C-3922/2014 - Abteilung III - Divieto d'entrata - Divieto d'entrata
Karar Dilini Çevir:
C-3922/2014 - Abteilung III - Divieto d'entrata - Divieto d'entrata
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte III
C-3922/2014



Sen t en z a d e l 1 6 l u g l i o 2 0 1 5
Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas,
cancelliere Reto Peterhans.



Parti

A._______,
senza recapito in Svizzera,
ricorrente,



contro


Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.




Oggetto

Divieto d'entrata.



C-3922/2014
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Fatti:
A.
Il 22 gennaio 2010 A._______, cittadina marocchina nata il (…), è convo-
lata a nozze con B._______, cittadino italiano nato il (…). Dalla loro unione
in data (…) è nata la figlia C._______. Il 9 marzo 2011, l'interessata è stata
posta a beneficio di un permesso di soggiorno italiano, rinnovato il 27 di-
cembre seguente e valido fino al 9 marzo 2016.
B.
Con decreto di accusa del 28 maggio 2012 emanato dalla Procura Pubblica
del Cantone Ticino, non impugnato e cresciuto in giudicato il 2 luglio se-
guente, A._______ è stata condannata per esercizio illecito della prostitu-
zione tra il 3 aprile ed il 22 maggio 2012 in violazione alle prescrizioni can-
tonali e infrazione alla LStr (RS 142.20), alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere da fr. 40.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo
di 2 anni, oltre ad una multa di fr. 200.–.
C.
Con scritto dell'11 luglio 2012, la cui notifica per via diplomatica ha dato
esito negativo, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM; dal 1°
gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha comunicato
all'interessata la sua intenzione di emanare un divieto d'entrata in Sviz-zera
nei suoi confronti, invitandola a formulare eventuali osservazioni in merito.
D.
In data 16 agosto 2012, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______
un divieto d'entrata, notificatole dalla polizia cantonale ticinese il 9 dicem-
bre successivo, valido da subito e fino al 15 agosto 2015. L'autorità fede-
rale ha fondato la propria decisione sulla succitata condanna emessa dalle
autorità ticinesi, indicando che il comportamento dell'interessata "costitui-
sce una violazione grave dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi
dell'art. 67 LStr". L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto sospen-
sivo un eventuale ricorso, nonché segnalato l'interessata nel sistema di in-
formazione Schengen – SIS (attualmente: SIS II).
E.
L'8 gennaio 2013, agendo per il tramite del proprio patrocinatore,
A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando la re-
stituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, l'immediata cancellazione della
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segnalazione nel SIS e l'annullamento della decisione impugnata. La ricor-
rente ha innanzitutto motivato il proprio gravame sostenendo che i suoi
comportamenti delittuosi non hanno leso i beni giuridici particolar-mente
sensibili, quali ad esempio la vita o l'integrità fisica, di conseguenza essa
non rappresenta una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave
per l'ordine e la sicurezza pubblici. A._______ ha rimproverato all'autorità
inferiore di non aver sufficientemente motivato la propria decisione, oltre a
non aver fornito la prova dell'avvenuta notifica del decreto d'accusa del 28
maggio 2012, il quale rappresenta la sua unica condanna. La ricorrente ha
altresì comunicato al Tribunale di essere sposata ad un cittadino italiano e
che dall'unione è nata una figlia, anch'essa cittadina della vicina Penisola.
In virtù di questi elementi, A._______ ha sostenuto che la decisione di di-
vieto d'entrata sia contraria alla garanzia del rispetto della vita privata e
familiare ex art. 8 CEDU, oltre che lesiva del principio di proporzionalità. La
ricorrente ha inoltre dichiarato di essere al beneficio di un permesso di di-
mora italiano, ragione per cui ha postulato l'annullamento dell'inscrizione
nel registro informatizzato SIS II. Essa ha infine sostenuto che la fattispecie
debba essere analizzata in funzione dell'applicazione dell'ALC (RS
0.142.112.681) e pertanto – visti i reati commessi – la pronuncia di un di-
vieto d'entrata nei suoi confronti non si giustifica.
F.
Il 23 aprile 2013 l'autorità inferiore ha provveduto ad annullare la pubblica-
zione del rifiuto d'entrata nel SIS II, dopo aver costatato che la ricorrente è
effettivamente al beneficio di un permesso di dimora in Italia. Per il resto
l'allora UFM ha postulato il respingimento del gravame.
G.
Con decisione incidentale del 30 aprile 2013, il Tribunale, ha respinto l'i-
stanza tendente al ripristino dell'effetto sospensivo limitatamente al territo-
rio svizzero, a motivo del concreto interesse pubblico preponderante all'im-
mediata attuazione della decisione adottata dall'autorità intimata, preva-
lente rispetto a quello privato della ricorrente a sfuggire all'esecuzione della
stessa durante la procedura ricorsuale.
H.
Con scritti del 7 e 13 maggio 2013, A._______ ha comunicato al Tribunale
di essere alle dipendenze di un negozio in provincia di D._______ ed ha
prodotto una dichiarazione di E._______, cittadino svizzero nato il (…) e
residente in Ticino, suo compagno dal maggio 2012.
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I.
Dopo un ulteriore scambio di scritti, in cui le parti si sono riconfermate nelle
rispettive posizioni, in data 10 ottobre 2013 (data di spedizione: 22 ottobre
2013) il Tribunale ha accolto il ricorso di A._______ annullando la decisione
di divieto d'entrata del 16 agosto 2012. Il Tribunale ha considerato che la
ricorrente beneficiasse degli effetti dell'ALC, in quanto moglie e madre di
cittadini comunitari, ed ha dichiarato il provvedimento litigioso come non
conforme ai principi posti da tale normativa.
J.
Il 21 novembre 2013 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
è insorto contro detta sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendone
l'annullamento, in quanto a suo avviso nel caso di specie l'ALC non sa-
rebbe applicabile.
K.
Invitato a determinarsi, lo scrivente Tribunale ha rinunciato a presentare
osservazioni, mentre A._______ ha postulato il respingimento del gra-
vame.
L.
Con la sentenza 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 l'Alta corte ha accolto il
ricorso del DFGP, annullando la decisione C-95/2013 dello scrivente Tribu-
nale del 10 ottobre 2013 e rinviando a quest'ultimo la causa per nuovo
giudizio.
Il Tribunale federale ha infatti considerato che, sebbene formalmente
ancora sposata con un cittadino italiano, A._______ non poteva richiamarsi
ad un'unione coniugale ormai svuotata dei suoi significati al fine di invocare
un diritto derivato dall'ALC. La medesima considerazione vale anche per il
rapporto tra la ricorrente e la figlia, anch'essa cittadina italiana. Il Tribunale
federale ha in effetti considerato che in casu la giu-risprudenza Zhu e Chen
(sentenza della CGCE del 19 ottobre 2004
C-200/02, Zhu e Chen c. Secretary of State for the Home Department,
Racc. 2004 I-9925) – in merito alla questione a sapere se una cittadina di
uno Stato terzo, madre di una bambina in tenera età cittadina di uno Stato
membro della Comunità europea, avesse o meno il diritto di soggiornare
con la figlia sul territorio di un altro Stato membro della Comunità – non
trova applicazione, in quanto la fattispecie è notevol-mente differente
poiché non è chiaro se A._______ abbia l'affidamento della minore, inoltre
quest'ultima non solo non vive in Svizzera, ma non vi sono indicazioni che
intenda trasferirvisi. In sostanza la figlia della ricor-rente, titolare di un diritto
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primario alla libera circolazione, non ha mai fatto uso di un tale diritto, ne
discende che A._______ non può richiamarsi a titolo derivato all'ALC.
M.
Preso atto della sentenza summenzionata, il 22 luglio 2014, il Tribunale
amministrativo federale ha comunicato alle parti di aver riaperto la proce-
dura con un nuovo numero di ruolo.
N.
Mediante ordinanza dell'8 dicembre 2014, il Tribunale ha invitato la
ricorrente a determinarsi in merito alla sua attuale situazione personale e
professionale. Il giorno successivo l'avv. F._______ ha comunicato di non
rappresentare più la ricorrente ed ha chiesto di indirizzare a quest'ultima
ogni futura corrispondenza.
O.
Mediante decisione incidentale del 13 gennaio 2015, notificata per via
diplomatica tramite l'Ambasciata di Svizzera a Roma in data 30 gennaio
2015, il Tribunale ha reiterato la richiesta di informazioni, invitando la
ricorrente a determinarsi entro un termine di 20 giorni dall'avvenuta notifi-
cazione della decisione. Lo scrivente Tribunale è venuto a conoscenza
dell'avvenuto recapito della decisione in parola solamente in data 3 marzo
2015, e ad oggi non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte
dell'interessata.

Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello
spazio Schengen rese dalla SEM (già UFM) – la quale costituisce un'uni-
tà dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF –
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente
fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art.
83 lett. c cifra 1 LTF).
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1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti non-
ché l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia
giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto
federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai
motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione
di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
3.
3.1 Il divieto d'entrata oggetto del presente procedimento è stato emanato
dall'autorità inferiore in applicazione dell'art. 67 LStr in quanto la ricorrente
è stata condannata per aver soggiornato ed esercitato illegalmente un'atti-
vità lucrativa – ossia il meretricio senza i necessari permessi – in Svizzera.
3.2 Durante la procedura dinanzi a questo Tribunale e che ha condotto alla
decisione del 10 ottobre 2013 è emerso che in merito alla questione del
soggiorno illegale in Svizzera, A._______ al momento dei fatti, ossia dal 3
aprile al 22 maggio 2012, fosse invero al beneficio di un permesso di
dimora in Italia valido fino al 9 marzo 2016. In virtù di tale auto-rizzazione
ed in quanto cittadina marocchina, essa poteva dunque recarsi in Svizzera
per periodo fino a 90 giorni, senza l'obbligo di domandare un visto
Schengen (cfr. a questo proposito il sito della SEM: >
pubblicazioni & servizi > istruzioni e circolari > VII. Visti > soggiorno fino a
90 giorni > App. 1, lista 1 > nazionalità > Marocco, eccezione (v), versione
del 29 maggio 2015 [sito internet consultato nel giugno 2015]).
3.3 Ne discende che la ricorrente poteva soggiornare in Svizzera fino ad
un massimo di 90 giorni, secondo le modalità suesposte.
4.
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4.1 Quo dell'applicabilità dell'ALC al caso di specie, si è visto che benché
moglie e madre di cittadini italiani, A._______ non può prevalersi nem-
meno indirettamente di tale accordo.
4.2 In casu il matrimonio con un cittadino comunitario è de facto svuotato
di contenuto e continua a sussistere solo formalmente, in effetti la ricor-
rente è ormai da tempo separata dal marito e dal maggio 2012 intrattiene
una relazione con un nuovo partner. Il Tribunale federale ha stabilito che in
un caso di questo genere, quand'anche il marito avesse già fatto uso dei
diritti e delle libertà conferitegli dall'ALC – condizione necessaria per
ammettere il sussistere di un diritto derivato in favore della ricorrente – il
riconoscimento a quest'ultima di un diritto alla libera circolazione delle
persone sulla base del medesimo diritto di cui beneficia il coniuge deve
essere a priori escluso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha infatti
stabilito che il richiamo abusivo all'unione tra i coniugi non è dato
unicamente in presenza di un matrimonio celebrato a fini elusivi, bensì
anche qualora il legame coniugale si è svuotato dei propri significati e
continua a sussistere solo formalmente (cfr. sentenza del TF
2C_1092/2013 del 4 luglio 2014, consid. 5.2; DTF 130 II 113 consid. 8 e 9).
4.3 A._______ è inoltre madre della piccola C._______, cittadina italiana
nata il (…). Contrariamente a quanto stabilito in un primo tempo dallo
scrivente Tribunale con la sentenza C-95/2013 del 10 ottobre 2013, il
Tribunale federale ha statuito che nemmeno in virtù di una tale relazione,
la ricorrente può prevalersi di un diritto derivato alla libera circolazione delle
persone. L'Alta corte ha considerato che il caso in esame non può essere
equiparato a quello oggetto della sentenza della CGCE del 19 ottobre 2004
C-200/02, nella causa Zhu e Chen c. Secretary of State for the Home
Department (Racc. 2004 I-9925). In quel caso vi era in discussione la
questione a sapere se una cittadina di uno Stato terzo – madre di una
bambina in tenera età e cittadina di uno Stato membro dell'UE – avesse o
meno il diritto di soggiornare con la figlia sul territorio di un altro Stato
membro della Comunità europea (cfr. sentenza Zhu e Chen, n. 16). La
CGCE era giunta alla conclusione che, in virtù dell'art. 18 CE e della
direttiva 90/364/CEE, il cittadino minorenne di uno Stato membro – coperto
da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore
proveniente da uno Stato terzo con risorse sufficienti ad evitare che il primo
divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato ospitante – un diritto
di soggiorno di durata indeterminata in quest'ultimo Stato (cfr. sentenza
Zhu e Chen, n. 41). La CGCE aveva inoltre stabilito che le medesime
disposizioni di diritto comunitario permettono al genitore che ha
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effettivamente la custodia di questo minorenne di soggiornare con lui nello
Stato membro di accoglienza (cfr. sentenza Zhu e Chen, n. 46 e segg.).
4.4 Come rilevato poc'anzi, il Tribunale federale ha stabilito che la pre-
sente fattispecie non può essere assimilata a quella delle richiedenti nella
sentenza CGCE Zhu e Chen. Dalla documentazione agli atti non emerge
infatti che l'effettivo affidamento della bimba ricada sulla madre. Inoltre la
bambina non vive in Svizzera, bensì in Italia e non vi sono elementi che
lascino intendere che desideri trasferirsi nel nostro Paese. Ne discende
che la figlia della ricorrente – titolare di un diritto primario alla libera
circolazione delle persone – non ha fatto uso dei diritti e delle libertà
conferiti dall'ALC, di conseguenza la ricorrente non può prevalersi di un
diritto derivato in tal senso (cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 precitata,
consid. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3 e riferimenti ivi citati).
4.5 A titolo abbondanziale, è d'uopo sottolineare che A._______ non può
nemmeno prevalersi di un diritto derivato alla libera circolazione in virtù del
rimando all'art. 3 cpv. 2 allegato I ALC. Essa non rientra infatti nell'elenco
dei membri della famiglia ai sensi di tale norma. La piccola C._______ non
è invero una "lavoratrice" ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. b allegato I ALC e la
madre non si trova evidentemente a suo carico (cfr. sentenza del TF
2C_1092/2013 precitata, consid. 6.2.4, 6.3; 2C_33/2007 del 14 marzo
2008 consid. 2.2.2).
4.6 Alla luce di quanto sopra, e con riferimento alla problematica dell'even-
tuale applicabilità dell'ALC, occorre concludere come in casu A._______
non possa prevalersi dei diritti e delle libertà concesse da detto accordo.
5.
5.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l’entrata in Sviz-
zera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento
è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–
c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine
impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera
allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza
pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato
per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una
durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine
e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità a cui compete
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la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pro-
nunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o tempo-
raneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
5.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare
che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel con-
testo della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di
ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una
condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone men-
tre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'or-
dine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, pro-
prietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicu-
rezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni
gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché
in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Mes-
saggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002 3424).
5.3 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce
che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato
rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso
di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato
(lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un
crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o
un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione
(lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo,
se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in
questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza
e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere
emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussi-
stano più (cfr. MARC SPESCHA ET. AL., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art.
67 LStr, cifra 2).
5.4 Nella fattispecie, con decreto di accusa del 28 maggio 2012, la Procura
Pubblica del Cantone Ticino ha ritenuto A._______ colpevole di esercizio
illecito della prostituzione ed infrazione alla LStr, condannandola alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 40.– cadauna, sospesa condi-
zionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di fr. 200.–
. Esercitando un'attività lucrativa sul suolo elvetico sprovvista di permesso
la ricorrente ha infranto il diritto degli stranieri, in particolare la disposizione
penale di cui all'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr e pertanto, giusta l'art. 80 cpv. 1
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lett. a OASA, ha violato la sicurezza e l'ordine pubblici, con conseguente
facoltà dell'autorità inferiore di emanare un divieto d'entrata.
5.5 Ciò detto, ne discende che i reati di cui sopra possono portare all'emis-
sione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato
quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a
carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio preci-
tato FF 2002 pag. 3428).
6.
Nel suo gravame dell'8 gennaio 2013 A._______ si era prevalsa dell'as-
senza della prova di una valida notifica del decreto d'accusa emesso nei
suoi confronti il 28 maggio 2012. Questa censura di natura formale è già
stata evasa mediante la sentenza C-95/2013 del 10 ottobre 2013. Lo scri-
vente Tribunale aveva costatato che dagli atti di causa il citato decreto d'ac-
cusa fosse stato intimato tramite la polizia giudiziaria presso il recapito ita-
liano della ricorrente. La questione dell'avvenuta valida notifica, esulando
dall'oggetto del presente litigio, non aveva potuto e non può essere esami-
nata nell'ambito di questa procedura.
7.
In sede ricorsuale la ricorrente aveva altresì sostenuto che l'autorità infe-
riore non avesse sufficientemente giustificato né motivato quali fossero gli
elementi concreti e precisi che permetterebbero di formulare una prognosi
negativa nei suoi confronti. In merito a questa seconda censura di carattere
formale, il Tribunale aveva rammentato l'obbligo per l'autorità di motivare
la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di
comprenderla, eventualmente di impugnarla, e da rendere possibile all'au-
torità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo. In occa-
sione della sentenza del 10 ottobre 2013, pur considerando che la motiva-
zione della decisione di divieto d'entrata oggetto del litigio fosse succinta e
stringata, il Tribunale ha ritenuto che ciò non ha tuttavia impedito a
A._______ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore.
Concretamente, la ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la de-
cisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata, ed ha potuto difen-
dersi in maniera corretta nell'ambito del ricorso presentato dinanzi a que-
st'istanza. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse
considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidia-
rio, il Tribunale aveva rilevato che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione della stessa davanti allo scrivente Tribunale, il quale di-
spone di piena cognizione. Inoltre in occasione dello scambio degli scritti
nell'ambito della procedura sfociata nella sentenza del 10 ottobre 2013,
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l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e
di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessata,
alla quale è stato concesso il diritto di replica di cui essa ha fatto uso. Oc-
corre altresì rammentare che nell'ambito di questa procedura il Tribunale
ha nuovamente invitato la ricorrente a determinarsi, detto invito si è dimo-
strato vano, non avendo la ricorrente dato seguito all'ordinanza del 13 gen-
naio 2015.
Ne discende che la censura della ricorrente in merito all'insufficienza di
motivazione e quindi alla violazione del diritto di essere sentiti, risulta in-
fondata.
8.
8.1 L'autorità inferiore ha pronunciato il divieto d'entrata oggetto di questa
procedura in quanto ha considerato che i comportamenti tenuti dalla ricor-
rente rappresentassero una violazione grave dell'ordine e la sicurezza pub-
blici ai sensi dell'art. 67 LStr. Orbene, come si è visto, dalla documenta-
zione agli atti risulta che la ricorrente è stata condannata per esercizio ille-
cito della prostituzione e infrazione alla LStr, per avere nel periodo com-
preso tra il (…) e il (…) esercitato il meretricio senza i relativi permessi (cfr.
decreto d'accusa del Ministero pubblico del Canton Ticino del 28 maggio
2012, DA 2589/2012 agli atti).
8.2 A fronte di quanto esposto, e considerato che l’interessata non ha avuto
il comportamento che è giustificato attendersi da ogni straniero che desi-
dera entrare e soggiornare in questo paese, il divieto di entrata pronunciato
dall'UFM appare giustificato. Essendo la decisione di divieto d'entrata in
Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata
della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo
di 3 anni, è adeguata alle circostanze del caso concreto (cfr. art. 49 lett. c
PA).


9.
9.1 Qualora l'autorità amministrativa pronunci un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (a questo proposito
ed a titolo di esempio, cfr. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admini-
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Pagina 12
stratif, 2011, pagg. 187 e segg., pagg. 199 e segg. e pagg. 204 e segg.;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3a ed. 2012, pagg.
808 e segg., 838 e segg. e pagg. 891 e segg.). Rilevanti sono le
particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della ri-
corrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In
particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed ido-
neo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione
alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135
I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1 ed i riferimenti ivi citati).
9.2 In proposito va detto che le infrazioni di cui si è resa protagonista
la ricorrente rivestono un carattere di gravità certo in quanto sono espres-
samente sanzionate dalle disposizioni penali di cui agli art. 199 CP e 115
cpv. 1 lett. c LStr. Esercitando in Svizzera un’attività lucrativa dedicandosi
alla prostituzione senza le necessarie autorizzazioni, A._______ ha indi-
scutibilmente violato le normative in materia di diritto degli stranieri, reati
per i quali l'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA prescrive che vi è la conseguente
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, e per i quali può esserci
quale conseguenza l'emissione del divieto d'entrata sul territorio svizzero
(cfr. Messaggio precitato FF 2002 pag. 3429). Il Tribunale ha più volte riba-
dito che in caso di violazioni simili a quelle in esame un divieto d'entrata
della durata di tre anni non appare come una misura sproporzionata (cfr.
sentenze del TAF C-1429/2013 del 12 agosto 2013 consid. 4 e 5; C-
2359/2010 del 3 giugno 2011 consid. 4 e 5; C-5530/2009 dell'11 marzo
2010 consid. 4 e 5).
9.3 Quanto ad interessi privati invocati dall'insorgente, in merito a quello di
potersi prevalere dei diritti legati alla libera circolazione delle persone in
virtù dei legami familiari che la legano a cittadini comunitari, si è già detto
al consid. 4. Per quanto invece concerne un'eventuale applicazione dell'art.
8 CEDU, concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare, alla
relazione che la ricorrente intrattiene dal maggio 2012 con un cittadino el-
vetico, è d'uopo rammentare come la citata garanzia convenzionale pro-
tegge innanzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli in comunione
domestica (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.2), al contrario non si applica a
rapporti tra semplici concubini, fatta eccezione per il caso di relazioni dure-
voli, effettivamente vissute e per le quali vi siano indizi di un matrimonio
voluto ed imminente (cfr. al proposito la sentenza del TF 2C_792/2012 del
6 giugno 2013 consid. 4 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie tali
condizioni non sono adempiute, segnatamente facendo difetto una vita in
comune e un diritto a risiedere in Svizzera (cfr. sentenze del TAF C-
C-3922/2014
Pagina 13
6635/2013 del 19 maggio 2015 consid. 7.5 e
C-4750/2014 del 13 maggio 2015 consid. 5.4.2). Ne discende che
A._______ non può prevalersi del diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare al fine di opporsi al divieto d'entrata in Svizzera pronunciato nei
suoi confronti dall'allora UFM.
9.4 A titolo prettamente abbondanziale il Tribunale osserva inoltre come le
ultime informazioni in merito ai rapporti tra la ricorrente ed il compagno ri-
salgano all'ultima presa di posizione del 7 maggio 2013. Non avendo la
ricorrente dato seguito all'ordinanza del 13 gennaio 2015, ad oggi è nep-
pure certo che la relazione tra A._______ e E._______ continui a sussi-
stere. Ma a prescindere da ciò, occorre altresì rilevare come il divieto di
entrata in esame non impedirebbe alla ricorrente di intrattenere la relazione
affettiva con il compagno. Dagli atti emerge infatti come A._______ viva
nella fascia di confine tra il Canton Ticino e la Provincia di D._______, men-
tre il compagno è domiciliato a G._______.
10.
Ne discende che emanando la decisione di divieto d'entrata del 16 agosto
2012 nei confronti di A._______ l'autorità inferiore non ha violato il diritto
federale (art. 49 PA).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le
stesse sono prelevate sull'anticipo spese versato in data 13 maggio 2013.
12.
Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto.
C-3922/2014
Pagina 14
2.
Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico della ricorrente e sono
prelevate sull'anticipo spese versato in data 13 maggio 2013.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (notificazione mediante pubblicazione sul Foglio Federale)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione


Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans



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