C-1782/2015 - Abteilung III - Revisione della rendita - Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel me...
Karar Dilini Çevir:
C-1782/2015 - Abteilung III - Revisione della rendita - Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel me...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Corte III
C-1782/2015



Sen t en z a d e l l ’ 11 a go s t o 2 0 1 6
Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Viktoria Helfenstein,
cancelliera Marcella Lurà.



Parti

A._______,
ricorrente,



contro


Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.




Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; non entrata nel merito (deci-
sione del 23 febbraio 2015).



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Fatti:
A.
Il 15 marzo 1989, l'Ufficio AI del Cantone B._______ ha deciso di erogare
in favore di A._______ – cittadino portoghese, nato il (…), coniugato, con
figli (doc. 1) – una rendita intera d’invalidità svizzera a decorrere dal 1°
novembre 1988, unitamente alle rendite completive in favore dei famigliari
(doc. 11). È stato stabilito, in virtù del rapporto nefrologico del maggio 1987,
che l'interessato era affetto da insufficienza renale cronica (doc. 2). L'assi-
curato è stato considerato invalido al 75% per qualsiasi attività da dicembre
del 1987 (doc. 9). Il diritto alla rendita intera è poi stato confermato con
comunicazioni del 22 gennaio 1991 e del 6 aprile 1994 (doc. 21 e 30).
B.
B.a Il 9 maggio 1996, a seguito del rimpatrio dell'assicurato, l'Ufficio AI del
Cantone B._______ ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 36). Il diritto alla
rendita intera d'invalidità è stato confermato con comunicazione dell'UAIE
del 17 luglio 1998 (doc. 59) e con sentenza del 22 agosto 2001 della Com-
missione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (secondo cui l'interessato era affetto da insufficienza
renale [con trapianto renale], ipertensione arteriosa, tachicardia, iperurice-
mia, iperlipidemia e presentava un'incapacità al lavoro del 70% nell'attività
di muratore, ma una capacità al lavoro del 50% in un'attività confacente
allo stato di salute da giugno del 1999 [v. in particolare i rapporti del feb-
braio 2000 e gennaio 2001 del medico dell'UAIE; doc. 65 e 74], ciò che
comportava un grado d'invalidità del 68% [doc. 82]).
B.b Il 15 settembre 2004, l'UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1° novem-
bre 2004, la rendita intera d'invalidità è sostituita da tre quarti di rendita (il
cambiamento della rendita essendo dovuto ad una modifica della legge
[entrata in vigore della IV revisione della legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità] e non ad una modifica del tasso d'invalidità; in particolare,
sulla base del rapporto dell'agosto 2004 del medico dell'UAIE [doc. 93], il
grado d'invalidità [68%] non era modificato; doc. 97). Il diritto ai tre quarti di
rendita è poi stato confermato con comunicazioni del 28 febbraio 2008 e
del 6 maggio 2011 (doc. 116 e 130; v. in particolare il rapporto dell’aprile
2011 del medico SMR, secondo cui l’interessato soffriva di insufficienza
renale cronica con stato dopo trapianto renale nonché di stato dopo inter-
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vento di protesi totale all’anca sinistra e presentava una completa incapa-
cità al lavoro nella precedente attività, ma una capacità al lavoro del 50%
in un’attività sostitutiva adeguata [doc. 129]).
C.
C.a Il 22 aprile 2014, l'UAIE ha avviato un’ulteriore procedura di revisione
della rendita (doc. 134). In particolare, ha chiesto all'Instituto de Segurancia
social di C._______ di sottoporre l'interessato a nuove visite mediche e di
far pervenire un rapporto sullo stato di salute generale (rapporto dattilo-
scritto), gli esami del sangue, un esame nefrologico (rapporto dattiloscritto)
ed un esame ortopedico (rapporto dattiloscritto; v. anche la presa di posi-
zione dell'aprile 2014 del medico SMR [doc. 132]).
C.b Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti un rapporto ne-
frologico del luglio 2014 ed uno schema posologico del luglio 2014 (doc.
138 e 139).
C.c Nel rapporto del 24 ottobre 2014, il dott. D._______, medico SMR, ha
ritenuto che la documentazione medica prodotta non fa stato di alcuna mo-
difica dell'incapacità al lavoro dell'interessato (doc. 143).
C.d Il 3 novembre 2014, l'UAIE ha comunicato all'interessato che il grado
d'invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto ai tre quarti
di rendita d’invalidità (doc. 144).
D.
D.a Con scritto del 21 novembre 2014, l'interessato ha chiesto il riesame
della sua situazione. Ha segnalato che, secondo i documenti medici, alle-
gati in copia (referti nefrologici del febbraio, luglio ed ottobre 2014; doc. 145
e 146), vi è stato un peggioramento del suo stato di salute. Egli presente-
rebbe ora pertanto una completa incapacità al lavoro in qualsiasi attività
lucrativa (doc. 147).
D.b Dalle carte processuali risultano poi essere stati prodotti un referto di
esami ematici dell'ottobre 2014, la perizia medica E 213 del novembre
2014, una relazione medica del novembre 2014 ed un rapporto ortopedico
del novembre 2014 (doc. 151 a 153 e 159).
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D.c Nei rapporti del 12 dicembre 2014 e del 9 gennaio 2015, il dott.
D._______ ha ritenuto che la documentazione medica prodotta non ap-
porta nuovi elementi clinici e neppure fa stato di una modifica dell'incapa-
cità al lavoro dell'interessato (doc. 149 e 162).
D.d Con decisione del 23 febbraio 2015 (doc. 163), che ha fatto seguito ad
un progetto di decisione del 19 dicembre 2014 (doc. 150), l'UAIE ha deciso
che, conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, non erano date le condizioni per
un esame di merito della domanda di revisione, non avendo l'assicurato
reso plausibile una modifica rilevante del grado d'invalidità.
E.
Il 16 marzo 2015, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 23 febbraio 2015
mediante il quale ha segnalato che le sue condizioni di salute sono peg-
giorate, che assume molti farmaci e che ha subito diversi ricoveri ospeda-
lieri. Ha esibito in particolare rapporti nefrologici da gennaio 1998 a maggio
2013, un rapporto cardiaco del luglio 2011, un rapporto ematologico dell’ot-
tobre 2014, un rapporto ortopedico dell’ottobre 2014 ed i referti di esami
ematici del gennaio 2015 (doc. TAF 1).
F.
Nella risposta al ricorso del 5 giugno 2015, l’autorità inferiore ha rilevato, in
virtù del rapporto del 30 maggio 2015 del proprio servizio medico, allegato
in copia, che lo stato di salute dell’interessato è peggiorato e che il mede-
simo presenta, dal 3 ottobre 2014, un’incapacità al lavoro dell’80%. L’UAIE
ha peraltro richiamato l’art. 88a cpv. 2 OAI (secondo il quale, se la capacità
di guadagno peggiora, il cambiamento va tenuto in considerazione non ap-
pena è durato tre mesi) e l’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI (secondo il quale, se
l’assicurato ha chiesto la revisione, l’aumento della rendita avviene al più
presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata), e concluso
che, conto tenuto delle menzionate norme, nel caso di specie il ricorrente
avrebbe diritto ad una rendita intera d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio
2015. L’autorità inferiore ha quindi proposto l’ammissione del ricorso, l’an-
nullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all’am-
ministrazione affinché la stessa possa rendere una nuova decisione (pe-
raltro nel merito della domanda di revisione [doc. TAF 6]).
G.
Con lettera del 19 luglio 2016 (doc. TAF 7), l’autorità inferiore ha comuni-
cato a questo Tribunale che, mediante scritto del 12 luglio 2016, allegato
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in copia, dopo aver rilevato che l’interessato eserciterebbe un’attività lucra-
tiva nel settore della costruzione (non è dato sapere da quando) e che sus-
sisterebbe dunque un sospetto di indebita percezione di prestazioni, ha
concesso al medesimo la facoltà di presentare delle osservazioni – sulla
prospettata sospensione del versamento della rendita d’invalidità (nell’am-
bito della necessaria procedura d’accertamento dei fatti; art. 55 LPGA e
art. 56 PA) – con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe
stata emessa una decisione di merito al riguardo, decisione contro la quale
l’interessato avrebbe potuto interporre ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 V 206 consid.
1.1 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per le persone
residenti all'estero
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento della decisione impu-
gnata (di non entrata nel merito della sua domanda di revisione del 21 no-
vembre 2014). La causa verte, in effetti, sulla questione di sapere se l'UAIE
abbia a ragione, o a torto, rifiutato di esaminare nel merito la domanda di
revisione della rendita presentata dal ricorrente. Per contro, non compete
a questo Tribunale di statuire anche sul merito della domanda di revisione.
Nella misura in cui è chiesto più o altro che la semplice entrata nel merito,
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il ricorso è pertanto inammissibile (cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e 116 V
265 consid. 2a).


2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
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ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 e relativi riferimenti).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). La
domanda di revisione essendo stata presentata il 21 novembre 2014, al
caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 6a revisione
della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
4.
4.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
4.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella do-
manda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di grande invalidità o
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni.
4.3
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4.3.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87 cpv.
2 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione rag-
giunga il convincimento, nel senso della verosimiglianza preponderante,
che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente su-
bentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno in-
dizi plausibili a favore della circostanza invocata, ferma restando comun-
que la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più
attento esame (v. sentenza del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008
consid. 2.2 e relativi riferimenti).
4.3.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una pre-
stazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in
giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una mo-
difica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova
domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le
allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in altri ter-
mini se l'assicurato ha reso plausibile, e non verosimile nel senso della
probabilità preponderante, una modifica significativa del suo stato di salute,
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò non è
il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con una decisione di
non entrata nel merito. A tal proposito, occorre precisare che quanto più
breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di ap-
prezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze
del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferi-
menti, 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gen-
naio 2004 consid. 3).
4.4 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la ca-
pacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si
aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità au-
menta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato
tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita, dell'assegno
per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza avviene al più presto se
l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
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Pagina 9
4.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe-
renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni
durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una
rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una
modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo-
nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di
poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re-
visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de-
termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF
133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali-
dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna-
tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es-
sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo
esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so-
stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
4.6 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac-
certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provve-
dimento litigioso (sentenza del TF I 759/06 del 5 settembre 2007; DTF 133
V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è quello
intercorrente tra il 3 novembre 2014, data della comunicazione dell'UAIE
mediante la quale è stata confermata l’erogazione di tre quarti di rendita
(v., sulla questione del valore di decisione di una comunicazione, le sen-
tenze del TF 8C_747/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 4.1 e 9C_771/2009
del 10 settembre 2010 consid. 2.1), ed il 23 febbraio 2015, data della deci-
sione impugnata. Nel caso concreto, per i motivi di cui si dirà in seguito
(cfr., in particolare, considerando 5 del presente giudizio), il ricorrente ha
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reso plausibile la sopravvenienza di circostanze – peggioramento dello
stato di salute (che l’autorità inferiore ha di principio riconosciuto essere
intervenuto a decorrere dal 3 ottobre 2014) – suscettibili di originare l'en-
trata nel merito della sua domanda di revisione del 21 novembre 2014.
5.
5.1 Questo Tribunale rileva che il 3 novembre 2014, momento in cui è stato
confermato il diritto del ricorrente all’erogazione di tre quarti di rendita d’in-
validità, è stato stabilito, segnatamente sulla base della presa di posizione
del 24 ottobre 2014 del dott. D._______, medico SMR (doc. 143), che l’in-
sorgente era affetto da insufficienza renale con trapianto renale nonché da
stato dopo intervento di protesi all’anca sinistra, ipertensione arteriosa, ta-
chicardia, iperuricemia, iperlipidemia (v. anche la presa di posizione
dell’aprile 2011 del dott. E._______, medico SMR; doc. 129).
5.2 Nell’ambito della procedura di revisione promossa con istanza del 21
novembre 2014, dai documenti medici agli atti (v., in particolare, il rapporto
ortopedico del 7 ottobre 2014, il rapporto ematologico del 31 ottobre 2014,
il rapporto medico del 3 novembre 2014 e la perizia medica E 213 del 18
novembre 2014; doc. 145, 151, 152 e 159) emerge che il ricorrente soffre
segnatamente di insufficienza renale cronica stadio 4, lombalgia, coxalgia
a sinistra (con protesi all’anca) e gonalgia bilaterale.
5.3
5.3.1 Il dott. D._______, medico dell’UAIE, nei rapporti del 12 dicembre
2014 e del 9 gennaio 2015 (doc. 149 e 162), ha ritenuto che, in virtù della
documentazione medica esibita, non è ravvisabile, rispetto a quanto rite-
nuto (nell’ottobre del 2014), alcun indizio concreto di una modifica signifi-
cativa dello stato di salute dell’insorgente (o della componente lucrativa). Il
medico ha in particolare rilevato che il rapporto ematologico dell’ottobre
2014 riferisce della presenza di una gammopatia, patologia che deve certo
essere tenuta sotto controllo, ma che non comporta alcuna incidenza cli-
nica e funzionale. Secondo il dott. D._______, non vi è motivo di ritenere
che vi possa essere stato un peggioramento dello stato di salute dell’insor-
gente suscettibile di giustificare una modifica significativa della capacità la-
vorativa (del 50%) in un’attività sostitutiva adeguata.
5.3.2 Il medesimo dott. D._______, nel rapporto del 30 maggio 2015 ha
però indicato che dagli ulteriori documenti esibiti emerge per la prima volta
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un chiaro peggioramento della funzione renale. Il valore finora non comu-
nicato della creatina (4.0) sussisterebbe già dal 3 ottobre 2014, ciò che
dimostrerebbe un peggioramento rilevante della funzione renale del tra-
piantato organo e comporta un’incapacità lavorativa dell’80% a decorrere
dal 3 ottobre 2014 (doc. TAF 6).
5.4
5.4.1 In merito a tale valutazione, e allo stato attuale degli atti di causa,
questo Tribunale rileva, dal profilo nefrologico, che l’insorgente soffre, per-
lomeno dal 1986, di un’insufficienza renale in trattamento (dapprima con
emodialisi e poi con trapianto renale; doc. 3 e 20). La situazione appare
avere subito un cambiamento significativo a partire al più tardi dal 3 no-
vembre 2014. In tale data è stato redatto un rapporto medico (doc. 152),
nel quale è evidenziata la diagnosi di insufficienza renale stadio IV ed è
pure fatto riferimento alla possibilità di un nuovo trapianto renale (v. pag.
9). Peraltro, nella perizia medica E 213 del 18 novembre 2014 (doc. 151)
è stato ritenuto un peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente
(rispetto alla precedente visita del febbraio 2011 [v. perizia medica E 213
del febbraio 2011; doc. 125]) ed è stata altresì indicata una probabile ri-
presa del trattamento di emodialisi (v. pag. 6 n. 11.11).
5.4.2 Per quanto attiene ai disturbi ortopedico-reumatologici di cui l’insor-
gente soffre, se nella perizia medica E 213 del 2 febbraio 2011 è stato dia-
gnosticato un intervento di protesi all’anca sinistra ed indicato che il ricor-
rente presentava movimenti (forza e tono) e un’andatura nella norma (pag.
3 n. 4.10), il rapporto ortopedico del 7 ottobre 2014 fa stato di lombalgia,
coxalgia e gonalgia bilaterale (doc. 159) e la perizia medica E 213 del 18
novembre 2014 (doc. 151) riferisce di una diminuzione di forza all’arto su-
periore sinistro e di una deambulazione deficitaria a sinistra (pag. 3 n.
4.10).
5.4.3 L’insorgente ha pertanto reso verosimile che sia subentrata – rispetto
alla situazione nota sino al momento della comunicazione del 3 novembre
2014 (mediante la quale è stata confermata l’erogazione della rendita [di
tre quarti] fino ad allora accordata) – una modifica del suo stato di salute
suscettibile di potere avere un’incidenza sulla sua capacità lavorativa e
dunque di giustificare l’entrata nel merito della sua domanda di revisione
del 21 novembre 2014.
5.4.4 Irrilevante per l’esito della presente causa è peraltro il fatto se le in-
formazioni di cui è venuta nel frattempo a conoscenza l’autorità inferiore, e
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sulle quali il ricorrente deve altresì ancora potersi esprimere, siano veritiere
o meno. In effetti, quand’anche il ricorrente avesse ripreso un’attività lavo-
rativa (e ciò indipendentemente dal momento della ripresa di tale attività)
nulla cambia alla necessità di un esame di merito della sua domanda di
revisione, quand’anche l’autorità inferiore volesse poi procedere, fermo re-
stando l’adempimento delle necessarie condizioni, alla riduzione o alla
soppressione della rendita retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante, in particolare nell’ipotesi in cui l’erogazione in-
debita fosse dovuta alla violazione dell’obbligo di informare da parte del
ricorrente (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI in combinazione con l’art. 77 OAI).
6.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso è accolto, la decisione impu-
gnata (di non entrata nel merito sulla domanda di revisione presentata dal
ricorrente il 21 novembre 2014) è annullata e gli atti di causa sono rinviati
all'autorità inferiore affinché la stessa entri nel merito della menzionata do-
manda di revisione ed emani una nuova decisione, questa volta di merito
della domanda di revisione.
7.
Giova altresì rilevare che – in considerazione del fatto che l'autorità infe-
riore ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa emani una nuova decisione (di merito; doc. TAF 6), proposta che è
accolta in questa sede – la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 5
giugno 2015 e gli annessi richiesta di valutazione medica del 22 maggio
2015 e rapporto del servizio medico dell'UAIE del 30 maggio 2015 sono
trasmessi al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date
le richiamate circostanze, non era necessario accordare al ricorrente la fa-
coltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente
giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
8.
8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA).
8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non
risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativa-
mente elevate in relazione alla procedura in corso, non si giustifica l'attri-
buzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
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nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto, nel senso che la de-
cisione impugnata del 23 febbraio 2015 è annullata e gli atti di causa sono
rinviati all'UAIE affinché entri nel merito della domanda di revisione ed
emani una nuova decisione, questa volta di merito, ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie
della risposta al ricorso, della richiesta di valutazione medica e del
rapporto medico)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)


Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà


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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: