C-5496/2009 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 lu...
Karar Dilini Çevir:
C-5496/2009 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 lu...
Corte II I
C-5496/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
7 luglio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-5496/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato nel 1956, ha lavorato in Svizzera
dal 1974 al 1975 e dal 1979 al 1984, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tali periodi (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha continuato
ad esercitare un'attività lucrativa. Dal 2005 era attivo come
carrozziere/lattoniere alle dipendenze di terzi in ragione di 40 ore
settimanali; ha interrotto il lavoro per malattia dal 3 marzo al 15
maggio 2007 e l'ha poi ripreso in ragione di 25 ore settimanali con
compiti più leggeri e con conseguente riduzione di salario (doc. 12, 13,
54, 55).
B.
In data 12 aprile 2007, il nominato ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 4). Il richiedente è stato visitato il 15 maggio 2007
presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) di Casarano, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la
diagnosi di "esiti di recente PTCA + stent in coronaropatia ostruttiva
monovasale in recente infarto miocardico acuto inferiore non
complicato con prova da sforzo negativa" ed ha posto un tasso
d'invalidità del 50% (doc. 17). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
segnatamente:
- la cartella clinica integrale riguardante il ricovero dal 4 al 10 marzo
2007 per infarto miocardico acuto di altra parte della parete inferiore
(doc. 14);
- la cartella clinica inerente il ricovero dal 29 al 30 marzo 2007 per
intervento di arteriografia coronarica e monitoraggio completo
elettrocardiografico (doc. 15);
- una terza cartella clinica per la degenza dal 30 marzo al 1° aprile
2007 (continuazione della precedente) per istallazione di PTCA ed
impianto di stent (doc. 16);
- un referto radiologico della colonna in toto del 5 luglio 2007 (doc. 18);
- un rapporto d'esame audiometrico del 17 novembre 2007 (doc. 19);
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- un breve rapporto di esame ortopedico scarsamente leggibile (doc.
20);
- un rapporto di esame cardiologico del Dott. B._______ del 25
gennaio 2008 (doc. 21).
C.
Nel suo rapporto del 24 agosto 2008, il Dott. C._______, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), ha proposto di fare eseguire nuovi accertamenti
specialistici, ma nel contempo ha affermato che l'assicurato è da
considerarsi inabile al 30% nel suo precedente lavoro a decorrere dal
15 maggio 2007 (ripresa) ma che dalla stessa data non presenta
alcuna incapacità in attività ancor più leggere (doc. 24).
In data 20 maggio 2008, l'UAIE ha emanato un progetto di decisione
comportante il diniego di prestazioni assicurative (doc. 25).
Rappresentato dal Patronato INAPA di Acquarica del Capo,
A._______, con scritto del 10 giugno 2008, ha ribadito la sua
domanda di rendita (doc. 32). Ha segnatamente esibito:
- un certificato medico del Dott. D._______ del 9 giugno 2008
attestante quanto noto (doc. 30);
- i risultati di una spirometria del 6 febbraio 2008 (doc. 29);
- i risultati di un esame ecocardiografico del 22 gennaio 2008 e di un
elettrocardiogramma del 27 gennaio successivo (doc. 28);
- un referto radiologico della colonna in toto del 22 gennaio 2008 (doc.
26).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. C._______, il quale,
nella relazione dell'8 luglio 2008, ha confermato la necessità di
procedere a un'indagine medica più approfondita (doc. 34).
D.
L'amministrazione, in esito al parere medico di cui sopra, ha quindi
deciso di far visitare l'assicurato al Servizio di accertamento medico
dell'AI (SAM) di Bellinzona. L'assicurato è stato visitato dal 20 al 24
ottobre 2008 ove è stato sottoposto a consulti specialistici in
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cardiologia (Dott. E._______), reumatologia (Dott. F._______),
psichiatria (Dott. H._______). Nella relazione del 26 novembre 2009, i
medici del SAM hanno rilevato la diagnosi sostanziale di sindrome da
disadattamento, malattia coronarica bivasale in esito ad infarto ed esiti
di PTCA, cardiopatia ipertensiva, sindrome vertebrale con alterazioni
degenerative plurisegmentali di modica entità a livello lombare,
sindrome di Tièze, modica ipoacusia neurosensoriale, modico
sovrappeso (dettagli nella parte in diritto). I periti incaricati hanno
ritenuto che l'assicurato è in grado di svolgere il suo precedente
lavoro, astenendosi comunque da compiti gravosi, in misura dell'80%
(doc. 47-49). Altra documentazione medica è stata esibita
dall'assicurato, ossia una relazione medica del Dott. I._______
(otorinolaringoiatra) del 22 settembre 2008 in merito al problema
dell'ipoacusia (doc. 45), con audiometria (doc. 44); un referto
tomografico assiale computerizzato (TAC) del torace dell'8 agosto
2008 (doc. 38).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. C._______, il quale,
nella relazione del 12 gennaio 2009 (doc. 51), ha affermato, alla luce
delle risultanze del SAM, che l'assicurato è da ritenersi inabile al
precedente lavoro al cento per cento dal 4 marzo 2007 (infarto), al
50% dalla ripresa del lavoro il 16 maggio 2007 e al 20% da luglio
2007; nell'ambito di attività sostitutive più leggere la sua capacità di
lavoro sarebbe dell'80% da luglio 2007.
L'amministrazione ha quindi accertato che A._______ lavora ancora in
misura di 25 ore alla settimana (doc. 54, 55, formulari sottoscritti il 25
febbraio 2009), con salario ridotto (6,31 Euro all'ora invece di 9.- Euro,
rispettivamente 631 Euro invece di 1'440 Euro).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. C._______ il quale non
ha avuto altro da aggiungere (doc. 59).
Con nuovo progetto di decisione del 15 aprile 2009, l'UAIE ha disposto
la reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 60).
Con scritto del 12 maggio 2009, il Patronato INAPA si è riconfermato
integralmente nella richiesta di prestazioni AI. Ha prodotto un rapporto
d'esame cardiologico del Dott. G._______ dell'8 maggio 2009 (doc. 62)
ed un certificato del Dott. D._______ del 4 maggio 2009 (doc. 61).
Questi referti non pongono in evidenza ulteriori patologie.
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Richiamato a pronunciarsi, il Dott. C._______, nella nota del 30 giugno
2009, ha riconfermato le sue precedenti valutazioni (doc. 65).
Mediante decisione del 7 luglio 2009, l'UAIE ha respinto la domanda di
rendita (doc. 66).
E.
Con il ricorso depositato il 28 agosto 2009, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Potenza di Presicce, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita
d'invalidità. Lamenta inoltre la scarsa motivazione della decisione
impugnata. Produce, a suffragio delle sue conclusioni, una relazione
medica del cardiologo Dott. G._______ del 28 luglio 2009, il quale,
sulla base della diagnosi già rilevata dal SAM, propone di ammettere
una limitazione della capacità lavorativa dell'interessato.
F.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
L.______, del proprio servizio medico, il quale, nel rapporto del 5
febbraio 2010, ha confermato il parere dei sanitari del SAM e del Dott.
C._______ (doc. 68).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 febbraio 2010, l'UAIE propone
dunque la reiezione del gravame.
Queste osservazioni unitamente alla copia integrale dell'incarto sono
state inviate alla parte ricorrente con ordinanza del 23 febbraio 2010.
L'interpellata non ha esercitato il suo diritto di replica.
G.
Nel frattempo, con decisione incidentale dell'8 settembre 2009, il
Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a
volere versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte
spese processuali. Con atto del 15 settembre successivo, l'avv.
Potenza, in nome e per conto del proprio patrocinato, ha chiesto
l'esenzione da tali spese. Dopo aver compilato l'apposito formulario di
gratuito patrocinio ed inviato altra documentazione, il TAF, con
decisione del 13 aprile 2010, ha respinto tale domanda ed ha invitato
di nuovo l'interessato a volere versare quanto dovuto. L'anticipo
richiesto è stato soluto il 14 maggio 2010.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato un anticipo di
Fr. 300.- per le presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il
gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata sarebbe
stata sommariamente motivata. Inoltre, l'amministrazione non avrebbe
messo a disposizione del ricorrente le perizie mediche determinanti.
4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale, comprende il diritto per il prevenuto di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
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pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le
persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed
in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita
di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232
consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
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costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una
grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
4.2 Nella fattispecie, la decisione impugnata del 7 luglio 2009 non
contiene tutti quegli elementi essenziali sopra ricordati. È vero che
vengono espresse le norme legali principali applicabili, ma mancano le
valutazioni del servizio medico dell'autorità inferiore, come pure un
breve riassunto dei fatti. Viene soltanto riferito che “la documentazione
medica allegata alla vostra risposta in procedura d'audizione (...) conferma i
pregiudizi alla salute conosciuti e non porta nessun elemento nuovo. In
procedura d'audizione, abbiamo sottoposto la nuova documentazione allegata
alla vostra risposta del 15.04.2009 al nostro servizio medico, che ha
confermato le sue precedenti conclusioni. Nessun elemento ci fa dubitare del
valore probante della perizia dal 20.10.2008 al 24.10.2008 presso il Servizio
Accertamento Medico di Bellinzona (...)”. Con il progetto di decisione
inviato al richiedente era stato illustrato quale sarebbe stato il risultato
della sua domanda e nel contempo gli era stata offerta la possibilità di
pronunciarsi, ma non gli erano state fornite più informazioni di quelle
contenute nella decisione del 7 luglio 2009. Dalla motivazione di
questo provvedimento il ricorrente non ha potuto dedurre i fatti su cui
esso si fondava e le ragioni per cui è stato pronunciato. Si deve
pertanto ammettere che la decisione impugnata non è
sufficientemente motivata ciò che costituisce una violazione del diritto
di essere sentito del ricorrente. Si rileva tuttavia che tale carenza è
stata sanata in sede ricorsuale. Questo Tribunale, che dispone di piena
cognizione, ha infatti provveduto ad inviare l'incarto completo della
causa all'insorgente. In occasione del suo preavviso inoltre, l'autorità
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inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di
completare le motivazioni alla base del rifiuto della rendita.
L'interessato è stato quindi invitato a presentare una replica alla quale
ha tuttavia rinunciato.
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, si rivela fondata ma sanata in sede ricorsuale (cfr. DTF 116 V
39/40 consid. 4b).
5.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
6.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 12 aprile 2007. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 12 aprile
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 luglio
2009, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
Pagina 11
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suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
9.
9.1 Dal marzo 2005, l'assicurato lavorava come lattoniere/carrozziere
per una ditta della sua regione, per 40 ore settimanali e per un salario
adeguato alla sua qualifica. Ha interrotto il lavoro il 3 marzo 2007 a
seguito dell'infarto; ha poi ripreso il 16 maggio 2007, ma con orario
ridotto (25 ore settimanali). Il salario è pure stato ridotto in quanto al
dipendente sono state assegnate mansioni più leggere (6,31 Euro
invece di 9.- Euro prima dell'insorgere dell'invalidità, rispettivamente
631 Euro invece di 1'440 Euro mensili, 7'500 Euro all'anno invece di
19'440 Euro). Per i dettagli si rinvia all'attestazione del datore di lavoro
(doc. 54).
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9.2
9.2.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30).
9.2.2 Nella fattispecie, il ricorrente, pur avendo ripreso la sua attività a
tempo parziale (4.5 ore giornaliere invece 8, rispettivamente 25 ore
settimanali invece di 40), subisce una perdita di guadagno superiore al
40%. Il raffronto del guadagno mensile e annuale prima e dopo
l'invalidità indicano infatti una perdita di guadagno di 56% e 61%.
9.3 La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili
dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
9.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
Pagina 13
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10.
10.1 Per quanto attiene alla diagnosi, questa è stata ampiamente
esposta nella perizia pluridisciplinare del SAM effettuata dal 20 al 24
ottobre 2008 (rapporto del 26 novembre 2008). Nel dettaglio, i sanitari
incaricati hanno rilevato:
“Diagnosi con influsso sulla capacità di lavoro: sindrome da disadattamento
con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali; malattia coronarica bivasale
compensata con esiti di infarto miocardico acuto infero-dorsolaterale il 3
marzo 2007 ed esiti di PTCA stenting (...) il 30 marzo 2007.
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: cardiopatia ipertensiva con
ectasia dell'aorta ascendente, ipertrofia relativa del ventricolo sinistro con
disturbo diastolico del rilascio; fattori di rischio cardiovascolare: ipertensione
arteriosa, familiarità, dislipidemia, pregresso abuso nicotinico; sindrome
lombovertebrale su leggere alterazioni di tipo statico della colonna nella zona
toracolombare, alterazioni degenerative plurisegmentali di modica entità nella
zona lombare con osteocondrosi L1-L2 e condrosi L2-L3 ed osteocondrosi
con spondilosi anteriore L3-L4; sindrome di Tièze a sinistra più accentuata
che a destra, modica ipoacusia bilaterale (...), modico sovrappeso (...),
incipiente ernia inguinale asintomatica (...)”.
La documentazione esibita in sede di audizione e ricorso (in
particolare quella dei Dott.ri G._______ e D._______) non pone in
evidenza ulteriori patologie, ma si limita a valutare in modo differenze
turbe già ampiamente accertate.
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), per cui può entrare in
considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la
quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente
potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza
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interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno
durante un anno.
11.
11.1 Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, il medico dell'INPS pone un tasso
d'invalidità del 50%, i Dott.ri G._______ e D._______ ammettono una
limitazione della capacità lavorativa senza quantificarla, mentre i
sanitari dell'UAIE (Dott.ri C._______ e L.______) e quelli del SAM di
Bellinzona ritengono che il richiedente potrebbe svolgere in misura
dell'80% il lavoro di lattoniere/carrozziere.
11.2 Dapprima vanno esaminate le patologie che hanno una
ripercussione sulla capacità al lavoro. Dal lato cardiologico (Dott.
E._______), il paziente presenta una patologia coronarica bivasale
compensata ed un'ipertensione ben controllata con la terapia
farmacologica in atto. Nel test ergometrico l'interessato dimostra di
essere ancora in grado di sopportare carichi di lavoro di buona entità.
Il test è stato interrotto a ben 175 Watt, solo per esaurimento
muscolare, e senza segni di ischemia o di ridotta riserva coronarica;
nemmeno l'ecocardiogramma ha lasciato trasparire turbe o disfunzioni
in atto: è stato rilevato un modesto disturbo diastolico nella fase del
rilascio ed una lieve ipocinesia dei territori inferiori, riscontri privi di
significato patologico e ancor meno invalidante; tutto il resto è normale
e la frazione di eiezione raggiunge un buon 60%. Egli deve comunque
prestare attenzione ai fattori di rischio, quali la dislipidemia,
l'ipertensione (peraltro tenuta sotto controllo) ed un'eventuale abuso
nicotinico. Il paziente dunque si è ben ripreso dall'evento del marzo
2007 e la funzionalità cardiaca è è ritornata a livelli pressoché normali.
Egli dunque può essere considerato abile in attività di intensità fisica
media, con sforzi intensi di breve durata.
Dal lato psichiatrico (Dott. H._______), l'assicurato è stato fragilizzato
dall'evento cardiaco del marzo 2007. Egli è più vulnerabile,
psicologicamente più insicuro e si trova in uno stato di malessere
psicologico; si preoccupa facilmente ed è emotivo. Lo specialista
ritiene che quanto attualmente obbiettivato evidenzi la persistenza di
una condizione disadattativa dominata prevalentemente da aspetti
emozionali, ma che appare non particolarmente invalidante, tanto da
non impedirgli di continuare a fornire prestazioni professionali,
seppure in percentuale dimezzata. Il Dott. H._______ reputa pertanto
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un'incapacità lavorativa per esclusive cause psichiche, in qualsiasi
attività, non superiore alla misura del 20%.
Sotto il profilo reumatologico/ortopedico (Dott. F._______), dopo aver
posto la diagnosi sopra ricordata, osserva che il paziente presenta
dolori alla colonna lombare, ma che sono persistenti da oltre 15 anni,
pur essendo peggiorati attorno al 2007. Questa sindrome
lombovertebrale a carattere cronico può manifestare episodi acuti, ma
non per questo causa un'invalidità di rilievo e permanente. Altri disturbi
sono presenti in zona parasternale che fanno pensare ad una
sindrome di Tièze od una sindrome costovertebrale, ma le
conseguenze valetudinarie sono minime. Limitazioni funzionali vere e
proprie non sono presenti ed il paziente potrebbe riprendere al cento
per cento il lavoro di carrozziere. Peraltro l'affezione ortopedica non è
catalogata fra quelle invalidanti.
Per il resto, A._______ si presenta in buone condizioni generali di
salute, tutti gli altri organi ed apparati essendo indenni da patologie, a
parte un'insignificante ipoacusia non certamente invalidante.
Globalmente, i periti del SAM pongono un tasso d'invalidità dell'80%
nell'attività precedente di carrozziere/lattoniere. Questa valutazione è
ripresa e condivisa sia dal Dott. C._______ e che dal Dott. L.______,
dell'UAIE.
11.3 Per quanto riguarda le certificazioni dei Dott.ri G._______ e
D._______, si deve rilevare che non apportano novità di rilievo dal
punto di vista diagnostico. Questi medici si limitano a riportare
diagnosi già ampiamente conosciute e ad esprimere il suo parere in
merito alla capacità lavorativa residua. Oltretutto, il diritto svizzero in
materia di assicurazione per l'invalidità non indennizza un complesso
patologico in quanto tale, ma piuttosto l'influenza di questo sulla
residua capacità di lavoro dell'assicurato e la conseguente perdita di
guadagno. Pertanto, il tasso d'invalidità espresso da medici non
operanti nel sistema assicurativo svizzero non può essere ritenuto
automaticamente applicabile al caso di specie.
11.4 Questo collegio giudicante non ha pertanto alcun motivo di
scostarsi dal convincente parere dei medici del SAM e dei Dott.ri
L.______ e C._______. A._______ sarebbe in grado di riprendere il
suo precedente lavoro di operaio lattoniere/carrozziere in misura
dell'80%. Questo capacità leggermente limitata potrebbe essere
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realizzata in diverse forme, segnatamente con la presenza sul lavoro
tutto il giorno, ma con rendimento ridotto (evitando che gli sforzi più
intensi si protraggano), o con orario giornaliero ridotto, o con
l'interruzione dell'attività con più pause, ecc. L'attuale lavoro, di 25 ore
settimanali (invece di 40), già dimostra che l'assicurato è in grado di
svolgere un lavoro retribuito a lui consono. Dal punto di vista medico,
con un maggior sforzo, egli potrebbe aumentare il rendimento come
sopra indicato.
In proposito va ricordato che secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il
danno conseguente la sua invalidità. In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (DTF 130
V 97 consid. 3.2 e sentenze ivi citate).
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato.
12.2 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono compensate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/xxx.xxxx.xxxx.xx/JU)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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