C-2158/2009 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione per l'invalidità ( decisione del 26 ...
Karar Dilini Çevir:
C-2158/2009 - Abteilung III - Assicurazione per l'invalidità (AI) - Assicurazione per l'invalidità ( decisione del 26 ...
Corte II I
C-2158/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Enrico Bortone,
via IV Novembre 85, IT-73032 Andrano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità ( decisione del
26 febbraio 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-2158/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1969
al 2005, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
62). Dapprima l'interessato ha lavorato in una fabbrica di giocattoli. Nel
2001 è stato licenziato per mancanza di lavoro. Dal 2001 al 31 luglio
2003 ha lavorato come operaio addetto al controllo in una fabbrica di
tessuti, dove è stato licenziato per lo stesso motivo. Dopo il rimpatrio,
non ha più svolto attività lucrativa (doc. 10, 12 e 39).
In data 10 agosto 2006, il nominato ha presentato una prima domanda
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, che venne respinta con decisione 13 settembre 2007
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), poiché non risultava un'invalidità pensionabile ai
sensi di legge. L'indagine medica relativa a questa domanda aveva
posto in evidenza che l'assicurato era portatore di spondiloartrosi ed
ernia discale L5-S1 con interessamento radicolare sciatico,
ipertensione arteriosa, lieve ansia reattiva (doc. 1-27).
B.
In data 30 aprile 2008, il nominato ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 35).
Il richiedente è stato visitato il 17 giugno 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano ove
il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "spondiloartrosi in
soggetto con ernia discale L5-S1 e sovrappeso corporeo medio con
segni di interessamento radicolare dello sciatico ed attuale moderato
impegno funzionale, iniziale cardiopatia ipertensiva, lieve ansia
reattiva" ed ha posto un tasso d'invalidità del 60% (doc. 46). Sono stati
esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
- analisi ematochimiche del 17 ottobre 2007 (doc. 42);
- un referto d'esame elettrocardiografico del 22 ottobre 2007 e di un
ecocardiogramma di stessa data(doc. 43, 44);
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- un breve rapporto di esame fisiatrico del 13 giugno 2008 (doc. 45);
- un breve certificato medico del Dott. Milo (Patù) del 7 agosto 2008
attestante un blocco lombare destro recidivante (doc. 47).
C.
Nella relazione del 24 novembre 2008, il Dott. Marty, medico dell'UAIE,
dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che
l'interessato non potrebbe più svolgere attività di tipo pesante, ma a lui
sarebbero proponibili lavori leggeri semisedentari in misura completa
(doc. 49).
Un calcolo comparativo dei redditi è stato effettuato
dall'amministrazione (doc. 50) e dallo stesso è risultato che svolgendo
attività alternative in misura completa, invece di quella precedente del
settore manufatturiero, l'assicurato subirebbe una perdita di guadagno
del 21%. In questo calcolo, il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità è
stato ridotto del 20% per tenere conto della situazione personale
dell'assicurato (età, handicap).
Con progetto di decisione del 18 dicembre 2008, l'UAIE ha comunicato
a A._______ che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 51)
Con scritto del 2 febbraio 2009, il nominato, regolarmente
rappresentato dall'avv. Bortone, ha ribadito la sua richiesta,
producendo, segnatamente:
- un esame elettrocardiografico del 23 gennaio 2009 ed i risultati di un
ecocardiogramma di stessa data (doc. 53, 55);
- un breve referto di visita specialistica in neurologia del 20 gennaio
2009 (doc. 52).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha risottoposto l'incarto al
Dott. Marty, il quale, nel rapporto del 20 febbraio 2009, ha confermato
il suo precedente parere (doc. 58);
In data 26 febbraio 2009, l'UAIE ha emanato una decisione
conformemente al progetto (doc. 59);
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D.
Con il ricorso depositato il 28 marzo 2009, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Bortone, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. La parte ricorrente insiste sulla sua incollocabilità anche
in attività di ripiego, vista l'età e le limitazioni funzionali presenti. A
suffragio delle sue conclusioni produce un certificato cardiologico del
18 marzo 2009 (con ricetta medica) attestante una cardiopatia
ipertensiva in trattamento farmacologico ed analisi ematochimiche del
29 gennaio 2009.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella reazione del 3
giugno 2009, ha affermato che l'assicurato potrebbe svolgere, senza
particolari limitazioni, un'attività di tipo leggero.
Nella sua risposta di causa dell'8 giugno 2009, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto necessario, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Bortone, con scritto del 16 luglio 2009,
ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Produce risultati di esami ematochimici ed un breve referto ortopedico.
Con decisione incidentale del 28 luglio 2009, la parte ricorrente è stata
invitata a versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle spese
processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 1°
settembre 2009 nella misura di Fr. 454.-.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
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emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato un anticipo di
Fr.454.-, eccedente le presunte spese processuali di Fr. 300.- (saldo in
suo favore di Fr. 154.-). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
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dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
4.1 Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
4.2 Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 26 febbraio 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
5.1 La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata
sarebbe stata sommariamente motivata. L'insorgente lamenta la totale
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mancanza di risposte tecnico-mediche e non capisce dalla stessa su
quali basi è stata calcolata la perdita di guadagno.
5.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale, comprende il diritto per il prevenuto di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle
norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di
motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le
persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed
in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita
di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232
consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF
112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in
presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non
soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti
(cf. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere
a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni,
almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in
modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di
quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende
dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale
gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del
singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più
la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la
decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
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2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b).
Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che
ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle
argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che
l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisce una
grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia
di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ
KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 112ss).
5.3 Nella fattispecie, la decisione del 26 febbraio 2009 contiene tutti
quegli elementi essenziali sopra ricordati: viene svolto un breve
riassunto storico della prestazione, vengono espresse le norme legali
principali applicabili, le valutazioni del servizio medico dell'autorità
inferiore e viene detto che la procedura di audizione non ha permesso
di modificare né la valutazione medica né quella relativa al raffronto
dei redditi. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti
su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata.
Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse
considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo
sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata
dall'impugnazione stessa al Tribunale, il quale dispone di piena
cognizione. Nel preavviso, inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di
esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni,
successivamente notificate all'interessato, il quale è stato concesso il
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diritto di replica di cui ha fatto uso (DTF 116 V 28 consid. 4b).
Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza
della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere
sentito, risulta infondata.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi
sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 Va precisato che, qualora una prima richiesta di rendita sia stata
negata perché il grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido
poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata
soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv.
2 e 3 dell'ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961, OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione
non dovrebbe entrare nel merito della richiesta (DTF 109 V 114
consid. 2a). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale
e, in particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI,
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Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8,
DTF 117 V 198).
7.2 In concreto, l'UAIE ha emanato una prima decisione negativa il 13
settembre 2007. Con decisione del 26 febbraio 2009 ha in seguito
respinto una seconda domanda di rendita presentata il 30 aprile 2008
esaminandola sul merito. Ne consegue che il periodo di riferimento per
giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità,
può essere limitato dal 13 settembre 2007 al 26 febbraio 2009.
8.
8.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
8.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al
40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire
dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
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8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
9.
L'interessato non ha più lavorato dopo il rimpatrio.
9.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, Pratique VSI 2000 p. 84).
9.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
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lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
9.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
10.
Nel caso in esame è stata sostanzialmente evidenziata la diagnosi di
spondiloartrosi in soggetto con ernia discale L5-S1 e sovrappeso
corporeo medio con segni di interessamento radicolare dello sciatico
ed attuale moderato impegno funzionale, iniziale cardiopatia
ipertensiva, lieve ansia reattiva (cfr. perizia medica particolareggiata
del 17 giugno 2008, doc. 46). Va rilevato che questa diagnosi è
sovrapponibile a quella evidenziata alla visita dell'INPS nell'ambito
della precedente domanda di rendita (26 settembre 2006, doc. 21). La
documentazione esibita in sede di audizione e di ricorso non pone in
evidenza ulteriori patologie.
11.
11.1 Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. Mentre i medici dell'INPS pongono un tasso
d'invalidità del 60%, il sanitari dell'UAIE, Dott.ri Marty e Lehmann,
ritengono che il nominato è in grado di svolgere attività leggere e/o
semisedentarie in misura completa.
11.2 Il parere dei medici dell'UAIE può essere ben condiviso dal
momento che A._______ non presenta alcuna patologia di livello
invalidante. L'apparato locomotorio, funzionalmente utile, non risulta
certo impedito in modo tale da escludere lo svolgimento di una
regolare attività lucrativa come sopra indicato. Il rachide è
perfettamente in asse, ma spinalgico in toto specie in sede
dorsolombare e presenta una modesta contrattura paravertebrale e
mobilità in flessione ridotta per oltre un terzo; la mano destra è dolente
alla mobilizzazione del polso per gli esiti di un antico trauma con lieve
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deficit residuale della forza prensile; il paziente riferisce una gonalgia
(bilaterale) senza evidenti deficit funzionali; la manovra di Lasègue è
positiva solo ai gradi estremi. Tutti i movimenti sono normali, come
pure l'andatura ed il portamento. Non sussistono insufficienze
neurologiche. Il risentimento radicolare inerente la problematica
lombalgica è dunque dubbio. Del resto, l'esame neurologico del 20
gennaio 2009 (doc. 52) non accenna a tale eventualità. Comunque,
eventuali riacutizzazioni dei fenomeni infiammatori a livello sciatico
sono del tutto emendabili con adeguata terapia farmacologica, fans, e
altre soluzioni (massaggi, fisioterapie) e non rappresentano un
impedimento nell'ambito di lavori leggeri e/o semisedentari.
Dal lato cardiologico, tutti gli esami eseguiti in sede di istruttoria e di
audizione hanno permesso di escludere qualsiasi patologia in atto.
Elettrocardiogramma ed ecocardiogrammi (doc. 43, 44, 53, 55) sono
nei limiti della norma. Il paziente presenta unicamente una comune
ipertensione arteriosa, peraltro non elevata, che deve essere
adeguatamente curata con terapia farmacologica.
Infine, il paziente soffre di disturbi psichici di genere depressivo che
non destano particolari preoccupazioni, dal momento che sono in
terapia efficace e sotto controllo medico ambulatoriale.
11.3 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A._______ non avrebbe più potuto svolgere
attività pesanti. Tuttavia, all'assicurato sarebbero proponibili, al 100%,
attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, ripetitive, quali quella di
operaio addetto al controllo di macchine di produzione automatica,
operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere d'albergo,
addetto alla ricezione in portinerie di ditte, fattorino in ditta privata;
custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere. In sostanza, la
situazione non è peggiorata dal punto di vista medico rispetto a quanto
constatato con la decisione del 13 settembre 2007. Le diagnosi
espresse nelle perizie E 213 del 26 settembre 2006 e 17 giugno 2008
sono peraltro pressoché uguali e non si vede per quale motivo
neanche due anni dopo dalla prima decisione queste attività leggere
non sarebbero più esigibili al 100%.
11.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età, la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
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essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.
12.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
12.2 Il servizio medico dell'UAIE ha rilevato che l'assicurato non
potrebbe più esercitare il suo precedente lavoro in fabbrica, da cui il
raffronto dei redditi prima e dopo l'invalidità. I medici dell'UAIE si
fondano sul presupposto che la precedente attività fosse pesante e
quindi non più esigibile. Ora, questa ipotesi non trova riscontro agli atti.
Non sembra infatti che l'interessato sia mai stato impiegato in lavori
considerati pesanti (manovalanza edile, settore minerario,
metalcostruzione, agricoltura, ecc.). In realtà è stato operaio tessile
per un lungo periodo (dal 1977 al 1993); poi è stato operaio in una
fabbrica di giocattoli (8 anni circa) ed infine (2001/2003) è stato
controllore di produzione in una ditta tessile di Hausen am Albis (cfr.
conto individuale, doc. 62).
Questo collegio ritiene che in ogni caso l'ultima attività svolta
dall'interessato presso la Weisbrod Zurrer AG corrisponda a un'attività
leggera e avrebbe potuto essere esercitata dall'interessato senza
particolari impedimenti. Lo stesso vale verosimilmente anche per il
lavoro svolto presso la L.______ AG fino al 2001. Va ribadito che
queste attività sono state interrotte per motivi economici e non a causa
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dello stato di salute dell'interessato (doc. 10 e 12). Essendo ancora
esigibili le ultime attività, non vi è alcuna incapacità di lavoro che causi
una perdita di guadagno rilevante ai fini dell'assicurazione invalidità.
12.3 A titolo abbondanziale, va osservato che anche se le ultime
attività svolte dall'interessato non fossero più compatibili con lo stato di
salute dell'interessato, e quindi se fosse necessario procedere a un
raffronto dei redditi prima e dopo l'invalidità ai sensi dell'art. 16 LPGA,
non si giungerebbe ad un risultato diverso (vedi il calcolo effettuato
dall'UAIE, doc. 50).
12.3.1 Di regola, dovrebbe essere ritenuto reddito senza invalidità il
salario realmente percepito prima dell'insorgere del danno alla salute,
aggiornato al momento determinante per il calcolo dell'invalidità e
adeguato all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (cfr.,
tra gli altri, VSI 2000 p. 310). Bisogna però essere in presenza di
rapporti di lavoro piuttosto stabili, escludendo quindi quelle attività di
breve periodo o di ripiego atte a compensare, per esempio, periodi di
bassa congiuntura e/o di disoccupazione. La giurisprudenza rileva che
si è in presenza di condizioni di lavoro generalmente stabili quando si
può ammettere che la persona interessata eserciterà tale attività in
modo duraturo, fino a quando l'evento di un'invalidità non glielo
permetterà più e ciò indipendentemente della situazione sul mercato
del lavoro (RCC 1973 p. 201 consid. 2b, 1961 p. 79).
L'amministrazione si è basata sul lavoro svolto dall'interessato dal
2001 al 2003 come dipendente della W._______ Z.______ AG.
Rispetto ad attività precedenti ed ai relativi introiti questo impiego era
meno retribuito del lavoro presso la L.______ AG. Si deve pertanto
esaminare se l'impiego presso la W._______ Z._______ AG era
sufficientemente stabile per essere preso in considerazione come
salario senza invalidità nel raffronto dei redditi. Vista la durata
superiore a due anni e il fatto che quest'ultima attività è stata interrotta
non per motivi di salute ma per motivi esclusivamente economici, il
salario presso la W._______ Z._______ AG è determinante. L'ultimo
salario percepito è stato di Fr. 52'000.- nel 2002, ultimo anno che
l'assicurato ha lavorato senza interruzioni. Dopo l'indicizzazione dal
2002 al 2008, si ottiene un reddito prima dell'invalidità di Fr. 56'017.96
(Indice dei salari nominali nel settore secondario, dati Vie économique,
tabella T1.93).
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12.3.2 Quale reddito da invalido vanno applicate le statistiche ufficiali
(salari medi nazionali), per attività semplici, non qualificate, ripetitive
(anno 2008, tabella TA1 pubblicata dall'Ufficio federale di statistica
livello 4, uomini). Queste attività comportano un salario medio mensile
di Fr. 4'806.- al mese, ossia Fr. 57'672.- all'anno, importo che deve
essere riportato su 41,6 ore settimanali del settore (cfr. Vie
économique, tabella B 9.2, concernenti la durata media di lavoro in
Svizzera), le statistiche essendo svolte su di una base di 40 ore alla
settimana. Ne consegue un introito di Fr. 59'978.88. Questo guadagno
teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione
ha operato una deduzione complessiva del 20%, ciò che può essere
condiviso, atteso che la riduzione massima consentita è del 25%,
applicabile in casi eccezionali. Ne consegue un reddito mensile di
Fr.47'983.10.
12.3.3 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 56'017.96 ed
un introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 47'983.10,
causa una perdita di guadagno del 14.34% (arrotondato a 14%), tasso
che esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Anche se si dovesse prendere in considerazione il reddito percepito
presso la L._______ AG non si giungerebbe a una perdita di
guadagno di almeno il 40%. Infatti, posto un reddito senza invalidità di
Fr. 63'119.-. conseguito nel 2000, indicizzato fino al 2008, si ottiene un
reddito prima dell'invalidità di Fr. 70'994.07. Il confronto fra un reddito
privo d'invalidità di Fr. 70'994.07 ed un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 47'983.10, causa una perdita di
guadagno del 32.41% (arrotondato al 32%).
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto.
13.
13.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato
di Fr. 454.-. Il saldo di Fr. 154.- deve essere restituito al ricorrente.
13.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili. L'UAIE non ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle
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spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale,RS 173.320.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 454.-. Il saldo di Fr.
154.- è restituito al ricorrente.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI IT/756.2651.3588.22/JU)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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