C-3584/2007 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - prestazioni dell'assicurazione invalidità
Karar Dilini Çevir:
C-3584/2007 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - prestazioni dell'assicurazione invalidità
Corte II I
C-3584/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Alberto Meuli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, rappresentato dal Patronato INAS,
via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 23 aprile 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3584/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano ed egiziano, nato il, coniugato con prole,
ha lavorato in Svizzera dal 1989 al 2005, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tale periodo. Dal marzo 2004 era occupato come
aiuto cucina in uno snack-bar di Mendrisio, ove ha regolarmente
lavorato a metà tempo, secondo contratto. Non ha più ripreso l'attività,
causa malattia, dal 10 marzo 2005.
In data 27 settembre 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
B.
Il richiedente è stato visitato il 6 aprile 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Varese, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di cardiopatia ischemica
in recente IMA antero-laterale non Q, trattato con due PTCA nel marzo
2005 e per ischemia residua con PTCA nel giugno 2005, nodulia
polmonare, plastica per ernia inguinale destra ed ha posto un tasso
d'invalidità del 70%.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino ha ritenuto utile sottoporre il paziente a
visita specialistica dal Dott. Facchini, cardiologo, Muralto. Nella sua
relazione del 9 giugno 2006, l'esperto incaricato ha rilevato la diagnosi
sostanziale di cardiopatia ischemica dopo infarto del 10 marzo 2005
ed interventi di PTCA il 10 marzo 2005, coronarografia il 14 dicembre
2005, lieve disfunzione diastolica, lieve insufficienza valvolare aortica,
dolori retrosternali di origine da determinare, sindrome
lombovertebrale, stato ansioso depressivo. Il Dott. Facchini ha ritenuto
che il paziente è invalido al 50% come aiuto cuoco, mentre sarebbe
abile al 100%, dal punto di vista cardiaco, in attività sostitutive leggere
e/o sedentarie. Visto che il Dott. Facchini ha accennato anche ad una
problematica psichiatrica, l'assicurato è stato sottoposto alla visita
specialistica in tale ramo. La perizia è avvenuta il 29 novembre 2006
presso il Dott. Vianello. Nella sua relazione del 30 novembre
successivo, lo specialista incaricato ha rilevato una reazione
depressiva prolungata nell'ambito di una sindrome da disadattamento,
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fobie specifiche/isolate ed ha ritenuto il paziente invalido al 30% in
qualsiasi attività a lui confacenti.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Klauser, dell'Ufficio AI
ticinese, il quale nel rapporto del 25 gennaio 2006 ha condiviso
diagnosi e valutazioni emesse dai sanitari specialisti.
L'Ufficio AI cantonale ha fatto allestire un'indagine economica dal
Consulente in integrazione professionale (CIP), il quale, nella sua
relazione dell'8 gennaio 2007, ha, fra l'altro, osservato che nell'ambito
di attività sostitutive leggere e/o sedentarie da svolgersi al 70%,
l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 40,15%. In questo
calcolo, il salario dopo l'insorgere dell'invalidità è stato ulteriormente
ridotto del 18% per fattori personali (età, handicap).
C.
Con progetto di decisione del 26 febbraio 2007, l'Ufficio AI cantonale
ha disposto il riconoscimento del diritto al quarto di rendita AI a
decorrere dal 1° marzo 2006 (un anno dopo la cessazione dell'attività
lucrativa).
Con lettera del 20 marzo 2007, l'assicurato, regolarmente
rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha in particolare
contestato le attività di sostituzione indicate nel rapporto del CIP
(autista, fattorino, operaio nel settore industriale leggero). Ha prodotto,
oltre a documentazione già ad atti, un breve rapporto di visita
urologica del 22 gennaio 2007 ed un certificato medico del Dott. Rossi
del 7 marzo 2007.
L'incarto è stato nuovamente sottoposto al Dott. Klauser, il quale, nel
suo rapporto del 27 marzo 2007, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni.
Mediante decisione del 23 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare provvedimenti a persone non residenti in Svizzera, ha
erogato in favore del nominato un quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità con decorrenza 1° marzo 2006.
D.
Con il ricorso depositato il 24 maggio 2007, A._______, sempre
rappresentato dal Patronato INAS, chiede, sostanzialmente, il
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riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita AI. Egli ribadisce
la sua incollocabilità pratica nelle attività indicate dal CIP. Produce un
certificato del Dott. Sinatra, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, il quale attesta la patologia cardiaca nota ed una
bronchite cronica e ritiene il paziente inabile anche in attività di
modesto impegno fisico e/o stressanti. Produce inoltre un referto TAC
del torace del 7 maggio 2007.
Nella sua risposta di causa del 19 giugno 2007, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Dal
canto suo, anche l'UAIE (osservazioni del 4 luglio 2007) ha proposto la
reiezione del ricorso.
E.
Dopo aver preso atto delle risposte delle rispettive amministrazioni, il
Patronato INAS, con scritto del 10 agosto 2007, ha ribadito l'intenzione
del proprio assistito di mantenere il ricorso. A suffragio di quanto
sostenuto ha esibito un nuovo certificato del Dott. Rossi del 6 agosto
2007 nel quale viene specificato che il paziente non potrebbe svolgere
nemmeno i lavori con scarso impegno fisico a causa dello stress.
F.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 4
settembre 2007, ha esaminato la documentazione esibita in sede
ricorsuale. Egli è del parere che l'interessato non presenta limitazioni
funzionali di tale gravità da giustificare un cambiamento delle posizioni
già assunte dall'amministrazione in sede d'istruttoria.
Nella duplica del 5 settembre 2007, l'Ufficio AI ticinese ripropone la
reiezione del ricorso. Alle stesse conclusioni si associa l'UAIE nella
sua duplica del 17 settembre 2007.
G.
Con ordinanza del 21 settembre 2007, la parte ricorrente è stata
invitata a voler versare un'anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Detta somma è stata regolarmente
versata il 25 ottobre 2007.
H.
L'insorgente ha nel frattempo inviato un rapporto manoscritto del Dott.
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Torretta del Cardiocentro di Lugano, non datato, nel quale si informa
che il paziente accuserebbe di nuovo una sintomatologia di tipo
coronarico che richiederebbe nuovi accertamenti (scintigrafia).
Produce inoltre un referto TAC lombosacrale dell'8 ottobre 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
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3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
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LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 settembre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27 settembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 23 aprile 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
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di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ ha lavorato in Svizzera dal 1989. Dopo un periodo di
disoccupazione, dal marzo 2004 era alle dipendenze di uno snack-bar
di Mendrisio in qualità di aiuto cucina a metà tempo. L'attività a tempo
parziale non era dovuta ad una scelta personale dell'interessato, il
quale sembra essersi sempre adoperato per trovare un lavoro a tempo
pieno (cfr. anamnesi lavorativa dei Dott.ri Facchini e Vianello). Non ha
più lavorato dopo il 9 marzo 2005 in seguito al sopraggiunto infarto
miocardico.
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8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di stato dopo infarto miocardico antero-laterale
il 10 marzo 2005, esiti di PTCA/Stent nel RIVA medio ed esiti di
ricanalizzazione del ramo I (marzo e giugno 2005), residua lieve
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disfunzione diastolica e residua lieve insufficienza della valvola aortica;
fattori di rischio tabagismo anamnestico e sovrappeso; sindrome
lombovertebrale; reazione depressiva prolungata nell'ambito di una
sindrome da disadattamento, fobie specifiche isolate, nodulia
polmonare, esiti di plastica per ernia inguinali destra (cfr. perizie del
Dott. Facchini, cardiologo, del 9 giugno 2006, del Dott. Vianello,
psichiatra del 30 novembre 2006 e perizia medica particolareggiata
dell'INPS del 6 aprile 2006). In sede di replica, l'insorgente produce un
rapporto manoscritto del Cardiocentro Ticino, non datato, a cura del
Dott. Torretta, ove viene attestata una sospetta ricomparsa di una
sintomatologia cardiaca (soggettiva). Il medico menzionato consiglia
l'esecuzione di ulteriori accertamenti, quali una scintigrafia miocardica.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 6 aprile 2006)
pone un tasso d'invalidità del 70% pur precisando che l'assicurato è in
grado di svolgere un'attività adeguata alle sue condizioni, ossia un
lavoro leggero (cifre 9, 11). Dal canto suo, l'Ufficio AI cantonale
(rapporto del medico di fiducia del 25 gennaio 2007), sulla scorta dei
pareri dei Dott.ri Facchini e Vianello, ha ammesso una capacità al
lavoro del 70% in attività leggere/moderate e/o sedentarie, mentre nel
precedente lavoro di aiuto cucina permane un'inabilità del 50%.
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10.2 Il Dott. Facchini, cardiologo, ha effettuato tutti quegli esami
specifici che il caso ha richiesto. Egli ha concluso che la situazione
cardiaca non sembra particolarmente compromessa. Il cardiologo
annota che il paziente, reduce da un infarto antero-laterale di
dimensioni lievi-moderate, presenta ora una modesta riduzione della
funzione sistolica del ventricolo sinistro ed un'appena rilevabile
insufficienza della valvola aortica. Alla prova ecocardiografica, il
paziente presenta una situazione funzionale nella norma. La frazione
di eiezione si situa al 50-55%. L'elettrocardiogramma è normale. Da
segnalare che il periziando ha interrotto la prova al cicloergometro
(elettrocardiogramma da sforzo), non certo per dei problemi cardiaci,
ma per mancanza di collaborazione. Il cardiologo si è anche
soffermato sullo stato psicologico del paziente caratterizzato da uno
sfinimento, una carenza dell'energia vitale, apatia e demotivazione.
10.3 Alla luce delle constatazioni del Dott. Facchini, l'amministrazione
ha ritenuto utile sottoporre il paziente a visita psichiatrica. Il Dott.
Vianello, nella sua relazione del 30 novembre 2006, ha confermato
una situazione di disagio psichico. Egli ha constatato una
psicopatologia depressiva accompagnata da sintomi ansioso-fobici
come risposta alla malattia coronarica, sofferenza che gli ha causato
un cambiamento di vita con aggiunta dello stress. La sua
psicopatologia, osserva il Dott. Vianello, è di entità medio-lieve per cui
riduce solo parzialmente la funzionalità sociale e lavorativa del
periziando. Il medico consiglia un supporto psicoterapeutico e ritiene
utile che il paziente si riabiliti anche fisicamente in modo da ridargli
fiducia e sicurezza. L'esperto incaricato giudica al 30% il tasso
d'incapacità lavorativa affliggente l'assicurato in qualsiasi attività a lui
proponibile.
Per il resto, l'interessato, si presenta in condizioni di salute generali
ancora buone e le altre affezioni denunciate (nodulia polmonare, esiti
di ernioplastica inguinale destra) avendo una ripercussione invalidante
solo modesta nell'ambito delle attività di sostituzione suggerite.
10.4 Per quanto riguarda i certificati del medico curante Dott. Rossi e
del medico-legale Dott. Sinatra (documenti esibiti in sede ricorsuale),
si deve rilevare che non apportano novità di rilievo dal punto di vista
diagnostico. Questi medici si limitano a descrivere le limitazioni
funzionali già evidenziate nell'ambito istruttorio e ad esprimere un
parere diverso circa le conseguenze invalidanti. Il processo artrosico a
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livello lombosacrale (cfr. per esempio la TAC del 10 ottobre 2007) non
comporta una debilitazione della funzionalità locomotoria/articolare,
perlomeno in ambito di attività semileggere.
10.5 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri dei medici dell'UAIE,
ritiene che A._______ non avrebbe più potuto svolgere un'attività nel
settore della ristorazione se non in misura limitata. A lui sarebbero
comunque stati proponibili, qualche mese dopo l'evento cardiaco, al
70%, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, quali quella di
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
cassiere, addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte, fattorino;
autista di mezzi leggeri per il trasporto locale di cose e/o persone,
custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere, ecc. La
refertazione medica e le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente
in sede di audizione e di ricorso tendono a contestare l'esigibilità delle
attività di sostituzione proposte. Ora, le motivazioni addotte sono prive
di consistenza. I lavori di ripiego proposti non comportano né sforzi
particolari, né situazioni di stress anormali. Attività come quelle di
operaio imballatore, fattorino in casa di spedizione, custode di museo,
operaio addetto al montaggio o alla riparazione di piccoli oggetti non
comportano particolari stress e/o sforzi fisici. Altri lavori, è vero,
richiedono invece un maggior impegno, ma occorre osservare che di
questo stato è stato ampiamente tenuto conto nella valutazione del
Dott. Vianello.
10.6 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
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Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato l'8 gennaio
2007 dal CIP) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel
2005 come aiuto cucina alle dipendenze del precedente datore di
lavoro, ossia Fr. 55'464.- all'anno (Fr. 2'311.- x 2 x 12). Va rilevato che
l'interessato lavorava a metà tempo non per sua scelta (20,5 ore
settimanali).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, ripetitive. Queste attività comportano un
salario medio di Fr. 57'830.- (2005), già adeguato secondo un orario
settimanale di 41,6 medio svizzero di categoria, le statistiche essendo
formulate su di una base di 40 ore settimanali. Questo introito teorico
può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una
deduzione complessiva del 18%, il che può essere condiviso, atteso
che la riduzione massima consentita si situa al 25%, ma solo in casi
eccezionali. Ne consegue un reddito di Fr. 47'421.-. Svolta al 70%,
questa attività di sostituzione comporta un introito annuo di
Fr. 33'194.-. Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 55'464.-
ed un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 33'194.-,
causa una perdita di guadagno del 40,15% (arrotondato al 40%), tasso
che comporta il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Va rilevato, a titolo abbondanziale, che il tasso d'invalidità non
attingerebbe il livello del 50% (diritto alla mezza rendita), nemmeno se
si dovesse considerare una riduzione del reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità per fattori personali del 25% (percentuale massima
consentita).
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11.3 Il diritto al quarto di rendita, conformemente a quanto esposto ai
consid. 7.2 e 9.2 sorge un anno dopo il 10 marzo 2005, data di
cessazione dell'attività lucrativa, ossia il 10 marzo 2006. La decisione
impugnata, che riconosce il diritto al quarto di rendita dal 1° marzo
2006, deve essere dunque tutelata ed il ricorso respinto.
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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