel diritto interno o non l'abbia recepita correttamente
(cfr. sentenza della CGUE del 24 novembre 2011 C-468/10 e C-469/10,
ASNEF e FECEMD/Administración del Estado punto 51).
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Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3
par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso
di specie.
6.
6.1 Le ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a
loro dire insufficienti, ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento
verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile. Con tale argo-
mento le ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità di
cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispet-
tivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che
concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi
dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può
entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Du-
blino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do-
manda (cfr. DTAF 2015/9).
6.2 Sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di persone vul-
nerabili in Italia questo Tribunale si è pronunciato con DTAF 2015/4, ripren-
dendo quanto stabilito nella sentenza Tarakhel § 122, secondo cui la Sviz-
zera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga
garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata conforme
all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia. In assenza
di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di viola-
zione dell'art. 3 CEDU. Come ritenuto nella citata sentenza del Tribunale,
l'ottenimento delle garanzie individuali richieste dalla CorteEDU all'Italia
circa l'alloggio di minori conformemente ai diritti del fanciullo ed al rispetto
dell'unità della famiglia non costituisce una questione inerente alle modalità
di trasferimento bensì un presupposto materiale di ammissibilità dello
stesso, in conformità al diritto internazionale. In quanto tali le garanzie de-
vono poter essere sottoposte al controllo del Tribunale. L'autorità preposta
al trasferimento deve essere in possesso di garanzie individuali e concrete,
che facciano riferimento al nome ed all'età degli interessati; assumendosi
il compito di assicurarsi, presso le autorità italiane, che al loro arrivo in Italia
i richiedenti saranno accolti in strutture e condizioni adatte all'età dei bam-
bini e nel rispetto del principio dell'unità della famiglia. Garanzie astratte e
generali preliminari alla decisione della SEM, come pure garanzie specifi-
che ed individuali al momento del trasferimento, non sono né sufficienti, né
ritenute conformi alla giurisprudenza sopracitata.
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6.3 Nella decisione impugnata la SEM ha indicato che sebbene l'Italia ab-
bia accettato la sua competenza tacitamente – dopo la richiesta di presa in
carico del 27 luglio 2015 della SEM nella quale sarebbe stata debitamente
segnalata la costituzione di un nucleo familiare – il 15 dicembre 2015 le
autorità italiane avrebbero tardivamente trasmesso un'accettazione espli-
cita della loro competenza, dalla quale si evincerebbe che il trasferimento
della famiglia deve essere eseguito a destinazione dell'aeroporto
G._______ in quanto nella regione sarebbero attualmente disponibili di-
versi posti di accoglienza. Il 2 febbraio 2015, l'Italia avrebbe trasmesso agli
Stati membri una prima presa di posizione con la quale confermerebbe che
ogni nucleo familiare con figli minorenni trasferito in Italia sarà alloggiato in
modo congiunto e in una struttura conforme all'età dei bambini. Dipoi il Pre-
fetto Mario Morcone, capo del Dipartimento delle libertà civili e dell'immi-
grazione, il 15 aprile 2015 avrebbe indirizzato un messaggio elettronico
alla Commissione europea trasmettendo un elenco di progetti territoriali
d'accoglienza, aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR), in seno ai quali sarebbero stati riservati dei posti di ac-
coglienza ai nuclei familiari con figli minorenni trasferiti in Italia in applica-
zione del Regolamento Dublino III. Con circolare dell'8 giugno 2015 l'e-
lenco dei progetti SPRAR sarebbe stato trasmesso agli Stati membri. Le
autorità avrebbero precisato che i progetti SPRAR costituiscono interventi
di "accoglienza integrata" continuativi nel tempo che, oltre a vitto e alloggio,
prevedono misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orien-
tamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali e familiari di inse-
rimento socio-economico, anche specifici per minori. Inoltre, con la sen-
tenza del TAF D-4394/2015 del 27 luglio 2015, il Tribunale avrebbe con-
cluso che la lista SPRAR della suddetta circolare costituirebbe già di per
sé la garanzia che l'Italia assicurerà un alloggio consono alla famiglia qui
ricorrente nel rispetto dell'unità familiare.
In conclusione la SEM ritiene avere ottenuto la garanzia individuale e suf-
ficientemente concreta che al momento del trasferimento delle interessate
in Italia, le stesse saranno ospitate in una struttura conforme all'età delle
bambine e nel rispetto dell'unità familiare.
6.4 Nel ricorso, le insorgenti hanno lamentato la mancanza di garanzie in-
dividuali e concrete. Invero, conformemente alla DTAF 2015/4 non sarebbe
sufficiente che l'Italia in generale e in astratto abbia garantito accoglienza
in strutture adatte a tutte le famiglie con minorenni. Si tratterebbe infatti più
di un'enunciazione di un principio che non della garanzia concreta che le
ricorrenti verranno ospitate in strutture adeguate una volta trasferite in Ita-
lia. Nulla sarebbe dato sapere circa la struttura precisa di destinazione
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delle ricorrenti in Italia, sulle condizioni materiali di accoglienza e sul ri-
spetto dell'unità della famiglia. L'Italia avrebbe riconosciuto le ricorrenti
quale nucleo familiare e indicato che saranno prese a carico secondo
quanto indicato nella circolare dell'8 giugno 2015, ma nulla sarebbe dato
sapere circa l'esistenza di garanzie individuali e concrete. In una recente
sentenza il Tribunale avrebbe ritenuto, a differenza della sentenza del TAF
D-4394/2015 del 27 luglio 2015, che a distanza di diversi mesi dalla circo-
lare dell'8 giugno non era possibile sapere se la disponibilità di posti all'in-
terno del sistema SPRAR fosse quella indicata in quel periodo. Non sa-
rebbe inoltre conosciuta l'esatta disponibilità di posti a disposizione delle
famiglie all'interno del sistema SPRAR.
Di conseguenza, la SEM non disporrebbe di alcuna garanzia concerta ed
individuale della presa a carico delle ricorrenti dall'Italia in maniera ade-
guata. In caso di rinvio verso l'Italia senza l'ottenimento di tali garanzie pre-
cise vi sarebbe dunque violazione dell'art. 3 CEDU.
6.5 Nella risposta al ricorso del 17 febbraio 2016, la SEM ha rilevato che il
ricorso non conterrebbe alcun elemento suscettibile di modificare la sua
decisione. Ha comunque osservato che dai tre certificati medici trasmessi
dalle autorità cantonali competenti in data 22 gennaio 2016 e riguardanti la
ricorrente e le sue figlie, risulterebbe che la ricorrente sarebbe affetta da
tubercolosi disseminata, attiva e non contagiosa per la quale sarebbe stata
sottoposta ad un trattamento di sei mesi a partire dal 4 dicembre 2015,
mentre la figlia E._______ soffrirebbe di tubercolosi polmonare per la quale
starebbe seguendo un trattamento dal 12 dicembre 2015 per la durata di
sei mesi ed infine la figlia C._______ sarebbe curata per tubercolosi latente
dal 5 dicembre 2015 e per la durata di nove mesi, ossia fino al 5 ago-
sto 2016. Per quanto attiene alle garanzie fornite dall'Italia, la SEM avrebbe
poi ribadito che per ogni famiglia annunciata alle autorità italiane, l'Italia si
sarebbe ingaggiata a garantire una presa a carico adeguata. Nel caso spe-
cifico la famiglia in questione non farebbe l'oggetto di un'eccezione, le ga-
ranzie da parte delle autorità sarebbero state ottenute in data 15 dicem-
bre 2015 quando l'Italia avrebbe menzionato tutti i membri che la compon-
gono e comunicato un aeroporto di destinazione per il trasferimento. La
dichiarazione della ricorrente, con riferimento a una recente sentenza del
Tribunale, la quale avrebbe indicato che a distanza di diversi mesi della
circolare dell'8 giugno 2015 non sarebbe dato sapere se la disponibilità di
posti all'interno del sistema SPRAR fosse quella indicata in quel periodo
non sarebbe più pertinente in quanto le autorità italiane avrebbero tra-
smesso a tutti gli Stati membri in data 15 febbraio 2016 una lista aggiornata
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dei posti disponibili. Secondo le informazioni contenute nella nuova circo-
lare italiana del 15 febbraio 2016, allo stato attuale, nella regione della
H._______ alla quale fa capo l'aeroporto di G._______ sarebbero riservati
dodici posti d'accoglienza nell'ambito di progetti territoriali adeguati all'ac-
coglienza di una famiglia con minori. Quando le autorità elvetiche annun-
ceranno il trasferimento, è stabilito che l'Italia sarà in misura di accogliere
e di prendere a carico questa famiglia in una struttura adeguata e prevista
a tale costellazione. La SEM inoltre, avrebbe preso nota dei problemi me-
dici della ricorrente e delle sue figlie e ritiene che tali problemi non sareb-
bero di una gravità tale da dover rinunciare all'esecuzione del loro rinvio
per violazione dell'art. 3 CEDU. In effetti, l'Italia disporrebbe delle infrastrut-
ture mediche sufficienti per assicurare il trattamento medico necessario. In
virtù dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, il diritto
alle cure mediche di base sarebbe esplicitamente garantito anche agli stra-
nieri in situazione irregolare. In virtù dell'art. 19 cpv. 1 direttiva accoglienza,
l'Italia sarebbe tenuta a prestare le cure mediche adeguate, assicurando
come minimo l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti
essenziali per malattie e disturbi psichiatrici gravi. La ricorrente non
avrebbe poi depositato domanda d'asilo in Italia, sarebbe suo compito inol-
trarla per poter beneficiare delle prestazioni previste dalla direttiva acco-
glienza. In presenza di persone sofferenti di tubercolosi e dovendo seguire
un trattamento medico, sarebbe poi abitudinariamente previsto che esse
possano portare a termine il loro trattamento in Svizzera prima di essere
trasferite verso lo Stato Dublino responsabile. Tuttavia, se il trattamento
medicamentoso, il quale dura generalmente sei mesi, non può essere con-
cluso prima del termine di trasferimento, delle garanzie di presa in carico
sono generalmente richieste allo Stato Dublino responsabile. I trasferimenti
potrebbero essere organizzati se rimangono 4 settimane di medicamenti
da assumere ed in tal caso la persona potrebbe essere traferita prendendo
con sé la quantità necessaria di medicamenti. Nel caso specifico, dai cer-
tificati medici risulterebbe che il trattamento delle ricorrenti dovrebbe pro-
seguire fino al mese di luglio 2016, rispettivamente fino al 12 giugno 2016
e 5 agosto 2016 per la figlia C._______. Il trasferimento non potrà dunque
avere luogo una volta il trattamento medico concluso in Svizzera o al più
presto 4 settimane prima del suo termine. Le autorità cantonali sono inoltre
informate a riguardo dello stato di salute delle ricorrenti e adatteranno la
data del trasferimento e le modalità di trasferimento nel caso specifico. Le
stesse, al momento del trasferimento dovranno assicurarsi presso il me-
dico curante che quest'ultime non siano più contagiose e che la tubercolosi
sia stata integralmente curata o che il trattamento medico dovrebbe prose-
guire per un massimo di 4 settimane. La SEM infine, informerà le autorità
italiane della particolarità del caso e trasmetterà un certificato medico che
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indichi la diagnosi e il trattamento terminato in Svizzera o dovente essere
proseguito in Italia. La SEM propone dunque la reiezione del gravame.
6.6 Nella replica del 14 marzo 2016 le ricorrenti hanno riconfermato le al-
legazioni e le conclusioni già avanzate in sede di ricorso e hanno chiesto
l'accoglimento di quest'ultimo. Per quanto attiene alle condizioni di salute
delle ricorrenti, stando alle considerazioni della SEM l'esecuzione del tra-
sferimento verso l'Italia potrebbe avvenire una volta terminate le cure, ov-
vero tra luglio e agosto 2016. Per quella data tuttavia non sarebbe dato
sapere se la disponibilità di alloggi sarà ancora quella indicata nella circo-
lare del 15 febbraio 2016. Per questi motivi la decisione della SEM sarebbe
meritevole di annullamento.
7.
7.1 Sulla scorta dei considerandi che seguono, il Tribunale ritiene che la
SEM ha ottenuto dall'Italia garanzie individuali sufficienti da poter esclu-
dere un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU.
Innanzitutto il Tribunale constata che le ricorrenti sono state riconosciute
dalle autorità italiane, seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita,
come nucleo familiare (cfr. atto A19/1). Nella comunicazione di riammis-
sione del 15 dicembre 2015 sono state riportate inoltre le generalità pre-
cise delle stesse come pure il grado di parentela e le loro date di nascita.
Tale riammissione menziona esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata
conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015. Infine è indicato che il nu-
cleo familiare si deve recare all'aeroporto G._______ e presentarsi all'Uffi-
cio di Polizia di Frontiera (cfr. ibidem).
La circolare dell'8 giugno 2015 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per
le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l'im-
migrazione e l'asilo, Unità Dublino) intitolata Dublin Regulation
Nr. 604/2013 Guarantees for vulnerable cases; familiy groups with minors
si riferisce espressamente ai centri di accoglienza SPRAR e ne allega una
lista dettagliata. Il Servizio centrale dello SPRAR è stato istituito dal Mini-
stero dell'Interno ed affidato con convenzione all'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI). A sua volta ANCI, per l'attuazione delle attività,
si avvale del supporto della Fondazione Cittalia. La missione del Servizio
centrale è quello di ricoprire il suolo di coordinamento e consulenza verso
servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del Sistema di protezione
e dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette categorie più vulnera-
bili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che
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richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, an-
ziani e vittime di torture e di violenze. Nonostante il nucleo familiare con
minore a carico non rientri nelle categorie vulnerabili testé elencate, il Tri-
bunale non ha motivo di credere che tali centri di accoglienza non siano
adatti oppure in grado di accogliere la famiglia nucleare con minori a carico.
La lista stilata degli alloggi dello SPRAR per famiglie Dublino conforme-
mente alla sentenza Tarakhel è di per sé già una fondamentale garanzia
da parte dell'Italia di garantire un alloggio consono al nucleo familiare con
minore a carico. Il Tribunale non ha pertanto indizi concreti per dubitare
che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che caratterizza il
Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un
alloggio adeguato all'età delle bambine ed alla preservazione dell'unità
della famiglia (cfr. sentenza del TAF D-6358/2015 del 7 aprile 2016 con-
sid. 5.2 [prevista per la pubblicazione]).
Altresì, la censura sollevata in sede di replica dalle ricorrenti circa l'attualità
della lista fornita con circolare del 15 febbraio 2016 al momento del trasfe-
rimento che avverrà al termine del trattamento per la tubercolosi in luglio-
agosto 2016 e la disponibilità di alloggi è, alla luce dei recenti sviluppi, nella
fattispecie infondata. L'Italia ha infatti, con la nuova circolare del 15 feb-
braio 2016, trasmesso a tutti gli Stati membri una versione aggiornata della
lista dei progetti SPRAR riservati alle famiglie. Ciò dimostra che l'Italia è
impegnata continuativamente a provvedere alloggi consoni alle famiglie
(cfr. ibidem).
Pertanto, anche l'allegazione ricorsuale secondo la quale la circolare,
quale atto giuridico, non sarebbe atto a garantire le garanzie sufficienti e
costituirebbe unicamente un'enunciazione di principio, non trova fonda-
mento poiché è invece sufficiente stabilire che l'Italia, Stato di diritto, si è
impegnata e si impegna a garantire un alloggio consono alle famiglie da
accogliere giusta il Regolamento Dublino III (cfr. ibidem).
Per le autorità svizzere d'asilo è sufficiente escludere un rischio di viola-
zione dell'art. 3 CEDU: non conoscere il nome del centro SPRAR nel quale
alloggeranno le ricorrenti non implica dunque un rischio di violazione
dell'art. 3 CEDU avendo l'Italia, nella presente fattispecie, fornito sufficienti
garanzie di assicurare un alloggio adeguato all'età delle bambine ed alla
preservazione dell'unità della famiglia conformemente alla sentenza Tara-
khel (cfr. ibidem).
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In sunto, avendo la SEM verificato che l'Italia ha a) riconosciuto, nella co-
municazione del 15 dicembre 2015 (cfr. atto A19/1), le ricorrenti come fa-
miglia nucleare indicandone le precise generalità, le date di nascita di cia-
scuno e il loro grado di parentela e b) riservato degli alloggi in conformità
al progetto SPRAR consoni alla preservazione dell'unità della famiglia
come pure all'età delle fanciulle, il Tribunale ritiene che l'Italia ha fornito
sufficienti garanzie individuali così da poter escludere una violazione
dell'art. 3 CEDU (cfr. DTAF 2015/4 consid. 4.3 e D-6358/2015 consid. 5.2).
7.2 In secondo luogo, lo stato di salute delle ricorrenti non costituisce un
ostacolo al loro trasferimento per i motivi che seguono.
7.2.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici
non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che
la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale,
al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sen-
tenza della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13,
§31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC], 26565/05;
DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti).
All'occorrenza, stando ai rapporti medici agli atti e come non è neppure
stato contestato in sede ricorsuale, tale non è il caso delle ricorrenti. Esse
soffrono di tubercolosi, tuttavia la loro malattia non si trova in uno stadio
terminale. Invero, la ricorrente e la figlia E._______ non sono contagiose,
benché la tubercolosi della ricorrente sia attiva, mentre la figlia C._______
è in trattamento per tubercolosi latente. Dagli stessi certificati medici risulta
che la ricorrente dovrà proseguire il trattamento fino a luglio 2016, la figlia
E._______ per la durata di sei mesi, ossia fino a metà giugno 2016 circa e
la figlia C._______ per la durata di nove mesi ossia fino a inizio settem-
bre 2016 (cfr. certificati medici del 7 gennaio 2016 e dell'11 gennaio 2016).
Inoltre, va comunque osservato che è notorio che l'Italia dispone di infra-
strutture mediche sufficienti – comprese le strutture mediche per il tratta-
mento della tubercolosi – e che in quanto Stato firmatario della direttiva
accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria
assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto
soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e
fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con
esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate
misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).
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A priori dunque, il trasferimento delle interessate in Italia nonostante la te-
rapia per la tubercolosi seguita, non è contrario all'art. 3 CEDU.
7.2.2 Come poi già rilevato dalla SEM con risposta del 17 febbraio 2016,
esse potranno concludere il trattamento in Svizzera oppure essere trasfe-
rite al massimo quattro settimane prima della fine del trattamento con i ne-
cessari medicamenti per terminare la cura in Italia. Invero, un accordo è
stato firmato nel 2003 – consolidato dall'Ufficio federale della migrazione
(UFM; ora SEM) nel 2009 – tra le direzioni dell'Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP) e dell'UFM, nel quale è stato convenuto che a prescindere
dalla decisione sulla domanda d'asilo, le terapie contro la tubercolosi de-
vono essere, in principio, portate a termine in Svizzera (cfr. UFSP, Informa-
zione per i medici che hanno in cura pazienti affetti da tubercolosi nel set-
tore dell'asilo del 30 ottobre 2010).
Può essere derogato a tale principio nel caso di persone il cui termine di
trasferimento è già stato fissato per esempio a norma del Regolamento
Dublino III e cade durante la terapia. In questi casi la SEM predispone il
prosieguo della terapia da parte di un medico nel Paese verso cui è allon-
tanata la persona interessata per assicurarsi che questa sia portata a ter-
mine (cfr. ibidem). In effetti, i rischi di un'interruzione della terapia costitui-
scono l'emergenza di resistenza e/o della trasmissione della malattia ad
altrui, motivo per cui il trattamento deve essere eseguito sotto stretta os-
servazione e necessita inoltre un regolare monitoraggio clinico e biologico.
A tale regola fanno eccezione le terapie contro l'infezione da tubercolosi
latente, le quali non costituiscono, in nessun caso, un motivo per impedire
l'allontanamento (cfr. ibidem).
Nella fattispecie, il termine di trasferimento di sei mesi ai sensi dell'art. 29
par. 1 Regolamento Dublino III inizia a correre a partire dal giorno seguente
della presente sentenza, essendo stato concesso l'effetto sospensivo al
ricorso con decisione incidentale del 13 gennaio 2016.
Pertanto, il termine di trasferimento delle insorgenti non costituisce un osta-
colo a che il trasferimento avvenga dopo la fine del trattamento in Svizzera
per la ricorrente e la figlia E._______ previsto per giugno-luglio 2016. Per
la figlia C._______, in trattamento per la tubercolosi latente per la durata di
nove mesi ossia fino a inizio settembre 2016, non è necessario attenderne
la fine.
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Tuttavia, se la terapia della ricorrente o della figlia E._______ dovesse an-
cora essere in corso al momento in cui cade il termine di trasferimento,
sarebbe comunque possibile trasferire le interessate al più presto quattro
settimane prima della fine del trattamento con un certificato medico che
attesti che esse non sono contagiose, che il trattamento terminerà ad una
data precisa e che alla persona verrà fornita la scorta necessaria di medi-
camenti. In una tale ipotesi, spetta alla SEM ed alle autorità cantonali com-
petenti attendere la fine del trattamento delle interessate, rispettivamente
quattro settimane prima della sua fine, per poter procedere al trasferimento
e, a tal fine, sollecitare tempestivamente dalle ricorrenti le informazioni ap-
propriate per poi poter richiedere all'Italia le garanzie per la presa in carico
per portare a termine la terapia.
Le insorgenti possono quindi essere trasferite nelle modalità descritte nelle
osservazioni della SEM del 17 febbraio 2016 (cfr. pag. 3 e 4) e non vi è
motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione
– come d'altronde anche richiesto dalle autorità italiane nella comunica-
zione di riammissione del 15 dicembre 2015 (cfr. atto A19/1) – la situazione
medica delle ricorrenti (art. 31 e 32 Regolamento Dublino III).
Di conseguenza, lo stato di salute delle ricorrenti non costituisce un osta-
colo al trasferimento delle interessate in Italia e non risultano necessarie
ulteriori misure d'istruzione.
7.3 In conclusione non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di
cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
8.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della clausola di sovranità
da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda
d'asilo delle ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
prenderle in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Re-
golamento Dublino III.
È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda
di asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
LAsi, posto che le stesse non possiedono un'autorizzazione di soggiorno
in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più
luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di
un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3
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e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indis-
sociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura
Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della
SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il
trasferimento delle interessate dalla Svizzera verso l'Italia confermata e le
conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata
ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'acquisizione di ga-
ranzie concrete ed individuali respinte.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.




(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovranno attendere la
fine del trattamento medico delle ricorrenti, rispettivamente quattro setti-
mane prima della fine dello stesso, per poterle trasferire in Italia.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli


Data di spedizione: