C-3135/2007 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - Assicurazione per l'invalidità
Karar Dilini Çevir:
C-3135/2007 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - Assicurazione per l'invalidità
Corte II I
C-3135/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
L._______,
rappresentata dal Patronato INCA CGIL, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. L._______, cittadina spagnola, nata il _______, sposata dal
_______, ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1998 solvendo regolari
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo. Rientrata in Italia, ha lavorato
in proprio quale sarta fino al 30 novembre 2000, data a partire dalla
quale si è dedicata all'attività di casalinga. In data 27 dicembre 2005,
L._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1-12).
B. L'assicurata è stata visitata il 16 marzo 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di B._______,
ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "esiti qse
mammella dx (2003) per carcinoma duttale infiltrante con metastasi
linfonodali trattato con PCT + DT, in terapia con nolvadex e
ipertensione arteriosa in trattamento” ed ha posto un tasso di invalidità
parziale del 70% in relazione all'ultima attività lavorativa svolta
(precisando che l'assicurata è in grado di svolgere regolarmente lavori
leggeri e semi-pesanti (doc. 79). È stata inoltre esibita una cospicua
documentazione medica obiettiva relativa al periodo 2003-2006 per lo
più concernente (e/o correlata con) l'affezione oncologica, oltre al
verbale della Commissione sanitaria per l'accertamento degli stati di
invalidità civile del 14 settembre 2005 giusta il quale l'assicurata è
stata riconosciuta invalida civile al 70% (doc. 13-78).
Sono stati inoltre prodotti il questionario per gli assicurati occupati
nell'economia domestica ed il questionario per l'assicurato, ambedue
del 19 ottobre 2006 (doc. 10 e 12).
C. Nel suo rapporto del 1° febbraio 2007 la Dott.ssa S._______ del
servizio medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver posto la diagnosi
principale di "carcinoma mammario infiltrante duttale destro con
metastasi linfonodali in 2/20 linfonodi” e (senza ripercussione sulla
capacità di lavoro) di "esiti di poliomielite destra, gonartrosi destra e
ipertensione arteriosa” ed aver analizzato il caso sotto il profilo delle
malattie di lunga durata, è giunta alla conclusione che l'assicurata è da
ritenersi inabile nell'attività abituale di casalinga al 50% dal 24
novembre 2003 ed al 30% dal 1° luglio 2004 (doc. 81).
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D. Con progetto di decisione del 5 febbraio 2007 l'amministrazione ha
comunicato all'assicurata che la sua richiesta del 27 dicembre 2005
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità avrebbe dovuto essere respinta per carenza d'invalidità di
grado pensionabile (doc. 82). Entro il termine impartito per presentare
eventuali osservazioni, l'assicurata è rimasta silente. Con decisione
del 13 aprile 2007 l'UAIE ha quindi comunicato a L._______ che la sua
domanda era stata respinta (doc. 83).
E. Con gravame del 2 M._______o 2007, spedito il 3 M._______o
successivo alla scrivente Autorità, L._______, regolarmente
rappresentata dal Patronato INCA-CGIL di B._______, chiede, in
sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. A suffragio delle
sue conclusioni produce, oltre al verbale della Commissione sanitaria
per l'accertamento degli stati di invalidità civile del 14 settembre 2005
già agli atti, i seguenti nuovi documenti: il referto di una visita
oncologica di controllo del 5 gennaio 2007, un certificato medico del
28 febbraio 2007 del Dott. C._______, un certificato medico del 6
marzo 2007 del Dott. F._______ ed una relazione medica del 21 marzo
2007 del Dott. M._______ giusta il quale l'assicurata è affetta da
“neoplasia mammaria ad alto rischio di recidiva, postumi di poliomielite
in età infantile con ipovalidità arto sup. e inf. sin. aggravati da artrosi
della colonna cervicale e dorsolombare con discopatie multiple,
meniscopatia del ginocchio dx con importante gonalgia, sindrome del
tunnel carpale bilaterale ed ipertensione arteriosa in trattamento
farmacologico” e ritiene, pertanto, che la sua capacità di guadagno e
di lavoro siano permanentemente ridotte in misura dell'80%.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
alla Dott.ssa S._______, la quale, nel suo rapporto medico del 13
settembre 2007, ha ribadito integralmente la sua precedente
valutazione (doc. 85). Nelle sue osservazioni responsive del 17
settembre 2007 l'amministrazione propone pertanto la reiezione
dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra,
nei considerandi che seguono.
Invitata a replicare, la parte ricorrente non ha risposto nel termine
impartito.
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In data 15 novembre 2007 la ricorrente ha versato l'anticipo di 300.-
franchi equivalente alle presunte spese processuali.
Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
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sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 27 dicembre
2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
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amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 27 dicembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 13 aprile 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti due condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera
ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
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7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
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84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
8.2 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le
mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete
(art. 5 e 28 cpv. 2bis e art. 8 cpv. 3 LPGA ). L'art. 27 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per quanto riguarda la scelta del metodo
di valutazione dell'invalidità di una persona assicurata che non
esercita più un'attività lucrativa si deve verificare quale sarebbe stata
l'attività esercitata se non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole,
lo statuto dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da
sana, quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe
consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad
un'occupazione remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione
della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata.
L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa ove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
8.3 Nella specie dev'essere rilevato che L._______, compilando il
questionario per l'assicurato del 19 dicembre 2006, ha dichiarato di
aver cessato l'attività lavorativa il 30 novembre 2000 per chiusura della
propria ditta di sartoria e di essersi dedicata, a partire da detta data,
all'attività di casalinga (doc. 12). Di conseguenza, appare giustificato
applicare alla presente fattispecie il metodo di valutazione specifico
delle casalinghe, come peraltro correttamente ammesso
dall'amministrazione, anzichè quello generale.
9. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
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permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
10.
10.1 Nel caso di specie la diagnosi rilevante ai fini del presente
giudizio, nel periodo di cognizione in oggetto (cfr. considerando 5),
risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono
espressi in merito. L'assicurata è affetta da esiti di intervento di
quadrantectomia centrale con dissezione linfonodale (2003) per
carcinoma duttale infiltrante (ad alto rischio di recidiva) a medio grado
di differenziazione G2 di 1.2 cm con focale componente di tipo
cribiforme con metastasi linfonodali in 2/20 linfonodi trattato con
chemioterapia adiuvante per 6 cicli (fino a M._______o del 2004) e
quindi, di seguito, ad ormonoterapia con tamoxifene e radioterapia.
L'assicurata è affetta altresì da: postumi di poliomelite, ipertensione
arteriosa, gonartrosi destra, meniscopatia del ginocchio destro con
gonalgia e sospetto tunnel carpale bilaterale (perizia medica INPS del
16 marzo 2006, rapporti medici del 1° febbraio e del 13 settembre
2007 della Dott.ssa S._______ e relazione medica del 21 marzo 2007
del Dott. M._______). Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni
che gli impediscano di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la
diagnosi.
Pagina 9
10.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
11.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti, il sanitario
incaricato dell'INPS ha posto un tasso d'invalidità parziale del 70% in
relazione all'ultima attività lavorativa svolta (precisando che
l'assicurata è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri e semi-
pesanti (doc. 79). Dal canto suo la Dott.ssa S._______, nei suoi
rapporto del 1° febbraio e del 13 settembre 2007, è sostanzialmente
dell'avviso che l'assicurata è da ritenersi inabile nell'attività abituale di
casalinga al 50% dal 24 novembre 2003 ed al 30% dal 1° luglio 2004
(doc. 81). Infine, il Dott. M._______, nella sua relazione medica del 21
marzo 2007, ritiene che la sua capacità di guadagno e di lavoro
dell'assicurata siano permanentemente ridotte in misura dell'80%.
11.2 Ora, dalla documentazione agli atti si evince che, L._______ si è
sottoposta, in data 25 novembre 2003, ad un intervento di
quadrantectomia centrale con dissezione linfonodale con diagnosi di
carcinoma duttale infiltrante (ad alto rischio di recidiva) e dopo di che
si è sottoposta ad un trattamento chemioterapico adiuvante per 6 cicli
(fino a M._______o del 2004) e quindi, di seguito, ad ormonoterapia
con tamoxifene e radioterapia sulla mammella residua. Dalla visita di
controllo oncologica del 5 gennaio 2007 non emergono segni di
ripresa della neoplasia, gli esami obiettivi eseguiti risultano essere
nella norma e le è prescritto il proseguimento del trattamento
ormonale in atto con tamoxifene. Dalla documentazione agli atti si
evince altresì che l'assicurata ha una costituzione robusta (statura 165
cm per 80 kg) con portamento ed andatura normali. L'apparato
Pagina 10
sensoriale come pure quelli respiratorio (a parte un respiro aspro),
cardiocircolatorio (a parte l'ipertensione arteriosa), digerente,
locomotorio (a parte delle lievi ipotonotrofie dell'arto superiore destro
dolente alla mobilizzazione su tutti i piani) e genito-urinario sono nella
norma. Parimenti dicasi per il sistema nervoso-psichico (cfr. perizia
particolareggiata dell'INPS del 16 marzo 2006). L'assicurata è affetta
altresì da postumi di poliomelite risalente tuttavia all'età infantile e da
ipertensione arteriosa (pressione arteriosa 150/90 e 64 pulsazioni al
minuto) trattata farmacologicamente in modo soddisfacente. Le
problematiche riconducibili alla gonartrosi destra ed alla meniscopatia
del ginocchio destro con gonalgia come pure al sospetto tunnel
carpale bilaterale (diagnosticate nel febbraio/marzo 2007) sono
trattabili farmacologicamente e/o, all'occorrenza, altresì
chirurgicamente con prognosi favorevole nell'arco di settimane o pochi
mesi. Facendo quindi astrazione dal periodo in cui L._______ è stata
sottoposta all'intervento di quadrantectomia centrale ed ai conseguenti
trattamenti di chemio e radioterapia (dal 24 novembre 2003 al
M._______o/giugno 2004), il suo stato di salute appare essere
discreto ed, a seguito delle patologie di cui essa è affetta, risulta
essere obiettivamente impedita esclusivamente nell'assolvimento di
lavori medio-pesanti (cfr. perizia particolareggiata dell'INPS del 16
marzo 2006). Nel suo rapporto del 1° febbraio 2007 - confermato
integralmente nel suo rapporto del 13 settembre 2007 alla luce di tutta
la documentazione medica obiettiva prodotta dall'assicurata - la
Dott.ssa S._______ ha ritenuto, che quest'ultima presenta
un'incapacità quale casalinga, del 30% dal 1° luglio 2004 tenuto conto
di un'economia domestica composta da due persone adulte come pure
delle difficoltà che essa potrebbe incontrare nell'ambito dei lavori
medio-pesanti. Il medico dell'UAIE è giunto a conclusioni logiche e
motivate suffragate da accertamenti approfonditi e completi, sulla base
altresì delle risposte fornite dall'interessata nel questionario per gli
assicurati occupati nell'economia domestica del 19 ottobre 2006 (doc.
10) e tenuto conto delle direttive 3093 e 3098 della circolare
concernente l'invalidità e l'impotenza edita dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS, CIIAI). Su questo punto, il collegio
giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui è pervenuto il medico dell'UAIE.
Pagina 11
11.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il collegio
giudicante è quindi dell'avviso che l'assicurata è stata inabile
nell'attività di casalinga al 100% dal 24 novembre 2003 al 30 giugno
2004 mentre beneficia di una capacità di lavoro in ambito domestico
del 70% a decorrere dal 1° luglio 2004. L._______ allo scadere del
termine di attesa di un anno non presenta pertanto un grado
d'invalidità del 40% almeno e non ha quindi diritto ad una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere
respinto e l'impugnata decisione confermata.
12. A titolo di spese processuali si prelevano 300.- franchi (art. 69 cpv.
2 LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) e non vengono
assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
A titolo di spese processuali si prelevano 300.- franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dalla ricorrente in
data 15 novembre 2007. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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