C-4652/2012 - Abteilung III - Diritto alla rendita - Assicurazione invalidità (decisione del 4 luglio 2...
Karar Dilini Çevir:
C-4652/2012 - Abteilung III - Diritto alla rendita - Assicurazione invalidità (decisione del 4 luglio 2...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte III
C-4652/2012


S e n t e n z a d e l 1 8 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.



Parti

A._______,
ricorrente,



Contro


Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 4 luglio 2012).


C-4652/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1986 in
poi solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (doc. 65-6). Dal dicembre 1991 l'interessato era al-
le dipendenze di una ditta metalmeccanica della zona di frontiera (Luga-
nese) come operaio rifinitore di pezzi in metallo non pesanti, in ragione di
40 ore la settimana (doc. 35). Il dipendente è rimasto assente dal lavoro
per ragioni di salute il 29 gennaio 2011, dal 14 al 20 febbraio 2011, dal 10
marzo al 24 aprile 2011 (attività ridotta) e non si è più presentato al lavoro
dopo il 5 maggio 2011 (doc. 41). In seguito a problemi cardiocircolatori,
l'interessato aveva già presentato, il 22 aprile 1998, una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 7). Era emerso che l'assicurato era portatore di una cardiopatia val-
volare di origine reumatica ed insufficienza aortica. La richiesta venne
comunque respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile con de-
cisione del 17 dicembre 1998 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicu-
rati residenti all'estero, UAIE, doc.20).
B.
In data 6 luglio 2011, A._______ ha formulato una nuova domanda volta
al conseguimento di prestazioni AI (doc. 23).
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la ri-
chiesta, ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, Dott. Rollero, il
quale ha riassunto gli elementi sanitari del caso: il paziente è stato sotto-
posto nel 2002 a sostituzione valvolare aortica per insufficienza valvolare;
il 22 giugno 2011, a causa delle degenerazione della precedente valvola
(cardiopatia valvolare) è stato sottoposto ad un secondo intervento di so-
stituzione valvolare aortica; egli è inoltre affetto da ipertensione arteriosa
e dislipidemia (doc. 42). Ad atti sono stati esibiti le cartelle cliniche relative
all'intervento (recente) di sostituzione valvolare aortica e quella concer-
nente il ciclo di rieducazione psico-motoria (giugno-luglio 2011, doc. 40). Il
Dott. Rollero, l'11 novembre 2011, ha chiesto un aggiornamento medico
(ed eventualmente economico-lavorativo) della situazione.
L'interessato ha fatto pervenire una relazione cardiologica del Dott. Vitale
del 7 novembre 2011, nella quale si riferisce che il paziente è stato sotto-
posto a sostituzione valvolare aortica a causa di una cardiopatia valvolare
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post-reumatica e deve seguire un trattamento anticoagulante ad vitam; il
paziente presenta insufficienza mitralica lieve e rischio aritmico. Sono e-
sibiti i risultativi un elettrocardiogramma ed un ecocardiogramma dell'ot-
tobre 2011 (doc. 45).
Dall'incarto della Cassa malati Helsana (CM) si evince che l'interessato
avrebbe dovuto riprendere il suo lavoro a metà tempo il 4 febbraio 2012,
ma che non lo ha potuto fare causa influenza certificata (cfr. comunica-
zione telefonica dell'8 febbraio 2012, doc. 50). Il 9 febbraio 2012
A._______ ha ripreso il lavoro al 50% (doc. 51).
C.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Rollero (doc. 53). Egli ha
riassunto la situazione medica ed ha indicato che l'assicurato è totalmen-
te inabile al lavoro dal 5 maggio 2011 all'8 febbraio 2012; egli è in grado
di lavorare al 50% inella sua attività abituale o in attività adeguate a parti-
re dal 9 febbraio 2012.
Un'indagine comparativa dei redditi è stata effettuata dall'Ufficio AI e dalla
stessa è risultato che svolgendo attività confacenti in misura del 50%, la
sua perdita di guadagno sarebbe del 48,41%. In questo calcolo il reddito
con seguibile dopo l'invalidità è stato ridotto dell'8% per tenere conto della
situazione personale dell'assicurato (doc. 54).
Con progetto di decisone del 3 aprile 2012, l'Ufficio AI ticinese ha dispo-
sto il riconoscimento del diritto al quarto di rendita AI (doc. 56).
L'interpellato si è opposto a tale progetto chiedendo, soprattutto, che
venga rifatto il calcolo economico e che il salario dopo l'invalidità venga
ridotto di più dell'8% (doc. 60), la giurisprudenza consentendo di arrivare
fino al 25%.
Mediante decisione del 4 luglio 2012, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
con decorrenza 1° maggio 2012 (doc. 64).
D.
Con il ricorso depositato il 6 settembre 2012, A._______ chiede, in so-
stanza, il riconoscimento del suo diritto alla mezza rendita AI. Egli ribadi-
sce che una riduzione ben superiore all'8% del salario da invalido appare
adeguata.
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E.
Nel suo preavviso del 24 ottobre 2012, l'Ufficio AI del Cantone Ticino pro-
pone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occor-
ra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Anche l'UAIE,
nella sua risposta di causa del 30 ottobre 2012, propone la reiezione del
ricorso.
Con ordinanza del 7 novembre 2012, il Tribunale amministrativo federale
ha trasmesso al ricorrente copia delle prese di posizione surriferite e lo ha
invitato a presentare una replica entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordi-
nanza stessa. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica.
Con decisione incidentale del 14 gennaio 2013, il Tribunale amministrati-
vo federale ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di
400 franchi a titolo di copertura delle presunte spese processuali. Detto
anticipo è stato versato il 28 gennaio 2013.

Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo di 400 franchi
corrispondente alle presunte spese processuali entro il termine impartito.
Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una par-
te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vi-
gore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo alle-
gato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo
l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli ac-
cordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea
in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore
dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di
loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti
giuridici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali
loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la
Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea
(UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli
atti giuridici dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto
di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
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(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relati-
ve modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21
marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce
le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le rela-
tive modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino
al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n.
883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di
casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al-
legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 con-
sid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 di-
cembre 2011 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data,
secondo le nuove disposizioni.
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 4 luglio 2012, data dell'impugnata decisione.
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Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della deci-
sione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al mo-
mento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della dura-
ta minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
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7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 A._______ ha lavorato fino al 5 maggio 2011 per una ditta della zona
di frontiera operante nel settore metallurgico leggero. Egli è rimasto as-
sente fino all'8 febbraio 2012 per ragioni di malattia. Per il seguito, egli ha
ripreso il lavoro a metà tempo (doc. 35, 51).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
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danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Dall'indagine medica è emerso che A._______ soffre di esiti di sosti-
tuzione valvolare aortica avvenuta nel giugno 2011 in quanto era in atto
un processo degenerativo della precedente valvola, già iniziato nel 2010,
peggiorato nella primavera del 2011, valvola che era stata installata nel
2002. Dalla relazione del Dott. Vitale, cardiologo, del 7 novembre 2011, si
apprende che il paziente dovrà seguire un trattamento anticoagulante ad
vitam. In base agli esami oggettivi esibiti risalenti all'ottobre 2011 (ECG,
EcoCG) l'interessato presenta ancora una lieve insufficienza mitralica ed
un rischio di aritmia cardiaca. Il Dott. Rollero, dell'Ufficio AI, ha preso atto
di questa situazione e l'ha condivisa nel suo rapporto del 20 febbraio
2012 (doc. 53). È presente un fattore di rischio coronarico ed il paziente
segue una terapia farmaco-cardiologica continua. Il Dott. Rollero confer-
ma il parere del Dott. Vitale nel senso che questa cardiopatia è da rite-
nersi a rischio evolutivo.
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, i pareri non presentano divergenze. Il ricorrente ha ripreso il pro-
prio lavoro il 9 febbraio 2012 in misura del 50%. Il Dott. Rollero ha am-
messo un'inabilità del 50% per il restante tempo di lavoro. Il ricorrente
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non ha contestato tale valutazione limitando la sua obiezione, in sede di
osservazioni e ricorso al calcolo della perdita di guadagno.
Del resto, per atti concludenti, ossia riprendendo a metà tempo il suo pre-
cedente lavoro di operaio tecnico-metallurgico (attività non pesante, così
come è descritta dal datore di lavoro alla pagina 7 del questionario, doc.
35), l'assicurato ha dimostrato di saper mettere ad utile profitto le sue su-
perstiti energie lavorative in modo da ovviare, parzialmente, al suo stato
d'invalidità. Il dipendente lavora in posizione generalmente seduta su
pezzi di titanio e acciaio del peso massimo di 200 gr e si alza solo per at-
trezzare la macchina e per portare avanti la comanda.
Ora, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
9.3 Questo collegio giudicante non può far altro che constatare questa
evoluzione ed ammettere quanto esposto dal Dott. Rollero, nel senso che
l'interessato presenta un'incapacità di lavoro del 50% in attività leggere e
semisedentarie, come la precedente svolta, e ciò dal 9 febbraio 2012, da-
ta di ripresa del lavoro presso la ditta ove già era occupato, in ragione del
50%. Dal 5 maggio 2011 all'8 febbraio 2012, l'assicurato è da considerarsi
del tutto invalido a qualsiasi lavoro.
10.
10.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare qua-
le sia la perdita di guadagno che subirebbe l'interessato esercitando una
attività leggera/sedentaria in misura del restante 50%, tenuto conto che
per l'altro 50% egli svolge il precedente lavoro.
10.2 Nella specie, l'Ufficio AI cantonale ha proceduto ad un calcolo com-
parativo dei redditi adeguando il salario percepito dall'assicurato nel 2008
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al 2010. Il calcolo è stato effettuato il 24 febbraio 2012 (doc. 54). Invero, il
raffronto avrebbe dovuto essere effettuato basandosi sui dati 2012, anno
in cui l'interessato riprende al 50% il suo lavoro (cfr. DTF 128 V 174 e 129
V 222). L'Ufficio AI cantonale, nel febbraio 2012, non disponeva dei dati
statistici relativi al 2012. In considerazione dell'esito di questo ricorso non
è tuttavia necessario approfondire questo problema e/o correggere i dati.
10.3
10.3.1 Nel 2010 il salario privo d'invalidità sarebbe ammontato a 55'060
franchi. Questo dato non è contestato e corrisponde all'estratto del conto
individuale (doc. TAF 8).
Ora, si deve constatare che il reddito da valido è effettivamente inferiore
alla media dei salari per un'attività equivalente nel settore economico nel
quale lavorava l'interessato. Infatti, secondo i dati dell'UFS per il 2010
(tabella TA1, uomini, livello 4), nel settore in questione (metallurgia), il sa-
lario medio annuo equivaleva a 5'073 franchi al mese e su di un anno (x
12) 60'876 franchi. Le statistiche essendo fondate su di un orario stan-
dardizzato di 40 ore, occorre riportare tale importo sull'orario medio della
categoria, ossia 41.5 ore settimanali, per un risultato finale di 63'158.85
franchi (cfr. tav. sulla durata normale del lavoro secondo la categoria,
UFS, anno 2010). Riassumendo, un operaio del settore metallurgico in
Svizzera, nel 2010, guadagnava in media 63'158.85 franchi, mentre l'inte-
ressato avrebbe guadagnato, nel 2010, 55'060 franchi. Nella fattispecie,
la differenza è di 8'098,85 franchi, pari al 12,82%.
10.3.2 Quando una persona assicurata, per motivi estranei alla sua inva-
lidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media
senza spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede, in primo luogo,
ad un "parallelismo" dei due redditi di paragone (da valido e da invalido).
In pratica, questo "parallelismo" può avvenire a livello di reddito da valido,
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito o
facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di reddito da inva-
lido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una secon-
da fase, occorre esaminare la questione della deduzione per circostanze
personali e professionali, che si opera dal reddito da invalido ottenuto se-
condo i valori statistici medi. A questo riguardo, bisogna rilevare che i fat-
tori estranei all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto conto con il paralle-
lismo dei redditi di raffronto, non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (sentenza del Tribunale federale 9C_310/2009 del 14 aprile
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2010 consid. 4.1.1, DTF 135 V 297 consid. 6.2, DTF 134 V 322 consid.
4.1, 5.2 e 6.2). Questo "parallelismo" si effettua tuttavia soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5% (ATF 135 V 297 consid.
6.1.3). Ciò nondimeno, in una sentenza del 12 dicembre 2008, il Tribuna-
le federale ha precisato che, se un salario da invalido medio può essere
effettivamente o, comunque, ragionevolmente conseguito dall'assicurato,
non sussiste alcun motivo, quando si procede al calcolo del grado d'inva-
lidità secondo il metodo del raffronto dei redditi, di procedere al "paralleli-
smo" di quest'ultimi, ossia all'aumento del salario da valido o alla diminu-
zione del salario da invalido (DTF 135 V 58).
10.3.3 In merito alla nozione relativa al fatto che l'assicurato "non si sia
accontentato" del salario percepito prima dell'invalidità di cui alla giuri-
sprudenza sopra menzionata, il Tribunale federale ha precisato come
questa debba essere esaminata da parte dell'amministrazione. Incombe
infatti all'Ufficio AI incaricato dell'istruttoria di esaminare se l'assicurato si
è accontentato di una retribuzione più modesta di quella che avrebbe po-
tuto pretendere, oppure se una formazione insufficiente gli avrebbe impe-
dito di realizzare un salario che si avvicina il più possibile al reddito medio
(sentenza del Tribunale federale 9C_409/2009 dell'11 dicembre 2009
consid. 3.3). In un'ulteriore sentenza, il Tribunale federale ha ricordato
all'ufficio AI (ed al Tribunale di prima istanza) di aver concluso troppo af-
frettatamente che l'assicurato si sarebbe accontentato di tale reddito. Nel
caso in parola, tale affermazione non risultava provata con il grado di ve-
rosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (sentenza
del Tribunale federale 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4).
In sostanza, nei due casi sopracitati, l'Alta Corte non poteva disporre di
elementi sufficienti per statuire su dati istruttori di confronto che non erano
stati chiariti dall'amministrazione, da cui il rinvio della causa per completa-
re l'istruttoria.
11.
11.1 Nel caso qui in esame, l'Ufficio AI cantonale non si è chinato sul pro-
blema se l'assicurato ha rinunciato, sua sponte, ad un salario più elevato,
né per quali ragioni o in quali circostanze. Anzi, nemmeno ha preso atto
della differenza fra il salario statistico di un lavoratore del settore metal-
lurgico con quello realizzato dall'assicurato. In secondo luogo, l'Ufficio AI
nemmeno si è posto il problema se la scarsa formazione professionale
dell'interessato, addizionato dal suo basso livello scolastico, non avrebbe-
ro potuto giocare un ruolo nell'accettare una rimunerazione più bassa.
Non esiste ad atti nessuna ricerca in tal senso, ma solo un foglio riportan-
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te l'intero calcolo economico, nonché un breve curriculum vitae nel quale
viene menzionato che l'assicurato ha svolto la scuola dell'obbligo e una
formazione professionale in Italia. In ogni caso, non può essere a priori
ammesso che, in queste eventualità assai frequenti nell'ambito delle retri-
buzioni di frontalieri, il lavoratore si sia accontentato spontaneamente la
retribuzione offerta.
11.2 Come lo ha ricordato il Tribunale federale nella giurisprudenza sopra
menzionata (consid. 10.3.3), l'autorità giudiziaria può rettificare o comple-
tare d'ufficio delle constatazioni se queste sono state accertate in maniera
manifestamente in esatta o in violazione del diritto, ma non può sostituirsi
all'amministrazione in assenza di constatazioni riguardanti fatti pertinenti
per l'esame di una situazione giuridica. Il ricorso va quindi accolto nel
senso che, la decisione impugnata deve essere annullata e la causa rin-
viata all'autorità inferiore per completare l'istruttoria ai sensi del consid.
11.1.
11.3 Va ancora ricordato che i fattori estranei all'invalidità di cui si doves-
se già tenere conto con il parallelismo non possono essere presi in consi-
derazione una seconda volta in occasione della deduzione per circostan-
ze personali e professionali (cfr. consid. 10.3.2). Nel caso di specie, l'Uffi-
cio AI ha operato una riduzione dell'8% per fattori personali, ma questa è
dovuta al fatto che le attività leggere sono di regola meno remunerate di
quelle pesanti (doc. 54/2) e non è da mettere in relazione con il problema
del parallelismo di cui sopra.
Il ricorrente ha sollevato un'obiezione circa la modesta deduzione operata
dall'Ufficio AI cantonale dal salario da invalido. A suo dire, l'8% appare
manifestamente insufficiente, quando si pensi che la giurisprudenza del
consente di arrivare fino al 25%. In proposito deve essere tuttavia rilevato
che l'Ufficio AI gode di un ampio margine di apprezzamento (DTF 137 V
71 consid. 5.2, 126 V 75) che il giudice può rivedere solo in caso di mani-
festa infondatezza o in caso di arbitrio. Visto comunque l'esito del ricorso,
e le indagini ancora da svolgere, questo collegio giudicante può rinuncia-
re a esaminare se nella fattispecie la riduzione dell'8% è conforme alla
giurisprudenza di cui sopra.
12.
12.1 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'incapacità di lavoro e di
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guadagno subita dall'interessato l'indagine economica personale ed il
calcolo comparativo dei redditi essendo manifestamente carenti.
12.2 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re.
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione e-
conomica e chiarendo alcuni aspetti fondamentali che devono premettere
un calcolo comparativo dei redditi (cfr. consid. 11). In particolare, l'Ufficio
AI dovrà stabilire se per delle ragioni estranee all'invalidità, il reddito privo
d'invalidità, che viene esaminato al momento in cui sorge il diritto alla
rendita, è nettamente inferiore al salario medio realizzato nel settore d'at-
tività considerato e se il lavoratore si è consensualmente accontentato di
tale salario più modesto (rispetto alla media statistica della categoria) di
quello che egli avrebbe potuto ottenere. L'Ufficio AI esaminerà inoltre se
delle qualifiche insufficienti abbiano impedito l'ottenimento di un reddito
almeno elevato quanto quello medio statistico. L'UAIE emanerà poi un
nuovo provvedimento impugnabile.
13.
13.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali.
L'anticipo di 400 franchi versato da ricorrente il 28 gennaio 2013, gli viene
restituito.
13.2 L'insorgente non ha agito tramite rappresentante legale. Non vengo-
no pertanto riconosciute indennità per spese ripetibili (art. 64 PA).



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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 4 luglio 2012, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi del considerando 12 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal
ricorrente gli viene restituito.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)


Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti


Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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