C-4718/2011 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - Assicurazione invalidità
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C4718/2011
Sen t e n z a d e l 2 6 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudice unico Francesco Parrino,
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti A.________,
patrocinata dall'avv. Lotti Sigg Bonazzi, Theaterstrasse 3,
casella postale 2336, 8401 Winterthur,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità.
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Visto e considerato che
con decisione del 15 settembre 2009 l'Ufficio dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (UAIE) ha ridotto la prestazione di cui era al beneficio
A.________ da tre quarti di rendita d'invalidità a una mezza rendita con
effetto dal 1° novembre 2009,
adito dall'assicurata, il Tribunale amministrativo federale (TAF) con
sentenza del 14 ottobre 2010 ha respinto il ricorso e ha riconosciuto alla
parte ricorrente un'indennità a titolo di assistenza giudiziaria di Fr. 2'500.
senza percepire spese processuali,
con sentenza del Tribunale federale (TF) del 26 luglio 2011, la decisione
del 15 settembre 2009 e la sentenza del 14 ottobre 2010 sono state
annullate, la causa rinviata all'UAIE per nuova decisione, le spese nonché
un'indennità di parte sono state messe a carico dell'UAIE,
parimenti il TF ha disposto che "la causa viene rinviata al Tribunale
amministrativo federale, Corte III per nuova ripartizione delle spese e
della indennità di parte nella procedura precedente" (cifra 4 del
dispositivo),
in base all'art. 64 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021), l'autorità di ricorso, se
ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente
un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato,
di regola, le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di
patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 del regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale, TSTAF, RS 173.320),
il lavoro della rappresentante dell'interessata davanti al TAF è consistito
nella redazione di un atto di ricorso di 4 pagine e nella stesura di una
replica di 8 pagine, per cui si giustifica riconoscerle un'indennità di Fr.
2'500., che è posta a carico dell'UAIE,
non si percepiscono spese processuali per la procedura davanti al TAF,
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la domanda di assistenza giudiziaria gratuita e di gratuito patrocinio
inoltrata dalla parte ricorrente e accolta dal TAF con decisione incidentale
dell'11 maggio 2010 diventa pertanto priva d'oggetto,
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr.
2'500., la quale è posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria gratuita e di gratuito patrocinio della
parte ricorrente accolta dal Tribunale amministrativo federale con
decisione incidentale dell'11 maggio 2010 diventa priva d'oggetto.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
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e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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