C-2920/2006 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - prestazioni dell'assicurazione invalidità
Karar Dilini Çevir:
C-2920/2006 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (altro) - prestazioni dell'assicurazione invalidità
Corte II I
C-2920/2006 /cap
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 0 7
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Francesco Parrino,
cancelliera Paola Carcano.
E._______,
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2920/2006
Fatti:
A. E._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato con prole,
ha lavorato in Svizzera come frontaliere dal 1976 al 1984 presso il
calzaturificio R1._______ di R2._______ in qualità di magazziniere-
autista, dal 1984 al 1986 presso la ditta R3._______ di R2._______ in
qualità di capo turno al reparto stampaggio, dal 1986 al 2000 presso la
ditta A._______ di B._______ in qualità di responsabile del reparto
stampaggio plastica e, da ultimo, dal 2000 al 2003 presso la ditta
T._______ SA di B._______ in qualità di responsabile del reparto
trattamenti termici, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tali
periodi. Egli ha dovuto interrompere la sua attività lavorativa a partire
dal 31 gennaio 2003 per motivi di salute, segnatamente per lombalgia
cronica. Da allora non ha più potuto riprendere il suo lavoro. Dopo di
che, il contratto di lavoro è stato disdetto dal datore al 31 maggio
2003. In data 11 dicembre 2003, E._______ ha formulato una richiesta
volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità e più precisamente postulando l'orientamento professionale,
l'avviamento ad altra professione, il riadattamento nella stessa
professione, il collocamento in un altro posto di lavoro, i provvedimenti
sanitari speciali di reintegrazione ed il riconoscimento di una rendita
d'invalidità. L'interessato non è al beneficio di una pensione italiana di
invalidità (cfr.: incarto UAIE, doc. 5-1/5-7, 3-1, 1-2, 10-1, 3-3).
B. Nell'ambito dell'istruttoria della domanda di rendita l'Ufficio AI del
Cantone Ticino (UAI) ha acquisito i seguenti documenti:
- il questionario dell'ultimo datore di lavoro del 19 dicembre 2003 ed
una panoramica salariale per il periodo 2001-2003 (doc. 9-1/9-9);
- un rapporto medico del 22 gennaio 2004 del Dott. M._______,
medico di famiglia dell'assicurato, che attesta un'incapacità lavorativa
dovuta a malattia (per lombalgia cronica) nell'attività attuale dal 31
gennaio 2003 (doc. 10-1/10-3);
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- l'incarto della cassa malati Swica Assicurazioni SA (doc. 1-1/1-28),
comprendente tra l'altro una perizia medica del 24 giugno 2003 ed uno
scritto del 14 agosto 2003 del Dott. B1._______ (specialista in
medicina interna e reumatologia) che attesta una diagnosi di sindrome
lombovertebrale cronica sporadicamente spondilogena a sinistra
nell'ambito di disturbi statici del rachide, bacino obliquo di -1cm a
sinistra in varismo delle ginocchia, decondizionamento della
muscolatura del tronco, minime alterazioni degenerative della colonna
lombare (condrosi dorsale L5/S1, spondiloartrosi e spondilosi) e
obesità (doc. 1-15 e 1-19/1-22), un rapporto medico del 20 ottobre
2003 ed una valutazione della capacità funzionale del 29 ottobre 2003
della Clinica Humaine di Sementina (doc. 1-2/1-12), un rapporto
medico del 10 aprile 2003 del Dott. P._______ (specialista in medicina
interna: doc. 1-25/1-26) ed un certificato medico dell'11 febbraio 2003
del Dott. M._______ (doc. 1-27);
- un rapporto medico del 13 maggio 2004 della Dott.ssa M1._______
del servizio medico regionale (SMR) che ha confermato integralmente
la diagnosi attestata dal Dott. B1._______ nella perizia medica del 24
giugno 2003 (doc. 13-1/13-2).
In data 19 maggio 2004 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
comunicato all'assicurato di aver affidato il suo incarto al Servizio di
integrazione (doc. 14-1) ed ha pure richiesto il mansionario completo
di descrizione particolareggiata delle attività svolte dall'assicurato
nella sua precedente professione di operaio addetto alle spedizioni
presso la ditta T._______ SA (doc. 15-1) che è stato comunicato in
data 27 maggio 2004 (doc. 16-1). In data 27 maggio 2004 è stata
assunta agli atti una perizia medica dettagliata della Dott.ssa
V._______ (sanitaria incaricata dell'INPS di Varese), che attesta una
diagnosi di lombalgia cronica in spondiloartrosi L5-S1 ed apprezza
un'incapacità lavorativa del 35% dell'assicurato nella sua precedente
professione (magazziniere) mentre lo considera idoneo ad esercitare
un'attività diversa in vista della quale può essere riadattato (modello E
213: doc. 17-1/17-6).
E' inoltre stato esibito il rapporto del 31 marzo 2005 della Consulente
per l'integrazione professionale, la quale è giunta alla conclusione che
l'assicurato è da ritenersi inabile al 100% nell'attività abituale (addetto
al controllo macchina di ricottura ed alle spedizioni) se non rispetta
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determinate limitazioni funzionali mentre in un'attività confacente con il
danno alla salute vi è una capacità lavorativa completa; ritiene inoltre
che le attività svolte dall'assicurato presso la ditta T._______ SA di
B._______ siano adatte dal punto di vista funzionale e giunge alla
conclusione che non sussiste alcuna perdita di guadagno dovuta al
danno alla salute (doc. 24.1/24-2).
C. Con decisione del 5 aprile 2005 l'Ufficio AI del Cantone Ticino
(UAI) ha pertanto respinto la richiesta di prestazioni di E._______
(doc. 26-1/26-2).
Quest'ultimo ha formulato in data 2 maggio opposizione cautelativa,
confermata in data 25 maggio 2005 con opposizione completa, contro
il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative, postulando
segnatamente il riconoscimento del diritto ad una riformazione
professionale ed eventualmente ad una rendita d'invalidità (doc.
29-1/36-1). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una
consulenza medica del Dott. M._______ del 25 maggio 2005
attestante un recente aggravamento delle condizioni patologiche a
carico del rachide lombosacrale dell'assicurato (doc. 36-2).
D. Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto
nuovamente gli atti alla Dott.ssa M1._______, la quale, nella sua
relazione del 16 giugno 2005, ha posto in evidenza la necessità di
esperire una rivalutazione peritale reumatologica (doc. 40-1).
L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha quindi incaricato il Dott.
B1._______, specialista in medicina interna e reumatologia, di
esaminare nuovamente E._______ (doc. 41-1/41-2). Nel suo rapporto
del 19 settembre 2005 il perito ha evidenziato, fondandosi sull'incarto
e sulla documentazione oggettiva a disposizione e dopo aver
esaminato personalmente l'assicurato, la diagnosi di sindrome
lombovertebrale irritativa S1 cronica a destra a seguito di ernia discale
mediolaterale a destra L5/S1. Considerati questi disturbi, il perito ha
giudicato come lavoro adatto allo stato di salute dell'assicurato
un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale
residua ed, in particolare, rispettosa dei limiti funzionali che
conseguono al danno alla salute, segnatamente sulla base della
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seguente valutazione della funzionalità fisica:
1) sollevamento e/o trasporto carichi :
- molto leggeri (fino a 5 kg) e leggeri (fino a 10 kg): normale,
- medi (fino a 25 kg): medi,
- pesanti (oltre 25 kg): molto ridotto,
- molto pesanti (oltre 45 kg): nulla,
- sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a 5 kg: normale,
- sopra il piano delle spalle con pesi oltre 5 kg: lievemente ridotta,
2) manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere :
- leggeri/di precisione e medi: normale,
- pesanti: lievemente ridotta,
- molto pesanti: ridotta,
- con rotazione della mano: normale,
3) posizioni di lavoro o dinamiche particolari :
- a braccia elevate: lievemente ridotta,
- con rotazioni del tronco: ridotta,
- seduto e piegato in avanti: lievemente ridotta,
- eretto e piegato in avanti: ridotta,
- inginocchiato o con le ginocchia flesse: lievemente ridotta,
4) mantenere posizioni statiche :
- seduto: ridotta,
- eretto:ridotta,
5) spostarsi/camminare :
- fino a 50 m.: normale,
- oltre 50 m.: normale,
- per lunghi tragitti: normale,
- su terreni accidentati: normale,
- salire e scendere le scale: normale,
- spostarsi su ponteggi, scale a pioli: normale,
6) diversi :
- attività bimanuali: normale,
- mantenimento dell'equilibrio: normale.
Egli ha pure rilevato che, rispetto alla valutazione della capacità
funzionale del 24 giugno 2003 (doc. 1-19/1-21), la caricabilità della
lombare del paziente è diminuita poiché è subentrata un'ernia discale
L5/S1 causante la sindrome radicolare irritativa S1 a destra, con
discreto peggioramento della mobilità lombare. Il perito è così giunto
alla conclusione che in un lavoro adatto allo stato di salute (che
soddisfa quindi la capacità funzionale residua attuale), l'assicurato è
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abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del
100% a partire dal 24 giugno 2003 per un'attività soddisfacente la
capacità funzionale residua descritta nel mese di giugno del 2003 e
che nella sua ultima attività lavorativa come magazziniere,
necessitante il sollevamento di pesi da 500 gr. ad occasionalmente 25
kg., con la possibilità di lasciarsi aiutare dai colleghi di lavoro,
l'assicurato è abile nella misura del 75% a partire dal 24 giugno 2003
(doc. 42-1/42-9).
L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha quindi sottoposto nuovamente
l'incarto alla Dott.ssa M1._______ che, nel suo rapporto del 29
settembre 2005 (doc. 44-1/44-4), dopo aver ripreso la diagnosi sopra
riferita ed analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga
durata, ha fissato un tasso di invalidità totale (100%) a partire dal
gennaio 2003 e parziale (25%) dal 24 giugno 2003 (data della prima
perizia del Dott. B1._______) nella professione abituale dell'assi-
curato mentre lo ha considerato abile al 100% seppur nel rispetto dei
limiti funzionali fissati nella valutazioni della capacità funzionale
eseguite il 29 ottobre ed il 19 settembre 2005 in attività lucrative
sostitutive fisicamente meno impegnative.
E. In un nuovo rapporto del 25 novembre 2005 la Consulente per
l'integrazione professionale è giunta alla conclusione che l'assicurato è
da ritenersi abile al 75% nell'attività abituale (addetto al controllo
macchina di ricottura ed alle spedizioni) dal 4 luglio 2005 mentre in
un'attività confacente con il danno alla salute vi è una capacità
lavorativa completa. Infatti ritiene che le attività svolte dall'assicurato
dal 2000 al 2003 presso la ditta T._______ SA di B._______ siano
adatte dal punto di vista funzionale e possano essere svolte al 75%
ricevendo un compenso pecuniario adeguato, considera altresì che
l'assicurato potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro in attività
leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute: nel
secondario nell'ambito dell'industria (ad es. quale operaio generico
addetto all'imballaggio, all'assemblaggio, alla stampa, alla
tamponatura, alle riparazioni, al controllo di qualità), nell'industria
alimentare, dolciaria, della calzatura, nell'abbigliamento (confezione),
nell'industria farmaceutica, nella lavorazione e distribuzione di prodotti
tabagiferi, nell'orologeria industriale; in alcuni campi del settore
terziario e dei servizi, ad es. nell'ambito dei trasporti quale autista-
fattorino (all'interno dei limiti di regionali e di caricabilità, ad es. nel
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trasporto dei fiori, prodotti farmaceutici), oppure quale addetto alla
manutenzione o custode. Ella ha pure operato il raffronto dei redditi
giungendo alla conclusione che l'assicurato presenta un grado di
invalidità del 20.74% ed una capacità di guadagno residua del 79.26%
(doc. 47-1/47-3).
In data 2 dicembre 2005 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
comunicato all'assicurato che la decisione del 5 aprile 2005 era da
considerarsi annullata (in quanto egli è domiciliato in Italia, e deve
essere intimata dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero) e che, pertanto, anche l'opposizione era
da ritenere nulla e che una nuova decisione sarebbe stata emanata
tenendo conto di tutti i nuovi elementi acquisiti in sede di opposizione
da un punto di vista sia medico sia economico (doc. 51-1).
Con decisione del 14 dicembre 2005 l' Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha quindi
respinto la richiesta di prestazioni di E._______, poiché presenta una
limitazione della capacità lavorativa come magazziniere del 25%
mentre beneficia di una piena capacità lavorativa in attività adatte dal
punto di vista funzionale (pari ad una capacità di guadagno residua del
79.26% che equivale ad un grado AI del 21%) ed è direttamente
integrabile nel ciclo produttivo (doc. 52-1/52-3).
F. L'assicurato ha formulato in data 20 gennaio 2006 opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in
sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative
(doc. 53-1/53-2). A suffragio delle sue conclusioni ha prodotto in data
28 febbraio 2006 la seguente documentazione medica obiettiva: una
elettroneurografia della mano sinistra con il rispettivo referto, ambedue
del 21 febbraio 2006; una perizia medica E 213 dell'INPS di Varese del
26 gennaio 2006 ove la sanitaria incaricata (Dott.ssa V._______), ha
evidenziato la diagnosi di spondilodiscoartrosi lombare con ernia
discale L5-S1 espulsa ed apprezza un'incapacità lavorativa del 50%
dell'assicurato nella sua precedente professione (magazziniere)
mentre lo considera idoneo ad esercitare un'attività adeguata alle sue
condizioni (doc. 56-5/56-16;); un referto di una radiografia del rachide
cervicale del 13 gennaio 2006; una visita del 26 dicembre 2005 al
pronto soccorso di Varese per brachialgia sinistra; un certificato
medico (su modulo ufficiale dell'INPS) del Dott. M._______ del 28
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settembre 2005; una relazione medica della Dott.ssa L._______ del 9
settembre 2005 giusta la quale egli è invalido nella misura del 50%
circa e la sua capacità di lucro è pertanto pregiudicata in misura
superiore al 20%; un certificato medico del Dott. S._______ del 14
aprile 2004 giusta il quale l'assicurato è invalido nella misura del 50%
(doc. 56-1/56-25).
G. Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha sottoposto
nuovamente gli atti al Dott.ssa M1._______, la quale, nella sua
relazione del 24 marzo 2006 (doc. 59-1/59-5), ha fissato un tasso di
invalidità totale (100%) a partire dal gennaio 2003 fino al 23 giugno
2003 e parziale (25%) dal mese di luglio 2005 nella sua professione
abituale mentre lo ha considerato abile al 100% (seppur nel rispetto
dei limiti funzionali fissati nella valutazione della capacità funzionale
del 29 ottobre 2003 della Clinica Humaine di Sementina fino al 4 luglio
2005, rispettivamente nella perizia del 19 settembre 2005 dal Dott.
B1._______ dopo il 4 luglio 2005) in attività lucrative sostitutive
fisicamente meno impegnative. È così giunta alla conclusione che la
nuova documentazione medica prodotta dall'assicurato non è atta ad
oggettivare un peggioramento del suo stato di salute, motivo per cui
ha confermato integralmente il contenuto del suo precedente rapporto
del 29 settembre 2005 (doc. 44-1/44-4).
Mediante decisione su opposizione del 16 agosto 2006, l'UAIE ha
respinto l'opposizione del 20 gennaio 2006 e confermato nel contempo
la propria decisione del 14 dicembre 2005 (doc. 65-2/65-10).
H. Con gravame del 19 settembre 2006 (pervenuto alla Commissione
federale di ricorso dell'AVS/AI per le persone residenti all'estero, CFR,
in data 21 settembre 2006), E._______, regolarmente rappresentato
dall'avv. Sergio Sciucchetti di Lugano, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita di
invalidità. Con scritto del medesimo giorno il ricorrente ha pure chiesto
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per quanto
attiene alle spese di patrocinio.
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I. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), nel suo preavviso del 5 ottobre
2006, e l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11
ottobre 2006, propongono la reiezione dell'impugnativa con argomenti
di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv.
Sciucchetti ha ribadito, con scritto del 15 novembre 2006 pervenuto
alla CFR in data 17 novembre 2006, l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso. Nella medesima occasione ha pure prodotto
documentazione varia a suffragio dell'istanza di assistenza giudiziaria.
J. In data 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
ha ripreso la procedura in oggetto pendente fino al 31 dicembre 2006
davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR).
Con ordinanza del 24 luglio 2007 il Tribunale amministrativo federale
ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante. Entro
il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa.
Diritto:
1.
1.1 I ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi di ricorso dei dipartimenti il 1° gennaio
2007 sono trattati dal Tribunale amministrativo federale nella misura in
cui è competente. È applicabile il nuovo diritto di procedura (cfr. art. 53
cpv. 2 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui
all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
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all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonchè il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
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europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza l'ottenimento di una pensione
straniera di invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (ATFA causa I 435/02 consid. 2 del 2
febbraio 2003; Revue à l'attention des caisses de compensations
(RCC) 1989 p. 330). Alla stessa maniera, dopo l'entrata in vigore
dell'ALC, il grado di invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione-invalidità svizzera è determinato
esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
(LPGA, RS 830.1) che ha portato alcune modifiche legislative anche
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 2 LPGA le
disposizioni di questa legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Inoltre, l'art. 1 LAI stabilisce
che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI,
la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione
ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie.
Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
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nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
sono determinanti, di principio, le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e che, di regola, il
giudice delle assicurazioni sociali si basa, ai fini dell'esame della
vertenza, sui fatti che si sono realizzati fino al momento della
decisione contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b). Trattandosi nel caso
in esame di eventuali prestazioni riferite sia ad un periodo antecedente
che posteriore al 1° gennaio 2003, occorre distinguere, dal punto di
vista del diritto materiale applicabile, i periodi prima e dopo
l'introduzione della LPGA, ritenuto tuttavia che le nuove norme (LPGA)
non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale
modifica riguardo ai concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al
guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione, e che le
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343). Di conseguenza, conformemente al
riportato principio dell'applicazione del diritto in vigore al momento in
cui sorge il diritto alla prestazione, l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
del ricorrente per il periodo fino al 31 dicembre 2002, rispettivamente
fino al 31 dicembre 2003, si basa sul diritto in vigore all'epoca (DTF
130 V 329 consid. 2.5 e 445).
Parimenti le modifiche della LAI del 21 marzo 2003, in vigore dal 1°
gennaio 2004 (4a revisione della LAI), sono applicabili solo a partire
da tale data.
5. Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'11 dicembre 2003.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita l'11 dicembre 2002 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
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C-2920/2006
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 16 agosto 2006, data della
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le
seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita
con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un
tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
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nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
Ora, la nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
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provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109). Infine, occorre
usare grande prudenza nel valutare le certificazioni redatte da medici
stranieri, soprattutto per quanto riguarda la fissazione del grado
d'inabilità lavorativa. Infatti, le condizioni cui il diritto italiano subordina
il riconoscimento di prestazioni assicurative sono dissimili da quelle
previste dalla LAI, applicabili nella specie (cfr. PETER OMLIN, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.
296 e seg.).
9.
9.1 Dalla documentazione agli atti si evince che E._______ ha
lavorato come operaio addetto alle spedizioni presso la ditta
T._______ SA di B._______ dal 5 giugno 2002 fino al 31 gennaio 2003
e da allora non avrebbe più ripreso un'attività lucrativa.
9.2 Nel caso di specie la diagnosi risulta essere condivisa
essenzialmente da tutti i medici che si sono espressi in merito,
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l'assicurato risulta essere affetto da sindrome lombovertebrale irritativa
S1 cronica a destra a seguito di ernia discale mediolaterale a destra
L5/S1 (cfr. perizia del Dott. B1._______, specialista in medicina interna
e reumatologia, del 19 settembre 2005: doc. 42-1/42-9).
Il collegio giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
9.3 Tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla
luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere
permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne
discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente può pretendere una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito,
senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40%
(rispettivamente del 50% per il periodo precedente l'entrata in vigore
degli Accordi bilaterali) almeno durante un anno.
9.4 Ora, è compito del medico stabilire in che misura il danno alla
salute limita l'interessato nelle sue capacità psicofisiche, limitandosi
alle funzioni importanti relative alle attività lavorative che, secondo la
sua esperienza di vita, entrano in linea di conto nel caso concreto. In
particolare egli valuta se e in che misura l'assicurato può star seduto o
in piedi, può portare pesi ecc.. Sulla base di questi dati l'orientatore
professionale indicherà poi le attività ammissibili (Sozial-
versicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10).
Nella relazione del 19 settembre 2005 il Dott. B1._______, specialista
in medicina interna e reumatologia, ha ritenuto, fondandosi sull'incarto
come pure sull'osservazione personale del paziente, che l'assicurato a
partire dal 24 giugno 2003 era abile al lavoro nella misura del 100%
con un rendimento massimo del 100% per un'attività soddisfacente la
capacità funzionale residua descritta nel mese di giugno del 2003 e
che nella sua ultima attività lavorativa come magazziniere,
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necessitante il sollevamento di pesi da 500 gr. ad occasionalmente 25
kg., con la possibilità di lasciarsi aiutare dai colleghi di lavoro, era abile
nella misura del 75% e che, a partire dal 4 luglio 2005, è abile nella
misura del 100% con un rendimento massimo del 100% in un lavoro
adatto allo stato di salute che soddisfa quindi la capacità funzionale
residua attuale (doc. 42-1/42-9).
Nelle relazioni del 29 settembre 2005 e del 24 marzo 2006 la Dott.ssa
M1._______ del servizio medico regionale ha fissato un tasso di
invalidità dell'assicurato totale (100%) a partire dal gennaio 2003 sino
al giugno 2003 e parziale (25%) dal luglio 2005 nella sua professione
abituale mentre lo ha considerato abile al 100% in attività lucrative
sostitutive fisicamente meno impegnative (doc. 44-1/44-4 e 59-1/59-5).
Nei modelli 213 del 27 maggio 2004 e del 26 gennaio 2006 la Dott.ssa
V._______ dell'INPS di Varese ha fissato un tasso di invalidità
dell'assicurato parziale (35% rispettivamente 50%) nella sua professio-
ne abituale mentre lo ha considerato idoneo ad esercitare un'attività
adeguata alle sue condizioni (doc. 17-1/17-6; 56-5/56-16).
Per quanto invece concerne la relazione medica specialistica redatta il
9 settembre 2005 dalla Dott.ssa L._______ e giusta la quale
l'assicurato è da ritenersi invalido nella misura del 50%, la Dott.ssa
M1._______, nel suo rapporto del 24 marzo 2006, ha osservato che la
stessa è stata eseguita 10 giorni prima della valutazione peritale del
Dott. B1._______ ed è stata portata a conoscenza del perito il quale
ha citato detto documento pure nell'anamnesi con i reperti oggettivi e
gli apprezzamenti riportati, e che, quindi, questo documento era già
noto ed a disposizione ed è stato debitamente preso in considerazione
in occasione della valutazione peritale.
9.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il collegio
giudicante è quindi dell'avviso che l'assicurato, nell'attività abituale di
addetto al controllo macchina di ricottura ed alle spedizioni, ha
presentato un grado di incapacità lavorativa totale (100%) dal 31
gennaio 2003 (come attestato nel certificato medico del 22 gennaio
2004 del Dott. M._______: doc. 10-/10-3) al 23 giugno 2003 e ha
presentato un grado di incapacità lavorativa parziale (25%) dal 24
giugno 2003 (data della prima perizia del Dott. B1._______) in poi
mentre è da considerarsi abile al 100% dal 24 giugno 2003 (data della
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prima perizia del Dott. B1._______) in attività lucrative sostitutive
fisicamente meno impegnative in un settore che non richiede una
particolare formazione come, ad esempio, quello del commercio in
generale o al dettaglio. Il tutto però nel rispetto dei limiti funzionali
fissati nelle valutazioni della capacità funzionale del 29 ottobre 2003 e
del 19 settembre 2005. Di conseguenza l'assicurato presenta una
perdita di guadagno del 25%, tasso che esclude il riconoscimento del
diritto alla rendita d'invalidità nella sua precedente attività.
10.
10.1 A titolo abbondanziale è opportuno rilevare che non si
raggiungerebbe il tasso minimo del 40% richiesto dalla legge per
avere diritto al quarto di rendita nemmeno nell'ipotesi - ritenuta
maggiormente favorevole per l'assicurato - in cui si dovesse ritenere
che non possa più continuare a svolgere la sua precedente
professione (quale addetto al controllo macchina di ricottura ed alle
spedizioni). Sulla scorta degli atti, infatti, il collegio giudicante è
dell'avviso che E._______ deve essere considerato idoneo ad
esercitare al 100% un'attività lavorativa sostitutiva fisicamente meno
impegnativa in un settore che non richiede una particolare formazione
come, ad esempio, quello del commercio in generale o al dettaglio nel
rispetto dei limiti funzionali fissati nelle valutazioni della capacità
funzionale del 29 ottobre 2003 e del 19 settembre 2005.
10.2 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido.
10.3 La Consulente per l'integrazione professionale ha tenuto conto
(calcolo effettuato il 25 novembre 2005) di un salario medio, privo di
invalidità, conseguibile nel 2004 quale addetto al controllo macchina di
ricottura ed alle spedizioni di complessivi Fr. 53'411.-- annui
(tredicesima mensilità inclusa e, quindi, pari ad un salario mensile
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medio di fr. 4'108.53) sulla scorta di quanto dichiarato dall'ultimo
datore di lavoro (doc. 9-1/9-9). Infatti, conformemente a quanto
previsto dalla giurisprudenza (DTF 128 V 174 confermata in DTF
inedita del 14 novembre 2002 in re Bifl consid. 2.3 [I 429/01]) il salario
è indicizzato fino alla data dell'insorgere di un diritto alla rendita
d'invalidità, cioè fino a quando le condizioni di salute possono essere
considerate come stabilizzate e quindi, nel caso di specie, al 2004. Lo
stesso vale per il salario dopo invalidità. Per quanto concerne la
determinazione del reddito da invalido, inoltre, il collegio giudicante
rileva che, nel caso concreto, devono essere applicate,
conformemente alla giurisprudenza consolidata, le tabelle riguardanti i
redditi annui statistici nazionali e non quelle concernenti i redditi annui
statistici del Cantone Ticino (DTF 126 V 75; DTF 129 V 472 e sentenza
del Tribunale federale del 2 maggio 2007 in re V./UAIE). Di
conseguenza, sulla base delle statistiche pubblicate dall'Ufficio
federale di statistica sulla struttura dei salari 2004 (tabella TA 1, valori
nazionali, settore privato, categoria 4, maschile), il salario mensile
medio conseguibile nel 2004 in attività di tipo leggero non qualificate
sono i seguenti:
- venditore nell'ambito del commercio in generale Fr. 4'672.--;
- cassiere nell'ambito del commercio al dettaglio Fr. 4'280.--.
Al fine di procedere al confronto dei redditi, e conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale, deve essere considerato, quale
reddito da invalido, un importo corrispondente alla media dei salari
relativi alle professioni sostitutive (DTF 124 V 321) e, quindi, un introito
mensile di Fr. 4'476.-- [(4'672.-- + 4'280):2]. Anche applicando un
riduzione adeguata del 20% consentita dalla giurisprudenza per tenere
conto dei fattori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), giungendo
cosí ad un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di
Fr. 3'580.80, il confronto fra un reddito privo di invalidità di Fr. 4'108.53
ed un introito teorico mensile, dopo l'insorgenza dell'invalidità, di Fr.
3'580.80 comporterebbe una perdita di guadagno del 22,50%
{[(5'302.00-4'108.53)x100] : 5'302.00}, tasso che esclude il
riconoscimento del diritto alla rendita d'invalidità. Ne consegue che
E._______, svolgendo un'attività di tipo leggero non qualificata,
subirebbe un'incapacità di guadagno del 22.50% mentre
continuerebbe a beneficiare di una capacità residua di guadagno del
77.50% dal 24 giugno 2003.
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11. E._______ non ha dunque diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Il ricorso deve quindi essere respinto e
l'impugnata decisione confermata.
12.
E._______ ha presentato in data 19 settembre 2006 una domanda di
patrocinio gratuito per la presente procedura. Con scritto del 15
novembre 2006 ha pure prodotto documentazione varia a suffragio
della predetta istanza di assistenza giudiziaria.
12.1 Giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito per la procedura in
materia di assicurazioni sociali. Al riguardo va rilevato che l'entrata in
vigore della LPGA non ha modificato materialmente l'assetto giuridico
in materia poiché il diritto al gratuito patrocinio era già in precedenza
espressamente garantito dal corrispondente art. 85 cpv. 2 lett. f della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), soppresso dal 1° gennaio
2003, in relazione con l'art. 69 LAI. Ne discende che la precedente
giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio mantiene la
sua validità e continua ad essere applicabile (SVR 2004 AHV no. 5
pag. 17 consid. 2.1, H 106/03, con riferimenti; cfr. pure la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 770/05 del 2 novembre 2006,
consid. 5.2 confermata nella sentenza della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). Secondo dottrina e
giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio sono di massima adempiuti se il
richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano
dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è
necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti, sentenza della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale I 134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità
di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con
i propri mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai
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secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b). Lo scrivente Tribunale, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene
che dalla documentazione agli atti risulta in effetti comprovata la
situazione d'indigenza del ricorrente, il gravame non appariva di primo
acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole e l'assistenza legale
risultava indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a; 372 consid. 5b). Quale
avvocato d'ufficio è nominato l'avvocato Sergio Sciucchetti che
riceverà 1'500 franchi (IVA compresa), a carico della cassa della
scrivente autorità di ricorso, quale indennità per le spese assunte e il
suo onorario.
13.
13.1 Poiché nella presente procedura si tratta di decidere il
riconoscimento rispettivamente il rifiuto di prestazioni assicurative, non
vengono prelevate spese processuali (art. 69 cpv. 2 LAI nella versione
in vigore fino al 30 giugno 2006).
13.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, non vengono assegnate indennità
per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 16 agosto 2006 è
confermata.
2.
E._______ è posto al beneficio del gratuito patrocinio. L'avv. Sergio
Sciucchetti, patrocinatore d'ufficio, riceverà 1'500.-- franchi (IVA
compresa) a carico della cassa del Tribunale amministrativo federale.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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