C-6621/2007 - Abteilung III - Valutazione dell'invalidità - Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 a...
Karar Dilini Çevir:
C-6621/2007 - Abteilung III - Valutazione dell'invalidità - Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 a...
Corte II I
C-6621/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Johannes Frölicher,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Raffaele Pasquale,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
15 agosto 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-6621/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1966 all'ottobre del 1972, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(doc. 6). Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa, da ultimo
(gennaio 1985) ha lavorato quale titolare di un'impresa edile, in
ragione di 40 ore alla settimana. Il 6 settembre 2005, ha interrotto il
lavoro (doc. 9 e 10). Il 28 settembre 2005, ha formulato una richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'assicurato percepisce, a far tempo dal 1° ottobre 2005,
una pensione d'invalidità italiana (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 29 settembre al
15 novembre 2004 per leucemia acuta linfoblastica, polmonite e
mucosità orale (doc. 18-1 a 18-34);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 16 novembre
all'11 dicembre 2004 per grave tossicità epatica post-
chemioterapia con quadro di coma epatico in paziente trattato
per leucemia acuta linfoide, diabete mellito tipo 2 insulino-
dipendente (doc. 19-1 a 19-33);
• un referto di esami ematici del 21 dicembre 2004 (doc. 20);
• un referto di esame RX (torace) del 4 gennaio 2005 (doc. 21);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 15 al 20 gennaio
2005 segnatamente per leucemia acuta linfoblastica (doc. 22-1
a 22-15);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 27 gennaio al
2 febbraio 2005 per leucemia acuta linfoblastica e diabete
mellito; il paziente è stato ricoverato per pancitopenia dopo I
ciclo di consolidamento (doc. 23-1 a 23-15);
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• una cartella clinica concernente il ricovero dal 18 al 23 febbraio
2005 per chemioterapia e leucemia acuta linfoblastica (doc. 24-
1 a 24-13);
• una cartella clinica concernente il ricovero dal 2 al 7 marzo
2005 per pancitopenia postchemioterapia e leucemia acuta
linfoblastica (doc. 25-1 a 25-16);
• il verbale della Commissione di prima istanza per
l'accertamento degli stati di invalidità civile di B._______ del 4
aprile 2005, nel quale è accertata la diagnosi di leucemia acuta
linfoblastica nonché diabete mellito in trattamento insulinico e
l'interessato è considerato invalido nella misura del 100% (doc.
32);
• un certificato medico del 13 aprile 2005, giusta il quale
l'interessato è affetto da leucemia acuta linfoblastica (L.A.L.) e
che lo stesso ha praticato un ciclo di radioterapia dal 29 marzo
al 13 aprile 2005 (doc. 26);
• un certificato medico del 17 marzo 2006, in cui è, da un lato,
posta la diagnosi di leucemia acuta linfoblastica da settembre
2004 nonché diabete mellito e, dall'altro, indicato che il
paziente, in remissione ematologica, sta praticando terapia di
mantenimento, iniziata nel mese di maggio 2005 e di una
durata di tre anni (doc. 27);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 20 marzo 2006, attestante leucemia
linfoblastica acuta, in trattamento polichemioterapico in ex
operaio individuale, già titolare di pensione INPS di inabilità su
visita medica del 04/01/05; le condizioni di salute dell'assicurato
sono state definite peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in
grado di svolgere regolari lavori semipesanti nonché leggeri,
ma non il suo ultimo lavoro né un lavoro adeguato alle sue
condizioni a tempo pieno (senza indicazione del massimo in
ore od in percentuale dell'orario giornaliero). È stato segnalato
che l'assicurato è considerato invalido al 100% conformemente
alle disposizioni di legge del Paese di residenza sia nella sua
precedente attività sia in un'attività sostitutiva adeguata alle sue
condizioni (lavoro con pause supplementari e che tenga conto
delle seguenti controindicazioni: umidità, freddo, calore, rumori,
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fumo, gas, vapori, lavoro a turni, frequenti flessioni, trasporto e
sollevamento di pesi, salita di piani inclinati, scale o scale a
pioli) (doc. 28);
• un referto di mineralometria ossea computerizzata (femore
sinistro) del 30 maggio 2006 (doc. 29);
• un certificato medico del 21 agosto 2006 (mal leggibile), in cui
è evidenziata la diagnosi segnatamente di neuropatia periferica
(doc. 30);
• un certificato medico del 7 settembre 2006, da cui appare che
l'interessato è affetto da diabete mellito tipo 2 in trattamento
con insulina complicato da retinopatia diabetica (doc. 31);
• i formulari per la dichiarazione dei redditi per gli anni 2003,
2004 e 2005 (doc. 12 a 14);
• il formulario dell'8 settembre 2005 trasmesso alla Commissione
provinciale per l'artigianato di C._______, mediante il quale
l'interessato ha chiesto la cancellazione della propria impresa
individuale dall'albo delle imprese artigiane a seguito di
cessazione dell'attività il 6 settembre 2005 (doc. 15);
• il questionario per l'assicurato del 6 ottobre 2006 (doc. 9);
• il questionario per indipendenti del 6 ottobre 2006 (doc. 10);
• l'attestazione della Commissione provinciale per l'artigianato di
C._______ del 10 novembre 2006, secondo cui l'impresa
individuale dell'interessato è stata cancellata dall'albo delle
imprese artigiane a seguito di cessazione dell'attività il 6
settembre 2005 (doc. 16).
C.
Nel suo rapporto del 6 marzo 2007, il dott. D._______, del Servizio
medico regionale “Rhône” (SMR) – dopo avere esposto la diagnosi
principale di leucemia linfoblastica acuta nonché la diagnosi
secondaria, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di diabete
mellito – ha ritenuto che la documentazione medica è insufficiente
alfine di una valutazione del caso. Ha quindi chiesto un complemento
d'istruttoria (doc. 34).
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D.
D.a Il 9 marzo 2007, l'autorità inferiore ha chiesto all'INPS di
C._______ di sottoporre l'assicurato a nuove visite mediche e di far
pervenire la seguente documentazione: un esame sullo stato di salute
generale (rapporto dattiloscritto su modulo E 213) ed un esame
oncologico (rapporto dattiloscritto che deve contenere indicazioni
relative alle date del trattamento, l'evoluzione clinica ed ematologica
dall'inizio della malattia fino ad oggi; cfr. doc. 35).
D.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i seguenti
documenti:
• un certificato medico del 12 marzo 2007, nel quale è
evidenziata la diagnosi segnatamente di neuropatia periferica a
genesi verosimilmente tossicodismetabolica e paraneoplastica
in andatura a base allargata e parastesie permanenti agli arti
inferiori (doc. 38);
• un certificato medico del 30 marzo 2007, giusta il quale il
paziente è affetto da leucemia acuta linfoblastica in terapia di
mantenimento secondo protocollo GIMEMA LAL 2000 (doc.
39);
• un certificato medico del 12 aprile 2007, secondo cui
l'interessato è affetto da diabete mellito in attuale trattamento
insulinico complicato dalla presenza di retinopatia diabetica non
proliferante e da polineuropatia distale sensitivo-motoria (doc.
40);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 18 aprile 2007, attestante in particolare
leucemia linfoblastica in terapia di mantenimento secondo il
protocollo GIMEMA LAL 2000, diabete insulinodipendente
complicato da neuropatia e umore depresso; le condizioni di
salute dell'interessato sono state definite come peggiorate e lo
stesso è stato ritenuto incapace al 100% di svolgere una
qualsivoglia attività lavorativa, pertanto sia la sua precedente
che una sostitutiva adeguata alle sue condizioni. È stato altresì
segnalato che l'assicurato è considerato invalido al 100%
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza nella sua precedente attività (doc. 41).
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E.
Nel suo rapporto del 6 giugno 2007, il dott. D._______ ha esposto la
diagnosi principale di leucemia linfoblastica acuta. Ha pure evidenziato
la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di
diabete mellito insulinodipendente. Ha altresì rilevato che dai
documenti medici esibiti risulta che la leucemia è in remissione
ematologica dal 10 dicembre 2004, senza indicazione di alcuna
recidiva da allora. Ha quindi concluso che l'interessato presenta una
capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, sia nel precedente lavoro
che in un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 43).
F.
Il 13 giugno 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere
il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso
all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc.
44).
G.
Il 5 luglio 2007, l'interessato ha postulato il riconoscimento del suo
diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Ha segnalato di essere affetto da leucemia acuta linfoblastica nonché
diabete mellito in trattamento insulinico e di essere in cura presso il
reparto di ematologia dell'ospedale “E._______” di C._______ (doc.
46). Ha esibito un documento medico del 29 giugno 2007 (doc. 45).
H.
Il 15 agosto 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare
esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita. Ha
altresì constatato che il documento medico del 29 giugno 2007 riporta
le note diagnosi e non contiene nuovi elementi clinici. Infine, ha
segnalato che l'assicurazione svizzera per l'invalidità non è vincolata
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dal fatto che l'interessato è al beneficio di una pensione d'invalidità nel
suo Paese (doc. 47).
I.
Il 28 settembre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
15 agosto 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, di
riconoscerlo invalido nella misura del 50% o nella percentuale
maggiore o minore che sarà ritenuta giusta. Ha segnalato di essere
affetto da leucemia acuta linfoblastica, diabete mellito tipo 2 nonché
neuropatia e di praticare chemioterapia di mantenimento. Ha fatto
valere che la gravità delle affezioni di cui soffre giustificano
l'erogazione di una rendita. Ha esibito un certificato medico dell'11
settembre 2007 del Presidio ospedaliero “F._______” di G._______ ed
un certificato medico del 14 settembre 2007 della dott.ssa H._______
(doc. TAF 1).
J.
Nella risposta al ricorso dell'11 febbraio 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. In virtù del rapporto del medico
SMR del mese di giugno del 2007, risulta che l'insorgente è affetto da
diabete mellito insulinodipendente complicato da neuropatia dal 1999
nonché da leucemia acuta linfoblastica da settembre del 2004. La
leucemia è da considerare in remissione completa ematologica dal 10
dicembre 2004 e l'interessato ha iniziato una terapia (chemioterapia)
di mantenimento da maggio 2005 per un periodo di tre anni. Peraltro, il
medesimo ha continuato a lavorare sino al 6 settembre 2005 (data di
cessazione dell'attività dell'impresa edile di cui era titolare). Secondo
detto rapporto del medico SMR, la leucemia non ha mai comportato, a
parte i periodi di degenza ospedaliera, alcuna incapacità lavorativa,
come pure il diabete mellito, e il ricorrente è in grado di svolgere la sua
precedente attività di titolare di un'impresa edile sin da settembre del
2004 (data in cui è stata diagnosticata la leucemia), nonostante il
proseguimento della chemioterapia ed un trattamento di radioterapia
nella primavera del 2005. Per conseguenza, non ha mai subito
un'incapacità al lavoro di livello pensionabile. L'autorità inferiore ha
altresì rilevato che il ricorrente non ha presentato in sede di ricorso
alcun elemento nuovo suscettibile di giustificare una modifica della
valutazione di cui all'impugnata decisione. In particolare, il certificato
medico del 14 settembre 2007 della dott.ssa H._______, da un lato,
riferisce il noto decorso della leucemia e, dall'altro, conferma la
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remissione completa ematologica. Dal canto suo, il certificato medico
dell'11 settembre 2007 del Presidio ospedaliero “F._______” di
G._______ espone il contenuto di cui al certificato medico del 12
marzo 2007 (doc. 38), già agli atti di causa (doc. TAF 7).
K.
Il 20 febbraio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha concesso al
ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni
dell'autorità inferiore (doc. TAF 8), facoltà di cui l'insorgente non ha
fatto uso.
L.
Con decisione incidentale dell'8 maggio 2008 (notificata il 14 maggio
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della
decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura
delle presumibili spese processuali. Il 26 maggio 2008, l'insorgente ha
versato l'importo di fr. 295.-- (doc. TAF 12 e 13).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
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cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 28 settembre
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. Nel caso di specie, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 settembre
2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 15 agosto
2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
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4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
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sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
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C-6621/2007
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
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C-6621/2007
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
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C-6621/2007
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
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8.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare una diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, fondata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
8.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di leucemia acuta linfoblastica in terapia di
mantenimento, depressione e diabete mellito insulinodipendente
complicato da neuropatia nonché retinopatia (cfr. perizia
particolareggiata E 213 del 18 aprile 2007 pag. 2, 3, 5 e 8).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
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dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, da
gennaio del 1985 ha lavorato quale titolare di un'impresa edile, in
ragione di 40 ore settimanali. Ha interrotto definitivamente il lavoro il 6
settembre 2005 (doc. 9 e 10).
10.2
10.2.1 Secondo il medico del SMR Rhône, dott. D._______, da
quando è iniziata, nel settembre del 2004, la leucemia linfoblastica di
cui soffre l'insorgente, quest'ultimo ha continuato a lavorare fino al 6
settembre 2005, nonostante degli episodi di pancitopenia e uno
d'intossicazione acuta dovuto alla chemioterapia. Alcun documento
dimostrerebbe che lo stato di salute del ricorrente avrebbe impedito –
esclusi i periodi d'ospedalizzazione – l'esercizio di un'attività
lavorativa. Il suo stato generale, ma anche quello clinico, sarebbe stato
definito come senza particolarità e la leucemia in remissione
ematologica dal 10 dicembre 2004. Non sussisterebbe pertanto
un'incapacità lavorativa di lunga durata né nella sua precedente
attività né in un'altra sostitutiva (doc. 43).
10.2.2 Nella perizia medica particolareggiata E 213 dell'aprile 2007
(doc. 41), le condizioni di salute dell'insorgente sono state considerate
peggiorate, malgrado la remissione ematologica della leucemia acuta
linfoblastica, rispetto a quelle ritenute nella precedente perizia
particolareggiata E 213 del marzo 2006 (doc. 28). Il ricorrente è stato
ritenuto incapace al 100% di svolgere una qualsiasi attività lavorativa,
anche leggera, sia essa nel suo precedente lavoro che in un lavoro
sostitutivo adeguato. In particolare, l'esame neurologico evidenzia la
comparsa di un quadro di neuropatia sensitivo motoria localizzato agli
arti inferiori, con movimenti rigidi ed andatura stentata (pag. 5). Inoltre,
alla voce condizioni psichiche e tono dell'umore vi è l'indicazione
"depresso" (pag. 3) che sostituisce quella di "normale" contenuta nella
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precedente perizia. È stata pure diagnosticato un diabete mellito
insulinodipendente con retinopatia (pag. 2 e 8). Infine, è stata indicata
un'insufficienza ponderale (pag. 3).
10.3 Nel caso concreto, questo Tribunale è dunque confrontato a
pareri medici diametralmente opposti con riferimento all'esistenza di
malattie aventi incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente. Da un
lato, l'opinione del giugno 2007 del medico SMR Rhône, incaricato
dall'UAIE, secondo il quale la capacità lavorativa del ricorrente è
intatta al 100%. Dall'altro lato, quella di cui alla perizia E 213 dell'aprile
2007 secondo cui sussiste un'incapacità lavorativa totale per
l'insorgente in qualsivoglia attività. Non fa infine dimenticato che nella
perizia E 213 del 20 marzo 2006 era stata ritenuta un'incapacità
lavorativa sia nella precedente attività che in un'attività sostitutiva, ma
non era stata del tutto esclusa, benché non quantificata, una residua
capacità lavorativa del ricorrente. In una simile evenienza, l'intero
materiale probatorio deve essere valutato con particolare rigore, fermo
restando che un'istruzione complementare sarà richiesta se
sussistono dubbi, anche minimi, sulla fondatezza dei rapporti dei
medici dell'assicurazione per l'invalidità (in casu di quelli del medico
SMR Rhône), sui cui si fonda la decisione impugnata, medico che ha
espresso il proprio giudizio sulla base dei soli atti di causa (v. sulla
problematica DTF 125 V 351 consid. 3b ee, DTF 122 V 157 consid. 1d
nonché sentenze del Tribunale federale 9C_55/2008 del 26 maggio
2008 consid. 4.2 e I 143/07 del 14 settembre 2007 consid. 3.3). Nella
fattispecie in esame, occorre pertanto determinare se vi è stato da
parte dell'UAIE un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente
rilevanti ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cf. sentenza del Tribunale
federale 8C_635/2009 del 28 ottobre 2009 consid. 2.1 e 5), e, in caso
di risposta affermativa a questo quesito, se il ricorrente ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno
il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, come preteso
dall'insorgente.
10.3.1 Questo Tribunale rileva che nel 2004 è stato diagnosticato un
diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico (v. doc. 19-33)
complicato da agosto del 2006 da neuropatia periferica (doc. 30) e da
aprile del 2007 da retinopatia non proliferante (doc. 40). In particolare,
il certificato medico del 12 aprile 2007 del Presidio ospedaliero
“F._______” di G._______ evidenzia segnatamente neuropatia
periferica a genesi verosimilmente tossico-dismetabolica in andatura a
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base allargata e parestesie permanenti agli arti inferiori (doc. 38). La
perizia medica particolareggiata E 213 del 18 aprile 2007 fa stato di un
quadro di neuropatia periferica sensitivo-motoria localizzato agli arti
inferiori nonché di movimenti rigidi e andatura stentata (doc. 41 pag. 5,
segnatamente punti 4.10 e 4.12). Invero, il dott. D._______ nel suo
rapporto del 6 giugno 2007 ha ritenuto di includere nella diagnosi
diabete mellito insulinodipendente, quale diagnosi secondaria senza
incidenza sulla capacità lavorativa. Sennonché, egli non ha motivato
né per quale ragione non ha reputato di includere la neuropatia, o la
polineuropatia secondo la diagnosi di cui al rapporto del 12 aprile
2007 (doc. 40), nelle affezioni con incidenza sulla capacità lavorativa,
né perché abbia ritenuto superfluo un complemento d'istruttoria
riguardo a tale problematica che pare avere altrimenti orientato
entrambi gli specialisti italiani che hanno effettuato le perizie E 213 del
18 aprile 2007 e del 20 marzo 2006, specialisti che hanno potuto
esaminare personalmente il ricorrente. Ne discende che questo
Tribunale ritiene un insufficiente accertamento dei fatti dal profilo
neurologico.
10.3.2 Questo Tribunale osserva altresì che dalla perizia medica
particolareggiata E 213 dell'aprile 2007 emerge che l'insorgente è
depresso (doc. 41 pag. 2, segnatamente punto 4.1). La problematica
psichica legata alla depressione non è però stata neppure menzionata
da parte del dott. D._______, nel suo rapporto del 6 giugno 2007,
senza che vi siano indicazioni sul motivo per cui un complemento
d'istruttoria al riguardo sarebbe stato inutile, considerato che non
appare potersi senz'altro escludere che tale patologia abbia
influenzato il giudizio di cui alla perizia E 213 del 18 aprile 2007
rispettivamente che la stessa possa avere effettivamente un'incidenza
sulla capacità lavorativa dell'insorgente. Ne discende che questo
Tribunale ritiene un insufficiente accertamento dei fatti anche dal
profilo psichiatrico.
10.3.3 Dal profilo oncologico va osservato che il dott. D._______ nel
suo rapporto del 6 marzo 2007 aveva ritenuto necessaria
l'effettuazione d'un esame dettagliato (v. doc. 34). Come richiesto
all'INPS dall'UAIE il 9 marzo 2007 (doc. 35), tale esame doveva
contenere indicazioni relative alle date del trattamento, all'evoluzione
clinica ed ematologica dall'inizio della malattia alla stesura del
rapporto stesso. Ora, il rapporto del 30 marzo 2007 della Struttura
complessa ematologia e trapianto emopoietico dell'Azienda
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ospedaliera “E._______” di C._______ (doc. 39), peraltro dal
contenuto estremamente generico (4 righe manoscritte), non risponde
manifestamente ai requisiti richiesti. Detto documento contiene delle
indicazioni sulla diagnosi (leucemia acuta linfoblastica, malattia
generalmente di natura maligna e con carattere progressivo) e sulla
terapia in atto (di mantenimento GIMEMA LAL 2000), ma non si
pronuncia assolutamente né sull'evoluzione (clinica ed ematologica)
della malattia né sui trattamenti (tipo, durata ed effetti) a cui il
ricorrente è stato sottoposto nel corso degli anni. Dalla
documentazione medica appare certo che l'insorgente, da dicembre
del 2004, è in remissione ematologica della sua leucemia acuta
linfoblastica (v. doc. 19-32). Agli atti non risulta comunque alcun referto
dettagliato recente, ma di data anteriore alla decisione impugnata, di
un esame ematico completo. Gli ultimi risultati di esami del sangue
con referto dettagliato risalgono al marzo del 2005 (v. doc. 25-6 a 25-
12). Certo, la dott.ssa H._______ nel certificato del 14 settembre
2007, prodotto dall'insorgente in sede di ricorso (doc. TAF 1), ha
segnalato che la leucemia acuta linfoblastica è in remissione
ematologica (senza che siano però stati acclusi i risultati degli ultimi
esami ematici). In quest'ultimo certificato, che nel caso di specie può
senz'altro imporsi quale elemento d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione impugnata resa appena un mese
prima (DTF 129 V 1 consid. 1.2), è rilevato che il paziente ha praticato
protocollo di chemioterapia schema d'induzione e successivamente 2
cicli di consolidamento secondo il protocollo GIMEMA LAL 2000
ottenendo la remissione completa, ma che ha riportato tossicità
neurologica con neuropatia sensitivo motoria agli arti inferiori di grado
3 NCI (quindi severa), per cui sono state effettuate diversificazioni
terapeutiche dal protocollo. È pure indicato che il ricorrente sta
praticando chemioterapia di mantenimento con controlli ematici
settimanali per il rischio di recidive ancora elevato. Il certificato del 14
settembre 2007 contiene pertanto qualche elemento supplementare
rispetto a quello del 30 marzo 2007, ma non riporta in dettaglio i dati
ematici rilevati nell'ultimo controllo effettuato né tanto meno si
pronuncia in merito alla capacità lavorativa del ricorrente da settembre
del 2004 conto tenuto altresì dei diagnosticati effetti della terapia sul
suo stato di salute. Pertanto, questo Tribunale osserva che la
documentazione medica non può essere considerata sufficiente
neppure per una corretta valutazione oncologica del caso.
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10.3.4 Nella decisione impugnata non è stato altresì stato spiegato
per quale motivo non sarebbero stati necessari degli ulteriori
accertamenti sullo stato di salute dell'insorgente prima
dell'emanazione della decisione da parte dell'UAIE stante
un'importante divergenza di opinioni sulla capacità lavorativa del
ricorrente tra i medici che hanno redatto i rapporti peritali E 213, ed
esaminato personalmente l'insorgente, e quello del SMR Rhône
incaricato dall'UAIE, il quale si è pronunciato sulla sola base degli atti
di causa, senza mai esaminare il ricorrente.
10.3.5 Infine, va osservato che una seria valutazione della residua
capacità lavorativa complessiva del ricorrente nel suo precedente
lavoro presuppone di regola una conoscenza delle attività esercitate
dall'insorgente. Dal questionario per l'assicurato e dal questionario per
indipendenti, compilati dal ricorrente stesso il 6 ottobre 2006 (doc. 9 e
10), non emerge però alcuna indicazione riguardo al tipo di attività
svolte da quest'ultimo in qualità di titolare di un'impresa edile. Il
medico dell'UAIE non ha comunque indicato per quale ragione le
affezioni da lui ritenute (segnatamente di natura oncologica e
neurologica) sono state qualificate siccome senza incidenza sulla
capacità lavorativa dell'insorgente (sia nella precedente attività che in
imprecisate attività sostitutive) né perché – contrariamente a quanto
ritenuto segnatamente nella perizia E 213 del 18 aprile 2007 – il
ricorrente avrebbe potuto lavorare nella misura del 100%, dunque
senza limitazioni, nonostante le indicazioni già contenute al riguardo
nella perizia E 213 del 20 marzo 2006 (v. in particolare pag. 9 n. 10 a
10.2), in cui la situazione del ricorrente era stata descritta siccome
leggermente migliore di quella della successiva perizia E 213.
11.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che si fonda
su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti – dei
dubbi concreti e seri permangono conto tenuto in particolare della
valutazione diametralmente opposta di cui al rapporto del medico SMR
Rhône del 6 giugno 2007 e della perizia E 213 del 18 aprile 2007 – e
che viola pertanto il diritto federale, incorre nell'annullamento.
12.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
Pagina 21
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per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute – con perizia oncologica, neurologica, psichiatrica ed
ogni altra che dovesse rendersi necessaria (per esempio una
oculistica dettagliata sulla retinopatia) – nonché a pronunciare una
nuova decisione, nella quale dovrà fra l'altro essere spiegato, se del
caso, per quale ragione l'UAIE intende discostarsi dall'incapacità
lavorativa del 100% postulata nella perizia E 213.
13.
13.1 Visto che il ricorso è parzialmente accolto, non sono prelevate
delle spese processuali (art. 63 PA). L'importo di fr. 295.--, versato il
26 maggio 2008, è restituito al ricorrente.
13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro
effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). La stessa è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 22
C-6621/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 15 agosto 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 295.--, versato il
26 maggio 2008, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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