C-4329/2007 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - prestazioni dell'assicurazione invalidità
Karar Dilini Çevir:
C-4329/2007 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - prestazioni dell'assicurazione invalidità
Corte II I
C-4329/2007
{T 0/2}
D e c i s i o n e d e l 4 o t t o b r e 2 0 0 7
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliera Paola Carcano.
F._______,
patrocinato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-4329/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 31 maggio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a
F._______, cittadino italiano nato il _______, di non entrare nel merito
della domanda di revisione della rendita dell'assicurazione per
l'invalidità svizzera da lui inoltrata il 2 marzo 2007,
che con gravame del 21 giugno 2007, spedito il 25 giugno successivo,
F._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di
Mendrisio, chiede sostanzialmente il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera in via
principale oppure, in via subordinata, a tre quarti di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera; a suffragio delle sue
conclusioni produce: un certificato medico del 26 gennaio 2007 del
Dott. F1._______, un certificato medico del 2 marzo 2007 del Dott.
N._______, due certificati medici (rispettivamente del 22 febbraio e del
6 aprile 2007) del Dott. P._______, una relazione medico-legale del 26
aprile 2007 del Dott. L._______ ed un certificato medico del 16 maggio
2007 della Dott. ssa P._______,
che, invitato a presentare le proprie osservazioni ricorsuali, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al Dott. D._______, il quale, nella sua relazione
dell'11 luglio 2007, ha posto in evidenza la necessità di entrare in
materia ritenendo possibile un peggioramento dello stato di salute
dell'assicurato alla luce della nuova documentazione prodotta,
che, pertanto, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso
del 16 luglio 2007, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali
del 23 agosto 2007, propongono di rinviare la causa al fine di
procedere conformemente alla presa di posizione del proprio medico e
di emanare una nuova decisione impugnabile,
che, in data 29 agosto 2007, il Tribunale amministrativo federale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni
dell'amministrazione, comunicando nel contempo alle parti la
composizione del collegio giudicante: entro il termine impartito non
sono state presentate istanze di ricusa,
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che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo
tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che, nel caso d'esame, l'autorità inferiore, nelle sue osservazioni
ricorsuali del 23 agosto 2007, propone di rinviare la causa al fine di
entrare nel merito della domanda di revisione della rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera inoltrata il 2 marzo 2007
ritenendo possibile, alla luce della documentazione prodotta in sede
ricorsuale, un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato,
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'entrata
nel merito della domanda di revisione della rendita dell'assicurazione
per l'invalidità svizzera inoltrata dall'assicurato il 2 marzo 2007,
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che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata
la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61
cpv. 1 PA,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, nel caso in esame, visto l'esito del gravame, alla parte ricorrente
è assegnata un'indennità per spese ripetibili di fr. 800.-- a carico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del
31 maggio 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché
proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. Alla parte ricorrente è
riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di fr. 800.--, la quale viene
posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero.
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3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La giudice unica: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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