C-6758/2008 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione invalidità, decisione del 22 settemb...
Karar Dilini Çevir:
C-6758/2008 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione invalidità, decisione del 22 settemb...
Corte II I
C-6758/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Alberto Meuli,
cancelliere Dario Quirici.
A.________, rappresentato dal Patronato ENCAL,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del
22 settembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6758/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due figli,
ha lavorato in Svizzera come calzolaio dipendente dal 1971 al 1982,
versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 11). Il 15 gennaio 2008, per il
tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda tendente ad
ottenere una rendita d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- i questionari per il datore di lavoro e per l'assicurato, dell'11 giugno
2008, dai quali traspare che quest'ultimo ha lavorato come calzolaio
dal 22 febbraio 1993 al 18 marzo 2004, quando ha cessato la propria
attività per “mobilità”, eseguendo quaranta ore alla settimana e
percependo da ultimo un salario di EUR 6.25 all'ora, 1'081.- al mese e
14'053.- all'anno (doc. 8 e 9),
- una perizia medica particolareggiata E 213, del 15 febbraio 2008,
nella quale sono diagnosticati degli esiti da poliomielite anteriore acuta
(PAA) interessanti l'arto inferiore destro, con marcata zoppia per
ipoplasia ed atrofia muscolare, e da un'erniotomia eseguita circa sette
anni prima, una psoriasi palmare, un'ipoacusia bilaterale ed una
sindrome ansioso-depressiva, e nella quale è formulato un grado
d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 60% per l'ultima attività svolta
(doc. 10).
C.
L'UAIE ha trasmesso l'intero incarto per apprezzamento al proprio
servizio medico, nella persona del dott. B._______. Nel suo rapporto
finale del 18 luglio 2008, quest'ultimo ha posto, come diagnosi con
potenziale ripercussione sulla capacità lavorativa, degli esiti da PAA, e,
come diagnosi ininfluente sulla capacità lavorativa, degli esiti da
erniotomia, una psoriasi palmare ed un'ipoacusia bilaterale, ritenendo
l'assicurato pienamente abile al lavoro sia rispetto all'attività di
calzolaio, sia rispetto ad altre attività confacenti al suo stato di salute
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(doc. 12).
Il 23 luglio 2008 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione,
con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua
domanda di rendita, invitandolo nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 13).
Con lettera del 7 agosto 2008, rappresentato dal Patronato dell'Ente
Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori (ENCAL), l'assicurato si
è opposto a questo progetto, allegando varia documentazione medica,
ossia: due referti di visita dermatologica, facenti stato di una dermatite
psoriasiforme, con indicazione del relativo trattamento (doc. 15 e 16);
un certificato neurologico del 23 gennaio 2008, difficilmente leggibile,
attestante, in particolare, la presenza di una discoartrosi, di una
scoliosi del rachide e di una sindrome ansioso-depressiva da vari anni
in trattamento incostante (doc. 17); un referto radiologico del torace e
del rachide, del 31 gennaio 2008, da cui si evincono dei diffusi segni
d'artrosi cervicodorsolombare, con becchi osteofitosici marginali, una
scoliosi lombare destra convessa, degli spazi intersomatici C5/6 e
L5/S1 ridotti, dei segni d'osteoporosi e l'assenza di lesioni
pleuroparenchimali in atto (doc. 18); un referto radiologico del bacino e
delle anche, del 5 febbraio 2008, in cui è riferita la presenza di
un'ipoplasia bilaterale evidente all'emibacino destro per verosimili esiti
da poliomielite e all'epifisi femorale destra, di una coxartrosi bilaterale
con sclerosi subcondriale e d'una artrosi della sinfisi pubica (doc. 19);
ed un certificato ortopedico dell'8 febbraio 2008, facente stato, in
particolare, di una coxalgia, di una cervicodorsolomboartrosi, di una
scoliosi lombare, di una patologia della spalla destra “Jobe ++ per
insufficienza del muscolo sopraspinoso”, e di una gonalgia bilaterale
(doc. 20).
Il dott. B._______ si è pronunciato su questi referti medici con
rapporto del 16 settembre 2008, nel quale, integrando alla sua
diagnosi i nuovi elementi contenuti nei detti documenti, ossia la
sindrome panvertebrale, la patologia della spalla destra e la gonalgia
bilaterale incipiente, ha confermato le sue conclusioni del 18 luglio
2008 (doc. 24).
Il 22 settembre 2008 l'UAIE ha così emanato una decisione, mediante
la quale ha respinto la domanda di rendita presentata dall'assicurato
(doc. 26).
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D.
Contro questa decisione, per il tramite dell'ENCAL, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 14 ottobre 2008,
affermando che è intervenuto un “aumento del grado d'invalidità da
non permettergli l'espletamento di attività più leggere”, ed ha allegato
della documentazione medica già all'incarto.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 2 dicembre 2008, chiedendone il rigetto
e la conseguente conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 23 dicembre 2008, postulando
l'accoglimento dell'impugnativa.
E.
Con decisione incidentale del 9 gennaio 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Un versamento di Fr. 298.- è stato
effettuato il 28 gennaio 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
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per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). Ciò detto, visto
che il ricorrente ha versato Fr. 298.- al posto di Fr. 300.- a titolo
d'anticipo delle spese processuali, questo Tribunale lo invita a volere
saldare la differenza di Fr. 2.-.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che
la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6
ottobre 2006 (V revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo implicitamente che gli sia riconosciuto il diritto ad
una rendita d'invalidità svizzera.
5.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
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adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno 3 anni
(art. 36 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
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notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
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7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, il ricorrente ha cessato il proprio lavoro di calzolaio
dipendente nel marzo 2004 e, da allora, non ha più ripreso alcuna
attività lucrativa, per cui occorre fondarsi sui documenti medici al fine
di valutare la sua capacità lavorativa.
8.2 Ora, dalla documentazione medica all'incarto e, principalmente,
dalla perizia medica particolareggiata E 213 del medico dell'INPS, del
15 febbraio 2008 (doc. 10), e dai rapporti finali del dott. B._______,
medico dell'UAIE, del 18 luglio e del 16 settembre 2008 (doc. 12 e 24),
si evince la diagnosi di esiti da PAA e da erniotomia, di psoriasi
palmare, di sindrome ansioso-depressiva, d'ipoacusia bilaterale,
d'artralgia claveare (Jobe ++ per insufficienza del muscolo
sopraspinoso), di gonartrosi incipiente bilaterale e di sindrome
panvertebrale.
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Questa diagnosi è univoca agli atti e non contestata dal ricorrente, per
cui il collegio giudicante non ha motivi per scostarsene.
8.3 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40%
durante un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e, al termine di questo anno,
sia invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).
8.4 Rispetto all'influenza delle dette affezioni sulla capacità lavorativa
del ricorrente, nella perizia E 213 è riportato un grado d'invalidità del
60% per l'ultima attività svolta, senza ulteriori precisazioni.
Dal canto suo, il dott. B._______ ha considerato che il ricorrente è in
grado di continuare ad esercitare la sua professione di calzolaio, come
pure altre attività confacenti al suo stato di salute, a tempo pieno e
senza alcuna restrizione d'ordine funzionale. Il medico dell'UAIE ha
rilevato, in particolare, che gli esiti da PAA non hanno impedito il
ricorrente di lavorare come calzolaio per diversi anni, sottolineando
che le difficoltà derivanti dal deficit motorio sono presenti già
dall'infanzia e che le alterazioni degenerative del rachide costituiscono
una conseguenza prevedibile della PPA. Egli ha inoltre precisato che
la patologia della spalla, menzionata nel certificato ortopedico dell'8
febbraio 2008 con la specificazione di “Jobe ++ per insufficienza del
muscolo sopraspinoso” (doc. 20), potrebbe impedire semmai (“ im
schlimmsten Fall”) l'esecuzione di mansioni ad un'altezza superiore a
quella del busto, ciò che non dovrebbe essere il caso per l'attività di
calzolaio.
8.5 Per quanto concerne le altre patologie, ed in particolare
l'ipoacusia e la sindrome ansioso-depressiva, il dott. B._______ ha
osservato che esse sono ininfluenti sulla capacità lavorativa del
ricorrente. A questo proposito, dall'incarto non risulta alcun documento
medico oggettivo che permetta di dubitare della fondatezza di questa
conclusione, per cui il collegio giudicante considera che dette
patologie non sono rilevanti per la determinazione della capacità
lavorativa.
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8.6 Ne discende che il collegio giudicante, vista l'intera
documentazione medica all'incarto, non può che aderire alla
valutazione del dott. B._______ e ritenere il ricorrente capace di
continuare ad esercitare il mestiere di calzolaio, come pure altre
attività confacenti al suo stato di salute, senza alcuna restrizione di
natura funzionale.
9.
Di conseguenza, la decisione impugnata del 22 settembre 2008 deve
essere confermata e il ricorso respinto.
10.
10.1 Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola
messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del
ricorrente e compensate con l'anticipo di Fr. 298.-, versato il 28
gennaio 2009. Il ricorrente è invitato a versare l'importo mancante di
Fr. 2.-.
10.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se
ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si
assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
10.3 Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto
ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo di Fr. 298.-, effettuato il 28 gennaio 2009. Il
ricorrente è invitato a versare l'importo mancante di Fr. 2.-.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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