Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 28 marzo 1990. Unifert Handels GmbH contro Hauptzollamt Münster. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - EUR-Lex Document 61989CC0011
Karar Dilini Çevir:


Avviso legale importante
| 61989C0011
Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 28 marzo 1990. - UNIFERT HANDELS GMBH CONTRO HAUPTZOLLAMT MUENSTER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - VALORE IN DOGANA DELLE MERCI - VALORE DI TRANSAZIONE - SPESE DI CONTROSTALLIA. - CAUSA C-11/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02275


Conclusioni dell avvocato generale

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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1 . Nel presente procedimento la Corte è ancora una volta chiamata ad interpretare il regolamento ( CEE ) n . 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ( 1 ).
2 . La ricorrente nella causa principale è la filiale tedesca del gruppo Unifert . L' acquisto di concimi da paesi terzi per questo gruppo viene effettuato abitualmente tramite la ditta Ferdis SA di Bruxelles, che rivende la merce non sdoganata alle varie filiali del gruppo stesso .
Nelle dichiarazioni relative al valore in dogana, la ricorrente indicava la Ferdis come venditrice e faceva riferimento alle fatture che quest' ultima aveva emesso nei suoi confronti .
Dette dichiarazioni comportavano un prezzo "ricostruito", calcolato moltiplicando il peso effettivo della merce accertato allo scarico, e risultato inferiore a quello previsto nel contratto, per il prezzo pattuito per tonnellata, e ciò indipendentemente dall' importo effettivamente pagato .
La ricorrente escludeva inoltre dalla sua dichiarazione le spese di controstallia, nonché una cosiddetta "provvigione d' acquisto" versata alla Ferdis ed ammontante al 6% dell' importo fatturato per ciascuna specifica partita .
A seguito di un controllo effettuato in loco, lo Hauptzollamt chiedeva il versamento di 172 099,60 DM per dazi complementari .
La Unifert contestava la pretesa dinanzi al Finanzgericht, che respingeva il ricorso . La società adiva quindi il Bundesfinanzhof, che ha sottoposto alla Corte, in via pregiudiziale, i seguenti quesiti :
"1 ) a ) Se possa essere considerato valore di transazione ai sensi dell' art . 3, paragrafo 1, del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 anche il prezzo risultante da un contratto di vendita fra persone residenti nella Comunità .
b ) Ove si dia soluzione affermativa alla questione sub a ):
nel caso in cui soddisfino alle condizioni di cui all' art . 3, paragrafo 1, del citato regolamento anche prezzi risultanti da altri contratti di vendita, se l' interessato possa scegliere il prezzo su cui deve fondarsi la determinazione del valore in dogana e se l' interessato rimanga vincolato alla scelta effettuata .
c ) Qualora si dia soluzione affermativa alla questione sub a ):
se questo prezzo includa anche la cosiddetta provvigione d' acquisto .
2 ) Se i cosiddetti compensi di controstallia ( spese di ormeggio in caso di ritardo del carico ) costituiscano spese di trasporto ai sensi dell' art . 8, paragrafo 1, lettera e ), del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 .
3 ) Se costituisce valore di transazione ai sensi dell' art . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, il prezzo interamente corrisposto o da corrispondere, qualora prima del momento rilevante siano accertati quantitativi inferiori a quelli acquistati, che rientrano nella pattuita franchigia di peso e non conducono ad una riduzione del prezzo di acquisto ".
3 . Il primo gruppo di questioni poste verte, in larga misura, sull' interpretazione dell' art . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 .
Tale norma, che costituisce uno dei cardini del regolamento in discorso, stabilisce al paragrafo 1 che il valore in dogana delle merci importate è costituito, in linea di principio, dal valore di transazione, cioè dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità ( 2 ).
Il successivo paragrafo 3, lettera a ), così come modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3193/80 del Consiglio ( 3 ), chiarisce ulteriormente che il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore ad una terza persona per soddisfare un' obbligazione del venditore .
4 . Anche dalla semplice lettura della citata disposizione appare chiaro che l' elemento essenziale, ai fini della determinazione del valore di transazione, è il riferimento ad un contratto relativo a merci destinate ad essere introdotte nel territorio doganale della Comunità, mentre risulta del tutto ininfluente il luogo di residenza delle persone che hanno concluso il contratto di vendita .
Si deve pertanto ritenere che il prezzo risultante da un contratto di vendita relativo a merci acquistate in un paese terzo e rivendute prima che siano espletate le necessarie formalità doganali, dunque prima dell' importazione nel territorio doganale della Comunità, possa legittimamente essere utilizzato al fine della determinazione del valore in dogana delle relative merci, quale che sia il luogo di residenza delle persone che hanno stipulato il contratto .
5 . Ciò appare peraltro conforme al disposto dell' art . 6, del regolamento ( CEE ) n . 1495/80 della Commissione ( 4 ), dell' 11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni degli articoli 1, 3 e 8 del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci - così come modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1580/81 della Commissione ( 5 ) - ai cui sensi la dichiarazione per l' immissione in libera pratica nella Comunità, delle merci oggetto di una vendita, deve essere considerata un' indicazione sufficiente del fatto che dette merci sono state vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità e tale indicazione sussiste ugualmente nel caso di vendite successive prima della valutazione, potendo ciascuno dei prezzi che risultano da dette vendite essere assunto come base di valutazione .
6 . Da quest' ultima disposizione mi sembra emerga con sufficiente chiarezza anche la risposta da fornire al quesito sub b ) nel senso che, in caso di vendite successive, l' importatore è in linea di principio libero di scegliere il prezzo che dovrà essere assunto come base per la determinazione del valore in dogana .
7 . Quanto invece alla possibilità che l' operatore modifichi la scelta effettuata, si deve segnalare che, conformemente all' art . 8, paragrafo 1, lettere a ) e b ), della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all' armonizzazione delle procedure d' immissione in libera pratica delle merci ( 6 ), una siffatta modifica deve essere richiesta prima dello svincolo delle merci per la libera pratica e non può più essere accordata qualora la domanda sia formulata dopo che il servizio doganale abbia informato il dichiarante della propria intenzione di procedere ad una ispezione delle merci o della constatazione effettuata in merito all' inesattezza delle indicazioni fornite .
8 . Né mi sembra rilevante in proposito il riferimento fatto dalla Unifert all' art . 2 del regolamento ( CEE ) n . 1430/79 del Consiglio ( 7 ), che prevede il rimborso o lo sgravio dei diritti all' importazione nella misura in cui sia apportata la prova che l' importo di tali diritti sia superiore a quello legalmente percepibile o il rinvio all' art . 10, paragrafo 2, della direttiva sopra citata, relativo ad eventuali controlli successivi da parte delle autorità competenti ed alle conseguenze che possano risultarne per quanto concerne la modifica dell' importo dei dazi all' importazione .
Le richiamate norme si riferiscono infatti alle ipotesi di inesatta dichiarazione in dogana o di erronea applicazione delle disposizioni doganali e da esse non si può far discendere alcun diritto per l' operatore di modificare la propria dichiarazione dopo lo svincolo delle merci in un caso, come quello di specie, in cui né la scelta del prezzo assunto come base per la determinazione del valore in dogana né l' applicazione della normativa doganale risultano in alcun modo viziate .
9 . Per quel che riguarda invece l' inclusione nel prezzo risultante dal contratto di vendita della cosiddetta commissione d' acquisto, indicata separatamente nella fattura e calcolata in percentuale del prezzo della merce, si deve in primo luogo ricordare che l' art . 8, paragrafo 1, lettera a ), del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, esclude le commissioni d' acquisto dal novero degli elementi da addizionare al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate .
Il successivo paragrafo 4 definisce, tuttavia, limitativamente la nozione di "commissione d' acquisto" come la somma versata da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo nell' acquisto delle merci .
10 . Ora, al fine di una corretta applicazione delle disposizioni doganali comunitarie, si deve aver riguardo alla realtà dei rapporti intercorrenti tra le parti contraenti ed è compito delle autorità nazionali, e se del caso della autorità giudiziaria adita, verificare in concreto, e astrazion fatta dai termini utilizzati dalle parti stesse, se una determinata provvigione costituisca effettivamente una somma pagata come corrispettivo per questa specifica prestazione o se l' indicata provvigione rappresenti semplicemente una parte del prezzo di acquisto che deve in quanto tale esser presa in considerazione ai fini del calcolo del valore di transazione della merce .
11 . Quanto poi all' inclusione dei compensi di controstallia nelle spese di trasporto di cui all' art . 8, paragrafo 1, lettera e ), sub i ), del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, si deve osservare che tali compensi sono percepiti sulla base del contratto di trasporto e sono direttamente connessi al trasporto marittimo delle merci, che non si potrebbe infatti effettuare senza il pagamento di tali somme .
Ritengo pertanto che, indipendentemente dalla loro controversa natura giuridica, le spese di controstallia rientrino nella nozione di spese di trasporto ai sensi della succitata norma .
12 . Anche l' ultimo quesito posto dal Bundesfinanzhof esige infine, a mio avviso, una risposta positiva . A tal riguardo è tuttavia necessario formulare una precisazione .
Se è vero infatti che costituisce valore di transazione il prezzo effettivamente corrisposto per la merce anche se i quantitativi consegnati sono inferiori a quelli acquistati, qualora tale differenza rientri nei limiti di una franchigia di peso esplicitamente pattuita, giacché in tale ipotesi il prezzo convenuto si applica legittimamente anche in presenza di variazioni limitate di peso ed è stato anzi determinato tenendo espressamente conto di tale possibilità, mi sembra che una risposta diversa dovrebbe fornirsi qualora la differenza di peso constatata al momento della consegna della merce ecceda i limiti della franchigia .
13 . In riferimento a tale seconda ipotesi viene infatti in rilievo l' art . 4 del regolamento ( CEE ) n . 1495/80, così come modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1580/81, ai cui sensi, in caso di perdita parziale della merce o in caso di danno subito dalla merce stessa prima della sua immissione in libera pratica, occorre provvedere ad una ripartizione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare .
In quest' ultimo caso dunque, con riserva del quantitativo rientrante nella franchigia, il prezzo effettivamente pagato o da pagare deve formare oggetto di una riduzione proporzionale al danno subito, indipendentemente dal versamento dell' intero prezzo pattuito .
14 . Una tale interpretazione della citata norma è peraltro confortata dall' orientamento già espresso dalla Corte nella causa Repenning ( 8 ), secondo cui : "l' art . 3, n . 1 del regolamento del Consiglio n . 1224/80 dev' essere interpretato nel senso che qualora una merce, acquistata esente da vizi, sia stata danneggiata prima dell' immissione in libera pratica, il prezzo effettivamente pagato o da pagare, che serve a determinare il valore di transazione, deve formare oggetto di una riduzione proporzionale al danno subito ".
15 . Alla luce delle considerazioni sopra svolte propongo pertanto alla Corte di rispondere ai quesiti posti dal Bundesfinanzhof nella maniera seguente :
"1 ) Il prezzo risultante da un contratto di vendita tra persone residenti nella Comunità può essere considerato valore di transazione ai sensi dell' art . 3 del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, qualora il venditore, avendo acquistato la merce in un paese terzo, la rivenda prima di aver espletato le formalità doganali necessarie per l' importazione della merce nel territorio doganale della Comunità .
2 ) Qualora soddisfino alle condizioni di cui all' art . 3 del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 anche prezzi risultanti da altri contratti di vendita, l' importatore può scegliere, conformemente all' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 1495/80, il prezzo su cui deve fondarsi la determinazione del valore in dogana . In conformità dell' art . 8 della direttiva n . 79/695/CEE, egli non può tuttavia modificare la propria dichiarazione dopo aver ottenuto lo svincolo delle merci per la libera pratica .
3 ) Perché una commissione d' acquisto, indicata separatamente nella fattura, non sia inclusa nel prezzo di vendita della merce occorre che essa rappresenti effettivamente, in conformità dell' art . 8, paragrafo 4, del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, una somma versata dall' importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo nell' acquisto delle merci .
4 ) I compensi di controstallia, costituiti da spese di ormeggio in caso di ritardo del carico, sono parte delle spese di trasporto ai sensi dell' art . 8, paragrafo 1, lettera e ), sub i ), del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 .
5 ) Il prezzo interamente corrisposto o da corrispondere per la merce, qualora prima del momento rilevante siano accertati quantitativi inferiori a quelli acquistati, che rientrino nelle pattuite franchigie di peso e non conducano ad una riduzione del prezzo di acquisto, costituisce valore di transazione ai sensi dell' art . 3 del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 ".
(*) Lingua originale : l' italiano .
( 1 ) GU L 134, pag . 1 .
( 2 ) La citata disposizione è fondata sull' art . 1, par . 1 dell' accordo relativo all' attuazione dell' art . VII dell' accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio ( GU L 71, pag . 107 ).
( 3 ) GU L 333, pag.1 .
( 4 ) GU L 154, pag . 14 .
( 5 ) GU L 154, pag . 36 .
( 6 ) GU L 205, pag . 19 . Ai sensi dell' art . 27 della citata direttiva, così come modificato dalla direttiva 81/853/CEE del Consiglio ( GU L 319, pag . 1 ), gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni dell' atto entro il 1° luglio 1982 .
( 7 ) GU L 175, pag . 1 .
( 8 ) V . sentenza 12 giugno 1986 ( causa 183/85, Racc . pag . 1873 ). Si noti che i fatti che erano all' origine della causa si erano verificati prima dell' entrata in vigore della citata modifica dell' art . 4 del regolamento ( CEE ) n . 1495/80 .
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