C-2183/2013 - Abteilung III - Diritto alla rendita - Assicurazione per l'invalidità (decisione del 14 m...
Karar Dilini Çevir:
C-2183/2013 - Abteilung III - Diritto alla rendita - Assicurazione per l'invalidità (decisione del 14 m...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte III
C-2183/2013


Sen t en z a d e l 2 8 g e nn a i o 2 0 1 5
Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michela Bürki Moreni e Markus Metz,
cancelliera Marcella Lurà.



Parti

A._______,
rappresentato dall'avv. Lina Ratano,
ricorrente,



contro


Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 14 marzo 2013).


C-2183/2013
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato l'(…), ha lavorato in Svizzera nel periodo
da marzo del 1980 a dicembre del 1981 e da marzo del 1987 a luglio del
1990 (53 mesi), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 45). L'interessato ha dichiarato che,
rientrato in Italia, ha lavorato nel settore dell'edilizia e dell'agricoltura, dal
21 maggio 2002 come operaio agricolo (il datore di lavoro ha peraltro pre-
cisato che dal 1° novembre 2002 ha svolto lavori più leggeri). Ha interrotto
il lavoro il 31 dicembre 2002 per motivi di salute (doc. 31). Il 28 agosto
2012, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'as-
sicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 27).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'UAIE ha in particolare assunto agli atti documenti
medici di data da ottobre 2008 ad ottobre 2012 (doc. 1 a 9 e 11 a 23) e la
perizia medica E 213 del 20 settembre 2012, in cui è posta la diagnosi di
calcolosi renale in trattamento continuo, esiti di microdiscectomia L4-L5 e
recalibraggio articolare in spondilodiscoartrosi ed ipertensione arteriosa,
indicato che le condizioni di salute dell'interessato sono peggiorate, che lo
stesso è ritenuto in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, ma non
il suo ultimo lavoro né un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo
pieno, e segnalato che il medesimo è considerato invalido al 65%, confor-
memente alle disposizioni di legge del Paese di residenza, nella prece-
dente attività (doc. 25). Tra gli atti di causa vanno annoverati pure il que-
stionario per l'assicurato del 1° dicembre 2012 ed il questionario per il da-
tore di lavoro (doc. 31)
C.
Nel rapporto del 9 gennaio 2013, il dott. B._______, medico dell'UAIE, ha
rilevato che l'interessato ha subito, dal 2009, ripetuti ricoveri ospedalieri per
calcoli ai reni, affezione che può essere curata, senza che sia evidenziata
alcuna complicanza, che il medesimo presenta una mobilità leggermente
ridotta alla colonna vertebrale e che l'esame sullo stato di salute non fa
stato di alcuna limitazione funzionale significativa. Detto medico ha quindi
ritenuto che l'interessato presenta una capacità lavorativa del 100% sia
nella precedente attività sia in un'attività confacente allo stato di salute
(doc. 33).


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Pagina 3
D.
D.a Il 17 gennaio 2013, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni è (recte sa-
rebbe stata) respinta, ritenuto in particolare che malgrado il danno alla sa-
lute, l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura
sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 34).
D.b Il 5 febbraio 2013 (doc. 37), l'interessato ha segnalato che, secondo il
certificato medico del 5 febbraio 2013 del dott. C._______, allegato in copia
(doc. 35), le patologie di cui è affetto "riducono permanentemente (la sua
capacità) di svolgere attività redditizie".
D.c Nel rapporto del 5 marzo 2013, il dott. B._______ ha ritenuto che non
vi erano motivi per modificare la precedente presa di posizione (doc. 39).
E.
Il 14 marzo 2013, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicu-
razione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'interessato non ha su-
bito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha
precisato che dagli atti risulta che malgrado il danno alla salute, l'esercizio
di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per
escludere il diritto ad una rendita (doc. 40).
F.
Il 16 aprile 2013, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 14 marzo 2013 me-
diante il quale ha chiesto d'accogliere il gravame, d'annullare la decisione
impugnata nonché di accertare (e poi dichiarare) il suo diritto a percepire
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, disponendo a tal fine
una consulenza tecnica medico-legale per la verifica delle sue condizioni
psico-fisiche invalidanti. Il ricorrente si è doluto in particolare di una viola-
zione dell'obbligo di motivare la decisione impugnata nonché di un difetto
di istruttoria. L'insorgente ha poi segnalato che le patologie di cui è affetto
nonché le cure mediche a cui si sottopone comportano una completa inca-
pacità al lavoro in qualsivoglia attività lucrativa. Ha fatto valere che è stato
riconosciuto invalido al 75% da giugno del 2011 dalle autorità italiane. Ha
esibito documenti medici già agli atti di causa nonché una cartella clinica
ortopedica dell'ottobre 1998, un referto di risonanza magnetica del giugno
2008, una relazione medica del febbraio 2012, rapporti urologici dell'otto-
bre 2012 nonché gennaio ed aprile 2013, un certificato medico dell'aprile
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2013 ed una sentenza del Tribunale di D._______ dell'aprile 2012 (doc.
TAF 1). Il 21 maggio 2013, il ricorrente ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 5).
G.
Nella risposta al ricorso del 26 giugno 2013, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 9 gennaio e 5 marzo 2013
del proprio servizio medico, l'interessato è stato ritenuto in grado di svol-
gere la precedente attività. Per conseguenza, non ha mai subito un'inca-
pacità lavorativa di livello pensionabile. Detta autorità ha altresì rilevato che
i documenti medici esibiti in sede ricorsuale, sottoposti ad esame del pro-
prio servizio medico (v. il rapporto del 13 giugno 2013 del dott. B._______
[doc. 42], secondo cui l'assicurato soffre altresì di dolori lombari, ma senza
compressione radicolare), non evidenziano nuovi elementi oggettivi atti a
modificare la valutazione clinica-lavorativa dell'interessato (doc. TAF 9).
H.
Nella replica del 2 agosto 2013, l'insorgente si è riconfermato nelle argo-
mentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 16 aprile 2013. In partico-
lare, si è doluto di un'errata valutazione delle sue condizioni di salute e
della sua capacità lavorativa. Ha esibito un rapporto urologico dell'aprile
2013 ed un referto di esame radiologico del maggio 2013 (doc. TAF 13).
I.
Nella duplica del 23 settembre 2013, l'autorità inferiore ha ritenuto, in virtù
del rapporto dell'11 settembre 2013 del proprio servizio medico (doc. 44),
che la documentazione medica prodotta in replica non apporta nuovi ele-
menti oggettivi tali da modificare la precedente valutazione. Ha nuova-
mente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 15).
J.
In una presa di posizione del 4 novembre 2013, l'interessato si è nuova-
mente riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso
del 16 aprile 2013. Ha poi chiesto, sulla base dell'allegata nota spese, il
riconoscimento dell'importo di EUR 2'808.00 a titolo di spese ripetibili. Ha
prodotto un referto di esami medici del settembre 2013 (doc. TAF 18). Con
provvedimento del 26 novembre 2013, la presa di posizione è stata tra-
smessa all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 19).


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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone
residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3 e 130 V 445 consid. 1.2). La domanda di una rendita AI essendo stata
presentata il 28 agosto 2012, al caso in esame si applicano di principio le
disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore
il 1° gennaio 2012.
3.2 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di rendita
il 28 agosto 2012. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede che il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assi-
curato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv.
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1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr. consid. 5.3
del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di que-
sto Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene
tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano im-
porsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in
altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e
se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento
in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenza del TF
8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una ren-
dita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativa-
mente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della LPGA e della
LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 28a LAI) ed aver pagato i contributi
all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione sociale assimilata (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71 [art. 46 del regolamento (CE) n.
883/2004 {che rinvia al Capitolo 5}]) di uno Stato membro dell'Unione eu-
ropea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante
tre anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo con-
tributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in combinazione
con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 consid. 3 e 4). Il ricorrente ha
versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 4 anni (doc. 45) e, pertanto,
adempie in ogni caso la condizione della durata minima di contribuzione.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
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5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%.
5.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni con-
suete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provve-
dimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avuto un'in-
capacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo anno è inva-
lido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b e
110 V 273; v. pure sentenze del TF 8C_636/2010 del 17 gennaio 2011 con-
sid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base all'art. 16 LPGA, appli-
cabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragione-
volmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una si-
tuazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che
egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e 114 V 310 consid. 3c).
7.
In virtù dell'art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in
relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il tribunale accerta, con la collabora-
zione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, as-
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sume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid.
4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'i-
struzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un
rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento
dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giu-
stificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribu-
nale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi de-
cidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un
giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio me-
dico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito
ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situa-
zione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle
censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fon-
date, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3).
9.
9.1 Nella fattispecie in esame, occorre esaminare se prima della resa della
decisione impugnata, l'UAIE avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure
istruttorie per potersi determinare con cognizione di causa sullo stato di
salute e sulla capacità lavorativa dell'insorgente, come quest'ultimo fa va-
lere nel ricorso.
9.2
9.2.1 Nel gravame, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non avere
sufficientemente motivato la decisione impugnata e fa valere una viola-
zione del diritto di essere sentito in quanto l'autorità inferiore non gli ha
trasmesso le diverse prese di posizione del servizio medico.
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9.2.2 Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in partico-
lare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa
di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa
i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere vi-
sione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di pren-
derne conoscenza e di determinarsi in proposito (sentenza del TF
9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3; DTF 132 V 368 consid. 3.1).
9.2.3 L'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è formalità essenziale e se,
da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di convincimento,
costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione della razionalità del
percorso seguito per giungere alla decisione, dall'altro si configura quale
premessa logica imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo
sulle linee di formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attra-
verso doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle ri-
sultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione dei
criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto rico-
struire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-conosci-
tivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili
e a trarne determinate conclusioni. Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare,
nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a fondamento della
decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento
all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adot-
tati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un uso arbi-
trario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è tenuta a
compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a pren-
dere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo
sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle dedu-
zioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che
hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'avere tenuto pre-
sente ogni fatto decisivo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del TAF C-
6774/2007 del 21 dicembre 2009 consid. 4.1). Peraltro, l'esigenza della
motivazione aumenta allorquando l'applicazione della legge implica l'eser-
cizio del potere di apprezzamento o l'interpretazione di una norma giuridica
indeterminata (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.3 e relativi
riferimenti nonché sentenza del TF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009
consid. 5.1). Se questi precetti vengono disattesi, il vizio formale comporta
di norma l'annullamento della decisione, senza che il ricorrente debba di-
mostrare un interesse, in altri termini indipendentemente dalle possibilità di
successo del ricorrente nel merito (DTF 118 Ia 17 consid. 1a, 117 Ia 7 con-
sid. 1a e 115 Ia 10 consid. 2a).
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9.2.4 La censura riguardante la violazione dell'obbligo di motivare la deci-
sione è manifestamente fondata ove solo si rilevi che né nel progetto di
decisione del 17 gennaio 2013 né nella decisione del 14 marzo 2013 l'UAIE
ha indicato con la necessaria precisione gli elementi determinanti alla base
della valutazione medica. Dagli atti di causa non risulta altresì che l'autorità
inferiore abbia trasmesso all'insorgente le prese di posizione del gennaio
e marzo 2013 del servizio medico dell'UAIE (doc. 33 e 39). Con riferimento
alla valutazione medica sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa del
ricorrente non soccorrono l'autorità inferiore neppure i rapporti del medico
dell'UAIE del gennaio e marzo (precedentemente menzionati e poi tra-
smessi da questo Tribunale al ricorrente il 5 luglio 2013) né quelli del giu-
gno e settembre 2013 (doc. 42 e 44). Gli stessi sono succinti e generici e
non è desumibile su quali precise riflessioni sia fondata la conclusione di
una capacità al lavoro intatta sia nella precedente attività sia in un'attività
sostitutiva adeguata. In altri termini, non è stato indicato né nella decisione
impugnata né nei diversi rapporti del servizio medico dell'UAIE per quale
ragione, malgrado il danno alla salute, l'ultima attività esercitata di brac-
ciante agricolo – come ogni altra sostitutiva – sarebbe ancora esigibile e
perché nella misura del 100%. Da quanto esposto, discende che non è
dato sapere né all'insorgente né a questo Tribunale sulla base di quali ef-
fettive riflessioni il servizio medico dapprima e poi l'autorità inferiore ab-
biano potuto giungere alla conclusione ritenuta, ossia quella, come già ac-
cennato, di una completa capacità lavorativa sia nella precedente attività
sia in un'attività confacente allo stato di salute.
9.3 In considerazione di quanto precede, e nonostante che gli siano state
trasmesse in sede ricorsuale copie delle diverse prese di posizione del ser-
vizio medico dell'UAIE (doc. TAF 11 e 16), il ricorrente non ha potuto difen-
dersi con cognizione di causa e neppure è possibile a questo Tribunale
decidere la causa nel merito, mancando totalmente un apprezzamento me-
dico intelligibile. La decisione impugnata, resa in violazione dell'obbligo di
motivare correttamente la propria decisione, incorre pertanto nell'annulla-
mento già per questo motivo.
9.4 Va comunque rilevato che la decisione impugnata poggia pure su un
insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. In effetti, in virtù
delle risultanze processuali, il ricorrente soffre segnatamente (cfr., fra l'al-
tro, la perizia medica E 213 del 20 settembre 2012) di problemi ortopedico-
reumatologici (segnatamente esiti di microdiscectomia L4-L5 + recalibrag-
gio articolare in spondilodiscoartrosi), urologici (calcolosi renali e uretrali in
trattamento continuo) e cardiocircolatori (ipertensione arteriosa).
C-2183/2013
Pagina 12
9.4.1 Con riferimento alla perizia medica E 213 del settembre 2012 (doc.
25), che certo non appare redatta da uno specialista in urologia o ortope-
dia-reumatologia o cardiologia, essa è basata su un esame superficiale
delle affezioni di cui soffrirebbe il ricorrente secondo la documentazione
agli atti e non fornisce spiegazioni sufficienti riguardo all'evocata incapacità
lavorativa del 65% nella precedente attività lavorativa (pag. 9 n. 11.7) e ad
un'impossibilità a svolgere un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno
(pag. 9 n. 11.6). Essa non consente pertanto di fondare un giudizio defini-
tivo con cognizione di causa (secondo il necessario grado della verosimi-
glianza preponderante) sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente.
Tuttavia, essa diverge fondamentalmente dalla valutazione del medico
dell'UAIE su cui si è fondata l'autorità inferiore nella decisione impugnata,
senza che né il medico né l'UAIE abbiano fornito argomenti convincenti,
sulla base di documentazione medica oggettiva, che potessero confermare
le loro conclusioni sulla pretesa intatta capacità lavorativa del ricorrente. I
dubbi al riguardo sono seri e trovano fondamento anche nella relazione
tecnica del dott. E._______ del febbraio 2012 – ordinata dal competente
Tribunale di D._______ e poi ripresa nella sentenza del Tribunale mede-
simo del 18 aprile 2012 poiché giudicata fondata su accurati esami (cfr.
doc. TAF 1, allegati 12 e 13) – secondo cui l'insorgente deve ritenersi inva-
lido nella misura del 75% da giugno 2011, non solo per l'affezione ortope-
dica-reumatologica, ma in particolare per la progressiva evoluzione della
patologia renale e della comparsa della patologia cardiovascolare. Certo,
questa valutazione, fondata su una metodologia specifica al diritto italiano,
non può fondare un giudizio definitivo secondo il diritto svizzero. Essa è
comunque sufficiente, da un lato, a far sorgere ulteriori seri dubbi sulla ge-
nerica ed immotivata valutazione del medico dell'UAIE e, dall'altro lato, a
giustificare delle ulteriori indagini da parte dell'autorità inferiore, la quale ha
pertanto deciso la causa anche in violazione dell'art. 43 LPGA.
9.4.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata incorre
nell'annullamento anche perché fondata su un accertamento insufficiente
dei fatti giuridicamente rilevanti.
10.
10.1 Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito
o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un
nuovo giudizio (cfr. sentenza del TAF C-329/2012 dell'11 febbraio 2014
consid. 12.1). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti
sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
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Pagina 13
federale (v. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e 125 II 326). Tale non è il caso nella
presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati.
10.2 Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rile-
vanti e ad emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il
fatto che dovranno essere eseguiti per la prima volta rispettivamente com-
pletati i necessari accertamenti medici, segnatamente con perizie (urolo-
gica e ortopedica/reumatologica) rispettivamente rapporto dettagliato (car-
diologico; cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte cir-
costanze, DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) nonché ogni ulteriore esame che
pure l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse an-
cora rendere necessario. Per il resto, e se del caso, l'UAIE dovrà pure ef-
fettuare un confronto dei redditi determinanti sulla base delle possibili atti-
vità sostitutive adeguate ritenute.
10.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 14 marzo 2013 l'autorità inferiore ha
considerato che l'insorgente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che co-
stituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di
specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Non era pertanto ne-
cessario conferire al ricorrente la facoltà di ritirare il proprio gravame.
11.
11.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.

11.2
11.2.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità
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Pagina 14
a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
11.2.2 In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripe-
tibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9
cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio,
ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese
di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e
2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del
tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli
avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi. Peraltro,
secondo l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di ripetibili
e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronun-
cia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Infine, giusta
l'art. 14 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e
quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata
delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'inden-
nità sulla base degli atti di causa.
11.2.3 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza-
mento, questo Tribunale determina l'onorario dell'avvocato in funzione
dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del lavoro
e del dispendio orario. Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo
consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di
assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di regola,
facilita il compito del mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscet-
tibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o
superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase
processuale non possono – di principio e salvo eccezioni – essere ritenute
(cfr., per il principio, la sentenza del TF I 452/05 del 27 novembre 2006
consid. 5.5 e relativi riferimenti; cfr., per le eccezioni, DTF 112 Ib 353 con-
sid. 3a in fine [possono quindi essere ritenuti gli atti anteriori alla fase pro-
cessuale quando questi sono necessari alla preparazione della procedura
di ricorso]).

11.2.4
C-2183/2013
Pagina 15
11.2.4.1 Nel caso concreto, con atto di replica del 2 agosto 2013, il ricor-
rente ha chiesto il riconoscimento dell'importo di EUR 2'808.00 a titolo di
spese ripetibili, secondo l'allegata nota spese (doc. TAF 13, allegato 2).
11.2.4.2 Tuttavia, la nota spese presentata è generica, non contemplando
il tempo di lavoro, la tariffa oraria nonché i disborsi di cui alle diverse fasi
processuali. Non si giustifica pertanto la rifusione di ripetibili sulla base di
tale nota (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-1139/2014 del 23 set-
tembre 2014 consid. 16.2.2).
11.2.4.3 Ritenuto che la fattispecie è relativamente semplice dal profilo fat-
tuale e del diritto e conto tenuto del lavoro utile e necessario della rappre-
sentante del ricorrente (segnatamente per lo studio della causa, la consu-
lenza con il cliente e l'allestimento di un ricorso, di un atto di replica e di
uno scritto di osservazioni), le spese ripetibili a favore dell'insorgente sono
fissate in fr. 2'000.- (senza IVA; v., sulla questione, fra le tante, la sentenza
del TAF C-1139/2014 del 23 settembre 2014 consid. 16.2.2).











(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
C-2183/2013
Pagina 16
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
14 marzo 2013 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è per-
tanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)


Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: