C-3224/2009 - Abteilung III - Diritto alla rendita - Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 a...
Karar Dilini Çevir:
C-3224/2009 - Abteilung III - Diritto alla rendita - Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 a...
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-3224/2009
Sentenza del 24 giugno 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 aprile 2009).
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Fatti:
A.
Il cittadino italiano A._______, nato il , ha lavorato in Svizzera come
manovale dal 1971 al 1974 (doc. 31). Rientrato in patria ha continuato a
esercitare un'attività lucrativa fino al 1998 (doc. 5), da ultimo come
dipendente in una ditta di impianti idrici (doc. 11 e 12). In data 20
novembre 2007 ha inoltrato una domanda di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità presso l'Istituto di sicurezza sociale italiano (INPS)
che l'ha trasmessa all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE, doc. 4 e 7).
B.
Nell'ambito dell'istruttoria della domanda sono stati presentati i seguenti
documenti:
- la perizia medica E 213 del 25 gennaio 2008 del servizio medico
dell'INPS che, dopo avere posto la diagnosi di "esiti di intervento
chirurgico per meningioma parietale sinistro con successivi interventi per
fistola liquorale con posizionamento di derivazione spino-peritonale, in
trattamento con Gardenale, paraparesi in operato di pregresso intervento
chirurgico di stabilizzazione vertebrale per spondilosi L4-S1, sindrome
ansioso-depressiva reattiva", ha ritenuto l'interessato totalmente incapace
di svolgere qualsiasi attività lucrativa (doc. 20),
- le cartelle cliniche relative a ripetuti ricoveri avvenuti nel 2007 per la
cura del meningioma (doc. 16-18),
- un certificato non datato della Dott.ssa Paiano che descrive l'iter
ospedaliero dell'interessato, rilevando che il paziente è impossibilitato
all'espletamento di sforzi fisici ed è fortemente limitato nello svolgimento
delle sue funzioni quotidiane, necessitando di costante aiuto da parte dei
familiari (doc. 13),
- un certificato in parte illeggibile della Dott.ssa Paiano dell'8 dicembre
2007 (doc. 19),
- un esame del 4 settembre 2004 del Dott. Carbone che attesta un danno
neurogeno di tipo assonale cronico nel tibiale anteriore destro e sinistro,
gastrocnemio e vasto mediale destro, con rari segni di denervazione in
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atto nel gastrocnemio mediale destro, da sofferenza radicolare L4-L5-S1
(specie in S1), moderatamente accentuato rispetto a un precedente
esame del 5 ottobre 2002 (doc. 15),
- un estratto di una cartella clinica relativa a un ricovero del 5 novembre
2000 per anterospondilosi di L5 su S1 (doc. 14),
- i questionari per il datore di lavoro e l'assicurato che attestano un'attività
lucrativa fino al 17 luglio 1998 (ultimo giorno di lavoro svolto) come
operaio in una ditta di impianti idrici, l'attività sarebbe stata interrotta per
motivi di salute (doc. 11 e 12).
C.
Questi documenti sono stati sottoposti al Dott. Rais, del Servizio medico
dell'UAIE, il quale, dopo avere ricordato la diagnosi formulata nella perizia
E 213, nella sua nota del 10 dicembre 2008 ha indicato che le patologie
relative alla colonna vertebrale giustificano un'incapacità di lavoro del
70% nell'attività abituale a partire dall'operazione del 5 novembre 2000,
mentre gli esiti del meningioma non hanno alcuna incidenza sulla
capacità di lavoro residua dell'interessato. Dopo un breve periodo di
convalescenza, a partire dal 1° gennaio 2001, l'interessato avrebbe
potuto tuttavia riprendere all'80% un'attività leggera adeguata al suo stato
di salute (doc. 22).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico ed ha effettuato
un calcolo comparativo dei redditi. Da questa comparazione è emerso
che svolgendo attività alternative semplici, leggere e ripetitive (in misura
dell'80%), invece di quella di idraulico, l'interessato presenterebbe
un'incapacità di guadagno del 51%. In questo calcolo, il salario dopo
l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 10% per fattori
personali, quali età ed handicap (doc. 25).
Mediante progetto di decisione del 23 gennaio 2009, l'UAIE, sebbene
esistesse un diritto alla mezza rendita d'invalidità dal 6 novembre 2001,
ha disposto il riconoscimento di una mezza rendita dal 1° novembre
2006, un anno prima della presentazione della domanda di rendita (doc.
26).
L'interessato avendo aderito al progetto di decisione (doc. 28), mediante
due decisioni del 15 aprile 2009, l'UAIE lo ha posto al beneficio di una
mezza rendita come disposto nel progetto di decisione, con una rendita
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ordinaria per la figlia Raffaella dal 1° novembre 2006 al 31 gennaio 2007
(doc. 29-34).
D.
Con il ricorso depositato il 7 maggio 2009, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento dei summenzionati provvedimenti
amministrativi e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a una
rendita intera AI. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a
documenti già agli atti, un certificato del 12 marzo 2009 della Dott.ssa
Paiano che conferma i gravi esiti del meningioma. L'insorgente chiede
inoltre che la rendita ordinaria per la figlia Raffaella non sia limitata al 31
gennaio 2007 ma venga corrisposta anche dopo questa data.
E.
Con decisioni incidentali del 26 maggio e 17 settembre 2009, lo scrivente
Tribunale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di Fr. 300.-,
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
versato il 5 luglio e 25 settembre 2009.
Il Dott. Lehmann, interpellato dall'UAIE, ha preso conoscenza del
certificato del 12 marzo 2009 e nella sua nota del 21 dicembre 2009 (doc.
37) ha confermato la valutazione del Dott. Rais. Nelle sue osservazioni
ricorsuali del 4 gennaio 2010, l'UAIE propone pertanto la reiezione
dell'impugnativa. Per quanto riguarda la rendita per la figlia Raffaella,
l'UAIE osserva di avere richiesto in data 11 dicembre 2009 (doc. 35)
all'insorgente di produrre i documenti necessari all'esame di tale diritto,
ma di non avere ricevuto risposta da parte sua.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, con scritto del 6 febbraio 2010, l'insorgente ha
confermato le sue conclusioni. Allega una sentenza del Tribunale del
lavoro di Lecce emanata il 22 maggio 2002, che lo riconosce totalmente
invalido e lo pone al beneficio di un'indennità di accompagnamento, e un
certificato del servizio medico dell'INPS del 17 novembre 2009 che
conferma la nota diagnosi e un'invalidità del 100%.
Questi documenti sono stati sottoposti aI Dott. Lehmann, il quale, nel suo
rapporto del 15 marzo 2010 (doc. 39), ha reiterato la sua precedente
valutazione spiegando che questi documenti non apportano novità di
rilievo. Con duplica del 22 marzo 2010, di cui una copia è stata inviata al
ricorrente per conoscenza, l'UAIE ha mantenuto la proposta di respingere
il ricorso.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136
V 24 consid. 4.3). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 20 novembre 2007. In
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deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi
dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente
Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 20 novembre 2006 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 15 aprile 2009, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
6.1. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
6.2. Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
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infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è
labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
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mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1. Il ricorrente era alle dipendenze dal 1985 di un'impresa di impianti
idrici di Poggiardo in qualità di operaio non specializzato, in ragione di 40
ore settimanali e per un salario adeguato alla sua qualifica. Ha lasciato la
ditta per motivi di salute con effetto 20 aprile 1999 ed ultimo giorno di
attività 17 luglio 1998 e da allora non ha più lavorato.
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
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litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352,
122 V 160).
9.
9.1. Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di esiti di interventi
chirurgici per meningioma transazionale e successivi interventi per fistola
liquorale e posizionamento di derivazione spino-peritoneale. Esiti
d'intervento di decompressione ed osteosintesi con placche e viti per
stenosi del canale lombo-sacrale in spondilodiscartrosi, artropatia
psoriasica (certificato dell'INPS del 17 novembre 2009). La perizia E 213
del 25 gennaio 2008 dell'INPS segnala anche una sindrome ansioso-
depressiva reattiva.
9.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
10.
10.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS, nella perizia E 213 del 25 gennaio
2008 e nel rapporto del 17 novembre 2009, pone un tasso d'invalidità del
100% in qualsiasi attività. Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri Rais e
Lehmann, ritengono che il nominato non potrebbe più svolgere il suo
ultimo lavoro, ma che potrebbe riprendere dal 1° gennaio 2001 all'80%
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un'attività sostitutiva adeguata al suo stato di salute. La Dott.ssa Paiano,
nel suo certificato del 12 marzo 2009, concorda nella sostanza con la
valutazione dei medici dell'INPS, rilevando che l'insorgente è
impossibilitato nello svolgimento delle sue funzioni quotidiane.
10.2. Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta. L'assicurato soffre di esiti di ripetuti interventi
chirurgici per meningioma che, secondo il servizio medico dell'INPS,
causano un'incapacità di lavoro totale. Malgrado sia diagnosticata una
malattia grave, manca ad atti una perizia neurologica, ma vengono
prodotte solo le cartelle cliniche degli interventi del 2007. Non è dato
sapere quale sia stata l'evoluzione di questa malattia dopo il 2007, ma se
ci si basa sui certificati del servizio medico dell'INPS e su quello della
Dott.ssa Paiano del 12 marzo 2009, appare evidente che le conseguenze
delle operazioni sono importanti, contrariamente a quanto ritenuto dal
Dott. Rais nella sua nota del 10 dicembre 2008. Le conseguenze del
meningioma sono inoltre in concomitanza con dei problemi ortopedici, di
cui manca ugualmente un rapporto oggettivo. Neppure la sindrome
ansioso-depressiva è stata adeguatamente esaminata. Va inoltre
osservato che la data di decorrenza dell'incapacità lavorativa (6
novembre 2000) si fonda su una documentazione medica molto
sommaria. La cartella clinica relativa al ricovero del 5 novembre 2000 per
anterospondilosi di L5 su S1 non permette infatti una valutazione
oggettiva della capacità lavorativa residua dell'interessato.
In queste condizioni, il parere del servizio medico dell'UAIE, i cui sanitari
peraltro non hanno visitato di persona l'assicurato, ma fondano il loro
giudizio sugli atti esibiti, non può condiviso. Quando il parere del servizio
medico dell'UAIE diverge nettamente dagli altri giudizi, e non può essere
fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di prova, occorre
procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è compito del
servizio medico dell'UAIE stabilire in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle
funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la sua
esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49
OAI, vedi anche DTF 125 V 261 consid. 4; U. MEYER/BLASER,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 227).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
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svolgere le mansioni consuete subita dall'interessata e da quando questa
invalidità esisterebbe.
10.3. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal novembre 2000 (ricovero per la
anterospondilosi) fino alla data dell'impugnata decisione (15 aprile 2009).
L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il
ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in
neurologia, ortopedia e psichiatria. L'incarto sarà poi inviato in esame al
servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione
dell'incapacità di lavoro fra il novembre 2000 ed il 15 aprile 2009.
11.
11.1. Il ricorrente chiede inoltre di beneficiare anche dopo il 31 gennaio
2007 della rendita per i figli ancora in formazione per Raffaella nata il 2
gennaio 1989 (art. 25 cpv. 5 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS, RS 831.10]).
11.2. Come rilevato dall'UAIE nella sua risposta del 4 gennaio 2010,
l'assicurato non ha ancora fornito i documenti necessari all'esame di tale
diritto. Con lettera dell'11 dicembre 2009, l'UAIE aveva richiesto al
ricorrente di inviare i certificati di frequenza per gli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, ma senza ottenere risposta (per quanto risulta
dall'incarto in possesso di questo Tribunale). Va precisato che la
fotocopia dell'immatricolazione già prodotta dal ricorrente non è un
documento sufficiente. Non è comunque necessario esaminare oltre il
diritto alla rendita per figli poiché si tratta di una rendita accessoria alla
rendita principale dell'assicurazione invalidità, il cui diritto deve appunto
fare l'oggetto di un esame ulteriore. Gli atti sono pertanto rinviati
all'autorità inferiore affinché esamini il diritto alla rendita in favore della
figlia Raffaella dopo il 31 gennaio 2007.
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12.
12.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo spese versato dal ricorrente gli viene restituito.
12.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, il ricorrente non è rappresentato. Non si giustifica pertanto
riconoscergli un'indennità per spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata le impugnate
decisioni del 15 aprile 2009, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore,
perché proceda ai sensi del considerando 10.3 e 11.2 e statuisca di
nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 300.- viene
restituito alla parte ricorrente.
3.
Non si assegnano indennità per le spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni poste dagli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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