C-3398/2009 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione invalidità, decisione del 14 aprile ...
Karar Dilini Çevir:
C-3398/2009 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione invalidità, decisione del 14 aprile ...
Corte II I
C-3398/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 14 aprile 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3398/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , vedova, ha lavorato in Svizzera
dal 1971 al 1976 e dal 1982 al 1987, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tale periodo (doc. 11). Dopo il rimpatrio, ha
continuato a svolgere un'attività lucrativa (doc. 17). Da ultimo
(novembre 1996) era alle dipendenze come operaia in un negozio di
abbigliamento per 40 ore la settimana e per un salario adeguato alla
sua qualifica; è stata licenziata con effetto 31 dicembre 1997 per
carenza di lavoro e da allora non avrebbe più lavorato (doc. 15).
B.
In data 19 novembre 2007 (doc. 38), A._______ ha formulato una
domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
La richiedente è stata visitata il 29 aprile 2008, presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Avellino, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti di artrodesi
lombare con fissatori metallici, protrusioni discali lombosacrali, gozzo
multinodulare, diabete mellito tipo II in compenso metabolico, ectasia
venosa" ed ha posto un tasso d'invalidità del 55% (doc. 32). Sono stati
esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- un estratto di cartella clinica relativo al ricovero dal 26 febbraio al 4
marzo 2001 per fibromatosi uterina laparoisterectomizzata totalmente
(doc. 19);
- una cartella clinica concernente il ricovero dal 24 marzo al 5 aprile
2006 per artrodesi lombare e lombosacrale con approccio posteriore
(doc. 20, 21);
- un referto tomografico assiale computerizzato del tratto lombosacrale
16 febbraio 2007 (doc. 22);
- un referto radiografico della colonna lombosacrale e dei piedi del 23
febbraio 2007 (doc. 23);
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- i risultati di un esame ecodoppler arti inferiori del 26 luglio 2007 ed
un breve rapporto d'esame ortopedico del 20 settembre 2007 (doc. 25,
26);
- i risultati di un'ecografia tiroidea del 21 settembre 2007 (doc. 27);
- esami ematochimici del 23 ottobre 2007 ed un referto
neurologico/psichiatrico dell'11 aprile 2008 (doc. 28, 29);
- un altro più breve rapporto d'esame neurologico dell'11 settembre
2008 (doc. 33).
Nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, la
richiedente fa valere di non essere in grado di svolgere praticamente
nessuno dei lavori assegnati ad una casalinga (doc. 16)
C.
Nella sua relazione del 23 gennaio 2009 (doc. 35), il Dott. Häsler,
medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita
ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
affermato che l'interessata non potrebbe più svolgere il suo
precedente lavoro di operaia se non in misura limitata del 40% e
questo dal marzo 2006 (artrodesi); attività più confacenti sarebbero
esigibili in misura dell'80%, sempre dalla stessa data. Analizzando poi
le risposte fornite dall'interessata nel questionario per assicurati
occupati nell'economia domestica (doc. 16) ed in base alle specifiche
direttive federali in materia, il Dott. Häsler giunge a valutare al 12% il
tasso d'incapacità al lavoro (doc. 35.1).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed un
progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni
assicurative, per carenza d'invalidità nell'ambito della sua occupazione
di casalinga, è stato inviato al Patronato ACAI di Avellino, regolare
rappresentante della richiedente (doc. 37). Questi non ha preso
posizione in merito, per cui l'UAIE, in data 14 aprile 2009, ha emanato
una decisione conformemente al progetto (doc. 39).
D.
Con il ricorso depositato il 19 maggio 2009, A._______, rappresentata
dall'avv. Coppola, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
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riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce, segnatamente, un rapporto d'esame
oftalmologico del 5 agosto 2009, un breve rapporto del servizio di
salute mentale di Sant'Angelo dei Lombardi attestante una
depressione endoreattiva di grado medio; un rapporto d'esame
neurologico del 13 marzo 2009.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa
Sereni-Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione
del 28 luglio 2009, ha affermato che la documentazione esibita non
pone in evidenza ulteriori quadri patologici di rilievo.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 7 agosto 2009, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Coppola, con scritto del 17 settembre
2009, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
gravame. Produce, segnatamente: un attestato di un Centro di
diabetologia del 18 agosto 2009; un breve referto psichiatrico del 5
settembre 2009; un rapporto d'esame ortopedico del 3 settembre
2009; altri rapporti d'indagini endocrinologiche del gennaio/febbraio
2009.
G.
Con decisione incidentale del 22 settembre 2009, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a voler versare
un anticipo di Fr. 300.- a copertura delle presunte spese processuali.
Detto anticipo è stato regolarmente versato il 13 ottobre 2009 nella
misura di Fr. 290.- ed il 4 dicembre 2009 per i restanti 10 franchi.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il gravame
è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
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relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
La ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 19 novembre
2007. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in
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vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 19 novembre 2006 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia
sorto tra tale data ed il 14 aprile 2009, data dell'impugnata decisione. Il
giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1°
gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante
almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
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infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
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equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
8.
8.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessata non ha più lavorato dopo
il dicembre 1997. La cessazione dell'attività è dovuta a motivi
congiunturali. Si è poi dedicata ai lavori della propria economia
domestica.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
Pratique VSI 2000 p. 84).
8.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
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consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI nel tenore vigente fino al 31 dicembre
2007, ora art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità.
9.
9.1 Dalla documentazione medica ad atti si evince che l'assicurata
soffre degli esiti di un'artrodesi lombare eseguita nel marzo 2006 con
fissatori metallici, protrusioni discali a livello lombosacrale, gozzo
multinodulare, diabete mellito ben compensato, ectasia venosa,
ipovisus (cfr. perizia medica dettagliata del 29 aprile 2008, doc. 32). La
documentazione esibita in sede ricorsuale evidenzia, per il resto, una
depressione endoreattiva.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
55% pur annotando che l'interessata è in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri. La stessa deve astenersi da lavori in
ambienti umidi e freddi, da frequenti flessioni, come pure il trasporto
od il sollevamento di pesi; deve evitare inoltre attività stressanti. Dal
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canto loro, il Dott. Häsler e la Dott.ssa Sereni Keller, dell'UAIE,
ritengono che, a parte i lavori pesanti, l'assicurata permane abile a
svolgere tutti i lavori che sono assegnati ad una casalinga.
10.2 A._______ presenta dei problemi alla schiena da molti anni.
Finalmente, dopo l'eccentuarsi di fenomeni lombosciatalgici con
sofferenze radicolari, nel 2006, è stata sottoposta, con successo, ad
un artrodesi lombare. Sul piano strettamente funzionale, la paziente
presenta ora un deficit di grado moderato dei movimenti di flesso-
estensione del tronco; un'ipostenia distale bilaterale agli arti inferiori,
manovra di Lasègue positiva ai gradi estremi a destra, una limitata
escursione del rachide lombosacrale, andatura e portamento normali.
Sotto il profilo oggettivo si notano gli esiti stabilizzati dell'intervento di
artrodesi con spondolistesi anteriore di L4 su L5 e le protrusioni discali
circonferenziali con impronta sulla faccia anteriore del sacco durale ed
interessamento foraminale bilaterale. In queste condizioni, certamente,
non possono più essere proposte, all'assicurata, attività comportanti
notevoli sforzi fisici e/o porti di pesi rilevanti, ma il quadro
ortopedico/articolare non è incompatibile con un normale svolgimento
di compiti casalinghi con astensione dai lavori più pesanti, posizioni
inergonomiche e stress.
Per il resto, la paziente soffre di un ipovisus ben coretto sia a destra
che a sinistra e, quindi, del tutto irrilevante. Permane un diabete, ben
compensato da ipoglicemizzanti orali, un gozzo multinodulare curato
con terapia sostitutiva (euritox). Trattasi di patologie assai comuni,
banali, che richiedono, unicamente, una buona cura farmacologica e
occasionali visite di controllo. Per quanto attiene alla sindrome
varicosa agli arti inferiori (soprattutto a sinistra), peraltro modesta, è
stato consigliato, nel giugno 2007, un intervento al laser. Si ignora se
tale semplice operazione ambulatoriale sia stata o meno eseguita.
Infine, solo in sede ricorsuale e di replica, viene segnalato un disturbo
depressivo in trattamento farmacologico. Tale turba, non segnalata
prima della data dell'impugnata decisione, esulerebbe dal periodo di
cognizione giudiziaria, ma così come è presentata non sembra
comunque provocare un'invalidità di rilievo.
10.3 La valutazione del lavoro domestico si basa sulle indicazioni
della richiedente stessa, le quali sono controllate in una certa misura
dall'amministrazione. Il risultato è necessariamente una valutazione
esaminata dall'UAIE (o dal giudice in caso di ricorso) alla luce delle
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perizie mediche ad atti. Il controllo giudiziario richiede che ogni punto
della valutazione sia stato determinato con cura e precisione. Il
risultato in percentuale che si ottiene non può essere arrotondato
(DTF 127 V 129 consid. 5a; VSI 2001 p. 265).
Analizzando la situazione medica con le incombenze domestiche
(famiglia attualmente composta da 3 persone in una casa di 6 locali) si
giunge a ritenere che l'interessata potrebbe incontrare difficoltà
nell'ambito dei lavori più pesanti (come le grandi pulizie, stendere la
biancheria, ecc.), mentre in compiti più leggeri la sua capacità resta
quasi intatta (condotta dell'economia domestica, preparazione dei
pasti, ecc.). Nel complesso, in base alle apposite direttive concernenti
l'invalidità edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
(UFAS; dir. da 3093 a 3098), l'interessata presenta un'incapacità al
lavoro massima, nell'ambito delle consuete attività domestiche, del
12%, tasso insufficiente per aver diritto alla rendita AI.
Vero è che A._______, nell'apposito formulario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica (doc. 16), ha affermato di non
essere in grado di svolgere i lavori che competono ad una casalinga.
Tale affermazione non può tuttavia assurgere alla dignità di prova, dal
momento che riflette la posizione unilaterale della stessa ed è
smentita dalle risultanze mediche oggettive.
10.4 Il giudice non ha pertanto alcun motivo di scostarsi dal
convincente parere dei medici dell’UAIE, fondato sul corretto
apprezzamento del caso concreto e sull’attento esame della
documentazione clinica ad atti. Trattasi infatti di osservazioni cliniche
da cui si possono derivare utili oggettivi e persuasivi elementi di
giudizio atti a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è
portatrice, A._______, entro la data della decisione in esame, sarebbe
stata in grado di attendere alle sue usuali faccende domestiche in
modo tale da escludere un'invalidità di rilievo ai fini della rendita.
11.
11.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e
l'impugnata decisione confermata. Il ricorso in esame può essere
risolta da un giudice unico in applicazione dell'art. 69 cpv. 2 LAI.
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11.2 A titolo di spese ricorsuali si prelevano Fr. 300.-, che vengono
compensate con l'anticipo di uguale importo versato dalla ricorrente il
13 ottobre ed il 4 dicembre 2009 (art. 69 cpv. 2 LAI).
11.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi il
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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