C-1830/2011 - Abteilung III - Contributi - Assicurazione vecchiaiai e superstiti, decisione d...
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C1830/2011
Sen t e n z a d e l l ' 8 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Elena AvenatiCarpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Johannes Frölicher,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione vecchiaiai e superstiti,
decisione del 24 febbraio 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato, ha lavorato in Svizzera,
secondo le iscrizioni nel suo conto individuale relativo all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 25), nel
1963 e 1964 e dal 1971 al 1981, versando i relativi contributi alla detta
assicurazione. Il 14 ottobre 2008 egli ha presentato alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera
(doc. 1 a 17). Dopo avere acquisito i dati del conto individuale
concernente i detti contributi, la CSC ha emanato una decisione il 20
marzo 2009 (doc. 37), con copia per conoscenza all'INPS, mediante la
quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di
vecchiaia svizzera di Fr. 380. al mese, con effetto dal 1° gennaio 2009,
sulla base di una durata di contribuzione di dieci anni e nove mesi, di un
reddito annuo medio determinante di Fr. 38'304. e della scala delle
rendite 10.
B.
Con scritto del 15 aprile 2009, l'assicurato ha formulato opposizione
contro questa decisione (doc. 45), facendo valere di avere contribuito più
di quanto appare nel conto individuale, ossia da maggio a dicembre 1962,
da gennaio a settembre 1963 e da ottobre 1963 a luglio 1964, e ha
allegato diverse buste paga a supporto della sua pretesa (doc. 48 a 53),
dalle quali si evince che aveva lavorato, durante quel periodo, per
B._______ a ..., nel cantone di …, e presso la ditta C._______ a ….
La CSC ha messo in atto le ricerche necessarie per chiarire la situazione,
rivolgendosi per scritto, a più riprese, alle casse di compensazione
suscettibili di potere fornire informazioni utili (doc. 54, 56, 74, 7, 80, 84,
92, 94, 97, 98, 109, 112 e 121): l'"Ausgleichskasse" di … ha risposto il 17
giugno 2009 (doc. 120), rilevando che la ditta "C._______" era a lei
affiliata nel 1963 e 1964; la "Sozialversicherungsanstalt" di … ha risposto
il 25 settembre 2009 (doc. 119), comunicando che non esistono iscrizioni
riguardanti l'assicurato per gli anni 1963 e 1964; la "Schreiner
Sozialkassen" ha risposto il 3 novembre 2009 (doc. 116), rivelando
l'assenza d'iscrizioni relative all'assicurato per gli anni 1963 e 1964;
l'"Ausgleichskasse Arbeitgeber" di … ha risposto il 1° aprile e il 28 maggio
2010 (doc. 110 e 113), annunciando l'assenza d'iscrizioni concernenti
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l'assicurato. Dopo avere fatto il bilancio delle proprie ricerche (doc. 123),
la CSC ha emesso una decisione il 24 febbraio 2011 (doc. 126),
mediante la quale ha respinto l'opposizione e confermato la decisione
avversata.
C.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso
al Tribunale amministrativo federale il 23 marzo 2011, chiedendo che la
stessa sia annullata e che gli sia attribuita una rendita di vecchiaia
calcolata su una durata contributiva di almeno dodici anni e un mese
(sedici mesi supplementari rispetto alla durata fissata dalla CSC, ossia
otto mesi nel 1962 ed altri otto mesi nel 1963), con l'assegnazione di
un'adeguata indennità per spese ripetibili in caso d'accoglimento
dell'impugnativa.
La CSC ha risposto al ricorso il 20 aprile 2011, rilevando che le ricerche
effettuate non hanno permesso di stabilire presso quale cassa fosse stato
affiliato il datore di lavoro B._______ di ..., ed ha quindi rinunciato a
prendere posizione in merito allo stesso.
Una copia della risposta della CSC è stata trasmessa al ricorrente da
questo Tribunale, per conoscenza, il 27 aprile 2011.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al
Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1
della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le
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disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
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1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente chiede che gli sia attribuita una rendita di vecchiaia calcolata
su una durata contributiva non di dieci anni e nove mesi, come stabilito
dalla CSC, ma di almeno dodici anni e un mese.
4.
4.1. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi
diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di
accrediti per compiti educativi o assistenziali (art. 29 cpv. 1 LAVS),
condizione adempiuta in concreto.
4.2. Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie (art. 30ter
LAVS). Il Consiglio federale ha precisato che ogni cassa di
compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale
dei redditi da attività lucrative sui quali gli sono stati versati contributi fino
all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137
dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31
ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
4.3. I redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il
datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati sul conto
individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla
cassa di compensazione (art. 30ter cpv. 2 LAVS).
4.4. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata
respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può
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essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.
Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia
apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente
trattenuto i contributi all'AVS sui redditi versati o che una convenzione di
salario netto mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi
alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di
lavoro è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del
conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione
dell'assicurato, compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv.
1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui
la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato
pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del
principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le
regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito
delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in
questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d).
5.
In concreto, il ricorrente ha esibito diverse buste paga che attestano
inequivocabilmente che egli aveva lavorato alle dipendenze della ditta
B._______ a ..., nel cantone di …, negli anni 1962 (giugno, luglio,
settembre e novembre) e 1963 (da febbraio a settembre), percependo un
salario dal quale il datore di lavoro aveva dedotto i contributi all'AVS. In
questo modo, il ricorrente ha apportato la prova assoluta, o prova piena,
che il suo datore di lavoro d'allora aveva effettivamente trattenuto i
contributi all'AVS sui redditi versati, dimodoché essi devono essere
annotati sul suo conto individuale, anche se il datore di lavoro non avesse
versato i detti contributi alla cassa di compensazione pertinente (art. 30ter
cpv. 2 LAVS). Per quanto riguarda la durata contributiva e il reddito
ottenuto presso la ditta C._______ nel 1963 (quattro mesi) e 1964 (otto
mesi), essi risultano essere regolarmente iscritti nel conto individuale del
ricorrente.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione su
opposizione della CSC annullata e l'incarto rinviatole per provvedere alla
necessaria rettificazione del conto individuale del ricorrente e ad un
nuovo calcolo della rendita di vecchiaia.
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6.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato.
In concreto, non si prelevano spese processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili).
Visto l'esito della procedura, si assegna al ricorrente un'indennità di
Fr. 800..
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 24 febbraio 2011 è
annullata.
2.
Gli atti sono rinviati alla CSC per provvedere alla rettificazione necessaria
del conto individuale del ricorrente e ad un nuovo calcolo della rendita di
vecchiaia.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800..
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena AvenatiCarpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: