C-3782/2008 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione invalidità (decisione del 24 aprile ...
Karar Dilini Çevir:
C-3782/2008 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione invalidità (decisione del 24 aprile ...
Corte II I
C-3782/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Domenico Macri,
via M. Montessori n.55, IT-73057 Taviano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 24 aprile 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3782/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera in qualità di bracciante agricolo dal 1971 al 1973, come pure
negli anni 1978, 1979, 1987 e 1991, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc.
60). Il 1° ottobre 2004, tramite l'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale, l'assicurato ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) una domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1 a 6). Dall'incarto risulta che l'assicurato beneficia,
dal 1° giugno 2002, di una pensione d'invalidità italiana (doc. 1, 15 e
52).
B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurato, del 7 aprile 2005, dal quale si evince
che egli ha lavorato da ultimo come bracciante agricolo dipendente,
sei ore al giorno, trentasei ore alla settimana, percependo un salario
mensile di EUR 335.75, ed ha cessato di lavorare, per motivi di salute,
il 31 dicembre 2002 (doc. 10),
- il questionario per il datore di lavoro, del 9 marzo 2005, dal quale si
evince che l'assicurato ha lavorato quale bracciante agricolo, dal 23
aprile 2001 fino al 31 dicembre 2002 (cessazione del lavoro per motivi
di salute), per un'azienda agricola, eseguendo da ultimo trentasei ore
alla settimana al posto delle quaranta ore usuali (doc. 13),
- un esame ecografico dell'8 febbraio 1999, facente stato di un quadro
compatibile con una cirrosi epatica e un'ipertensione portale (doc. 14),
- diversi documenti medici, coprenti il periodo dal 1999 al 2004 (doc.
15 a 22),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. C._______, del
16 novembre 2004, da cui risulta la diagnosi d'epatite cronica attiva
HCV (Hepatitis C Virus) correlata ad evoluzione cirrotica, con un grado
d'invalidità dell'80% per l'ultima attività svolta (doc. 23),

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- un rapporto del dott. L._______, medico dell'UAIE, del 4 luglio 2005,
nel quale sono diagnosticate un'epatite C cronica e lo sviluppo di una
cirrosi epatica e di un'ipertonia portale, senza indicazioni di
scompenso epatico, e nel quale è stabilita una capacità lavorativa del
70% come bracciante agricolo ed una capacità lavorativa completa in
attività leggere in fabbrica, quale magazziniere o bidello (doc. 28).
C.
Sulla base della documentazione medica raccolta, l'UAIE ha emanato
una decisione il 19 settembre 2005, con la quale ha respinto la
domanda di rendita, per il motivo che non sussistono né un'incapacità
lavorativa permanente di guadagno, né un'incapacità lavorativa media
sufficiente per almeno un anno (doc. 30).
Il 18 ottobre 2005 l'assicurato ha fatto opposizione contro questa
decisione, affermando che il suo grado d'invalidità è superiore al 50%
e chiedendo che gli sia accordata, conseguentemente, una rendita
d'invalidità, ed ha esibito un rapporto del dott. M._______, del 6 aprile
2005, nel quale è posta la diagnosi di cirrosi epatica HCV,
d'ipertensione portale e di talassemia minor (doc. 32).
In una presa di posizione del 26 aprile 2006, il dott. L._______ ha
considerato che il detto rapporto medico non apporta novità
diagnostiche, per cui la valutazione del caso rimane invariata (doc.
34).
Con decisione del 1° maggio 2006, l'UAIE ha quindi respinto
l'opposizione (doc. 35). Non essendo stata contestata, questa
decisione è cresciuta in giudicato.
D.
Il 20 febbraio 2007 l'assicurato ha presentato all'UAIE una seconda
domanda di rendita (doc. 40).
Nel quadro dell'istruzione della stessa, l'UAIE si è procurato, in
particolare, i documenti qui appresso elencati:
- il questionario per l'assicurato, del 17 ottobre 2007, dal quale risulta
che egli ha cessato di lavorare come bracciante agricolo, il 31
dicembre 1999 (sic), a causa di una cirrosi epatica (doc. 43),
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- un certificato del Dipartimento di oncologia ed ematologia
dell'Università di (...), del 22 luglio 2005, di difficile lettura, nel quale è
diagnosticata un'epatite cronica HCV parzialmente responsiva al
trattamento (doc. 46),
- un certificato medico del dott. D._______, del 7 ottobre 2005, da cui
risulta la diagnosi di epatite cronica HCV correlata e di poliartrosi (doc.
47),
- un referto d'analisi di laboratorio, del 5 maggio 2006, nel quale è
attestata, in particolare, la presenza nell'assicurato del virus dell'HCV
(doc. 50),
- due rapporti del dott. M._______, del 4 gennaio e del 16 maggio
2006, inerenti esami ecografici del fegato, del pancreas, della milza e
dei linfonodi, facenti stato della diagnosi di cirrosi epatica HCV,
d'ipertensione portale, d'ipersplenismo, d'ernia iatale, di
gastroduodenopatia di grado lieve e di talassemia minor, le condizioni
clinico-ecografiche risultano stazionarie senza segni di degenerazione,
di trombosi portale o d'ascite (doc. 49 e 51),
- un referto d'analisi di laboratorio, dell'8 settembre 2006, nel quale è
attestata, in particolare, la presenza nell'assicurato del virus dell'HCV
(doc. 53),
- un rapporto medico del dott. P._______, del 25 settembre 2006, nel
quale è riportato che l'assicurato è stato trattato ripetutamente con
interferone e ribavirina, senza risposta virologica e biochimica e con
tossicità ematologica, in particolare a carico di piastrine, che preclude
ogni ulteriore tentativo terapeutico con i farmaci attualmente disponibili
(doc. 54),
- un referto d'analisi di laboratorio, dell'8 gennaio 2007, nel quale è
attestata, in particolare, la presenza nell'assicurato del virus dell'HCV
(doc. 55),
- un rapporto e un certificato medici del dott. M._______, del 23
gennaio, rispettivamente del 7 febbraio 2007, nei quali sono ribadite la
nota diagnosi e la continuazione della terapia in atto (doc. 56 e 57),
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. T._______, del 5
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marzo 2007, nella quale è posta la diagnosi di epatite cronica HCV
correlata, resistente alla terapia con interferone e ribavirina, in
evoluzione cirrotica, con segni clinici e strumentali d'ipertensione
portale, e nella quale è formulato un grado d'invalidità del 100% per
qualsiasi attività (doc. 58),
- un rapporto medico del dott. P._______, del 19 ottobre 2007, facente
stato di una cirrosi conclamata, attualmente caratterizzata da una
persistente ipertransaminasemia e da una franca attività replicativa
virale, con prognosi sfavorevole ed elevato rischio d'evoluzione verso
l'insufficienza d'organo e la degenerazione neoplastica (doc. 59).
E.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta alla
valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott.
B._______. Nella sua presa di posizione del 12 gennaio 2008,
quest'ultimo ha considerato, dopo avere posto la diagnosi, con
influenza sulla capacità lavorativa, di cirrosi epatica cronica e, senza
un tale influsso, d'ernia iatale, di gastroduodenopatia e di talassemia
minor, che l'incapacità lavorativa quale bracciante agricolo è pari al
30% e, in attività confacenti quali bidello, magazziniere o venditore, è
nulla dal 4 luglio 2005 (doc. 61).
Il 25 febbraio 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con
il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua domanda
d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare sue eventuali
osservazione entro un termine di trenta giorni (doc. 63).
F.
Il 2 aprile 2008, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano
d'assistenza ai cittadini, l'assicurato si è opposto a questo progetto,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità, ed ha esibito un rapporto di consulenza medico-legale del
dott. G._______, del 28 marzo 2008, nel quale è ribadita la nota
diagnosi ed è formulata un'incapacità lavorativa completa (doc. 64 e
65).
Il dott. B._______ si è pronunciato su questo nuovo rapporto con
presa di posizione del 19 aprile 2008, affermando che esso non
apporta nulla di nuovo e che perciò l'apprezzamento del caso rimane
immutato (doc. 67).
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Il 24 aprile 2008 l'UAIE ha così emanato una decisione, con la quale
ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità (doc.
68).
G.
Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato Macrì,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 4
giugno 2008, chiedendo sostanzialmente che gli sia riconosciuto il
diritto ad una rendita intera d'invalidità a causa della cirrosi epatica,
della grave sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico,
dell'ernia iatale, della gastroduodenite e della lomboartrosi da
discopatia. Egli ha inoltre prodotto un rapporto del dott. M._______ del
23 gennaio 2007, già agli atti, un certificato medico del dott.
D._______, del 12 febbraio 2007, che espone la precitata diagnosi, ed
un rapporto del dott. P._______, del 3 giugno 2008, che riferisce la
diagnosi di cirrosi epatica HCV al terzo stadio e di microcitemia, con
prognosi sfavorevole e rischio di evoluzione verso l'insufficienza
d'organo e la degenerazione neoplastica.
Chiamato a pronunciarsi dall'UAIE su questi due nuovi rapporti, il dott.
B._______ ha considerato, con presa di posizione del'11 ottobre 2008,
che essi non apportano nuovi elementi medici ed ha ritenuto che
l'affezione psichica fatta valere dal ricorrente, non risulta comprovata
dalla documentazione medica agli atti e non necessita di ulteriori
indagini. Lo stato di salute del ricorrente non giustifica pertanto una
valutazione del tasso d'invalidità diversa dalla precedente (doc. 71).
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 28 ottobre 2008, proponendo di
respingerlo e di confermare la decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 19 dicembre 2008, ribadendo le proprie
conclusioni.
L'UAIE ha duplicato il 12 gennaio 2009, riproponendo di respingere il
ricorso e confermare la decisione impugnata.
H.
Con decisione incidentale del 16 gennaio 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Un primo pagamento di Fr. 288.- è stato
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effettuato il 13 febbraio 2009. Mediante nuova decisione incidentale
del 24 febbraio 2009, questo Tribunale ha chiesto al ricorrente di
versare il rimanente importo di Fr. 12.-. Il ricorrente ha eseguito il
relativo versamento il 18 marzo 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
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1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.- relativo alle spese processuali è stato versato nei
termini impartiti.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
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del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità.
5.
5.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961/OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione
non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare,
verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
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in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
5.2 In concreto, visto che l'amministrazione è entrata nel merito della
seconda richiesta di prestazioni, il periodo di riferimento per giudicare
se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, tale da giustificare il riconoscimento del diritto a
prestazioni, è quello tra il 1° maggio 2006, data della decisione
inerente alla prima richiesta di prestazioni, ed il 24 aprile 2008, data
della decisione impugnata (incarto AI, doc. 110). A questo proposito,
giova rilevare che il giudice delle assicurazioni sociali analizza la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera, ad un'assicurazione
sociale assimilata (Foglio federale 2005 pag. 4065; art. 45 del
Regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea o
dell'Associazione europea di libero scambio, durante un anno intero
almeno, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, durante
almeno tre anni, di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di tre anni e, pertanto, adempie la condizione
della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se egli sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
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stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1°
gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'Unione europea e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
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salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
7.6 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
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di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dalla documentazione medica all'incarto risulta che il
ricorrente soffre di un'epatite cronica HCV correlata, resistente alla
terapia con interferone e ribavirina, in evoluzione cirrotica, come pure
di un'ernia iatale, di una gastroduodenopatia e di una talassemia
minor.
A proposito dello stato psico-neurologico depressivo cronicizzato, fatto
valere per la prima volta dal ricorrente in questa sede, esso non è
menzionato come elemento diagnostico in nessun documento medico
agli atti, per cui non può essere considerato parte integrante della
diagnosi qui determinante. È vero che il dott. T._______ ha
caratterizzato le condizioni psichiche del ricorrente, nella perizia
medica E 213 del 5 marzo 2007 (doc. 58), con il termine di
depressione reattiva, però non ha ripreso tale affezione nella diagnosi
da lui posta. Questo Tribunale non può quindi ritenere che il ricorrente
soffra di disturbi depressivi, perlomeno invalidanti. Inoltre, per quanto
concerne la lomboartrosi da discopatia, occorre rilevare che nella
perizia E 213 precitata, nulla è stato segnalato a livello della colonna
vertebrale, gli arti inferiori e superiori sono descritti come privi di
particolarità e i movimenti nonché l'andatura come normali, e nessun
altro documento medico fa stato di tale affezione.
È opportuno rammentare che le affezioni diagnosticate devono, dal
profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b
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LAI. Si tratta, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono
da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera dell'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne l'incapacità lavorativa, solo i dott.ri
T._______ e G._______ si sono pronunciati su questo punto, nella
perizia E 213, rispettivamente nel rapporto di consulenza medico-
legale del 28 marzo 2008 (doc. 65), valutando un grado d'incapacità
generale del 100%. Infatti, in nessun altro dei numerosi rapporti e
certificati agli atti, con particolare riferimento a quelli dei dott.ri
D._______ e P._______, del 12 febbraio 2007, rispettivamente del 3
giugno 2008, prodotti in questa sede, non si riscontrano prese di
posizione sull'incapacità lavorativa del ricorrente.
Dal canto suo, il dott. B._______, medico dell'UAIE, ha stabilito, nel
rapporto del 12 gennaio 2008 (doc. 61), confermato con presa di
posizione dell'11 ottobre 2008 (doc. 71), che l'incapacità lavorativa
come bracciante agricolo ammonta al 30% dal 4 luglio 2005, mentre
essa è nulla, a partire dalla stessa data, in attività confacenti quali
bidello, magazziniere o venditore. Il dott. B._______ ha certo costatato
che i valori epatici (transaminasi e quantità virale) sono peggiorati,
aggiungendo però che una cirrosi epatica compensata e un fegato
cirrotico ingrossato non causano dolori corporali importanti, ciò che
vale anche per una milza ingrossata e un aumento di liquido nello
stomaco. Il medico dell'UAIE ha continuato sostenendo che, fino a
quando non si è in presenza di un'ascite, di un'encefalopatia epatica o
di problemi di coagulazione, malgrado l'esistenza di una
trombositopenia, l'incidenza funzionale di una cirrosi epatica sulla
capacità lavorativa rimane lieve. Egli ha concluso sottolineando che lo
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stato di salute del ricorrente non si è essenzialmente modificato
rispetto allo stato esistente al momento della presa di posizione del
dott. L._______, il 4 luglio 2005, relativa alla prima richiesta di
prestazioni (doc. 28).
10.2 In considerazione di quanto precede, il collegio giudicante non
può che aderire alla valutazione del dott. B._______, chiara e
convincente, e ritenere che lo stato di salute del ricorrente non ha
subito una modifica rilevante durante il periodo in esame (cfr. consid.
5.2), che la sua incapacità lavorativa, come bracciante agricolo, è pari
al 30% e che, in attività confacenti, essa è nulla a decorrere dal 4
luglio 2005.
11.
Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
In concreto, l'UAIE ha rinunciato ad eseguire un raffronto dei redditi
(doc. 62, 63 e 68), partendo dal presupposto che, visto la valutazione
dell'incapacità lavorativa da parte del dott. B._______, la perdita di
guadagno non può essere superiore al 30%. In effetti, considerato che
il ricorrente può continuare ad esercitare l'attività di bracciante agricolo
nella misura del 70%, non è necessario procedere al raffronto del
reddito, conseguibile svolgendo questo lavoro, con il reddito da
invalido in attività confacenti per concludere che non sussiste il diritto
ad una rendita d'invalidità.
12.
Di conseguenza, conformemente alle considerazioni che precedono, il
ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
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quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 13 febbraio e il 18 marzo 2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono compensate con l'anticipo dello
stesso ammontare, versato dal ricorrente il 13 febbraio e il 18 marzo
2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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