C-5012/2012 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - Assicurazione invalidità (decisione del 23 agosto ...
Karar Dilini Çevir:
C-5012/2012 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - Assicurazione invalidità (decisione del 23 agosto ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte III
C-5012/2012


S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.



Parti

A._______,
rappresentato da Consulenza giuridica andicap,
ricorrente,



contro


Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 agosto 2012).


C-5012/2012
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), con due figli, ha lavorato da set-
tembre del 1980 a febbraio del 2000 alle dipendenze di imprese edili co-
me muratore e capo muratore, da marzo del 2000 a febbraio del 2003 al-
le dipendenze di un'immobiliare come operaio addetto alle manutenzioni
e da marzo del 2003 ad aprile del 2005 come muratore in proprio, sol-
vendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (doc. A 4-11). Ha interrotto il lavoro l'11 aprile 2005 a seguito di
un infortunio (caduta accidentale). Il 28 giugno 2006, ha formulato una ri-
chiesta volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, segnatamente di provvedimenti d'integrazione professionale
(doc. A 3-1).
2.
2.1 Nel rapporto del 4 giugno 2007, il dott. B._______, medico del Servi-
zio medico regionale dell'AI (SMR), ha ritenuto che l'interessato era affet-
to da stato dopo politrauma in particolare al calcagno con frattura pluri-
frammentaria seguita da osteosintesi e che lo stesso presentava un'inca-
pacità al lavoro del 100% nella precedente attività di muratore a decorre-
re dall'11 aprile 2005, ma una capacità al lavoro completa (ossia del
100%) in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute da maggio
del 2006 (doc. A 25-1).
2.2 Nei rapporti del 7 settembre 2007 e dell'11 agosto 2008, la consulente
del Servizio integrazione professionale dell'AI ha reputato che sussiste-
vano i presupposti per intraprendere dapprima un anno di preparazione
scolastica (ad una riqualifica professionale) e poi per riconoscere il diritto
alla riformazione professionale (il grado d'invalidità dell'interessato,
nell'ambito di un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute, era pari
al 25%; doc. A 35-1 e 51-1).
3.
Con decisione del 21 settembre 2007, comunicazione del 13 agosto 2008
e decisioni del 18 agosto 2009, del 22 febbraio 2010 e del 24 gennaio
2011 (doc. A 39-1, 52-1, 71-1, 87-1 e 105-1), l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone C._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favo-
re dell'interessato delle indennità giornaliere dal 1° settembre 2007 al 31
agosto 2012, segnatamente per l'anno di preparazione scolastica (1° set-
tembre 2007-31 agosto 2008) e per il periodo della riformazione profes-
sionale quale tecnico dell'edilizia (1° settembre 2008-31 agosto 2012; v.
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anche le comunicazioni mediante le quali l'Ufficio AI ha informato l'inte-
ressato che assumeva i costi dell'anno di preparazione scolastica e della
riformazione professionale; doc. A 37-1, 52-1, 68-1, 86-1 e 97-1).
4.
4.1 Il 26 gennaio 2012, l'Ufficio AI, dopo avere osservato che, conto tenu-
to delle difficoltà scolastiche, la riformazione come tecnico dell'edilizia è
stata terminata il 22 gennaio 2012 e che "(si stava) definendo un nuovo
percorso da intraprendere", ha comunicato all'interessato che aveva dirit-
to ad un'indennità giornaliera di attesa dal 23 gennaio al 31 agosto 2012
(doc. A 119-1).
4.2 Il 16 luglio 2012 (doc. A 121-1), l'Ufficio AI ha chiesto alla Cassa can-
tonale di compensazione di sospendere, a far tempo dal 1° agosto 2012,
le indennità giornaliere di attesa (è fatto riferimento al rapporto del consu-
lente in integrazione professionale del 13 luglio 2010, nel quale è indicato
che i provvedimenti professionali venivano sospesi poiché l'interessato si
sarebbe trasferito dal 1° agosto 2012 in D._______ [dove avrebbe iniziato
un'attività in proprio]; doc. A 120-1).
5.
Con decisione del 23 agosto 2012 (doc. A 129-3), l'Ufficio dell'assicura-
zione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha chiesto
all'interessato la restituzione dell'importo di fr. 23'310.40 a titolo di inden-
nità giornaliere d'attesa percepite a torto dal 23 gennaio al 30 giugno
2012. L'autorità inferiore ha osservato che, nell'ambito dell'accertamento
di un nuovo percorso professionale, l'assicurato ha deciso di aprire un
commercio all'estero. Pertanto, ha ritenuto che non sussistevano i requisi-
ti per poter beneficiare dell'indennità giornaliera di attesa, l'interessato
non dovendo attendere l'inizio di una riformazione professionale ed aven-
do optato per l'avvio di un'attività in proprio.
6.
Il 24 settembre 2012, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 agosto
2012 mediante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame e d'annullare la
decisione impugnata. Ha segnalato che le indennità giornaliere d'attesa
non sono state versate a torto e non vanno restituite poiché nel periodo
da gennaio a luglio 2012 una nuova riqualificazione personale entrava in
linea di conto e il presupposto dell'idoneità alla reintegrazione era adem-
piuto. Il diritto all'indennità giornaliera d'attesa è comunque decaduto alla
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fine di luglio 2012 allorquando la misura della riqualifica professionale non
è stata realizzata (è fatto riferimento ai rapporti del consulente in integra-
zione professionale del 25 gennaio e 13 luglio 2012; doc. A 118-1 e 120-
1). L'insorgente ha poi precisato che, qualora questo Tribunale dovesse
ritenere che le indennità giornaliere d'attesa sono state versate a torto, la
restituzione delle stesse deve essere condonata d'ufficio, le prestazioni
essendo state percepite in buona fede e la richiesta di restituzione costi-
tuendo un onere gravoso (doc. TAF 1).
7.
Con versamento del 15 ottobre 2012 (doc. TAF 2 a 3), il ricorrente ha cor-
risposto l'anticipo spese richiesto.
8.
Nella risposta al ricorso del 22 novembre 2012, l'UAIE ha proposto l'am-
missione del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata (doc.
TAF 5). Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone
C._______ del 13 novembre 2012, secondo cui è "a giusta ragione che il
consulente in integrazione professionale (ha) tramutato le indennità gior-
naliere corrisposte durante la riformazione professionale – interrotta poi-
ché troppo impegnativa – in indennità giornaliere d'attesa" (è fatto riferi-
mento al rapporto del 25 gennaio 2012; doc. AI 118-1). In conclusione,
detta autorità ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la decisione
impugnata (conclusione principale; doc. TAF 5).
9.
9.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
9.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
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9.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
10.
10.1 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA (prima frase), le prestazioni indebita-
mente riscosse devono essere restituite.
10.2 In virtù dell'art. 18 cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'as-
sicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'assicurato la cui incapaci-
tà al lavoro è almeno del 50% e che deve attendere l'inizio di una prima
formazione professionale o di una riformazione professionale ha diritto a
un'indennità giornaliera durante il periodo d'attesa. L'art. 18 cpv. 2 OAI
precisa che il diritto all'indennità è riconosciuto nel momento in cui l'Ufficio
AI constata l'opportunità di una prima formazione professionale o di una
riformazione professionale.
10.3 Secondo giurisprudenza, l'indennità giornaliera dell'assicurazione
per l'invalidità è una prestazione accessoria a taluni provvedimenti d'inte-
grazione. La stessa può essere versata, di principio, se e fino a quando
sono effettuate delle misure d'integrazione. Di principio, non sussiste il di-
ritto all'indennità giornaliera durante i periodi in cui non vengono realizza-
te delle misure d'integrazione. Il legislatore ha tuttavia previsto un'ecce-
zione per il periodo d'attesa prima della realizzazione di provvedimenti
d'integrazione. L'art. 18 OAI prevede il diritto all'indennità giornaliera al-
lorquando l'assicurato deve attendere l'inizio di provvedimenti d'integra-
zione e non semplicemente l'esito dei provvedimenti d'accertamento volti
a raccogliere i dati necessari sullo stato di salute, l'attività, la capacità al
lavoro, l'idoneità all'integrazione o l'opportunità di misure d'integrazione.
Occorre altresì che le misure d'integrazione appaiano soggettivamente ed
oggettivamente indicate. Non è necessario che l'autorità abbia reso una
decisione in merito a dette misure; è sufficiente che le misure d'integra-
zione entrino seriamente in considerazione nel caso in esame (sentenza
del Tribunale federale 9C_786/2011 del 25 maggio 2012 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti). In sostanza, allorquando i provvedimenti d'integrazione
che in un primo tempo appaiono oggettivamente e soggettivamente indi-
cati – ciò che giustifica di mettere l'assicurato al beneficio dell'indennità
giornaliera durante il periodo d'attesa – non sono poi realizzati perché i
presupposti non sono per finire realizzati, il diritto all'indennità giornaliera
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durante il periodo d'attesa termina quando le misure d'integrazione non
sono più indicate (sentenza del Tribunale federale 9C_544/2009 del 16
ottobre 2009 consid. 4.2).
11.
11.1 Questo Tribunale osserva, in effetti, che dagli atti di causa risulta
che, con rapporto del 25 gennaio 2012, il consulente in integrazione pro-
fessionale ha riferito che il ricorrente, conto tenuto delle difficoltà scolasti-
che, ha terminato, il 22 gennaio 2012, la formazione quale tecnico dell'e-
dilizia. Il consulente ha poi postulato, in attesa della definizione di un nuo-
vo percorso formativo, l'erogazione di indennità giornaliere di attesa dal
23 gennaio 2012 (doc. A 118-1). Il 26 gennaio 2012, l'Ufficio AI ha comu-
nicato all'insorgente che sussisteva il diritto ad un'indennità giornaliera di
attesa dal 23 gennaio al 31 agosto 2012 (doc. A 119-1). Con rapporto del
13 luglio 2012, il consulente in integrazione professionale ha segnalato
che i provvedimenti professionali venivano sospesi siccome il ricorrente si
sarebbe trasferito dal 1° agosto 2012 in D._______ (dove avrebbe iniziato
un'attività in proprio; doc. A 120-1 [da una nota interna del 30 luglio 2012
risulta comunque che lo stesso abita in D._______ dal 5 luglio 2012; doc.
A 127-2]). Il 16 luglio 2012, l'Ufficio AI ha chiesto alla Cassa cantonale di
compensazione di sospendere le indennità giornaliere di attesa a far
tempo dal 1° agosto 2012 (doc. A 121-1). In sede di ricorso, il ricorrente
ha segnalato che non ha percepito indennità giornaliere di attesa per i
mesi di luglio e agosto 2012 (cfr. gravame del 24 settembre 2012 pag. 6).
A prescindere dal fatto se ciò corrisponda al vero, oggetto della decisione
impugnata, e quindi dell'esame del TAF in sede di ricorso, è esclusiva-
mente la questione di sapere se a giusta ragione, o meno, sono state
versate le indennità giornaliere d'attesa dal 23 gennaio al 30 giugno 2012
e quindi se la richiesta di rimborso di tale indennità formulata nella deci-
sione impugnata sia corretta, o meno. Ora, nella presa di posizione del 13
novembre 2012, l'Ufficio AI ha ritenuto che "(è) a giusta ragione che il
consulente in integrazione professionale (ha) tramutato le indennità gior-
naliere corrisposte durante la riformazione professionale – interrotta poi-
ché troppo impegnativa – in indennità giornaliere d'attesa poiché a quel
momento (26.01.2012) dei provvedimenti professionali erano già in previ-
sione, malgrado non vi fosse un progetto ben preciso. In ogni caso, i
provvedimenti entravano allora seriamente in considerazione ed erano
indicati sia oggettivamente che soggettivamente" (doc. TAF 5). In partico-
lare, nel rapporto del 13 luglio 2012, il consulente in integrazione profes-
sionale ha indicato che "abbiamo avuto modo di incontrare a più riprese
l'assicurato e in questo periodo sono state vagliate più soluzioni per un
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riorientamento del progetto formativo sospeso lo scorso gennaio" (doc. A
120-1). Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata è pertanto giustificata, ritenuto che perlomeno fino al
30 giugno 2012 le misure d'integrazione permanevano indicate e dunque
giustificata l'erogazione di un'indennità giornaliera durante il periodo d'at-
tesa. Il ricorrente non può pertanto essere obbligato a restituire le inden-
nità giornaliere d'attesa percepite dal 23 gennaio al 30 giugno 2012.
11.2 Ritenuto che nella risposta al ricorso del 22 novembre 2012 l'autorità
inferiore ha proposto di dare seguito alla proposta dell'insorgente di an-
nullamento della decisione impugnata del 23 agosto 2012, proposta che è
accolta in questa sede siccome conforme alla legge, non era necessario
accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricor-
so stessa prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c
PA).
11.3 Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la decisione del 23 agosto
2012 annullata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali
di fr. 400.--, versato il 15 ottobre 2012, è restituito al ricorrente
12.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stes-
sa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal
rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.




(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione dell'UAIE del 23 agosto
2012 è annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.--, corrisposto il
15 ottobre 2012, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della
risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 22 novembre 2012 e della
presa di posizione dell'Ufficio AI del 13 novembre 2012)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)


Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: