BStGer - SK.2016.57 - Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup). - Strafkammer
Karar Dilini Çevir:

Sentenza del 31 maggio 2017
Corte penale
Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio,
Presidente del Collegio giudicante,
Miriam Forni e Giuseppe Muschietti,
Cancelliera Francesca Pedrazzi
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA-
ZIONE, rappresentato dal Procuratore federale
Alfredo Rezzonico,

contro

1. A., patrocinato d’ufficio dall’avv. Lorenza
Rossini Scornaienghi,

2. B., patrocinata d’ufficio dall’avv. Hugo Haab,

3. C., patrocinata d’ufficio dall’avv. David Simoni.


Oggetto
Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stu-
pefacenti

B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l


Numero dell ’ incarto: SK.2016.57

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Fatti:
A. Nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (n. SV.09.0165-RA),
condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) e
sfociato nella sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale
SK.2014.34 del 13 maggio 2015 (cl. 7 p. 23.1.4 e segg.), A. e B. sono stati sentiti
il 23 marzo 2015 nella sede dibattimentale in qualità di persone informate sui fatti
(cl. 4 p. 12.3.4 e segg. [A.]; p. 12.2.4 e segg. [B.]). Sulla scorta di quanto da loro
dichiarato durante i dibattimenti, in data 17 aprile 2015 il MPC ha dato mandato
alla Polizia giudiziaria federale (in seguito: “PGF”) di allestire un rapporto
preliminare d’inchiesta su A. e B. (cl. 1 p. 10.1.1 e seg.).
B. Alla luce di quanto riportato nel rapporto del 21 maggio 2015 della PGF (cl. 1
p. 10.2.1 e segg.), il 30 luglio 2015 il MPC ha aperto un’istruzione penale
(n. SV.15.0406-RA) nei confronti di A. per titolo di infrazione alla Legge federale
sugli stupefacenti (RS 812.121; LStup) ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 e 2 LStup
(p. 1.0.1).
C. Su richiesta del MPC (cl. 1 p. 2.1.6 e seg.), in data 18 agosto 2015 il Ministero
pubblico del Cantone Ticino ha acconsentito a che il procedimento a carico di A.
per il reato di cui all’art. 19 LStup venisse istruito dal MPC (p. 2.1.8). A tal
proposito, va menzionato che il Ministero pubblico del Cantone Ticino aveva sin
dal 2007 svolto indagini relative a traffici tra il Sud America e l’Europa nell’ambito
dell’inchiesta denominata “E.”, sfociata nella sentenza della Corte delle assise
criminali del 12 febbraio del 2010 nei confronti di F., G., H., I., J. e K. (v. cl. 6
p. 18.1.161 e segg.).
D. L’inchiesta condotta nei confronti di A. è stata successivamente estesa, il
27 agosto 2015, all’ipotesi di reato di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP
(cl. 1 p. 1.0.2); ipotesi di reato che è stata in seguito abbandonata, tramite
decisione del 13 settembre 2016 (cl. 1 p. 3.0.3 e segg.).
E. Il 2 dicembre 2015, l’indagine esperita ha in seguito portato il MPC a estendere
il procedimento penale. L’indagine è così stata estesa anche a B. moglie di A.,
per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19
cpv. 1 e 2 LStup (cl. 1 p. 1.0.3), e, il 5 febbraio 2016, nei confronti di C., per la
medesima ipotesi di reato (p. 1.0.4).
F. Mediante scritto del suo difensore del 20 gennaio 2016, B. ha chiesto al MPC di
procedere nei suoi confronti con rito abbreviato (cl. 1 p. 4.1.1). Il 25 gennaio
seguente il MPC ha accolto la suddetta richiesta (p. 4.1.2 e seg.) e, in data
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2 agosto 2015, ha conseguentemente disgiunto il procedimento condotto nei
confronti di B. dal procedimento penale federale n. SV.15.0406-RA (p. 3.0.1 e
seg.), per poi ricongiungerlo, il 13 settembre 2016, al predetto procedimento
penale principale, in seguito alla mancata accettazione da parte dell’imputata
dell’atto d’accusa con il dispositivo di sentenza (p. 1.0.5 e seg.).
G. In data 28 novembre 2016 il MPC ha promosso l’accusa dinanzi al Tribunale
penale federale nei confronti di A., B. e C. per titolo di infrazione aggravata alla
Legge federale sugli stupefacenti (cl. TPF p. 8.100.1 e segg.). La procedura è
stata aperta e condotta dalla Corte penale con il numero di ruolo SK.2016.57.
H. I pubblici dibattimenti sono stati indetti a partire dal 3 aprile 2017.
Gli imputati A. e B. si sono presentati all’apertura dei pubblici dibattimenti,
contrariamente all’imputata C. (cl. TPF p. 8.920.2).
In tale occasione, il difensore dell’imputata C. ha prodotto agli atti un certificato
medico, datato 30 marzo 2017, firmato dalla Dr. L. del centro “Medicina delle
dipendenze” di Chiasso (cl. TPF p. 8.925.1).
La Corte, preso atto dell’assenza dell’imputata C., regolarmente citata ai
dibattimenti di primo grado, ha indetto una nuova udienza per l’8 maggio 2017
(cl. TPF p. 8.920.4).
I. Il predetto certificato è stato in seguito completato da un ulteriore certificato
medico, datato 3 aprile 2017, sempre a firma della Dr. L., inoltrato alla Corte
dall’avv. Simoni tramite scritto del 5 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.523.3 e seg.).
J. Su richiesta della Corte, il 6 aprile 2017 l’imputata C. ha svincolato la Dr. L.
nonché il personale medico del centro “Medicina delle dipendenze” di Chiasso
dal segreto professionale (cl. TPF p. 8.523.5 e segg.).
K. Il Presidente del Collegio giudicante, preso atto del certificato medico datato
30 marzo 2017 relativo a C. (v. supra, consid. H), previo contatto telefonico del
4 aprile 2017 col Dr. med. M. (cl. TPF p. 8.293.1), ha informato le parti di voler
conferire mandato al predetto medico FMH in Psichiatria e Psicoterapia al fine di
valutare la capacità dibattimentale dell’imputata C., invitandole nel contempo a
determinarsi ai sensi dell’art. 184 cpv. 3 CPP, entro il 7 aprile 2017 (cl. TPF
p. 8.300.11).
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Entro il termine assegnato, il MPC ha comunicato di non avere riserve né quanto
alla designazione del perito nella persona del Dr. med. M., né in merito al
mandato conferito a quest’ultimo (cl. TPF p. 8.510.13); il difensore di C. ha
comunicato il suo nulla osta quanto alla valutazione peritale della capacità
dibattimentale dell’imputata ad opera del Dr. med. M., trasmettendo nel
contempo un ulteriore certificato medico, datato 3 aprile 2017, a firma della Dr. L.
(cl. TPF p. 8.523.3 e segg.; v. supra, consid. I); le altre parti non si sono
pronunciate in merito.
In data 10 aprile 2017, il Presidente del Collegio giudicante ha dunque nominato
il Dr. med. M. quale perito ai sensi dell’art. 184 cpv. 1 CPP nell’ambito della
presente causa, al fine di valutare la capacità dibattimentale dell’imputata C.
(cl. TPF p. 8.293.12 e segg.).
Il 24 aprile 2017, il Dr. med. M. ha consegnato al Tribunale la sua perizia scritta
(cl. TPF p. 8.293.27 e segg.). Il perito è giunto alla conclusione che, dal punto di
vista psichiatrico forense, l’imputata “appare in condizioni di salute psichica tali
da poter presenziare al dibattimento previsto per i giorni 8/9/10 maggio, sempre
che - com’è ovvio - non subentrino nel frattempo mutamenti importanti delle sue
condizioni di salute.” (p. 8.293.31).
Con scritto del 24 aprile 2017, il Presidente del Collegio giudicante ha trasmesso
alle parti la perizia del Dr. med. M., invitandole a pronunciarsi ai sensi dell’art. 188
CPP entro il 28 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.300.12 e seg.). Il MPC, entro il termine
impartito, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cl. TPF
p. 8.510.14). Pure il difensore di C., tramite scritto del 28 aprile 2017, inviato il
2 maggio 2017, ha riferito di non avere osservazioni in merito alla perizia (cl. TPF
p. 8.523.12), mentre le altri parti sono rimaste silenti.
L. La nuova udienza, rispettivamente la continuazione dell’udienza ha avuto luogo
dall’8 al 9 maggio 2017 presso il Tribunale penale federale di Bellinzona.
L’imputata C. si è presentata ai pubblici dibattimenti - seppur con un’ora
abbondante di ritardo. Gli imputati A. e B. non si sono presentati (cl. TPF
p. 8.920.8).
La Corte ha quindi deciso di procedere secondo la procedura ordinaria contro i
tre imputati (cl. TPF p. 8.920.9 e seg.).
M. In esito al dibattimento, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
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M.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di dichiarare:
1. l’imputato A. colpevole per ripetuta infrazione aggravata alla legge federale
sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, reato realizzato nel 2007, e di
condannarlo a una pena detentiva di quattro anni e otto mesi;
2. l’imputata B. colpevole per ripetuta infrazione aggravata alla legge federale
sugli stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, reato realizzato nel 2007, e di
condannarla a una pena detentiva di tre anni e quattro mesi;
3. l’imputata C. colpevole per infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, reato realizzato nel 2007, e di
condannarla a una pena detentiva di due anni e sei mesi, il MPC non
opponendosi alla sospensione condizionale parziale ai sensi dell’art. 43 CP.
Il MPC ha inoltre postulato la presa a carico parziale delle spese del
procedimento cagionate da ciascun accusato.
M.2 La difesa dell’imputato A. ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale
federale di ridurre massicciamente la pena proposta dalla pubblica accusa.
M.3 La difesa dell’imputata B. ha chiesto:
- la piena assoluzione;
- in via subordinata, di condannare l’imputata a una pena detentiva non
superiore ai sei mesi, a complemento di quella emanata dal Tribunale francese
del 3 aprile 2009, da sospendere con la condizionale ai sensi dell’art. 42 CP
per un periodo di prova di due anni.
M.4 La difesa dell’imputata C. ha chiesto:
- l’assoluzione per l’imputata C. e, di conseguenza, che all’imputata sia
assegnata l’indennità richiesta con relativa istanza (v. cl. TPF p. 8.925.99 e
segg.; v. infra, consid. 18);
- nella denegatissima ipotesi in cui si dovesse pronunciare un giudizio di
colpevolezza, in considerazione del lungo tempo intercorso nonché della
crassa violazione del principio di celerità, che la stessa sia massicciamente
ridotta rispetto a quanto prospettato dall’accusa, e ad ogni modo pronunciata
una pena integralmente al beneficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP.
N. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica in data
31 maggio 2017, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, alla
presenza degli imputati A., B. e C. (v. cl. TPF p. 8.920.15).
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O. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del
necessario, nei considerandi che seguono.

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La Corte considera in diritto:
Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali
1. Competenza della Corte
1.1 Le parti non hanno sollevato alcuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni
(v. cl. TPF p. 8.920.10).
Ciononostante la Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza
giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del
Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014, consid. 1). Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, considerati i principi dell’efficienza e
della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa la
Corte penale del Tribunale penale federale può negare l’esistenza della
competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF
133 IV 235 consid. 7.1). Inoltre, se le autorità federali e cantonali responsabili del
perseguimento penale si sono accordate sulla giurisdizione federale,
quest’ultima può essere messa in discussione dalla Corte penale del Tribunale
penale federale soltanto se l’accordo è frutto di un esercizio propriamente
abusivo del potere d’apprezzamento (DTF 132 IV 89 consid. 2).
Nel caso concreto, il procedimento è stato avviato dal MPC sulla scorta di quanto
dichiarato da due degli imputati dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale
federale durante i dibattimenti di un altro procedimento (v. supra, consid. A).
Nella fattispecie, le autorità di perseguimento cantonali e federali si sono
accordate quanto al perseguimento ad opera del MPC delle infrazioni dedotte in
accusa dinanzi alla scrivente Corte (v. supra, consid. C).
Alla luce di quanto precede, la competenza della Corte penale è assodata, non
sussistendo motivi particolarmente validi per declinarla.
2. Procedura applicabile
2.1 Il Presidente del Collegio giudicante, tramite decreto ordinatorio del 15 febbraio
2017 (cl. TPF p. 8.280.3 e segg.), ha fissato i dibattimenti della causa dal 3 al
7 aprile 2017, il 6 e 7 aprile essendo giorni di riserva. Le parti sono quindi state
citate a comparire tramite citazioni del 17 febbraio 2017, debitamente notificate
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agli imputati (cl. TPF p. 8.831.1 e segg.; p. 8.831.6 e segg. [A.]; p. 8.832.1 e
segg.; p. 8.832.7 e segg. [B.]; p. 8.833.1 e segg. [C.]).
Il 3 aprile 2017 gli imputati A. e B. si sono presentati ai pubblici dibattimenti,
contrariamente all’imputata C. (cl. TPF p. 8.920.2) (v. supra, consid. H). In sede
dibattimentale, il difensore dell’imputata C. ha presentato un certificato medico,
datato 30 marzo 2017, firmato dalla Dr. L. del centro “Medicina delle dipendenze”
di Chiasso (cl. TPF p. 8.925.1). La Corte ha preso atto dell’assenza dell’imputata
C. benché regolarmente citata a comparire ai dibattimenti. In applicazione
dell’art. 366 cpv. 1 prima frase CPP, la predetta autorità ha indetto una nuova
udienza per l’8 maggio 2017 (cl. TPF p. 8.920.4).
La Corte ha quindi provveduto a citare le parti a tale nuova udienza mediante le
citazioni del 4 aprile 2017, debitamente notificate agli imputati (cl. TPF
p. 8.831.18 e segg. [A.]; p. 8.832.17 e segg. [B.]; p. 8.833.7 e segg. [C.]).
Alla riapertura dei dibattimenti (v. supra, consid. L), in data 8 maggio 2017, alle
ore 09:12 non era presente in aula alcuno dei tre imputati (v. cl. TPF p. 8.920.7).
Alle ore 10:19 il Presidente del Collegio giudicante ha cionondimeno potuto
constatare l’arrivo in aula dell’imputata C., che ha dato seguito spontaneamente
alla citazione della Corte, seppur con un’ora abbondante di ritardo (p. 8.920.8).
Per quel che concerne invece gli imputati A. e B., non avendo essi dato
spontaneamente seguito alle citazioni del 4 aprile 2017, il Presidente del Collegio
giudicante ha emanato un mandato di accompagnamento coattivo nei loro
confronti (cl. TPF p. 8.831.24 e seg. [A.]; p. 8.832.23 [B.]. Ciononostante, non è
stato possibile reperire né l’imputato A. né l’imputata B. (p. 8.831.26 e segg.
[rapporto di esecuzione]; p. 8.831.30 [nota telefonica]).
2.2 La Corte, preso atto dell’assenza in aula l’8 maggio 2017 degli imputati A. e B.,
si è chinata sulla questione della procedura applicabile (v. cl. TPF p. 8.920.9 e
seg.).
Il Collegio giudicante ha rilevato che i dibattimenti sono iniziati il 3 aprile 2017 alla
presenza degli accusati A. e B. Tale fatto esclude l’applicazione della procedura
contumaciale. Infatti, anche per la dottrina è determinante, onde applicare la
procedura ordinaria o la procedura contumaciale, la presenza dell’imputato
all’apertura dei primi dibattimenti (MAURER in: NIGGLI/HEER/WICHPRÄCHTIGER
(editori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 196-457
StPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 19 ad art. 366 CPP e dottrina citata). Nella
fattispecie, per i predetti imputati i dibattimenti sono iniziati il 3 aprile 2017, e poco
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importa se a causa dell’assenza di un altro imputato il dibattimento ha dovuto
essere differito. Ne consegue che i dibattimenti si sono svolti conformemente alla
procedura ordinaria nei confronti di A. e B. Tale procedura è altresì applicabile
all’imputata C., in quanto ella si è presentata ai dibattimenti in data 8 maggio
2017.
3. Diritto applicabile
3.1 L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di
chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando
il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo
iniquo, ma violerebbe altresì il principio “nullum crimen sine lege” contenuto
nell’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in
vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d).
3.2 Costituisce deroga a questo principio la regola della “lex mitior” di cui all’art. 2
cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni
commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato
posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al
momento dell’infrazione.
La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e
il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel
caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio
2006 consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; RIKLIN, Revision des Allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006
p. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti
legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni
contemplate nelle vecchie e nella nuova legge, la pena massima comminabile
essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo
diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento
della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi
dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza
del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In
ossequio al principio dell’alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono
venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio
2008, consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il
medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l’infrazione
commessa e, dall’altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta.
Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF
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134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale
6B_33/2008 del 12 giugno 2008, consid. 5.1).
3.3 Nel caso in esame, tutti i reati per i quali è stata promossa l’accusa nei confronti
degli imputati sarebbero stati commessi fra il maggio e l’agosto del 2007, dunque
prima del 1° luglio 2011, data in cui è entrata in vigore la revisione parziale della
LStup (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle modifiche anche
agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup, che verranno esposte in dettaglio in
seguito (v. infra, consid. 4).
3.4 Nel presente caso occorrerà dunque determinare quale sia il diritto più favorevole
agli imputati.
Sull’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
4. Ai tre imputati viene rimproverata l’infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a LStup, per fatti che
sarebbero occorsi nei mesi di maggio-giugno e agosto dell’anno 2007.
4.1 Come esposto in precedenza, il 1° luglio 2011 è entrata in vigore la revisione
parziale della LStup (RU 2009 2623), con la quale sono state apportate delle
modifiche anche agli elementi costitutivi dell’art. 19 LStup. Conseguentemente,
occorre determinare, per ciascun imputato, quale sia il diritto applicabile
(v. supra, consid. 3). È d’uopo menzionare, per completezza, che il 1° ottobre
2013 sono state introdotte ulteriori modifiche alla LStup (RU 2013 1451), che
però non interessano la presente fattispecie.
4.2 Tanto l’art. 19 n. 1 vLStup quanto l’art. 19 cpv. 1 LStup sanzionano chiunque,
intenzionalmente e senza essere autorizzato, segnatamente acquista, trasporta,
importa, esporta, deposita, detiene, distribuisce, procura, negozia per terzi o
vende stupefacenti, fa preparativi a questi scopi, finanzia un traffico illecito di
stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Come l’art. 19 n. 1 vLStup,
la nuova disposizione reprime ogni atto che contribuisce o può contribuire alla
messa in circolazione di stupefacenti o a renderli accessibili a eventuali
consumatori (DTF 120 IV 334 consid. 2a). Lo scopo di questa disposizione è
d’evitare qualsiasi lacuna nella catena tra produttore e consumatore di
stupefacenti (DTF 133 IV 187 consid. 3.2; CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3a ed., Berna 2010, n. 17 ad art. 19 LStup).
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Per pronunciare una sentenza di condanna è sufficiente che uno degli atti per i
quali è promossa l’accusa e che si riferiscono allo stesso tipo e alla stessa
quantità di droga sia di fatto provato e rientri, dal punto di vista giuridico, in una
delle varianti di fattispecie dell’art. 19 n. 1 LStup. L’imputato non può essere
punito più volte per diversi atti relativi alla medesima sostanza stupefacente (TPF
2006 221 consid. 2.2.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2008.3
dell’8 gennaio 2009, consid. 3; SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 2.1).
La fattispecie di cui all’art. 19 LStup, rispettivamente dell’art. 19 vLStup,
costituisce un reato di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 60 consid. 2); in tal
senso, la disposizione reprime gli atti che in generale creano un rischio
accresciuto di lesione del bene giuridicamente protetto (salute pubblica)
indipendentemente dalla realizzazione concreta di un pericolo. La perpetrazione
dell’atto è sufficiente senza che occorra provare che il pericolo si sia realizzato o
che fosse voluto dall’autore (DTF 118 IV 200 consid. 3f). L’autore è punito
qualora abbia commesso uno degli atti considerati come pericolosi e repressi
dalla legge, senza che sia necessario dimostrare che l’atto abbia contribuito al
consumo di stupefacenti o abbia causato la tossicodipendenza di persone.
4.3 Tanto per il vecchio quanto per il nuovo diritto, l’infrazione all’art. 19 della LStup
è un reato intenzionale; l’intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi
dell’infrazione. L’autore deve adottare intenzionalmente il comportamento
proibito; egli deve sapere che ha a che fare con delle sostanze stupefacenti e
che non gode di autorizzazioni previste dalla legge. Il dolo eventuale è sufficiente
alla realizzazione dell’infrazione (DTF 126 IV 198 consid. 2). La disposizione in
vigore prima del 1° luglio 2011, a differenza di quella attuale, prevedeva pure la
punibilità delle infrazioni per negligenza (art. 19 cpv. 3 vLStup). Il nuovo diritto
sarà quindi applicabile in caso di commissione per negligenza delle infrazioni di
cui al n. 1 dell’art. 19 vLStup, ritenuto che, attualmente, la commissione per
negligenza non è più punibile (FF 2006 7918); ciò non ha però alcun influsso nel
caso concreto, posto che a nessuno dei tre imputati viene rimproverata
un’infrazione commessa per negligenza.
4.4 Sia per il nuovo che per il vecchio diritto, nei casi qualificati di cui all’art. 19 cpv. 2
LStup la sanzione è la pena detentiva non inferiore a un anno, alla quale può
essere cumulata una pena pecuniaria. Per entrambi i diritti, la sanzione massima
comminabile è quindi di 20 anni di pena detentiva (art. 40 CP; art. 35 vCP),
cumulabile con una pena pecuniaria (FF 2006 7917).
La presenza di più motivi qualificanti non consente di superare il limite superiore
della pena edittale (sentenza del Tribunale federale 6S.52/2007 del 23 marzo
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2007, consid. 2). Basta che una sola circostanza aggravante sia adempiuta
perché sia dato il caso grave e perché sia applicabile il quadro più rigoroso della
pena; l’adempimento di una circostanza aggravante ulteriore può pertanto influire
soltanto entro il quadro più rigoroso della pena (DTF 120 IV 330 consid. 1; HUG-
BEELI, Betäubungsmittelgesetz, Kommentar, Basilea 2016, n. 985 ad art. 19
LStup).
Prima del 1° gennaio 2011 un caso era grave, in particolare, qualora l’autore
sapeva o doveva presumere che l’infrazione si riferiva a una quantità di
stupefacenti che poteva mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19
n. 2 lett. a vLStup); agiva come membro di una banda, costituitasi per esercitare
il traffico illecito di stupefacenti (art. 19 n. 2 lett. b vLStup); realizzava, trafficando
per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 n. 2
lett. c vLStup).
Secondo il nuovo diritto, la condotta qualificata è data se l’autore sa o deve
presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo
la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup); agisce come membro di
una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di
stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup); realizza, trafficando per mestiere, una
grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole (art. 19 cpv. 2 lett. c LStup) o,
per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri
di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze
(art. 19 cpv. 2 lett. d LStup).
La legge attualmente in vigore ha dunque introdotto una nuova aggravante
inesistente nella vecchia disposizione e appare dunque astrattamente meno
favorevole rispetto al diritto previgente; siccome nessuno degli odierni imputati è
accusato di infrazione aggravata alla LStup giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. d LStup,
ciò concretamente non ha alcun influsso.
Lo scopo della qualifica dei casi cosiddetti gravi è di colpire più severamente gli
spacciatori del mercato nero della droga che non sono tossicodipendenti e che
senza ritegno traggono profitto a scapito della salute dei loro clienti (FF 2006
7916). Rispetto al vecchio diritto, il nuovo art. 19 cpv. 2 LStup limita le situazioni
aggravate a quattro situazioni distinte scegliendo una versione tassativa delle
aggravanti più conforme al principio della legalità (soppressione delle
formulazioni “insbesondere”, “notamment” e “in particolare” presenti nelle
versioni in lingua tedesca, francese e italiana nel vecchio diritto; cfr. CORBOZ,
op. cit., n. 73 ad art. 19 LStup).
- 13 -
4.4.1 In merito alla prima circostanza aggravante (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il nuovo
diritto corrisponde per lo più al diritto previgente; la nozione di quantità è però
stata eliminata dalla disposizione, siccome la pericolosità che la sostanza
rappresenta per la salute non dipende unicamente da questo criterio, ma pure da
altri fattori, quali il rischio di un dosaggio eccessivo, la modalità d’uso
problematica o il consumo di miscele (FF 2006 p. 7916 e seg. [it.]; BBI 2006
p. 8612 [t.]; FF 2006 p. 8178 [fr.]; HUG-BEELI, op. cit., n. 992 ad art. 19 LStup).
Ciononostante, la quantità e la qualità della sostanza concorrono in misura
determinante, motivo per il quale la giurisprudenza sviluppata finora sulla
questione della quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di
parecchie persone è ancora attuale (HUG-BEELI, op. cit., n. 1103 ad art. 19 LStup,
e riferimenti citati).
La giurisprudenza ha precisato che si è in presenza di una quantità di
stupefacente che può mettere in pericolo la salute di “parecchie persone” qualora
la salute di 20 persone può essere messa a repentaglio (DTF 121 IV 334
consid. 2a). Per determinare la quantità a partire dalla quale la salute di
parecchie persone può essere messa in pericolo va presa in considerazione la
natura della sostanza stupefacente (DTF 108 IV 63 consid. 2a). Secondo la
giurisprudenza, ciò è il caso segnatamente per le seguenti quantità: 12 grammi
di eroina, 18 grammi di cocaina, intesi come stupefacenti puri (DTF 109 IV 143
consid. 3b; 119 IV 180 consid. 2d; CORBOZ, op. cit., n. 81 ad art. 19 LStup). Se il
grado di purezza non può essere determinato perché lo stupefacente non è stato
sequestrato, si potrà ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza
sia di qualità media, fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che
la sostanza fosse particolarmente pura o particolarmente tagliata (DTF 138 IV
100 consid. 3.5). In simili casi sono d’ausilio le statistiche pubblicate annualmente
dalla Società svizzera di medicina legale relative alla cocaina
confiscata in Svizzera (http://www.sgrm.ch/chemie/fachgruppe-forensische-
chemie/statistiken-kokain-und-heroin.html).
Per quel che concerne il diritto applicabile, si rileva che il nuovo diritto parrebbe
astrattamente meno favorevole agli imputati in quanto l’aggravante potrebbe
essere adempiuta anche in presenza di quantità di stupefacente inferiore a quello
ritenuto a rischio per la salute di molte persone dalla giurisprudenza relativa alla
vecchia disposizione. In concreto tuttavia, poiché la quantità di cocaina trafficata
dagli imputati è di molto superiore a quella determinante il caso grave secondo
la giurisprudenza (v. infra, consid. 7), la questione resta di mera natura teorica.
4.5 Il nuovo art. 19 cpv. 4 LStup prevede, contrariamente all’art. 19 n. 4 vLStup, che,
in caso di reati commessi all’estero, è applicabile la legge del luogo in cui l’atto è
- 14 -
stato commesso, se questa è più favorevole all’autore. Pertanto, nell’eventualità
in cui all’imputato sia rimproverato un atto commesso all’estero, troverà
applicazione il nuovo diritto in quanto più favorevole. Nel caso in esame, agli
imputati è rimproverato di avere trasportato, importato dal Brasile alla Svizzera
ed esportato dalla Svizzera verso l’Italia sostanza stupefacente; i reati dedotti in
accusa sono quindi stati commessi anche in Svizzera, pertanto l’art. 19 cpv. 4
LStup non ha alcun influsso sulla determinazione del diritto applicabile al caso
concreto.
4.6 Contrariamente al vecchio diritto, la nuova disposizione prevede due forme di
attenuazione della pena: ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. a, chi compie preparativi
di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. g beneficia di attenuazione della pena (FF 2006 7917).
Un’ulteriore attenuazione della pena è concessa nei casi di cui all’art. 19 cpv. 3
lett. b, ossia ai piccoli trafficanti tossicodipendenti. L’art. 19 cpv. 2 si riferisce
invece ai trafficanti non tossicodipendenti che ottengono guadagni sul mercato
della droga (FF 2006 7917). Nella fattispecie, il nuovo diritto, appare su questo
punto astrattamente più favorevole agli imputati. In concreto però, siccome gli atti
rimproverati dal magistrato requirente non rientrano nei casi sopra descritti, gli
imputati non potrebbero comunque beneficiare di tali circostanze attenuanti.
4.7 L’azione penale per il reato di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup attualmente si prescrive
in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP); mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si
prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP). Per
quel che concerne il reato qualificato, il termine di prescrizione è di 15 anni
(art. 97 cpv. 1 lett. b CP; art. 97 cpv. 1 lett. b vCP; art. 70 cpv. 1 lett. b vCP).
4.8 Alla luce di quanto precede, nel caso concreto, il diritto attuale non risulta più
favorevole agli imputati rispetto al diritto previgente. In conclusione, alla
fattispecie è applicabile il diritto previgente.
4.9 Ai tre imputati è rimproverata l’infrazione aggravata alla Legge federale sugli
stupefacenti giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a LStup, per fatti che
sarebbero occorsi nei mesi di maggio-giugno e agosto dell’anno 2007.
La Corte ha quindi trattato le singole condotte rimproverate agli imputati
procedendo in ordine cronologico e, ove necessario, in virtù dell’economia
processuale, ne ha congiunto la trattazione.
Il Collegio si è dunque chinato in entrata sui traffici che sarebbero avvenuti nel
maggio-giugno del 2007 (v. infra, consid. 5), trattando dapprima il rimprovero
mosso a B. vertente sul trasporto di cocaina dal Brasile alla Svizzera (§1.2.1), e
- 15 -
in seguito i rimproveri mossi a A. quanto al trasporto dalla Svizzera verso l’Italia
della medesima sostanza, trasporto che avrebbe avuto luogo tra maggio e il
12 giugno (§1.1.1 e §1.1.2).
In secondo luogo la Corte ha esaminato i traffici che sarebbero occorsi
nell’agosto del medesimo anno (v. infra, consid. 6), chinandosi anzitutto sui
rimproveri mossi agli imputati quanto al trasporto di cocaina dal Brasile alla
Svizzera (A. §1.1.3; B. §1.2.2; C. §1.3.1), e poi sulle accuse portanti sul trasporto
di cocaina dalla Svizzera verso l’Italia mosse a A. (§1.1.4) nonché a B.(§1.2.3).
5. Traffici occorsi nel maggio-giugno del 2007
5.1 In particolare, al capo d’accusa 1.2.1, a B. viene rimproverato di avere, tra il
24 maggio 2007 e il 12 giugno 2007, personalmente trasportato, esportato ed
importato dal Brasile alla Svizzera, con un volo aereo da BR-Fortaleza a Zurigo,
proseguendo poi il viaggio da Zurigo a Lugano in auto, prendendo poi alloggio
presso l’hotel N. di Paradiso-Lugano, con il ruolo di corriere, un quantitativo
complessivo di tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con un
grado di purezza valutato all’83-96%, occultato nel doppiofondo di due valigie,
nell’ambito di un traffico effettuato da O., P., Q. e altri quattro corrieri, identificati
in R., S., G. e T., nel quale sarebbero stati trafficati complessivamente 16
chilogrammi di cocaina.
5.1.1 B. ha ammesso la sua implicazione nel traffico in parola già nel corso di un
interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità giudiziaria francese
(cl. 7 p. 18.2.41 e segg.; p. 18.2.43 e seg.), nell’ambito del procedimento penale
aperto nei suoi confronti in Francia in seguito al suo arresto, occorso il
14 dicembre 2007 a F-Metz, essendo stata trovata in possesso, unitamente al
compagno A., di circa nove chilogrammi di cocaina celati nel doppiofondo di
cinque valigie (cl. TPF p. 8.8.280.10 e segg.). L’interrogatorio reso da B. il
18 dicembre 2007, è stato acquisito rogatorialmente dal MPC nell’ambito del
procedimento “D.” (cl. 7 p. 18.2.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria
internazionale del 27 maggio 2010]; p. 18.2.32 [trasmissione degli atti dall’Ufficio
federale di giustizia del 22 luglio 2010]) e successivamente, tramite decreto del
12 ottobre 2015, è stato versato agli atti della presente causa (cl. 2 p. 10.3.1 e
segg.).
Nel corso del succitato interrogatorio, B. ha riferito che il viaggio durante il quale
è stata arrestata in flagranza di reato era il terzo che effettuava in qualità di
corriere di sostanza stupefacente (cl. 7 p. 18.2.43 e seg.). Ella ha difatti riferito di
- 16 -
altri due precedenti viaggi: uno occorso nel maggio del 2007, durante il quale ha
conosciuto A., l’altro del luglio del 2007.
A proposito del primo viaggio da lei effettuato, ella ha riferito quanto segue: “Le
premier voyage avait eu lieu en mai 2007. J’étais avec S., Q., R. G. nous attendait
à FORTALEZA. Chacun avait une grande et une petite valises sauf Q., je savais
que de la cocaine se trouvait dans les valises. Je le savais car R. m’avait déjà
proposé de transporter de la cocaine en EUROPE en décembre 2006, mais
j’avais refusé car je pouvais alors subvenir à mes besoins. À l’époque il m’avait
proposé 5000 Reals c’est-à-dire environ 2000€. En mai je n’avais plus d’argent
pour nourrir mon enfant et R. m’a alors proposé d’effectuer ce transport de deux
valises à destination de la SUISSE à ZURICH, moyennant le versement d’une
somme de 2000€. Chacune des personnes précitées sauf Q., avait deux valises,
une grande et une petite contenant respectivement 2 et 1 kilos de cocaine. Nous
avons fait le trajet CURITIBA-BRASILIA-FORTALEZA-LISBONNE-ZURICH. À
ZURICH, c’est AA., BB., CC. et deux autres personnes que je ne connais pas
sont venus nous chercher à bord de deux voitures dont je ne connais pas les
marques, l’une était une espèce de GOLF et l’autre une espèce d’ESPACE
pouvant contenir 8 personnes. De là nous sommes allés à LUGONA à l’hôtel N.
où nous avons déposé les valises. Mon fiancé ne faisait pas partie de ce voyage.
À l’hôtel c’est A. qui est venu chercher les valises pour les amener à ROME en
ITALIE dans la maison de DD. Là Q. pensait que nous étions poursuivis pas la
Police, il a alors pris un taxi pour nous amener à LYON en FRANCE où nous
sommes resté deux jours avant de repartir à BARCELONE et de reprendre
l’avion pour le BRESIL.” (cl. 7 p. 18.2.44).
5.1.1.1 Per il traffico conclusosi il 14 dicembre 2007 con l’arresto di B. e A. in Francia, il
2 settembre 2009 la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel de
Nancy ha condannato B. a una pena detentiva di 24 mesi (cl. TPF p. 8.222.12 e
seg.; p. 8.280.10 e segg.), e A. a una pena detentiva di 30 mesi (cl. TPF
p. 8.221.8 e seg.; p. 8.280.10 e segg.).
5.1.2 B. il 22 febbraio 2011 è stata sentita in qualità di testimone dalle autorità
giudiziarie portoghesi su richiesta del MPC nell’ambito del procedimento penale
denominato “D.” (cl. 7 p. 18.3.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria
internazionale in materia penale del 15 settembre 2010]; p. 18.3.49 e segg.
[verbale di interrogatorio in portoghese]; p. 18.3.80 e segg. [verbale di
interrogatorio in italiano]). I predetti atti sono stati acquisiti all’incartamento della
presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.).
- 17 -
5.1.2.1 Nell’interrogatorio del 22 febbraio 2011 di B. summenzionato, ella è stata sentita
in qualità di testimone, posta sotto giuramento e con l’obbligo di dire la verità,
come si evince dal verbale di interrogatorio stesso (cl. 7 p. 18.3.80). Avendo il
MPC nel frattempo aperto un’inchiesta nei suoi confronti, le dichiarazioni che lei
ha reso il 22 febbraio 2011 in qualità di testimone non sono utilizzabili nel
presente procedimento (SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a ed. Zurigo/San Gallo 2013, n. 4 ad art. 162 CPP;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2a ed. Basilea 2016, n. 10 ad
art. 162 CPP). A titolo abbondanziale, questo Collegio rileva che l’interrogatorio
di B. è stato richiesto dal MPC alle autorità portoghesi il 15 settembre 2010,
allorquando all’autorità rogante era già noto il coinvolgimento della stessa nel
traffico del maggio-giugno 2007. Difatti, il verbale del 18 dicembre 2007, nel
quale B. riferiva del predetto viaggio, era stato trasmesso al MPC già il 22 luglio
2010, dunque prima che la predetta autorità inoltrasse la sua domanda di
assistenza giudiziaria all’autorità portoghese (cl. 7 p. 18.2.32).
5.1.3 Nel corso dell’interrogatorio reso il 23 marzo 2015 in qualità di persona informata
sui fatti dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del
procedimento penale denominato “D.”, nel quale erano imputati EE., FF., GG.
nonché HH. (cl. 4 p. 12.2.4 e segg.; v. supra, consid. A), acquisito agli atti della
presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.), B.
non ha voluto rispondere a domande sui traffici antecedenti a quello che portò al
suo arresto in Francia (cl. 4 p. 12.2.6 r. 39 e seg.).
5.1.4 In seguito, il 15 dicembre 2015, interrogata dal MPC in qualità di imputata, B. ha
dichiarato quanto segue: “II 23 marzo 2015 non ho potuto rispondere, fare
nessuna dichiarazione, in quanto in aula, dinanzi al Tribunale penale federale,
erano presenti tutte le persone che ci avevano fatto del male. Quindi non sarei
mai andata contro di loro, perché sapevano il mio nome e dove abitavo e no
potevo fare nessun tipo di dichiarazione davanti a loro. È vero che non erano
presenti tutte le persone coinvolte. È una storia molto complicata. lo però davanti
a quelle persone non potevo dire nulla, per paura, quindi per proteggere i miei
cari.” (cl. 5 p. 13.3.7 r. 27 e segg.).
B., sempre nel corso del predetto interrogatorio, ha poi confermato di avere
partecipato a due traffici di stupefacenti tra il Sud America e la Svizzera, oltre a
quello di F-Metz - che portò al suo arresto nel dicembre del 2007 -, situando i
viaggi nel maggio e nell’agosto del 2007 (cl. 5 p. 13.3.7 r. 39 e segg.). B. ha
affermato che il reclutamento sarebbe stato proposto a delle persone con
difficoltà finanziarie; i reclutatori avrebbero stretto amicizia con delle persone in
difficoltà e gli avrebbero prestato del denaro, per poi chiederne la restituzione,
- 18 -
offrendo come alternativa la possibilità di effettuare traffici di sostanze
stupefacenti e non restituire il denaro prestato. Ella ha dichiarato di avere
dapprima rifiutato una proposta di reclutamento nel 2006, ma di averla poi
accettata nel 2007, a causa dei suoi problemi finanziari, e anche perché le
persone che l’avevano contattata vivevano nel suo stesso quartiere e quindi le
era impossibile rifiutare la proposta; queste persone erano tale R. e tale “II.”, figlia
di un uomo che si era trasferito in Spagna e di cui R. aveva preso il posto nel
traffico (p. 13.3.8 r. 1 e segg.). B. ha pure riferito che, nel primo viaggio, “II.” e Q.
portarono la cocaina da BR-Vilhena a BR-Curitiba, e che la cocaina era nascosta
all’interno di una valigia che aveva un doppiofondo, che non si vedeva (p. 13.3.8
r. 19 e segg.). B. non ha saputo riferire in dettaglio quante valigie le fossero state
consegnate; a questo proposito, ella ha dichiarato quanto segue: “D: A Lei quante
valige sono state consegnate? R: Siccome ho fatto tre viaggi, non so dire se nel
primo viaggio ho ricevuto 2 o 3 valige. Eravamo 4 persone e io non so quante
valige mi erano state affidate, anche perché ero confusa, avevo paura, ero sotto
pressione e quindi non so dire quante erano. ADR: le dimensioni delle valige
erano di base c’erano sempre 1 valigia grande e 1 piccola per ogni corriere, ma
non ricordo le dimensioni delle valige che avevo ricevuto, se 2 grandi o 1 grande
e 1 piccola. D: Nell’interrogatorio del 18 dicembre 2007 dinanzi al Procuratore di
F-Nancy Lei ha dichiarato di aver ricevuto 2 valige, 1 grande e 1 piccola,
contenenti rispettivamente 2 e 1 kg di cocaina. Come ha saputo quali erano i
quantitativi di cocaina trasportati e quando I’ha saputo? R: In primis, siccome
sono passati tanti anni, non ero sicura di dare il quantitativo giusto. In seguito,
anche se non ero sicura, sono venuta a sapere i quantitativi in quanto ne sentivo
parlare da Q. e R., perché parlavano davanti a tutti. Loro pensavano che noi
corrieri non parlavamo l’italiano, ma qualcosa riuscivamo a capire. D: Lei in
occasione di questo primo traffico sapeva che stava trasporando della cocaina?
Sì. Ho passato 3 mesi a scappare da loro. D: Quali quantitativi pensava di
trasportare? R: Io avevo soltanto bisogno di soldi per pagare un avvocato, quindi
non ho mai chiesto la quantità che dovevo trasportare. Volevo solo ricevere i
soldi. […]” (p. 13.3.8 r. 26 e segg.; p. 13.3.9 r. 1 e seg.). Nel corso
dell’interrogatorio B. ha fornito ulteriori dettagli quanto al viaggio da BR-Fortaleza
a Zurigo, da Zurigo a Lugano, nonché sul soggiorno della comitiva a Lugano
presso un hotel a Paradiso (p. 13.3.9 r. 18 e segg.). Ella ha poi riferito del suo
primo incontro col futuro compagno, A., nei termini seguenti: “Una persona è
venuta a prendere le valige che erano in auto per portarle non so dove. ADR:
questa persona è A. ADR: sì, è in questa occasione che ho visto per la prima
volta mia marito e abbiamo parlato un po’. È stata l’unica persona che mi ha
trattata come un essere umano in questa cerchia. So che A. ha preso le valige,
le ha caricate in auto, ma non so dove le ha portate. La decisione di dove portare
queste valige e stata presa da BB., AA., CC., Q. e un altro signore, di cui non
- 19 -
ricordo il nome.” (p. 13.3.10 r. 1 e segg.). A proposito del compenso ricevuto per
effettuare i viaggi in questione, B. ha dichiarato: “D: Quale è stato il Suo
compenso per questi viaggi? R: EUR 2’000.-- in totale, per ogni viaggio. Ho
saputo che R., ossia colui che ingaggiava i corrieri, riceveva da Q. EUR 5’000.--
per ogni corriere, ma lui ne consegnava solo EUR 2’000.-- ai corrieri e tratteneva
il resto.” (p. 13.3.12 r. 25 e segg.).
5.1.5 Il 28 settembre 2016, in occasione dell’interrogatorio finale in qualità di imputata
ex art. 317 CPP, B., a proposito del traffico occorso nel maggio del 2007, ha
dichiarato di non negare nulla, ma di non potere confermare il quantitativo
contenuto nelle valigie, ossia i tre chilogrammi di cocaina (cl. 5 p. 13.3.61 r. 44 e
segg.). Ella ha nondimeno confermato che, in occasione del traffico del maggio
del 2007, sapeva di trasportare della cocaina e che la stessa era occultata nelle
valigie che trasportava. Ella ha pure dichiarato di non avere visto la cocaina e
neppure controllato o pesato le valigie (p. 13.3.62 r. 2 e segg.).
5.1.6 A titolo preliminare, la Corte osserva che l’inchiesta ha permesso di appurare che
i tre traffici di cui ha riferito B. nei suoi interrogatori, vale a dire quelli di maggio-
giugno, luglio-agosto e dicembre 2007 in sostanza avevano la medesima
matrice.
In particolare la cocaina aveva un grado di purezza elevato e proveniva dalla
Bolivia. I traffici erano organizzati dal produttore in Bolivia, O., e dall’esportatore,
Q. Quest’ultimo, con altre persone, segnatamente con HH., P. e GG., s’occupava
inoltre di reclutare e di consegnare lo stupefacente ai corrieri in Brasile, di
controllare i corrieri durante i viaggi e di assicurare il successivo trasporto dello
stupefacente dalla Svizzera all’Italia, destinazione finale della cocaina. Q. si
occupava pure del pagamento delle spese, del versamento dei compensi ai
corrieri nonché dell’incasso della vendita. Per tutti e tre i traffici, lo stupefacente
era celato nelle valigie dei corrieri; di regola una valigia grande conteneva due
chili di cocaina e una valigia piccola conteneva un chilo di cocaina (v. già citata
sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34 del 13 maggio 2015 [cl. 7
p. 23.1.4 e segg.], acquisita agli atti della presente causa tramite decreto del
MPC del 12 ottobre 2015 [cl. 2 p. 10.3.1 e seg.]).
5.1.7 Le confessioni, ossia le dichiarazioni con cui l’imputato riconosce, in tutto o in
parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti, devono essere
verificate d’ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale.
Questo principio ha trovato codificazione nell’art. 160 CPP secondo cui, quando
l’imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano
l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le
- 20 -
circostanze della fattispecie. Dopo essere stata considerata per secoli la regina
delle prove in quanto praticamente dispensava le autorità penali dalla raccolta di
altri mezzi probatori, la confessione costituisce oggi una prova ordinaria che,
quandanche di centrale importanza, non gode di un valore particolare rispetto ad
altre dichiarazioni o altri mezzi di prova. In applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP (e
indirettamente dell’art. 160 CPP), il giudice valuta liberamente la sincerità della
confessione e – così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri
partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) – può decidere di tenere conto
soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di
valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella
motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che,
invece, appaiono dubbie. Indotta o spontanea, la confessione può essere
ritrattata in ogni momento. Il giudice deve tuttavia verificare, secondo il principio
del libero apprezzamento delle prove di cui all’art. 10 cpv. 2 CPP, il valore della
ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve tenerne conto. Il giudice
può dunque fondare una condanna anche su una confessione ritrattata qualora
giunga al convincimento che la stessa è stata rilasciata senza costrizioni e nella
misura in cui essa appaia in sé credibile, in particolare quando essa trovi
conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi, rispettivamente in altri
indizi. Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione di
tutte le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie ammissioni
di colpevolezza (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.43 del 5 aprile
2016, consid. 2.2.1; VERNIORY, in: KUHN/JEANNERET (editori), Commentaire
romand, Code de procédure penale suisse, Basilea 2011, n. 1 e segg. ad art. 160
CPP; GALLIANI/MARCELLINI, in: Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 3
ad art. 157 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 99, n. 729 e segg.).
5.1.8 Nel caso in esame, la Corte rileva che le ammissioni di B. sono spontanee,
costanti e circostanziate. L’imputata ha riferito con dovizia di particolari quanto ai
tempi, ai luoghi nonché alle circostanze del traffico, sicché il Collegio non ha
motivo alcuno di dubitare della veridicità delle sue dichiarazioni quanto all’avere
effettuato il traffico di sostanza stupefacente in esame.
La Corte rileva pure che la versione dei fatti fornita da B. non è in contraddizione
con quella data da A. che, pur non avendo preso direttamente parte al traffico in
questione, si è in seguito occupato del trasporto delle valigie dalla Svizzera
all’Italia (v. infra, consid. 5.2). A. ha difatti riferito di avere visto la sua attuale
moglie – B. - per la prima volta all’hotel N. a Paradiso, ma di non sapere se lei
avesse all’occasione partecipato a un traffico di cocaina (p. 13.1.14 r. 18 e
segg.).
- 21 -
Con mente alla quantità di sostanza stupefacente trasportata, l’imputata,
nell’interrogatorio finale, ha dichiarato di non poter confermare la quantità di
droga che le era rimproverato di aver trasportato, ossia tre chilogrammi di
cocaina, asserendo di non aver mai visto lo stupefacente in questione. A questo
proposito, il Collegio giudicante ha preso atto che ella, già il 18 dicembre 2007,
a pochi mesi dai fatti, aveva dichiarato che ogni corriere aveva ricevuto una
valigia grande e una piccola, contenenti due chilogrammi, rispettivamente un
chilogrammo di cocaina (cl. 7 p. 18.2.44), e che il 15 dicembre 2015 ha dichiarato
di non ricordare le dimensioni delle valigie che aveva ricevuto, ossia se si trattava
di due valigie grandi oppure di una valigia grande e una piccola (cl. 5 p. 13.3.8
r. 30-32). La Corte ha pure preso atto che ella, nel medesimo interrogatorio,
invitata dal Procuratore federale a spiegare perché il 18 dicembre 2007 avesse
dichiarato di avere ricevuto una valigia grande e una piccola, ha risposto che
siccome erano passati tanti anni non era sicura di indicare il quantitativo giusto;
inoltre, anche se non era sicura, era tuttavia giunta a conoscenza dei quantitativi
perché ne sentiva discutere Q. e R., che ne parlavano davanti a tutti (p. 13.3.8
r. 34-41).
Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che B. sapeva che la chiave di ripartizione della droga
consegnata a ogni corriere era di due chilogrammi per ogni valigia grande,
rispettivamente di un chilogrammo per ogni valigia piccola. B. sapeva quindi di
trasportare dal Brasile alla Svizzera, nel periodo indicato nell’atto d’accusa
(v. supra, consid. 5.1), un quantitativo di tre chilogrammi di cocaina nascosti nei
suoi bagagli, ossia due chilogrammi nascosti nella valigia grande e un
chilogrammo della medesima sostanza nascosto nella valigia piccola.
5.1.9 La condotta di B. consistente nel trasportare, esportare e importare tre
chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni
oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.
5.2 Ai capi d’accusa 1.1.1 e 1.1.2 a A. è rimproverato di avere, tra maggio e il
12 giugno 2007, a Lugano e a I-Milano, personalmente trasportato ed esportato
dalla Svizzera all’Italia, a bordo della sua autovettura, un quantitativo
complessivo di almeno due chilogrammi di cocaina, occultata in due valigie (capo
d’accusa 1.1.1), rispettivamente di almeno quattro chilogrammi di cocaina,
occultata in quattro valigie (capo d’accusa 1.1.2); cocaina precedentemente
importata in Svizzera nell’ambito del traffico di cocaina rimproverato a B. al capo
d’accusa 1.2.1.
- 22 -
5.2.1 Già nel corso dell’interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità
francese in seguito al suo arresto, occorso il 14 dicembre 2007, per essere stato
trovato in possesso di circa nove chilogrammi di cocaina, unitamente a B.
(v. supra, consid. 5.1.1.1), A. ha descritto entrambe le fattispecie con dovizia di
particolari, nei termini seguenti: “Entre temps, en mai-juin 2007, j’ai transporté de
la cocaine en ITALIE, de LUGANO à MILAN et de LUGANO à ROME. La
première fois, il s’agissait de deux valises contenant quelques kilos de cocaine
mais je ne sais pas combien exactement, il devait s’agir d’environ 2 kilos au total
vu la taille des valises. C’est Q. qui m’avait remis ces valises à I’hôtel N. de
LUGANO en me demandant de les remettre à MILAN à l’avocat JJ. […] J’ai
touché 1000€ pour chaque valise. Q. m’a remsi la somme de 2000€ pour ce
transport. Pour le second transport de LUGANO à ROME, il s’agissait de 4
valises, contenant environ entre 4 et 8 kilos de cocaine au total. Q. m’a remis ces
valises à I’hôtel N, de LUGANO et m’a demandé de les transporté à ROME avec
I., H. et DD., dans deux voitures. Je précise que comme pour MILAN, j’étais seul
dans ma voiture avec les valises contenant la cocaine. I. et H. me précédaient à
bord d’une AUDI A3 noire immatculée 1. La deuxième fois, pour le voyage à
ROME, DD. était avec eux dans cette voiture qui me précédait également pour
me montrer le chemin. J’ai remis ces valises dans un garage souterrain où il y
avait la voiture de DD. qui est une Mercedes ML 55 AMG, c’est un 4X4 de couleur
grise. C’est DD. qui en a pris possession. J’ai touché 2500Francs suisses pour
les deux voyages par I. qui me les a remis en main propre.” (cl. 7 p. 18.2.36 e
seg.). Il predetto interrogatorio è stato acquisito rogatorialmente dal MPC
nell’ambito del procedimento “D.” (cl. 7 p. 18.2.4 e segg. [domanda di assistenza
giudiziaria internazionale del 27 maggio 2010]; p. 18.2.32 [trasmissione degli atti
dall’Ufficio federale di giustizia del 22 luglio 2010]) e poi, tramite decreto del
12 ottobre 2015, è stato versato agli atti della presente causa (cl. 2 p. 10.3.1 e
segg.).
5.2.2 A. il 22 febbraio 2011 è stato sentito in qualità di testimone dalle autorità
giudiziarie portoghesi su richiesta del MPC nell’ambito del procedimento penale
“D.” (cl. 7 p. 18.3.4 e segg. [domanda di assistenza giudiziaria internazionale in
materia penale del 15 settembre 2010]; p. 18.3.37 e segg. [verbale di
interrogatorio in portoghese]; p. 18.3.43 e segg. [verbale di interrogatorio in
italiano]). I predetti atti sono stati acquisiti nell’incartamento della presente causa
tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.).
5.2.2.1 La Corte rileva tuttavia che l’interrogatorio reso da A. non è utilizzabile nel
presente procedimento, valendo a tal proposito quanto già considerato supra, al
consid. 5.1.2.1, in merito alle dichiarazioni rese da B. dinanzi alle autorità
portoghesi.
- 23 -
5.2.3 A., interrogato il 23 marzo 2015 in qualità di persona informata sui fatti dinanzi
alla Corte penale del Tribunale penale federale nell’ambito del procedimento
penale “D.” (v. supra, consid. A), a questo proposito ha dichiarato quanto segue:
“D: In Francia lei disse di aver fatto dei trasporti da Lugano all’Italia, mentre oggi
dice di aver fatto dei viaggi da Lugano all’Italia. Cosa è accaduto? R: Ho fatto dei
viaggi. A parte che sono andato anche per fare delle spese. A volte ho anche
accompagnato delle persone che sinceramente non conoscevo. D: Portava della
cocaina? R: Di principio no. ADR: c’erano delle persone che avevano delle valige,
ma quello che c’era all’interno io non posso saperlo. D: Ricorda in generale le
deposizioni che Lei ha reso in Francia? R: Non mi ricordo. Ho fatto delle
dichiarazioni concernenti il mio caso, però in generale non posso dire con
esattezza quello che ho dichiarato o no. Erano anche dei momenti un po’
particolari, siccome non ero abituato a questo stile di cose. Uscivo anche da un
caso di tossicodipendenza, siccome avevo fatto consumo di diverse sostanze in
Sud America. Sono state dette alcune cose che o non sono esatte o non mi
ricordo esattamente quello che ho detto.” (cl. 4 p. 12.3.7 r. 42 e segg.; p. 12.3.8
r. 1 e segg.). Il predetto verbale di interrogatorio è stato acquisito agli atti della
presente causa tramite decreto del 12 ottobre 2015 (cl. 2 p. 10.3.1 e segg.).
5.2.4 Interrogato dal MPC in qualità di imputato il 27 agosto 2015, A. ha dichiarato di
avere effettuato due viaggi dalla Svizzera all’Italia, per trasportare con la sua
vettura personale valigie contenenti sostanza stupefacente, la prima volta a
Milano e la seconda volta a Roma, nel maggio-giugno del 2007 (cl. 5 p. 13.1.12
r. 19 e segg.). Ha dichiarato di avere conosciuto le persone che gli hanno
proposto di portare delle valigie contenenti della sostanza stupefacente in Italia
nell’ambiente del consumo della cocaina, in quanto ne consumava. In tale
contesto ha conosciuto I., denominato il dottore, e H. (p. 13.1.12 r. 23 e segg.).
Ha dichiarato di avere preso in consegna le valigie a Lugano all’albergo N.
(p. 13.1.12 r. 28 e seg.), e di non ricordare il numero esatto delle valigie
trasportate nell’ambito dei due viaggi, ma di avere trasportato quattro o cinque
valigie nel corso del primo viaggio (p. 13.1.12 r. 37 e seg.), e due o tre valigie nel
corso del secondo viaggio (p. 13.1.13 r. 4 e seg.). Le valigie gli sono state
consegnate da I. e H., non ricorda se era presente anche Q. oppure se l’ha
conosciuto dopo (p. 13.1.12 r. 31 e segg.). Egli ha riferito che era a conoscenza
del fatto che all’interno delle valigie vi era della cocaina e che i quantitativi erano
di circa un chilogrammo a valigia, anche se al momento del trasporto non era a
conoscenza dei quantitativi. Egli ha precisato di sapere che una valigia poteva
contenere da uno a tre chilogrammi di cocaina, e ha affermato che la tipologia
delle valigie è sempre stata la stessa in tutti i traffici/trasporti che ha effettuato
(p. 13.1.13 r. 6 e segg.). A. ha dichiarato che il suo compenso per il primo viaggio
doveva essere di fr. 2’000.--, ma alla fine ha ricevuto il predetto importo per
- 24 -
entrambi i viaggi; egli ha precisato che gli sono state pagate le spese di viaggio.
Egli ha inoltre precisato di essere stato pagato a viaggio e non a valigia
trasportata (cl. 5 p. 13.1.13 r. 14 e segg.). Egli ha pure riferito di avere visto sua
moglie per la prima volta all’hotel N. a Paradiso, ma di non sapere se lei avesse
all’occasione partecipato a un traffico di cocaina (p. 13.1.14 r. 18 e seg.).
5.2.5 Interrogato il 4 novembre 2015 in qualità di imputato, dinanzi al MPC A. ha
confermato di avere trafficato dalla Svizzera all’Italia almeno sei chilogrammi di
cocaina proveniente dal Sud America (cl. 5 p. 13.1.32 r. 3 e segg.), e il
28 settembre 2016, in occasione del suo interrogatorio finale ex art. 317 CPP,
egli non ha contestato il rimprovero mossogli dal magistrato requirente (cl. 5
p. 13.1.159 e segg.).
5.2.6 Nel caso in esame, la Corte rileva che sin dall’interrogatorio reso dinanzi alle
autorità francesi nel 2007, A. ha ammesso spontaneamente i fatti, descrivendo
dettagliatamente i tempi, i luoghi e le circostanze di entrambi i traffici verso l’Italia.
Il fatto che egli in seguito, il 23 marzo 2015 dinanzi alla Corte penale del Tribunale
penale federale, abbia rilasciato dichiarazioni più sfumate ammettendo certo i
viaggi in Italia ma sostenendo di essersi limitato ad accompagnare delle persone
con delle valigie senza tuttavia conoscere il contenuto delle stesse, non ha
valenza di ritrattazione. In effetti egli ha ribadito, in seguito, nel corso degli
interrogatori del 27 agosto 2015, del 4 novembre 2015 nonché nell’interrogatorio
finale del 28 settembre 2016, le sue piene ammissioni in merito agli addebiti in
parola. Le ammissioni dell’imputato, del resto non contestate in sede di arringa
dal suo difensore, sono apparse assolutamente credibili alla Corte, non avendo
ravvisato elementi di segno opposto propri ad istillare la benché minima ombra
di dubbio in merito al contenuto delle stesse. A. ha difatti riferito, con dovizia di
particolari, quanto alle circostanze del suo reclutamento da parte di tale I. e H.,
alla consegna delle valigie - almeno due in occasione del primo viaggio,
rispettivamente almeno quattro in occasione del secondo viaggio - all’hotel N. da
parte di questi ultimi, nonché alle circostanze dei viaggi occorsi a destinazione di
I-Milano, rispettivamente I-Roma, e ai relativi compensi (cl. 7 p. 18.2.36 e seg.;
cl. 5. p. 13.1.12 e segg.).
La versione dei fatti fornita da A. è inoltre confermata dalle dichiarazioni di B.,
che ha partecipato al traffico dal Brasile alla Svizzera in qualità di corriere
(v. supra, consid. 5.1). Ella difatti il 18 dicembre 2007 ha dichiarato: “À l’hôtel
c’est A. qui est venu chercher les valises pour les amener à ROME en ITALIE
dans la maison de DD.” (cl. 7 p. 18.2.44) e il 15 dicembre 2015: “Una persona è
venuta a prendere le valige che erano in auto per portarle non so dove. ADR:
questa persona è A. ADR: sì, è in questa occasione che ho visto per la prima
- 25 -
volta mia marito e abbiamo parlato un po’. È stata l’unica persona che mi ha
trattata come un essere umano in questa cerchia. So che A. ha preso le valige,
le ha caricate in auto, ma non so dove le ha portate. […]” (cl. 5 (p. 13.3.10 r. 1 e
segg.).
Dopo aver raggiunto, al di là di ogni ragionevole dubbio, il convincimento che
l’accusato ha trasportato cocaina dalla Svizzera all’Italia, la Corte ha proceduto
all’apprezzamento della quantità di cocaina trasportata dall’accusato. A tal
proposito, l’imputato ha riferito di essere stato a conoscenza che all’interno delle
valigie trasportate vi era della cocaina, e che i quantitativi erano di circa un
chilogrammo a valigia, anche se la quantità esatta non gli era nota. Egli ha
precisato di sapere che una valigia poteva contenere da uno a tre chilogrammi di
cocaina, e ha affermato che la tipologia delle valigie è sempre stata la stessa in
tutti i traffici/trasporti che ha effettuato (cl. 5 p. 13.1.13 r. 6 e segg.).
Difettando ulteriori riscontri quanto alle dimensioni delle valigie trasportate da A.
- valigie grandi o valigie piccole -, il Collegio giudicante, in ossequio
all’interpretazione più favorevole all’imputato, ha raggiunto il convincimento che
egli abbia trasportato due valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna
in occasione del primo viaggio (due valigie piccole), rispettivamente quattro
valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna durante il secondo viaggio
(quattro valigie piccole).
5.2.7 Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che A. ha trasportato ed esportato, nel maggio/giugno del
2007, almeno due valigie contenenti un chilogrammo di cocaina ciascuna, da
Lugano a I-Milano, rispettivamente almeno quattro valigie contenenti un
chilogrammo di cocaina ciascuna da Lugano a I-Roma.
5.2.8 La condotta di A. consistente nel trasportare ed esportare sei chilogrammi di
cocaina dalla Svizzera all’Italia realizza dunque le condizioni oggettive e
soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.
6. Traffici occorsi nell’agosto del 2007
6.1 A tutti e tre gli imputati è rimproverato di avere partecipato, in qualità di corrieri,
a un traffico di cocaina dal Brasile alla Svizzera effettuato nell’agosto del 2007
(A. §1.1.3; B. §1.2.2; C. §1.3.1).
- 26 -
Il rimprovero verte sul fatto di avere, tra il 1° e il 19 agosto 2007, con volo aereo
da BR-Fortaleza a Zurigo, proseguendo il viaggio da Zurigo a Lugano in treno,
prendendo poi alloggio presso l’hotel KK. di Z., personalmente trasportato,
esportato ed importato dal Brasile alla Svizzera, con il ruolo di corrieri, un
quantitativo complessivo di tre chilogrammi di cocaina ciascuno, con un grado di
purezza valutato all’83-96%, occultato nel doppiofondo di due valigie ciascuno,
nell’ambito di un traffico effettuato da O., HH., P., Q., GG. e otto corrieri,
identificati in F., A., B., C., R., LL., MM. e NN., nel quale sarebbero stati trafficati
complessivamente almeno 24 chilogrammi di cocaina, sostanza stupefacente
destinata a essere esportata in Italia per poi essere rivenduta.
6.2 B.
6.2.1 B. ha spontaneamente ammesso il suo coinvolgimento nel traffico in questione.
6.2.1.1 Difatti, già il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità francese, ella ha riferito che il
viaggio durante il quale è stata arrestata in flagranza di reato era il terzo che
effettuava in qualità di corriere di sostanza stupefacente (cl. 7 p. 18.2.43 e seg.).
Ella ha in quindi riferito di altri due precedenti viaggi: uno avvenuto nel maggio
del 2007, durante il quale ha conosciuto A., l’altro del luglio del 2007. A proposito
del secondo viaggio, ella ha dichiarato quanto segue: “Le second transport a eu
lieu le 25 juillet 2007. Je l’ai fait car R. m’a dit que si je ne faisais pas ce voyage,
il tuerait mon enfant et ma famille, d’autant qu’il disait connaître notre adresse.
Je lui ai dit que j’avais peur de faire ce voyage mais il m’a dit que si j’étais attrapé
je devais assumer et ne rien dire. Donc j’ai accepté de faire ce second transport
de deux valises une grande et une petite, contenant toutes les deux de la cocaine
à destination de ZURICH en passant pas la frontière bolivienne puis CAUIBA,
puis escale à FORTALEZA. Dans cette dernière ville nous attendaient A. et F.
Lors de ce voyage, je n’étais pas accompagnée par les mêmes personnes que
celles qui avaient participé au premier. Nous sommes partis tous ensemble vers
LISBONNE. Nous étions: HH., Q., OO., MM., NN., R., PP., II, A., F. et moi. Les
seules personnes qui ne portaient pas de valises étaient OO., Q. et HH. Toutes
les autres portaient deux valises contenant de la cocaine cachée dans le double
fond du bagage. Seule II. transportait 3 valises. À LISBONNE, nous sommes
partis à ZURICH où nous avons pris le train pour LUGANO où nous avons été
cherché par QQ., un ami de A. Nous sommes allés à un hôtel de la ville de
LUGANO mais je ne sais plus Ie nom de cet hôtel. A. s’occupait des transports
des valises par groupes de 2 ou 3 à chaque fois vers ITALIE, toujours avec Q.
ou HH., qui s’occupaient tout deux de la vente à RR. et à DD., ainsi qu’à d’autres
individus que je ne connais pas. Pour ce voyage, j’ai touché 2000€ de Q.” (cl. 7
p. 18.2.44).
- 27 -
6.2.1.2 Come rilevato in precedenza, le dichiarazioni rese da B. dinanzi all’autorità
portoghese non sono utilizzabili nel presente procedimento (v. supra,
consid. 5.1.2) e l’imputata, nel corso dell’interrogatorio del 23 marzo 2015, sentita
in qualità di persona informata sui fatti dinanzi alla Corte penale del Tribunale
penale federale nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (cl. 4
p. 12.2.4 e segg.; v. supra, consid. A), non ha voluto rispondere a domande sui
traffici antecedenti a quello che portò al suo arresto in Francia (p. 12.2.6 r. 39 e
seg.).
6.2.1.3 In seguito, il 15 dicembre 2015, interrogata dal MPC in qualità di imputata, B. ha
dichiarato di non avere potuto fare alcuna dichiarazione il 23 marzo 2015, in
quanto, a suo dire, in aula erano presenti tutte le persone che le avevano fatto
del male. Quindi, per paura e per proteggere i suoi cari, ella scelse di tacere (cl. 5
p. 13.3.7 r. 27 e segg.).
Durante il medesimo interrogatorio, a proposito del traffico in parola, B. ha
dichiarato: “Dopo il primo traffico sono rientrata in Brasile e dopo un po’ di tempo
sono stata ricontatta da II. e R. Comunque sono sempre rimasta in contatta con
loro fra il primo e secondo viaggio, in quanto abitavamo nello stesso quartiere.
Durante questa pausa fra il primo e secondo viaggio sono andata in discoteca
con II., dove lei reclutava altre persone. Durante una di queste uscite in discoteca
sono state reclutata 3 ragazze, di cui una si chiama MM. e delle altre non ricordo
il nome. Ricordo che una lavorava come prostituta.” (p. 13.3.11 r. 1 e segg.); “Da
BR-Curitiba a BR-Valhena siamo partiti io, II., NN., MM. e R. A Valhena abbiamo
incontrato HH., SS., Q. e O., che non e mio marito. Insieme siamo partiti per BR-
Fortaleza, dove abbiamo incontrato A. e F. Da BR-Fortaleza, a parte SS. e O., il
produttore, che sono i capi, siamo partiti per la Svizzera insieme a Q. Si sono
aggiunti OO. e PP., Q., HH. e OO. non trasportavano cocaina. Ai corrieri sono
state consegnate da 2 a 3 valige, grandi e piccole, che abbiamo ricevuto a BR-
Vilhena. Le valige le ha portate O., che era anche il produttore. Volevo precisare
che non sono sicura che O. era il produttore, lo chiamavano così. Non so se
veniva dalla Bolivia o dalla Colombia. Non so se era il produttore o il capo
trasportatore. In seguito abbiamo fatto il volo da BR-Vilhena fino a BR-Fortaleza,
dove abbiamo incontrato A. A BR-Fortaleza siamo rimasti 3 giorni e poi abbiamo
preso il volo per la Svizzera che ha fatto scalo in Portogallo e poi siamo volati a
Zurigo. Da Zurigo siamo andati a Lugano in treno e dalla stazione di Lugano fino
all’hotel in taxi. ADR: no, non era lo stesso hotel del primo viaggio. Questa volta
eravamo a Z. ADR: sì, abbiamo soggiornato tutti nello stesso hotel. F. non ha
soggiornato presso l’hotel, veniva solo per vedere II., perché stavano insieme. A.
soggiornava in hotel con me perché anche noi stavamo insieme. ADR: non so
- 28 -
esattamente quanto tempo siamo stati a Z., ma più o meno 1 mese. […]”
(p. 13.3.11 r. 15 e segg.).
6.2.1.4 In occasione del suo interrogatorio finale in qualità di imputata ex art. 317 CPP,
tenutosi il 28 settembre 2016, B. ha confermato di avere funto da corriere
nell’ambito del traffico in questione e di avere trasportato della cocaina occultata
nel doppiofondo di due valigie (cl. 5 p. 13.3.66).
6.2.2 Nel caso in esame, il Collegio giudicante rileva che le ammissioni di B. sono state
spontanee, costanti nel tempo e univoche. Ella ha riferito con dovizia di particolari
quanto ai tempi, ai luoghi nonché alle circostanze del traffico in esame, sicché la
Corte non ha motivo di dubitare della sua credibilità. Il Collegio giudicante rileva
pure che la versione dei fatti fornita da B. è suffragata anche dalle dichiarazioni
di A. (v. infra, consid. 6.3) nonché da ulteriori elementi probatori quali
segnatamente la sua presenza presso l’hotel KK. nel periodo critico, ossia
durante il mese di agosto del 2007, contemporaneamente a quella di altri membri
della comitiva partecipanti al traffico in parola. Agli atti figura infatti copia del
passaporto di B. consegnata dalla direzione dell’hotel agli inquirenti assieme alle
copie dei passaporti degli altri membri della comitiva precitata. A tal proposito, il
Collegio giudicante riferirà più in dettaglio in seguito (v. infra, consid. 6.4.1.7). La
Corte non ha pertanto ravvisato motivo alcuno di dubitare della veridicità delle
dichiarazioni di B.
6.2.3 Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che B. ha trasportato, dal Brasile alla Svizzera, nell’agosto
del 2007, tre chilogrammi di cocaina in qualità di corriere.
6.2.4 La condotta di B. consistente nel trasportare, esportare e importare tre
chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni
oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.
6.3 A.
6.3.1 Anche A. ha ammesso di avere preso parte in qualità di corriere al traffico in
parola.
6.3.1.1 In particolare, già nel corso dell’interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi
all’autorità francese, egli ha dichiarato quanto segue: “La première fois que j’ai
transporté de la cocaine depuis le BRESIL jusqu’en EUROPE, c’etait en juillet
2007. II s’agissait je crois de 2 ou 3 kilos de cocaine que j’ai transporté dans deux
valises de FORTALEZA à ZURICH en passant par LISBONNE. J’étais avec B.,
- 29 -
Q., R., OO., HH., MM., F., une femme blonde prénommé NN. je crois, PP., II.
Chacune des femmes avait une valise contenant de la cocaine caché dans un
double fond. F. et moi, ainsi que R. transportions également chacun deux valises
avec de la cocaine dissimulée dans un double fond. Seuls les chefs, c’est-à-dire
Q., HH. et OO. ne transportaient pas de produits stupéfiants. C’est Q. qui avait
organisé ce voyage qui portait sur une vingtaine peut être 25 kilos de cocaine.
Chacun devait toucher 5000€ pour ce voyage, les femmes ne devaient recevoir
que 2000€. Pour chaque femme, R. devait recevoir la somme de 3000€ de Q.
R. était le recruteur des femmes passeurs au BRESIL, il faisait son rabatage à
CURITIBA. Ces produits étaient déstiné à l’ITALIE et à l’ESPAGNE. Les produits
devaient être livrés aux personnes qui les avaient commandé dans ces pays.
Pour l’ITALIE, il s’agissait d’un avocat JJ. de Milan. Pour l’ESPAGNE, il s’agissait
d’une personne que je ne connais pas, mais qui connaissait HH., et qui devait
récupérer les invendus italiens. À notre arrivée à l’aéroport de ZURICH, nous
avons tous ensemble pris le train pour aller à LUGANO où nous avons été
cherché en taxi pour aller dans I’hôtel KK à Z. Toutes les valises ont été déposées
dans cet hôtel où nous avons occupé 4 chambres. […] Pour ce premier voyage
du Bresil à ZURICH, j’ai touché 5000€.” (cl. 7 p. 18.2.35 e seg.).
6.3.1.2 La Corte ha già avuto modo di rilevare come le dichiarazioni rilasciate da A.
dinanzi all’autorità portoghese non siano utilizzabili nel presente procedimento
(v. supra, consid. 5.2.2). A. ha confermato di avere effettuato il viaggio in
questione pure nel corso dell’interrogato reso in qualità di persona informata sui
fatti il 23 marzo 2015 dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale
nell’ambito del procedimento penale denominato “D.” (v. supra, consid. A; cl. 4
p. 12.3.7 r. 1 e segg.).
6.3.1.3 A., nel corso dell’interrogatorio reso il 27 agosto 2015 in qualità di imputato
dinanzi al MPC, ha descritto le circostanze che hanno portato al suo reclutamento
come corriere nel traffico in esame. In particolare, ha riferito che la proposta di
partecipare al viaggio del luglio-agosto del 2007 gli è stata rivolta da Q. (cl. 5
p. 13.1.13 r. 20 e segg.). Egli ha pure riferito, con dovizia di particolari, del viaggio
effettuato come corriere. Segnatamente, A. ha riferito di essersi recato in Brasile
tra luglio-agosto 2007 e di essere rimasto in albergo a BR-Fortaleza per circa
due settimane; in seguito è arrivato Q. con altri corrieri e gli ha consegnato le
valigie. Durante il viaggio hanno fatto scalo a P-Lisbona. A. ha dichiarato di non
ricordare quanti erano i corrieri, ma che in totale v’era una decina di persone. Egli
ha pure detto di non ricordare nemmeno se tutti portavano delle valigie contenenti
della cocaina. Arrivati a Zurigo, hanno preso il treno per Lugano, e da Lugano si
sono recati a Z., presso il ristorante “KK.”, che ha anche delle camere, e vi hanno
soggiornato per circa due settimane. Egli ha riferito di avere trasportato due
- 30 -
valigie, una piccola e una grande. (p. 13.1.13 r. 33 e segg.). Per quel che
concerne il compenso, l’imputato ha dichiarato di avere ricevuto fr. 7’000.--/
8’000.-- più tutte le spese di viaggio (p. 13.1.14 r. 16 e seg.). A proposito della
partecipazione di B. al traffico in questione, A. ha riferito che la stessa ha
partecipato come corriere per il traffico del luglio-agosto 2007 (p. 13.1.14 r. 20 e
seg.). L’imputato ha pure precisato di aver pensato che tutti i corrieri portassero
lo stesso quantitativo di valigie, ossia una valigia piccola e una grande (p. 13.1.14
p. 22 e seg.). Ad A. è stata sottoposta una documentazione fotografica; egli ha
riconosciuto tale “II.” e ha specificato che si trattava di un corriere (p. 13.1.14
r. 46).
6.3.1.4 Interrogato il 4 novembre 2015 in qualità di imputato, dinanzi al MPC A. ha
confermato di avere trafficato, nel corso del luglio-agosto del 2007, due valigie
(una piccola e una grande) contenenti un quantitativo di cocaina stimato in un
minimo di tre chilogrammi, dal Sud America alla Svizzera (cl. 5 p. 13.1.32 r. 18 e
segg.), mentre in occasione dell’interrogatorio finale ex art. 317 CPP, tenutosi il
28 settembre 2016, A. non ha voluto determinarsi quanto a tale rimprovero (cl. 5
p. 13.1.164 e segg.).
6.3.1.5 Agli atti vi è inoltre copia del passaporto di A., sul quale figurano timbri di entrata
e uscita dal Brasile, datati 25 luglio 2007, rispettivamente 1° agosto 2007 (cl. 7
p. 18.2.52 e segg.).
6.3.2 In casu, il Collegio giudicante rileva che le ammissioni di A. sono state spontanee,
costanti nel tempo e univoche. Egli ha riferito con dovizia di particolari quanto ai
tempi, ai luoghi nonché alle circostanze del traffico, sicché le sue dichiarazioni
sono parse credibili agli occhi della Corte. Il Collegio giudicante rileva inoltre che
la versione dei fatti fornita da A. è suffragata pure dalle dichiarazioni di B.
(v. supra, consid. 6.2) nonché da ulteriori elementi probatori (v. supra,
consid. 6.3.1.5). La Corte non ha pertanto ravvisato motivo alcuno di dubitare
della veridicità delle dichiarazioni di A.
6.3.3 Visto quanto precede, la Corte ha quindi raggiunto il convincimento, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che A. ha trasportato, dal Brasile alla Svizzera,
nell’agosto del 2007, tre chilogrammi di cocaina in qualità di corriere.
6.3.4 La condotta di A. consistente nel trasportare, esportare e importare tre
chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni
oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.

- 31 -
6.4 C.
6.4.1 L’imputata C., dal canto suo, ha costantemente respinto tale addebito, da ultimo
nelle more del dibattimento (cl. TPF p. 8.930.6 e segg.).
6.4.1.1 Interrogata dal MPC in qualità di imputata il 18 febbraio 2016, C. ha dichiarato di
essersi recata in Svizzera per la prima volta nel 2007, accompagnata dal suo
nuovo compagno F., seguendo l’itinerario da BR-Fortaleza a Zurigo, a scopo di
vacanza. Nella stessa deposizione, la predetta ha aggiunto che durante l’estate
del 2007 era al settimo mese di gravidanza, incinta della sua prima figlia. Ha
aggiunto di aver avuto problemi di salute a causa di questa gravidanza e quindi
di essere dovuta rimanere in Svizzera. È arrivata a Zurigo, ha preso il treno e col
suo ex compagno si è recata a Lugano, dove è subito andata all’Ospedale Civico
perché stava perdendo il bambino. Ha soggiornato in un albergo che costava
poco a Z. prima di andare all’ospedale. In seguito, alcuni giorni dopo, è andata in
treno a Barcellona, dove ha partorito (cl. 5 p. 13.5.7 r. 5 e segg.).
In quest’occasione, C. ha pure dichiarato: “Mio papà mi chiama II., sin da piccola
e siccome mi piace questo nome, mi presento a tutti come II.” (p. 13.5.7 r. 27 e
seg.).
In seguito alla contestazione mossale dal Procuratore federale quanto alla sua
partecipazione al traffico in parola, ella ha dichiarato: “Sostanzialmente io mi
sono trovata nel momento sbagliato con le persone sbagliate. lo avevo pagato
da sola il biglietto d’aereo, non mi hanno pagato nulla. lo sapevo cosa avevo nelle
mie valigie, avevo dei libri per mia mamma e non sapevo cosa trasportassero le
altre persone. Praticamente sono partita dal Brasile perché i miei genitori sono
partiti per la Spagna. Mio padre ha ceduto la sua officina a me, in quanto ero
incinta del mio primo ex compagno e siccome lui aveva altre donne che erano
incinta, ho deciso di vendere tutto e di recarmi in Spagna dai miei genitori,
siccome in Brasile praticamente non avevo più nulla. Quindi una parte delle mie
cose le ho donate e gran parte l’ho venduta per poter acquistare il biglietto
d’aereo.” (p. 13.5.9 r. 35 e segg.). L’imputata ha inoltre dichiarato di avere
trascorso più tempo in ospedale che in hotel (p. 13.5.10 r. 4). C. ha pure
affermato di non ricordare quante valigie trasportasse, essendo passati sette
anni; aveva delle valigie e alcune sono arrivate con un altro volo (p. 13.5.10 r. 20
e seg.). Quanto alla scelta dell’hotel, C. ha precisato che lo stesso è stato scelto
da F.; lei e il suo compagno sono andati in albergo e, al mattino presto, lei è
andata in ospedale. È rimasta più tempo in ospedale che in albergo. (p. 13.5.13
r. 4 e seg.), e all’hotel KK. non ha visto nessun’altro (p. 13.5.13 r. 13). C. ha pure
dichiarato quanto segue: “ADR: il viaggio da Zurigo al Ticino l’ho fatto unicamente
- 32 -
con F. ADR: non mi ricordo se ho incontrato le altre persone che hanno
partecipato a questo traffico. Mi ricordo soltanto di aver preso il treno con il mio
ex, non ricordo di avere visto altre persone.” (p. 13.5.13 r. 6 e segg.). Ella ha
dichiarato che F. ha pagato il suo soggiorno in Ticino (p. 13.5.13 r. 40).
C. ha dichiarato di avere conosciuto A. a BR-Fortaleza nel periodo del viaggio,
quindi durante l’estate del 2007, in spiaggia. Ella ha riferito di non ricordare di
averlo rivisto in altre circostanze o in Svizzera (p. 13.5.10 r. 28 e segg.). Quando
le è stata sottoposta la fotografia di A., ella non l’ha riconosciuto (p. 13.5.12 r. 28
e seg.)
L’imputata ha pure dichiarato di avere conosciuto B. nell’estate del 2007 a BR-
Curitiba (p. 13.5.10 r. 38 e segg.). Quando le è stata sottoposta la fotografia di
B., ella l’ha riconosciuta (p. 13.5.12 r. 37).
Confrontata con le dichiarazioni che B. ha rilasciato il 18 dicembre 2007 quanto
alla partecipazione di tale “II.” al traffico in questione, C. ha dichiarato: “Non è
vera questa dichiarazione. Prima che il mio ex compagno venisse arrestato, io
non sapevo che c’erano tutte queste persone. Soltanto dopo sono venuta a
conoscenza che queste persone facessero parte di questo traffico. lo sapevo
cosa portavo e non ho niente da aggiungere. Preciso che non portavo niente di
illecito.” (p. 13.5.15 r. 39 e segg.); “Io non ho niente contro nessuno, però B. era
l’ex compagna di F., quindi forse posso pensare che lei abbia un rancore o
qualche problema con me.” (p. 13.5.15 r .46 e seg.); “[…] Credo che lei abbia
raccontato tutte queste storie a suo favore. Comunque non ho niente da
aggiungere.” (p. 13.5.16 r. 14 e seg.); “Io non ho niente da dire, devo però dire
che ero presente, però non ho fatto niente. Io sono venuta a conoscenza della
presente di tutte queste persone tramite il verbale che ho fatto con l polizia di
Lugano, ma a quel momento stavo così male con la mia gravidanza che non ho
notato la presenza di queste persone.” (p. 13.5.16 r. 33 e segg.).
6.4.1.2 Le dichiarazioni dell’imputata divergono dalle dichiarazioni di HH., già
condannato mediante sentenza passata in giudicato del 13 maggio 2015 del
Tribunale penale federale per infrazione aggravata alla LStup segnatamente in
relazione al traffico in parola (sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.34
del 13 maggio 2015, consid. 8.2).
La versione dei fatti dell’imputata C., come si vedrà in seguito, è inoltre
sostanzialmente contraddetta dalle dichiarazioni rilasciate dai coimputati B. e A.,
che assieme a HH. chiamano l’imputata in correità.
- 33 -
Nell’interrogatorio di confronto del 2 marzo 2016 fra C. e HH., per l’occasione
interrogato come persona informata sui fatti (cl. 5 p. 13.6.1/8 e segg.),
quest’ultimo ha dichiarato di conoscere C. con il soprannome di “II.”, e di averla
conosciuta a BR-Vilhena, quando stava iniziando un viaggio, nell’agosto o
settembre del 2007. In quell’occasione, egli sarebbe arrivato con altre tre persone
(Q., SS. e il TT.) a Vilhena per iniziare il viaggio a Fortaleza e poi andare in
Svizzera, e C. sarebbe stata con R., B. - che è poi divenuta la compagna di A. -
e altre quattro donne; in totale vi sarebbero state sei persone che viaggiavano e
trasportavano droga (cl. 5 p. 13.6.4 r. 2 e segg.). Egli ha specificato che il viaggio
era stato pianificato in Bolivia, e lo scopo dello stesso era il trasporto di cocaina
dalla Bolivia al Brasile e poi all’Europa (p. 13.6.4 r. 24 e segg.). HH. ha riferito
che lo stupefacente era nascosto nel doppiofondo delle valigie (p. 13.6.4 r. 27).
Egli ha pure riferito di essere arrivato in Brasile in macchina con tre persone,
mentre la cocaina è stata trasportata da altre persone dalla Bolivia al Brasile. Egli
si è recato a BR-Vilhena, dove ha incontrato le altre persone (p. 13.6.4 r. 31 e
segg.). In merito al reclutamento dei corrieri, HH. ha dichiarato: “Quando siamo
arrivati R. era la persona che si occupava delle persone, in particolare stabiliva
gli accordi con le stesse. R. lavorava per Q., che è la persona menzionata in
precedenza e che ha organizzato il traffico. R. cercava le persone che dovevano
viaggiare per conto di Q. e trasportare la cocaina.” (p. 13.6.4 r. 42 e segg.). A
domanda del Procuratore federale: “Ricorda chi erano queste persone che erano
state contattate o reclutate da R.?” egli ha risposto: “Sì, perfettamente. Le
persone che erano presenti erano II., R., B., una donna che aveva la carnagione
bianca e i capelli chiari e un’altra signora un po’ più robusta e anche anziana.
Quando siamo arrivati R. era in albergo con queste signore. Di seguito R. ha
presentato le signore a loro 4 che erano giunti in auto dalla Bolivia. Il giorno dopo
Q. ha dato le valige da trasportare ad ogni persona, due valige a testa. ADR: si
trattava di due tipo di valige. Una di grandezza media e una più piccola. La marca
era Roncato o Delsey tipo trolley. ADR: la valigia media conteneva 2 kg di
cocaina e la valigia piccola 1 kg di cocaina. ADR: sì, le valige sono state
consegnate ai corrieri a BR-Vilhena. ADR: sì, confermo che a II. e a tutti gli altri
corrieri sono state consegnate 2 valige, 1 media e 1 piccola, contenenti
rispettivamente 2 kg e 1 kg cocaina, per effettuare il trasporto dal Brasile verso
la Svizzera come preventivamente concordato con R. […]” (p. 13.6.4 r. 42 e
segg.; p. 13.6.5 r. 1 e segg.). HH. ha poi riferito che vi è stato un volo intermedio,
da BR-Vilhena e BR-Cuiaba e da BR-Cuiaba a BR-Fortaleza, dove la comitiva,
in albergo, ha incontrato A. e F. ai quali sono state consegnate due valigie
contenenti tre chili di cocaina (p. 13.6.5 r. 12 e segg.). F. e II. si sono
accompagnati, mentre A. si è accompagnato con B. In seguito, il gruppo è
arrivato a Zurigo via P-Lisbona. Da Zurigo si sono spostati in treno fino a Lugano,
e dalla stazione di Lugano, con un furgone-taxi, si sono trasferiti all’hotel KK. di
- 34 -
Z., dove sono rimasti per circa un mese (p. 13.6.5 r. 18 e segg.). A domanda su
chi avesse trasportato le valigie contenenti la cocaina durante la trasferta dal
Brasile alla Svizzera, HH. ha risposto: “A., F., R., II. e B. e l’altra donna bionda,
di cui non ricordo il nome, MM. e la signora un po’ più robusta. ADR:
complessivamente con questo viaggio sono stati trasportati 24 kg di cocaina da
8 persone.” (cl. 5 p. 13.6.5 r. 27 e segg.). A domanda se C. fosse sempre stata
presente all’hotel KK., HH. ha risposto quanto segue: “Sì, è stata presente tutto
il mese. Ricordo che ha avuto un problema in ragione del suo stato di gravidanza.
Si è sentita male e F. l’ha portata dal medico ed è stata ricoverata 1 o 2 giorni e
in seguito è rientrata in hotel. ADR: i corrieri soggiornavano in 4-5 persone
insieme. Si trattava di appartamenti con più posti letto. ADR: C. soggiornava nella
mio stesso appartamento presso l’hotel KK. C’erano tre camere. In una stava Q.
con la persona bionda, in una stavamo io, R., MM. e II. Nell’altra camera stava
A. che stava con la sua compagna B. e con la donna un po’ più robusta. II
TT. stava da solo in una quarta camera.” (cl. 5 p. 13.6.6 r. 4 e segg.). Quanto al
compenso dei corrieri, HH. ha dichiarato che era di circa USD 6’000.--;
USD 2’000.-- li teneva R. e USD 4’000.-- andavano ai corrieri. In merito alla
remunerazione dei corrieri, HH. non ha potuto fornire più dettagli, perché questa
funzione era attribuita a Q. (p. 13.6.13 r. 21 e segg.). HH. ha riferito di avere visto
Q. dare a R. del denaro per pagare “II.”, perché a R. sarebbe spettata una
commissione per la partecipazione di “II.” al traffico (p. 13.6.13 r. 9 e segg.). Egli
ha pure dichiarato di avere visto R. consegnare i soldi a C., ma di non avere
potuto verificarne l’importo (p. 13.6.13 r. 28 e seg.).
A domanda del difensore di C., HH. ha poi dichiarato di avere visto la cocaina a
I-Milano (p. 13.6.11 r. 34 e segg.; p.13.6.12 r. 1 e seg.). Egli ha pure riferito di
non avere visto dare le valigie direttamente a C., ma di avere visto le valigie in
hotel a BR-Vilhena, e di avere visto C. trasportare quelle valigie (p. 13.6.12 r. 30
e segg.).
C., dal canto suo, invitata a prendere posizione in merito alle dichiarazioni di HH.,
ha anzitutto precisato di non avere soggiornato per l’intero mese all’hotel KK., ma
di essere stata più tempo in ospedale (p. 13.6.6 r. 17 e segg.), più precisamente
all’ospedale Civico, che in albergo (p. 13.6.8 r. 5 e segg.). Ella ha pure dichiarato
di avere conosciuto HH. a BR-Fortaleza, ma di non ricordare in quale occasione,
e ha contestato di avere partecipato al traffico in qualità di corriere come asserito
da HH. (p. 13.6.6 r. 32 e segg.). Ella ha riferito di aver effettuato il viaggio da BR-
Fortaleza alla Svizzera unicamente in compagnia di F.; aveva acquistato il
biglietto per fare la tratta BR-Fortaleza-P-Lisbona e quindi recarsi in Spagna, ma
siccome c’erano dei problemi in quanto tanti brasiliani erano stati rimpatriati in
Brasile, ha dovuto cambiare rotta e recarsi a Zurigo prima di andare in Spagna;
- 35 -
si è poi dovuta fermare in Svizzera per i problemi che ha avuto con la gravidanza,
ed è infine partita di nuovo alla volta della Spagna in treno (p. 13.6.7 r. 9 e seg.).
Ella ha pure riferito di non essere andata in ospedale a Zurigo arrivando dal
Brasile in quanto era notte fonda e non parlava tedesco, e aveva bisogno di
qualcuno che la aiutasse (p. 13.6.7 r. 16 e segg.). C. ha dichiarato di ricordare di
avere soggiornato presso l’hotel KK. (p. 13.6.7 r. 21), che la sistemazione era
stata scelta dal suo compagno perché costava poco, e di non essersi fermata
molto in hotel, in quanto aveva lasciato le sue cose a casa del suo compagno, e
di avere soggiornato in hotel con F. (p. 13.6.7 r. 22 e segg.). A domanda: “Come
si spiega che Lei ha fatto il viaggio da BR-Fortaleza e Lisbona, quindi a Zurigo,
poi prendere il treno e andare all’hotel KK. a Z. unitamente a tutti gli altri
partecipanti di questo traffico di 24 kg di cocaina svoltosi nell’agosto 2007,
ritenuto che Lei si dichiara totalmente estranea allo stesso traffico, mentre più
partecipanti al traffico La coinvolgono direttamente?” C. ha risposto: “Per me è
difficile spiegare. Voglio solo dire che sono stata nel luogo sbagliato al momento
sbagliato, ossia sono stata in questo albergo con F., che ha scelto in quanto era
l’albergo più economico.” (p. 13.6.8 r. 11 e segg.). C. ha contestato di avere
ricevuto dei soldi per avere fatto qualcosa (p. 13.6.13 r. 31 e segg.).
6.4.1.2.1 In merito alla chiamata di correo di HH., la Corte rileva che la stessa è stata
formulata nel rispetto del principio del contraddittorio, è costante, univoca e
dettagliata. Egli ha reso dichiarazioni particolareggiate, circostanziate e coerenti
quanto alla presenza di C. durante il traffico, ciò a partire da BR-Vilhena, dove
HH. ha incontrato i corrieri, fino all’hotel KK. di Z. Nelle sue dichiarazioni HH. ha
pure descritto il ruolo espletato dalla C. nel traffico.
6.4.1.3 Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto fra le imputate C. e B. dell’8 luglio 2016
dinanzi al MPC (cl. 5 p. 13.7.12 e segg.), interrogata sulla natura del suo rapporto
con F., l’imputata B. ha dichiarato che quest’ultimo era un conoscente, un amico
di suo marito e di averlo incontrato esclusivamente durante il traffico di cocaina
effettuato nel 2007, aggiungendo di non avere mai avuto relazioni sentimentali
con il predetto (p. 13.7.14 r. 33 e segg.).
In quest’occasione, B. ha ribadito la sua chiamata in correità nei confronti di C.
(p. 13.7.16 r. 36 e segg.); chiamata del resto già formulata nei suoi interrogatori
del 18 dicembre 2007 (cl. 7 p. 18.2.44) e del 15 dicembre 2015 (cl. 5 p. 13.3.11).
Ella ha in particolare dichiarato che C. ha partecipato al viaggio dell’agosto del
2007 trasportando della cocaina, ma di non avere potuto constatare
personalmente se all’interno delle sue valigie ci fosse della cocaina (cl. 5
p. 13.7.16 r. 33 e seg.; r. 37 e segg.). B. ha altresì dichiarato che a ogni corriere
erano state date una valigia grande e una piccola, e che secondo le informazioni
- 36 -
fornitele, nella valigia piccola c’era un chilogrammo e nella valigia grande due
chilogrammi di cocaina (p. 13.7.17 r. 20 e segg.). B. ha inoltre asserito che C.
trasportava non più di tre valigie (p. 13.7.18 r. 38 e segg.). B. ha pure confermato
la presenza di C. durante il viaggio a partire da BR-Curitiba a BR-Vilhena, dove
sono state consegnate le valigie, e poi in hotel a Vilhena, dove le due donne
hanno condiviso la stanza con altre due donne. B. ha altresì dichiarato che
all’hotel KK. di Z. condivideva la camera con C. ed altre persone, ossia O. e PP.
(p. 13.7.19 r. 25 e segg.). A domanda del difensore di C. volta a sapere se avesse
visto, durante il viaggio del luglio/agosto 2007, la consegna di valigie a C., B. ha
risposto di avere visto O., che si trovava a BR-Vilhena, consegnare a tutti delle
valigie (p. 13.7.23 r. 12 e segg.).
C., dal canto suo, ha contestato di avere effettuato un traffico di cocaina,
affermando unicamente di avere viaggiato con il suo ex compagno. In particolare,
ella ha dichiarato di non poter sapere se sull’aereo ci fosse anche B., in quanto
l’aereo era molto grande e c’erano tante persone. Ha inoltre riferito di avere
trasportato cinque valigie, contenenti cose di sua madre nonché delle cose per il
bebè (p. 13.7.17 r. 1 e segg.). Per quel che concerne l’hotel di Z., ella ha ribadito
che fu il suo compagno a scegliere l’albergo in Svizzera aggiungendo di non
ricordare di avere condiviso la camera con altre persone (p. 13.7.20 r. 1 e segg.).
6.4.1.3.1 Il Collegio giudicante rileva che la chiamata di correo di B., formulata nel rispetto
del principio del contraddittorio, è stata costante durante l’inchiesta, univoca e
dettagliata. Ella ha reso dichiarazioni particolareggiate, circostanziate e coerenti
quanto alla presenza di C. durante il traffico, già a partire da BR-Curitiba e fino
all’hotel KK. di Z., nonché sulla sua presenza allorquando ai corrieri sono state
consegnate le valigie.
6.4.1.4 Nell’interrogatorio di confronto fra gli imputati C. e A. del 23 novembre 2016 (cl. 5
p. 13.8.9 e segg.), quest’ultimo ha dichiarato di avere incontrato C. in occasione
del traffico di stupefacenti a cui ha partecipato nel luglio-agosto del 2007 e di
averla incontrata in Brasile pur non ricordando la città. Egli non ricorda chi gliel’ha
presentata, ma C. gli è stata presentata come “II.” (p. 13.8.11 r. 8 e segg.). A. ha
dichiarato di avere partecipato al traffico in questione in qualità di corriere, e che
come controllori c’erano R. nonché HH. (p. 13.8.12 r. 18 e segg.). A. ha
confermato la presenza di C. durante il viaggio pur ignorando se ella fosse un
corriere o meno (p. 13.8.12 r. 26 e segg.). Confrontato con le sue dichiarazioni
rese il 27 agosto 2015, allorquando egli aveva dichiarato che C. era un corriere,
A. ha aggiunto: “Quello che sapevo è che c’erano delle persone che
controllavano il viaggio e c’erano dei corrieri. Lei non era un controllore, quindi
ho dedotto che presumibilmente fosse un corriere.” (p. 13.8.12 r. 33 e segg.). A.
- 37 -
ha pure affermato che C. viaggiava in gruppo con lui (p. 13.8.12 r. 42 e segg.).
Egli ha quindi riferito di essere partito da Lugano con F. e di essersi recato a BR-
Fortaleza, dove è rimasto per circa due settimane aspettando le altre persone,
che sono poi arrivate in gruppo - compresa C. In albergo gli sono state
consegnate le valigie. In seguito sono rimasti qualche altro giorno a BR-Fortaleza
prima di fare rientro in Europa. Sono giunti a Zurigo, da dove hanno proseguito il
viaggio verso Lugano in treno, e da Lugano si sono recati in taxi a Z. dove hanno
prenotato presso l’hotel KK. Egli ha dichiarato di essere rimasto a Z. per circa
due settimane e che all’hotel era presente anche C., che condivideva la stanza
con lui, sua moglie, PP. e NN. Erano state prenotate 3-4 stanze in totale con più
posti letto (p. 13.8.13 r. 4 e segg.). Quanto al quantitativo di cocaina trasportato
in questo traffico, A. ha riferito che gli sono state consegnate due valigie, una
grande e una piccola (p. 13.8.13 r. 38 e segg.). A domanda del difensore di C.,
volta a sapere se A. avesse visto personalmente la consegna delle valigie a C.,
egli ha risposto: “No. C’erano diverse stanze ed io ero in camera con mia moglie.
Le valigie sono state consegnate nelle stanze. ADR: a me le valigie le ha
consegnate Q. Aggiungo che parte delle valigie erano state già consegnate a
BR-Curitiba o a BR-Vilhena, comunque io non posso saperlo di preciso, perché
il mio viaggio è iniziato a BR-Fortaleza” (p. 13.8.14 r. 5 e segg.).
C., dal canto suo, ha affermato di avere visto la fotografia di A. quando il suo
compagno è stato arrestato, ma di non averlo conosciuto personalmente
(p. 13.8.11 r. 1 e segg.). Ella ha contestato di avere partecipato al traffico,
dichiarando: “Io ero lì, ma non ho fatto nessun traffico. Non sapevo cosa loro
facessero. Ero al posto sbagliato al momento sbagliato.” (p. 13.8.13 r. 1 e segg.);
“Non mi ricordo di tutti queste cose che sta dicendo A. È passato tanto tempo,
non mi ricordo di tutte queste cose. Mi ricordo che stavo male, perché ero incinta.
Non ricordo di essere stata in camera con tutte queste persone. Ricordo di essere
stata in ospedale, presso il Civico di Lugano. Io contesto, non ho preso nessuna
valigia, non ho mai abbandonato le mie valigie. Da quando sono partita da BR-
Curitiba, da casa mia, non ho mai cambiato le valigie.” (p. 13.8.13 r. 29 e segg.).
6.4.1.4.1 Il Collegio giudicante rileva che la chiamata di correo di A., resa nel rispetto del
principio del contraddittorio, è costante, univoca e dettagliata. Anch’egli ha
rilasciato dichiarazioni particolareggiate, circostanziate e coerenti quanto alla
presenza di C. durante il traffico, a partire da BR-Fortaleza - dove A. e F. si sono
aggiunti alla comitiva proveniente da BR-Vilhena - e fino all’hotel KK. di Z.
6.4.1.5 Di fronte a una chiamata di correo, il giudice deve esaminare se la stessa, nella
sua qualità di semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se è
“vestita”, ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti suscettibili di
- 38 -
comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo
(sentenze del Tribunale federale 6P.30/1997 del 28 aprile 1997, consid. 3a;
6B_155/2013 del 17 settembre 2013, consid. 2.2; 6B_163/2013 del 17 settembre
2013, consid. 3.2).
6.4.1.6 Nel caso in esame, la Corte ha innanzitutto rilevato, come già esposto nei
considerandi che precedono, la pluralità di chiamate di correo concordanti,
segnatamente in merito alla partecipazione di C. al viaggio in questione, al suo
ruolo di corriere, alla sua appartenenza al gruppo composto da corrieri come lei
e da controllori come HH. Le stesse testimonianze concordano inoltre sul fatto
che C. ha percorso in sostanza lo stesso itinerario dal Brasile a Z., dove anch’ella
ha prenotato come membro del gruppo di trafficanti all’hotel KK., condividendo la
stanza con membri della comitiva (v. supra, consid. 6.4.1.2 [HH.], consid. 6.4.1.3
[B.], consid. 6.4.1.4 [A.]).
6.4.1.7 Conformemente alla giurisprudenza precitata, la Corte si è inoltre chinata
sull’esistenza di riscontri esterni propri a “vestire” le chiamate in correità di cui
sopra. In tal senso, di particolare interesse sono apparse le copie dei passaporti
dei membri della comitiva che hanno prenotato presso l’hotel KK. di Z. nell’agosto
del 2007 (p. 18.1.75). Fra i documenti figurano quelli di C. e di B., che sono stati
fotocopiati sulla medesima pagina (p. 18.1.90), quello di HH. e di AAA.
(p. 18.1.92), di OO. e di NN. (p. 18.1.93), di R. (p. 18.1.95), di LL. (p. 18.1.96)
nonché di MM. (p. 18.1.97).
6.4.1.7.1 In occasione del suo interrogatorio dibattimentale, quando le è stato chiesto il
motivo della presenza di una fotocopia del suo passaporto a testimonianza del
suo pernottamento presso l’albergo KK. a Z. in presenza di B. ed altre persone,
C. ha risposto: “Io non mi ricordo.” (cl. TPF p. 8.930.8 r. 34 e segg.).
6.4.1.8 Il Collegio giudicante, tramite scritto del 21 febbraio 2017, ha chiesto inoltre alla
direzione dell’Ospedale Regionale di Lugano di comunicare se C. nell’agosto del
2007 fosse stata ricoverata presso l’ospedale Civico di Lugano e, in caso
affermativo, in quali date (cl. TPF p. 8.362.1). Mediante scritto del 22 febbraio
2017, la direzione dell’Ospedale Regionale di Lugano ha comunicato che C. ha
effettuato una visita ambulatoriale il 10 agosto 2007 presso il reparto di
ginecologia (p. 8.662.1).
6.4.1.8.1 Confrontata con gli atti in questione, nelle more del dibattimento C. ha dichiarato
di essere rimasta tutto il giorno in ospedale. Quando il Presidente del Collegio
giudicante le ha contestato come lo scritto in questione facesse stato di una sola
visita ginecologica e non di una lunga degenza, ella ha dichiarato: “Boh, per me
- 39 -
sì.”, e a domanda tendente a sapere se a suo avviso la direzione dell’Ospedale
si fosse sbagliata, l’imputata ha risposto: “Non lo so.” (cl. TPF p. 8.930.13 r. 1 e
segg.).
6.4.2 Le chiamate di correo di HH., di B. e di A. sono univoche fra loro. In particolare,
tutti i predetti, a confronto con C., hanno rilevato la presenza di quest’ultima
durante il traffico in questione, e ciò a partire dai luoghi nei quali essi hanno
raggiunto la comitiva – B. a partire da BR-Curitiba, HH. da BR-Vilhena, mentre
A. a partire da BR-Fortaleza - fino all’hotel KK. di Z. Il Collegio giudicante ha
preso atto pure del fatto che B. ha riferito di avere visto la consegna delle valigie
a C. (cl. 5 p. 13.7.23 r. 12 e segg.), mentre HH., pur non avendo visto
direttamente la consegna delle valigie in mano propria a C., ha riferito di avere
visto C. trasportare le valigie da lui viste in hotel a BR-Vilhena (cl. 5 p. 13.6.12
r. 30 e segg.). Egli inoltre ha riferito di avere visto la consegna del denaro a C.
(p. 13.6.13 r. 28 e seg.). Le chiamate di correo in questione sono, come si è detto,
“vestite” anche da riscontri esterni (v. supra, consid. 6.4.1.7), segnatamente dalla
copia del passaporto di C. Questo documento, creato dall’impiegata dell’hotel
KK. ai fini della registrazione dei viaggiatori, comprova la presenza dell’imputata
nell’hotel in questione nel periodo critico nonché la contestualità della sua
presenza con quella degli altri membri della comitiva; comitiva della quale la
predetta era membro.
6.4.3 Il Collegio ha prestato particolare attenzione alle spiegazioni fornite dall’imputata
quanto alla sua presenza sul volo da BR-Fortaleza a Zurigo, con scalo a
P-Lisbona, al successivo viaggio in treno fino all’hotel KK. di Z., al soggiorno in
Ticino e alla continuazione del viaggio in treno per raggiugere la sua famiglia in
Spagna, a Barcellona, e dare alla luce sua figlia.
In particolare, la Corte ha constatato che la tesi difensiva di C. consiste
essenzialmente nel negare le chiamate di correo di HH., A. e di B. Come già
rilevato in precedenza (v. supra, consid. 6.4.2), le deposizioni di queste persone
sono apparse concordanti, costanti e univoche in merito all’implicazione di C. nel
traffico in esame, e supportate pure da riscontri oggettivi esterni. Certo, l’imputata
ha cercato, invano, di addurre motivi di vendetta personale e sentimentale da
parte di B. al fine di trascinarla, ingiustamente, in questa procedura. Mancando
di riscontro oggettivo e insufficiente per capovolgere le varie dichiarazioni
concordanti di segno opposto in merito al coinvolgimento dell’imputata, tale tesi
non ha convinto la Corte.
In sede dibattimentale, C. ha inoltre riproposto la tesi difensiva del “fatalismo”,
tesi più volte sostenuta durante l’inchiesta. L’imputata si sarebbe trovata nel
- 40 -
posto sbagliato al momento sbagliato con le persone sbagliate. Fatalità che
l’avrebbe, suo malgrado, trascinata in questa procedura penale. A questo
proposito, la Corte rileva che indubbiamente qualsiasi passeggero di un volo può,
inconsapevolmente, imbarcarsi con narcotrafficanti. Nel caso concreto, tuttavia,
le chiamate in correità nei confronti di C., suffragate da riscontri oggettivi di cui la
Corte non ha trovato motivo alcuno per dubitare della loro valenza probatoria
(v. supra, consid. 6.4.1.7), fanno stato della presenza dell’imputata durante tutto
il viaggio con i corrieri e i controllori, a partire dal Brasile fino all’hotel KK. di Z.,
dove l’imputata ha persino condiviso la stanza con membri della comitiva, senza
tralasciare il fatto che alla stessa, come agli altri corrieri, sono state consegnate
almeno le usuali due valigie, contenenti complessivamente tre chilogrammi di
cocaina da trasportare in Svizzera. La Corte è pertanto giunta al convincimento
che la presenza di C. durante il viaggio in questione non può essere considerata
il solo frutto del fato.
Il Collegio giudicante ha pure ritenuto sprovvista di fondamento la tesi difensiva
di C. secondo la quale ella non avrebbe risieduto per tutta la durata del suo
soggiorno in Svizzera all’hotel KK., in quanto il suo stato interessante l’avrebbe
costretta ad un ricovero all’ospedale Civico di Lugano. Difatti, le prove assunte
agli atti smentiscono categoricamente la tesi dell’imputata (v. supra,
consid. 6.4.1.8).
Quanto al motivo della sua presenza in Svizzera nel 2007, la Corte ha preso atto
che l’imputata ha in un primo momento dichiarato di essersi recata in Svizzera
per trascorrervi le vacanze (cl. 5 p. 13.5.7 r. 5 e segg.). In seguito, in sede di
confronto con HH., ella ha invece dichiarato di avere dapprima acquistato il
biglietto per fare la tratta BR-Fortaleza-P-Lisbona e quindi recarsi in Spagna, ma
siccome c’erano dei problemi, in quanto dei cittadini brasiliani erano stati
rimpatriati in Brasile, avrebbe dovuto cambiare rotta e recarsi a Zurigo per poi
andare in Spagna. Tuttavia, a causa di problemi con la gravidanza, si sarebbe
poi dovuta fermare in Svizzera, per poi ripartire alla volta della Spagna col treno
(cl. 5 p. 13.6.7 r. 9 e seg.). Questa versione, più volte sostenuta nel corso della
procedura preliminare, è stata ribadita pure nelle more del dibattimento (cl. TPF
p. 8.930.12; p. 8.930.16 e seg.). Le spiegazioni dell’imputata quanto alla ragione
del suo passaggio in Svizzera per raggiungere la Spagna non hanno convinto la
Corte. Anzitutto, questo Collegio giudicante mal comprende in che modo
l’itinerario scelto dall’imputata per raggiungere la Spagna - partendo dal Brasile,
facendo uno scalo in Portogallo, proseguendo il volo sino a Zurigo, recandosi a
Lugano in treno e poi a Z. in taxi, soggiornando in quest’ultima località per circa
un mese per recarsi infine a Barcellona in treno - avrebbe ridotto le possibilità di
controlli alle frontiere, evitandole in tal modo il rischio di rimpatrio in Brasile. Al
- 41 -
contrario, è apparso alla Corte che, scegliendo di valicare il confine di più Stati,
indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, l’imputata ha aumentato i
rischi di controllo. Inoltre, considerato che l’imputata era incinta di sette mesi, a
mente della Corte, se l’unico scopo del viaggio fosse veramente stato quello di
permettere all’imputata di raggiungere la sua famiglia a Barcellona, risulta
perlomeno incomprensibile la ragione per la quale ella abbia allungato un tale
viaggio dal Brasile alla Spagna, già di per sé estenuante, decidendo di affrontare
un volo da BR-Fortaleza a Zurigo, con scalo a P-Lisbona, con successiva tratta
in treno fino a Lugano e spostamento in taxi fino a Z., soggiornando pure diverse
settimane in loco, per poi proseguire il viaggio in treno verso la Spagna. Anche
questa tesi difensiva non ha convinto il Collegio giudicante.
6.4.4 A fronte degli elementi testé illustrati, la Corte ha pertanto raggiunto il
convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, che C. ha trasportato, dal
Brasile alla Svizzera, nell’agosto del 2007, tre chilogrammi di cocaina in qualità
di corriere.
6.4.5 La condotta di C. consistente nel trasportare, esportare e importare tre
chilogrammi di cocaina dal Brasile alla Svizzera realizza dunque le condizioni
oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.
6.5 Ad A., al capo d’accusa 1.1.4, viene pure rimproverato di avere, tra il 1° e il
19 agosto 2007, in diverse località in Italia, e meglio, a I-Verona, I-Torino e
I Bologna, in diverse occasioni, due delle quali in correità con B., personalmente
trasportato ed esportato, a bordo della propria autovettura, dalla Svizzera verso
l’Italia, un quantitativo complessivo di almeno 24 chilogrammi di cocaina,
sostanza stupefacente occultata nel doppiofondo di diverse valigie, con un grado
di purezza valutato all’83-96%, precedentemente trafficata dal Sud America, così
come descritto al punto 1.1.3 (v. supra, consid. 6.1; consid. 6.3).
6.5.1 L’imputato non contesta l’accusa formulata dal magistrato requirente.
6.5.1.1 Già nel corso dell’interrogatorio reso il 18 dicembre 2007 dinanzi all’autorità
francese in seguito al suo arresto del 14 dicembre 2007, per essere stato trovato
in possesso di circa nove chilogrammi di cocaina, unitamente a B., A. ha
ammesso il suo coinvolgimento in entrambe le fattispecie. In particolare, dopo
avere confermato la sua partecipazione al traffico del luglio del 2007 (v. supra,
consid. 6.3.1.1), egli ha pure dichiarato quanto segue: “C’est moi qui ait emmené
toutes ces valises en ITALIE à bord de ma voiture, qui est une BMW 523
immatriculée 2. II y devait y avoir au moins une vingtaine de valises contenant
de la cocaine. J’ai pris le volant de ma voiture à destination de TURIN, j’étais
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accompagné par HH. Nous avons déposé une valise chez BBB. à Turin. Après
cela nous sommes retournés en SUISSE à LUGANO où se trouvait le dépôt des
produits stupéfiants c’est-à-dire I’hôtel dans lequel avaient été stockées toutes
les valises. Les autres valises ont été transportées de manière groupée à ROME
à destination de CCC., qui est un des chefs de la mafia italienne aux côtés de
DDD. dont je ne connais pas le prénom mais qui vient de CALABRE. J’ai aussi
assuré le transport de ces autres valises avec HH., puis avec HH. et B. puis avec
MM. A chaque fois les valises étaient remises à des personnes de la mafia
italienne. […]” (cl. 7 p. 18.2.36).
6.5.1.2 A., nel corso dell’interrogatorio reso il 27 agosto 2015 in qualità di imputato
dinanzi al MPC, ha confermato di avere trasportato le valigie presso l’hotel KK. e
di averle portate in Italia con la sua auto; egli ha pure riferito di non ricordare il
numero di valigie caricate sulla vettura. Egli ha precisato di avere effettuato più
trasporti, con più destinazioni diverse, in particolare I-Torino, I-Milano e I-Roma,
e di essere stato accompagnato anche da sua moglie, ma non in tutti e tre i viaggi.
Per quel che concerne il suo compenso, egli ha dichiarato di avere ricevuto
fr. 1’000.-- a valigia (cl. 5 p. 13.1.13 r. 45 e seg.; p. 13.1.14 r. 1 e segg.).
6.5.1.3 Interrogato il 4 novembre 2015 in qualità di imputato, dinanzi al MPC A. ha
confermato di avere trafficato dall’hotel KK. verso più destinazioni in Italia 16
valigie, otto piccole e otto grandi, contenenti un quantitativo di cocaina stimato in
un chilogrammo per le valigie piccole e due chilogrammi per le valigie grandi, per
un totale di 24 chilogrammi di cocaina (p. 13.1.32 r. 27 e seg.), mentre in
occasione dell’interrogatorio finale ex art. 317 CPP, tenutosi il 28 settembre
2016, A. non ha voluto determinarsi quanto a tale rimprovero (cl. 5 p. 13.1.168 e
segg.).
6.5.2 Nel caso in esame, la Corte rileva che le ammissioni di A. sono state spontanee,
univoche, costanti e circostanziate, e questo Collegio non ha pertanto motivo
alcuno di dubitare della loro veridicità.
In particolare, A. ha, a più riprese, riferito con dovizia di particolari quanto a tempi,
luoghi e circostanze dei viaggi in parola. Le sue affermazioni trovano pure
riscontro affermativo in quelle di B. (v. infra, consid. 6.6), sicché la Corte non ha
motivo di credere che le stesse non corrispondano al vero.
6.5.3 Per quel che concerne la quantità di stupefacente trasportata in Italia, il Collegio
rileva che fra i 24 chilogrammi di cocaina trasportati dalla Svizzera all’Italia da A.
vi sono certamente pure i tre chilogrammi di cocaina da lui precedentemente
trasportati dal Brasile alla Svizzera, traffico di cui supra (consid. 6.3).
- 43 -
Conseguentemente, non potendo l’imputato essere punito più volte per diversi
atti relativi alla medesima sostanza stupefacente (v. supra, consid. 4.2), la Corte
per il capo d’accusa in esame considera unicamente un quantitativo di 21
chilogrammi di cocaina.
6.5.4 Visto quanto precede, la Corte ha raggiunto il convincimento, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che A. ha trasportato dalla Svizzera all’Italia 21 chilogrammi
di cocaina, tra il 1° e il 19 agosto 2007.
6.5.5 La condotta di A. consistente nel trasportare ed esportare e importare 21
chilogrammi di cocaina dalla Svizzera all’Italia realizza dunque le condizioni
oggettive e soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.
6.6 A B., al capo d’accusa 1.2.3 viene mosso il rimprovero corrispondente, vale a
dire di avere, in due occasioni, in correità con A., trasportato ed esportato dalla
Svizzera verso l’Italia, utilizzando l’autovettura di A., almeno sei chilogrammi di
cocaina.
6.6.1 B., interrogata dal MPC in qualità di imputata il 15 dicembre 2015, ha dichiarato
di essersi recata in Italia con A., in occasione del secondo traffico di stupefacenti
- quello dell’agosto 2007 - in qualità di sua accompagnatrice, e non come
corriere. In particolare, ella ha riferito: “ADR: no, la prima volta non mi sono mai
recata in Italia, la seconda volta sì, in quanto era già insieme a A. e lo
accompagnavo come sua ragazza, non come corriere.” (cl. 5 p. 13.3.10 r. 36 e
seg.); “[…] Nel frattempo ci siamo recati anche in Italia. lo mi sono recata in Italia
2 volte, però ad accompagnare A. visto che stavamo insieme. II compito di A. era
l’autista. Per non farlo andare da solo andavamo in 4, facendo sembrare che
fossimo 2 coppie, io e A. e NN. con HH., in tal modo destavamo meno sospetti.
II mio compito si fermava a far sembrare che eravamo delle coppie. So che
nell’auto vi erano delle valige, ma non so dire di chi erano. Comunque arrivando
in Italia con queste valige, si toglievano gli abiti che erano nelle valige, in un bar,
dove gli uomini si incontravano con gli altri uomini italiani. lo, NN. e A.
rimanevamo in disparte, mentre HH. e DD. discutevano in un altro tavolo.” (cl. 5
p. 13.3.11 r. 33 e segg.). A domanda su quante valigie fossero trasportate
nell’auto, ella ha dichiarato di averne viste due (p. 13.3.11 r. 43 e segg.;
p. 13.3.12 r. 1), unicamente in una delle due occasioni (p. 13.3.13 r. 8 e segg.).
B. ha dichiarato di essersi recata in Italia due volte, la prima a Verona e la
seconda a Torino (p. 13.3.12 r. 4), e di averlo fatto per non restare sola in albergo,
essendo ella già stata molestata in occasione del primo viaggio; avendo
unicamente accompagnato il suo ragazzo, non avrebbe ricevuto alcun compenso
(p. 13.3.12 r. 14 e segg.). Ella ha pure affermato che, in entrambe le occasioni,
- 44 -
al rientro le è stato consegnato del denaro da nascondere sulla sua persona
(p. 13.3.13 r. 14 e segg.).
6.6.2 B. ha confermato di avere effettuato due viaggi in macchina da Lugano verso
l’Italia, in particolare Torino e Verona, per accompagnare suo marito, pure in
occasione del suo interrogatorio finale, tenutosi il 28 settembre 2016 (cl. 5
p. 13.3.60 e segg.; p. 13.3.70).
6.6.3 In casu, il Collegio rileva che le dichiarazioni di B. sono state univoche, costanti
e circostanziate. Difatti, la stessa ha riferito nei dettagli quanto a tempi, luoghi e
circostanze. Inoltre, le sue ammissioni concordano con quanto dichiarato da A.
in merito ai due traffici in parola (v. supra, consid. 6.5).
La Corte inoltre non ha ritenuto pertinenti le tesi difensive sollevate dal
patrocinatore di B. in sede di arringa (v. TPF p. 8.925.83). Per la difesa, non vi
sarebbe correità in quanto l’imputata sarebbe stata semplice accompagnatrice di
A. B. avrebbe deciso di accompagnare quest’ultimo per non rimanere da sola in
albergo, essendo già stata molestata durante il primo viaggio, inoltre non avrebbe
partecipato alla presa di decisione del trasporto, quest’ultimo essendo stato
deciso dai vertici dei narcotrafficanti. Per la difesa non vi sarebbe nemmeno
complicità, in quanto la presenza dell’imputata non avrebbe favorito in nessun
modo il reato né ha aumentato la possibilità di commissione dello stesso. Orbene,
con mente alle tesi difensive in parola, la Corte rileva che esse sono contraddette
dalle dichiarazioni dell’imputata stessa. Quest’ultima, pur sapendo che la vettura
trasportava stupefacente, ha accettato di accompagnare il compagno A.
unitamente ad un’altra coppia nella consapevolezza che la presenza di due
coppie diminuiva il rischio di sospetto e quindi di un controllo da parte dalle forze
dell’ordine, in quanto due coppie apparivano appunto meno sospette. Ella si è
inoltre prestata al concomitante trasporto in Svizzera del provento della vendita
della cocaina in Italia, nascondendo sulla sua persona delle mazzette di
banconote. È pertanto indubbio che tali comportamenti sono propri a quelli di un
elemento organico a questi due traffici. Quanto alla tesi difensiva secondo la
quale l’imputata avrebbe accompagnato il compagno unicamente per non restare
sola in albergo, essendo già stata molestata in occasione di un precedente
viaggio, il Collegio giudicante rileva che l’imputata, in assenza del compagno A.
aveva senz’altro la possibilità di allontanarsi dall’albergo evitando eventuali
molestie senza dover forzatamente accompagnare il compagno e l’altra coppia
allo scopo di limitare l’insorgere di sospetti in caso di controllo doganale, sapendo
l’accusata che in macchina v’era lo stupefacente importato dal Brasile.
- 45 -
6.6.4 Non è tuttavia sfuggito alla Corte, malgrado essa sia giunta, al di là di ogni
ragionevole dubbio, al convincimento della responsabilità dell’accusata in capo
a questi due trasporti di cocaina in Italia, l’indeterminatezza della conoscenza da
parte di quest’ultima del quantitativo esatto trasportato durante questi due viaggi.
Pur non nutrendo alcun dubbio in merito al trasporto in Italia ad opera di A. della
totalità dei 24 chili di cocaina inizialmente importati dal Brasile alla Svizzera
(v. supra, consid. 6.5.3), e al fatto che anche i due viaggi in esame hanno
perseguito questo scopo, le dichiarazioni di A. e quelle di B. non permettono
tuttavia di appurare la conoscenza in capo all’imputata del quantitativo esatto
trasportato durante i viaggi in Italia nei quali la predetta era presente. Né A. né
B. hanno, per esempio, ammesso che in questi due viaggi la quantità trasportata
era di sei chili o precisato di avere trasportato un numero esatto di valigie in modo
da permettere alla Corte di applicare la chiave di ripartizione più volte confermata
dagli accusati e da altri partecipanti al traffico internazionale di cocaina in oggetto,
ossia “due chili per valigia grande e un chilo per valigia piccola”.
Tuttavia la Corte ha preso atto che l’accusata, pur avendo dichiarato di aver visto
due valigie solo in un viaggio, ha sempre parlato di valigie al plurale riferendosi
ai due viaggi. Va inoltre osservato che B. ha dichiarato nell’interrogatorio del
18 dicembre 2007 dinanzi alle autorità francesi, riferendosi ai trasporti di A. dello
stupefacente in Italia, che quest’ultimo “s’occupait des transports des valises par
groupes de 2 ou 3 à chaque fois vers l’Italie” (cl. 7 p. 18.2.44).
Considerati lo scopo ed il modus operandi dei due viaggi in esame, il Collegio è
giunto all’intimo convincimento che durante questi due viaggi sono state
trasportate almeno due valigie per viaggio. Non essendo tuttavia precisato se si
trattasse di valigie grandi o piccole, la Corte, in ossequio dell’interpretazione più
favorevole all’accusata, è giunta al convincimento che quattro valigie piccole
sono state trasportate in entrambi i viaggi. Ne consegue che la quantità di
cocaina complessiva trasportata da B. in correità con A. è di quattro chili.
6.6.5 Per quel che concerne la quantità di stupefacente trasportata in Italia, il Collegio
non ha potuto escludere che fra i quattro chilogrammi di cocaina trasportati dalla
Svizzera all’Italia da B. vi fossero pure i tre chilogrammi di cocaina da ella
precedentemente trasportati dal Brasile alla Svizzera e di cui supra al consid. 6.2.
Conseguentemente, non potendo l’imputata essere punita più volte per diversi
atti relativi alla medesima sostanza stupefacente (v. supra, consid. 4.2), la Corte
per il capo d’accusa in esame considera unicamente un quantitativo di un
chilogrammo di cocaina.
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6.6.6 La condotta di B. consistente nel trasportare ed esportare un chilogrammo di
cocaina dalla Svizzera all’Italia realizza dunque le condizioni oggettive e
soggettive di cui all’art. 19 cpv. 3 vLStup.
7. Aggravante
A tutti e tre gli imputati è contestata l’infrazione alla LStup nella forma aggravata.
7.1 Come si evince dai considerandi precedenti, è appurato che gli imputati hanno
commesso le infrazioni alla LStup in merito alle seguenti quantità di cocaina:
- A.: 30 kg (v. supra, consid. 5.2 [6 kg]; consid. 6.3 [3 kg]; consid. 6.5 [21 kg]);
- B.: 7 kg (v. supra, consid. 5.1 [3 kg]; consid 6.2 [3 kg]; consid. 6.6 [1 kg]);
- C.: 3 kg (v. supra, consid. 6.4).
7.2 Secondo quanto riportato nell’atto d’accusa, il grado di purezza della cocaina
sarebbe valutato all’83-96%. Agli atti mancano però riscontri oggettivi in tal
senso, la cocaina in questione non essendo stata sequestrata e
conseguentemente neppure analizzata.
Come esposto in precedenza (v. supra, consid. 4.4.1), se il grado di purezza non
può essere determinato perché lo stupefacente non è stato sequestrato, si potrà
ragionevolmente partire dal presupposto che la sostanza sia di qualità media,
fintanto non vi siano indicazioni che portino a pensare che la sostanza fosse
particolarmente pura o particolarmente tagliata. Ad ogni modo, di regola, quantità
di stupefacenti dell’ordine di decine di chilogrammi hanno un grado di purezza
elevato, generalmente più alto della droga venduta al dettaglio al consumatore,
perché in quest’ultimo caso la droga è già stata “tagliata”, quindi diluita con altre
sostanze. La Società svizzera di medicina legale pubblica annualmente le
statistiche relative alla cocaina confiscata in Svizzera. Nel 2007 la cocaina
sequestrata, nell’ordine di grandezza superiore al chilogrammo, risultava in
media pura al 71% (https://www.sgrm.ch/de/forensische-chemie-und-
toxikologie/fachgruppe-forensische-chemie/statistiken-kokain-und-heroin/).
Nel caso in esame, è dunque pacifico che la quantità di cocaina trafficata dagli
imputati supera ampiamente la soglia dei 18 grammi di cocaina pura.
7.3 Ne consegue che la fattispecie adempie le condizioni dell’aggravante di cui
all’art. 19 cpv. 2 lett. a vLStup in capo a tutti e tre gli imputati, in quanto sapevano
o dovevano presumere che la cocaina trafficata poteva mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone.
- 47 -
Sulle pene
8. Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (art. 47 cpv. 1 CP). La colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto
delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). I criteri da
prendere in considerazione per la fissazione della pena sono essenzialmente gli
stessi che venivano applicati nel quadro della giurisprudenza relativa al
previgente art. 63 CP (DTF 129 IV 6 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale
6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 6.2). Non diversamente dal vecchio
diritto, la pena deve essere determinata ponderando sia la colpevolezza del reo
che l’effetto che la sanzione avrà su di lui.

8.1 Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei
precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla
pena. Il grado di colpevolezza dipende anche dalla libertà decisionale di cui
l’autore disponeva: più facile sarebbe stato per lui rispettare la norma infranta,
più grave risulta la sua decisione di trasgredirla e pertanto anche il suo grado di
colpevolezza; e viceversa (DTF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a;
sentenza 6B_547/2008 del 5 agosto 2008, consid. 3.2.2). Parimenti al vecchio
art. 63 CP, il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di
apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 settembre
2007, consid. 4.2.1, pubblicata in forumpoenale 2008, n. 8 p. 25 e seg.). In virtù
del nuovo art. 50 CP - che recepisce i criteri già fissati in precedenza dalla
giurisprudenza (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica
del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, FF 1999 1747) - il giudice
deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato ed al suo autore,
sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire
maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facilitandone il
sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza
6B_207/2007 loc. cit.). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in
percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la
motivazione del giudizio deve permettere alle parti ed all’autorità di ricorso di
seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena
pronunciato (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).

- 48 -
8.2 Giusta l’art. 48 CP lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha
manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora
l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni
caso data se sono trascorsi i due terzi del temine di prescrizione dell’azione
penale; il giudice può ridurre questo periodo per tenere conto della natura e della
gravità del reato (DTF 132 IV 1 consid. 6.2; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 24 ad
art. 48 CP). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima
comminata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso
da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun
genere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).

8.3 Giusta l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso
prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto
sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio
(“concorso retrospettivo”). Tale disposizione vuole in sostanza garantire il
principio del cumulo giuridico anche in presenza di un concorso retrospettivo,
ossia garantire che l’imputato non sia giudicato più severamente di quanto lo
sarebbe se tutti i reati a lui contestati fossero giudicati nell’ambito di un unico
procedimento. Una pena complementare giusta l’art. 49 cpv. 2 CP entra in
considerazione unicamente se la pena precedente è stata pronunciata in
Svizzera (DTF 142 IV 329 consid. 1.4.1). Per determinare se e in che misura
(ovvero interamente o parzialmente) il tribunale debba infliggere una pena
complementare giusta l’art. 49 cpv. 2 CP, occorre fondarsi sulla data della prima
condanna emanata nella prima procedura. Per commisurare la pena
complementare rispettivamente per stabilire la sua entità è invece determinante
il passaggio in giudicato della sentenza della prima procedura (DTF 138 IV 11
consid. 3.4.2). La pena complementare corrisponde alla differenza tra la pena
già inflitta con la prima sentenza e la pena ipotetica complessiva che il giudice
avrebbe determinato per tutti i reati commessi dall’imputato (DTF 132 IV 102
consid. 8.2). La determinazione di una pena complementare entra in
considerazione unicamente per delle pene dello stesso genere, mentre pene di
genere differente devono essere pronunciate cumulativamente (DTF 142 IV 265
consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 6B_765/2016 del 21 febbraio
2017, consid. 1.1).
8.4 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza
condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi
crimini o delitti, a condizione che l’autore, nei cinque anni prima del reato, non
- 49 -
sia stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi; in tale ipotesi, la
sospensione sarebbe possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 1 e 2 CP). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP).
Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un
anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell’autore (cpv. 1); la parte da eseguire non può eccedere la metà della pena
(cpv. 2); e, in caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva,
la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Inoltre,
le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono
applicabili alla parte da eseguire (cpv. 3).
Per quel che concerne le condizioni oggettive per la concessione della
condizionale (art. 42 cpv. 1 CP), rispettivamente della condizionale parziale
(art. 43 cpv. 1 CP), si segnala dunque quanto segue: le pene detentive di durata
inferiore a un anno non possono essere sospese parzialmente; le pene di durata
compresa fra i dodici e i 24 mesi possono essere sospese sia con la condizionale
che con la condizionale parziale; se la durata della pena detentiva eccede i
24 mesi ma non supera i 36 mesi, il giudice può sospendere parzialmente la pena
(DTF 132 IV 1 consid. 5.3.2; sentenza del Tribunale federale 6B_664/2007 del
18 gennaio 2008, consid. 3.2.2).
L’Alta Corte ha sancito a più riprese che le condizioni soggettive dell’art. 42 CP,
segnatamente la condizione di cui all’art. 42 cpv. 2 CP, valgono anche per
l’applicazione dell’art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2, 4.2.3 e 5.3.1; sentenza
del Tribunale federale del 4 giugno 2010 6B_244/2010, consid. 1; 6B_664/2007
del 18 gennaio 2008, consid. 3.2.1). Quanto più favorevole è la prognosi e lieve
l’aspetto riprensibile del reato, tanto più grande dev’essere la parte della pena
sospesa con la condizionale (DTF 134 IV 1 consid. 5.6).
Giusta l’art. 44 cpv. 1 CP, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione
della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
Sul piano soggettivo, il giudice deve formulare una prognosi sul futuro
comportamento del condannato, basandosi su un apprezzamento globale che
tenga conto delle circostanze dell’infrazione, degli antecedenti del reo, della sua
reputazione e della sua situazione personale al momento del giudizio. Da
prendere in considerazione sono tutti gli elementi che permettono di chiarire il
- 50 -
carattere del condannato nel suo insieme, nonché le sue opportunità di
ravvedimento. Nel fare questo non è ammissibile sopravvalutare determinati
criteri a scapito di altri comunque pertinenti. Il giudice deve motivare la sua
decisione in maniera sufficiente (v. art. 50 CP); la sua motivazione deve
permettere di verificare se si è tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti e come
essi sono stati ponderati (v. DTF 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a;
118 IV 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_713/2007 del 4 marzo
2008, consid. 2.1, pubblicato in SJ 2008 I p. 279 e seg.).
9. A.
9.1 A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), in relazione a 30 chilogrammi di
cocaina con un grado di purezza del 71%.
9.2 L’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti è punita con una
pena detentiva non inferiore ad un anno; tale cornice edittale delimita l’esame del
giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena.
La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP).
9.3 Dagli atti della causa (cl. 7 p. 13.1.10; cl. TPF p. 8.261.57 e seg.) risulta come A.,
cittadino svizzero classe 1982, sia nato in Portogallo, dove ha frequentato le
scuole dell’obbligo. Dopo aver concluso l’apprendistato di cameriere in Svizzera,
egli ha iniziato la sua carriera professionale svolgendo tale attività, per poi
dedicarsi ad altre mansioni, principalmente nell’ambito delle costruzioni nonché
della sicurezza. Dopo un periodo di detenzione subito in Francia, A. si è stabilito
in Portogallo, dove ha svolto diverse attività lavorative e poi, nel 2011, si è
trasferito in Brasile, ove ha lavorato nel settore alberghiero. Nel 2014 ha fatto
ritorno in Svizzera.
Sul fronte economico-finanziario, A. attualmente è disoccupato (cl. TPF
p. 8.261.57 e seg.). Egli ha dichiarato di percepire fr. 2’989.05 a titolo di “altre
entrate”. Egli ha asserito di avere un’automobile “Citroën Xsara Picasso”,
immatricolata nel 2005, il cui prezzo di acquisto sarebbe di fr. 600.--. Egli non ha
indicato ulteriori redditi oppure sostanza. Per quel che concerne le uscite, A. ha
dichiarato di non dovere fare fronte a contributi di mantenimento (alimenti), di
avere uscite a titolo di “locazione/interessi ipotecari” in ragione di fr. 1’700.--
mensili e a titolo di “cassa malati” in ragione di fr. 58.95 mensili.
- 51 -
A. è coniugato con l’imputata B. dal 25 febbraio 2009. La coppia ha tre figli, nati
rispettivamente nel 2011, nel 2013 e nel 2017. L’imputato ha inoltre un figlio nato
nel 2005 da un matrimonio precedente (cl. 7 p. 13.1.10 e seg.; cl. TPF
p. 8.261.49 e segg.; p. 8.261.57).
La Corte ha appurato che i debiti di A., da estratto del registro esecuzioni e
fallimenti, ammontano a diverse decine di migliaia di franchi (cl. TPF p. 8.261.5
e segg.).
Per quel che concerne i precedenti penali, la Corte rileva che A., il 28 luglio 2011,
è stato condannato dal Tribunale militare di Berna a una pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere a fr. 30.-- cadauna, pena sospesa con la condizionale con un
periodo di prova di due anni, per titolo di omissione del servizio e assenza
ingiustificata (cl. TPF p. 8.291.2 e segg.). Inoltre, il 30 maggio 2016, il Ministero
pubblico del Cantone Ticino ha condannato A., tramite decreto d’accusa, a una
pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa con
la condizionale con un periodo di prova di due anni, nonché a una multa di
fr. 200.--, per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento (cl. TPF
p. 8.292.4 e seg.). A. non ha precedenti penali in Portogallo (cl. TPF p. 8.221.11).
Inoltre, la Corte rileva che A., il 2 settembre 2009, è stato condannato dalla
Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel de Nancy a una pena di
trenta mesi di detenzione, per “importation non autorisée de stupéfiants-trafic;
détention non autorisée de stupéfiants; transport non autorisé de stupéfiants;
importation non declarée de marchandise prohibée; contrebande de
marchandise prohibée; participation à association de malfaiteurs en vue de la
preparation d’un délit puni de 10 ans”, per fatti occorsi il 14 dicembre 2007
(v. supra, consid. 5.1.1.1; cl. TPF p. 8.221.8 e seg.; p. 8.280.10 e segg.). La
Corte rileva che i fatti per i quali A. è stato riconosciuto autore colpevole da questo
Collegio giudicante, risalenti a maggio-agosto 2007, sono antecedenti a quelli
per i quali egli è stato condannato in Francia, motivo per cui la condanna
pronunciata dal Tribunale francese non è da considerare quale precedente
penale dell’imputato.
9.4 Con mente agli elementi costituitivi oggettivi, il Collegio giudicante ha ritenuto i
motivi egoistici alla base dei traffici di stupefacente effettuati da A., in particolare
la sua totale e costante disponibilità a svolgere, dietro compenso, l’attività di
corriere nell’ambitio di traffici internazionali e in numerosi traffici dalla Svizzera
all’Italia, in relazione a ingenti quantitativi di cocaina, ogni qualvolta gli si sia
presentata l’occasione di farlo. La Corte ha dunque considerato che il reato in cui
- 52 -
è occorso A. è caratterizzato da una reiterazione degli atti in un breve lasso di
tempo.
Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, a suo favore è stata ritenuta la
globale collaborazione con gli inquirenti, sin dai primi interrogatori, anche se va
rilevato che egli, non presentandosi ai dibattimenti l’8 maggio 2017, ha denotato
scarsa considerazione per la giustizia. Pure a suo favore, la Corte ha rilevato che
nel periodo in cui ha partecipato ai traffici in questione, egli consumava cocaina
(cl. 5 p. 13.1.11 r. 12 e segg.).
Tenuto conto delle predette circostanze, questo Collegio giudicante considera
che la colpa di A. sia di media gravità.
9.5 La Corte ha innanzitutto rilevato che, seppure dal casellario giudiziale
dell’imputato risultino dei precedenti penali, la loro portata non è tale da costituire
una circostanza aggravante nel caso specifico.
Considerato che i fatti per i quali A. è stato riconosciuto autore colpevole sono
occorsi tra maggio e il 19 agosto 2007, la Corte, in linea con quanto proposto dal
magistrato requirente (cl. TPF p. 8.925.62), ritiene che la pena pronunciata nei
confronti di A. debba essere lievemente attenuata giusta l’art. 48 lett. e CP,
essendo ormai trascorso un periodo al limite dei due terzi del termine di
prescrizione dell’azione penale di 15 anni. Per quanto concerne la buona
condotta, non è sfuggito alla Corte che A. ha precedenti penali per reati
commessi posteriormente ai fatti per i quali egli è qui condannato. Pur non
bagatellizzando l’importanza delle infrazioni commesse da A., il Collegio ha
reputato esservi ancora spazio per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 48
lett. e CP.
Di rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base
della giurisprudenza (DTF 130 VI 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta
che nelle sue singole componenti. Le fattispecie per le quali A. è stato giudicato
colpevole da questo Collegio giudicante erano in sostanza già state ammesse
dall’imputato nel corso del suo interrogatorio reso dinanzi alle autorità francesi il
18 dicembre 2007, e sono state acquisite dal MPC tramite rogatoria del
27 maggio 2010 (cl. TPF p. 18.2.4 e segg.) / 22 luglio 2010 (p. 18.2.32 e segg.).
Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione del
principio della celerità giusta l’art. 6 CEDU, e cha la pena comminata a A. debba
essere conseguentemente attenuata in maniera rilevante.
- 53 -
9.6 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel
caso di A. giudica adeguata una pena detentiva di tre anni e sei mesi.
9.7 La sanzione irrogata essendo superiore ad anni tre di pena detentiva, la
sospenzione condizionale parziale non entra in linea di conto (v. art. 43 cpv. 1
CP).
10. B.
10.1 B. è riconosciuta autrice colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), in relazione a sette chilogrammi di
cocaina con un grado di purezza del 71%.
10.2 L’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti è punita con una
pena detentiva non inferiore ad un anno; tale cornice edittale delimita l’esame del
giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena.
La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP).
10.3 La Corte ha accertato (cl. 5 p. 13.3.3 e seg.) come B., cittadina brasiliana classe
1987, dopo avere frequentato le scuole elementari, non abbia concluso gli studi
dell’obbligo ma abbia iniziato a lavorare all’età di nove anni per aiutare
finanziariamente la sua famiglia. Grazie all’aiuto dello Stato, l’imputata ha in
seguito potuto svolgere svariate formazioni professionali della durata di due mesi
l’una. Dopo il periodo di carcerazione subito in Francia, B. e il coniuge A. si sono
stabiliti in Portogallo prima, e in Brasile poi. La coppia ha in seguito deciso di
trasferirsi in Svizzera, per dare un futuro migliore ai figli; B. è venuta in Svizzera
nell’agosto del 2014 (p. 13.3.6).
B. è coniugata con l’imputato A. dal 2009 e dalla loro unione, nel 2011, 2013 e
2017, sono nati tre figli (cl. TPF p. 8.262.6; v. supra, consid. 9.3). L’imputata
inoltre ha un altro figlio, nato nel 2006, del quale si occupano i suoi genitori
(cl. TPF p. 8.262.6; cl. 5 p. 13.3.5).
Sul fronte economico-finanziario, B. nel formulario sulla situazione personale,
datato 7 marzo 2017, ha dichiarato di essere “clandestina”, di non percepire alcun
reddito o sostanza e di non dovere fare fronte ad alcuna spesa mensile (cl. TPF
p. 8.262.7). La Corte ha altresì preso atto delle dichiarazioni rese dall’imputata il
15 dicembre 2015 dinanzi al MPC, e meglio: “D: Quale è la vostra situazione
finanziaria/debitoria? R: È proprio pessima, perché non ho un permesso di lavoro
e non possa quindi lavorare. Qui le leggi sono più severe, pertanto non posso
- 54 -
svolgere nessuna attività. Mio marito non lavora e viviamo con gli assegni per i
figli e inoltre veniamo aiutati da persone private. Non avendo un permesso di
lavoro, lo Stato non provvede per me, ma solo per i miei figli. lo vorrei lavorare.
D: A quanto ammonta questo aiuto dato dallo Stato? R: Non sono in grado di
fornire questa cifra, in quanto è mio marito che vede l’entrata di questi assegni.
lo non vedo niente. D: Nel verbale d’interrogatorio del 27 agosto 2015 Suo marito
ha dichiarato di percepire un reddito mensile di CHF 4’500.-- al mese. Lei
conosce il reddito mensile percepito da Suo marito? R: Io non posso confermare,
io non ho accesso a questo conto bancario, né conosco quanto mio marito
percepisca mensilmente.” (cl. 5 p. 13.3.5).
B. non ha precedenti penali né in Svizzera (cl. TPF p. 8.222.5) né in Portogallo
(p. 8.222.9). Per quel che concerne il casellario giudiziale francese (p. 8.222.12),
B., il 2 settembre 2009, è stata condannata dalla Chambre des Appels
correctionnels de la Cour d’Appel de Nancy a una pena di 24 mesi di detenzione,
per “importation non autorisée de stupéfiants-trafic; détention non autorisée de
stupéfiants; transport non autorisé de stupéfiants; importation non declarée de
marchandise prohibée; contrebande de marchandise prohibée; participation à
association de malfaiteurs en vue de la preparation d’un délit puni de 10 ans”,
per fatti occorsi il 14 dicembre 2007 (v. supra, consid. 5.1.1.1; cl. TPF
p. 8.222.12 e seg.; p. 8.280.10 e segg.). La Corte rileva che i fatti per i quali B. è
stata riconosciuta autrice colpevole da questo Collegio giudicante, risalenti a
maggio-agosto 2007, sono antecedenti a quelli per i quali ella è stata condannata
in Francia, motivo per cui la condanna pronunciata dal Tribunale francese non è
da considerare quale precedente penale dell’imputata.
10.4 Con mente agli elementi costituitivi oggettivi, il Collegio giudicante ha ritenuto i
motivi egoistici alla base dei traffici di stupefacente effettuati da B., in particolare
la reiterazione degli atti e la sua totale e costante disponibilità a svolgere, dietro
compenso, l’attività di corriere nell’ambitio di traffici internazionali nonché in due
traffici dalla Svizzera all’Italia, sia pur con minor energia criminale e in relazione
a un quantitativo di cocaina inferiore rispetto all’imputato A.
Sul fronte degli elementi costitutivi soggettivi, a favore di B. la Corte ha ritenuto
la globale collaborazione con gli inquirenti, sin dai primi interrogatori, anche se
va rilevato che ella, non presentandosi ai dibattimenti l’8 maggio 2017, ha
denotato scarsa considerazione per la giustizia. Pure a suo favore è stato ritenuto
il fatto che ella, da quando aveva 19 anni e fino a prima di entrare nel traffico di
sostanze stupefacenti, facesse uso di cocaina e crack (cl. 5 p. 13.3.6 r. 5 e
segg.).
- 55 -
Tenuto conto delle predette circostanze, questo Collegio giudicante considera
che la colpa di B. sia di media gravità.
10.5 Considerato che i fatti per i quali B. è stata riconosciuta autrice colpevole sono
occorsi tra maggio e il 19 agosto 2007, e che B., successivamente alla sua
scarcerazione in Francia, ha mantenuto una buona condotta, la Corte, in linea
con quanto proposto dal magistrato requirente (cl. TPF p. 8.925.66), ritiene che
la pena pronunciata nei confronti di B. debba essere lievemente attenuata giusta
l’art. 48 lett. e CP, essendo ormai trascorso un periodo al limite dei due terzi del
termine di prescrizione dell’azione penale di 15 anni.
Di rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base
della giurisprudenza (DTF 130 VI 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta
che nelle sue singole componenti. Le fattispecie per le quali B. è stata giudicata
autrice colpevole da questo Collegio giudicante erano in sostanza già state
ammesse dall’imputata nel corso del suo interrogatorio reso dinanzi alle autorità
francesi il 18 dicembre 2007, e sono state acquisite dal MPC tramite rogatoria
del 27 maggio 2010 (cl. TPF p. 18.2.4 e segg.) / 22 luglio 2010 (p. 18.2.32 e
segg.). Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che vi sia stata una
violazione del principio della celerità giusta l’art. 6 CEDU, e cha la pena
comminata a B. debba essere conseguentemente attenuata in maniera rilevante.
10.6 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel
caso di B. giudica adeguata una pena detentiva di due anni e otto mesi.
10.7 Nel caso in esame la sospensione condizionale della pena giusta l’art. 42 CP non
entra in linea di conto, la pena pronunciata eccedendo la durata di 24 mesi.
Per quel che concerne la sospensione condizionale parziale della pena, in casu,
a mente di questo Collegio giudicante le condizioni formali per la concessione
per la condizionale ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 nonché 42 cpv. 2 CP sono
pacificamente date. Soggettivamente, giusta l’art. 42 CP è sufficiente l’assenza
di una prognosi negativa; nel caso concreto, B. dopo i fatti ha tenuto una buona
condotta, si è sposata e ha avuto dei figli, e non ha antecedenti che ostacolano
la formulazione di una prognosi favorevole. La sospensione della pena può
dunque essere concessa.
La Corte ha preso atto dall’incarto che la condannata, dopo essere stata
condannata in Francia, si è comportata in modo irreprensibile, facendo prova di
buona condotta. Il Collegio ha anche tenuto conto del fatto che ella ha dato prova
- 56 -
di stabilità, sposandosi ed occupandosi dei propri figli. Visto quanto precede, la
Corte ritiene che la parte di pena detentiva da eseguire deve essere di sei mesi.
Alla condannata viene impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro
sufficiente per verificare che ella permanga meritevole del beneficio della
condizionale.
10.8 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP B., in occasione della comunicazione orale
della sentenza, è stata inoltre resa esplicitamente attenta all’importanza e alle
conseguenze della sospensione condizionale parziale (cl. TPF p. 8.920.17).
11. C.
11.1 C. è riconosciuta autrice colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup), in relazione a tre chilogrammi di
cocaina con un grado di purezza del 71%.
11.2 L’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti è punita con una
pena detentiva non inferiore ad un anno; tale cornice edittale delimita l’esame del
giudice, chiamato a procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena.
La durata massima della pena detentiva è di venti anni (art. 40 CP).
11.3 La Corte ha accertato come C., cittadina brasiliana classe 1987, ha frequentato
le scuole elementari in Brasile. In Svizzera ha potuto frequentare la quarta media
e quindi ottenere l’idoneità per la manutenzione di automobili, professione che
l’imputata ha imparato in Brasile lavorando nell’officina di suo padre. In seguito,
ella non ha trovato un posto di apprendistato e neppure un impiego,
conseguentemente attualmente è disoccupata (cl. TPF p. 8.930.2; cl. 5
p. 13.5.6).
C. è madre di quattro figli, nati nel 2007, 2009, 2011 e 2012. I tre figli più piccoli
sono stati affidati al padre, ex compagno dell’imputata, mentre il più grande vive
con la madre dell’imputata (cl. TPF p. 8.263.10; p. 8.930.2; cl. 5 p. 13.5.7).
Sul fronte economico-finanziario, C. ha dichiarato di essere disoccupata e di
percepire un’indennità di disoccupazione dell’ordine di fr. 900.-- mensili. Per quel
che concerne le spese mensili, ella ha dichiarato di dover versare contributi di
mantenimento in ragione di fr. 200.--. Ella ha inoltre indicato che le spese per
l’affitto ammontano a fr. 1’100.-- e quelle per la cassa malati a fr. 88.--,
specificando però che i predetti importi vengono pagati direttamente
- 57 -
dall’assistenza (cl. TPF p. 8.263.11 e seg.; p. 8.930.2 e seg.). La Corte ha
appurato che nei confronti di C., come si evince dall’estratto del registro
esecuzioni e fallimenti, vi sono procedure esecutive per un importo superiore a
fr. 16’500.-- (cl. TPF p. 8.263.5 e segg.). Nella sede dibattimentale, C. ha
dichiarato di avere pure altri debiti, con le compagnie EEE. e FFF., dell’ordine di
ca. fr. 2’500.-- (cl. TPF p. 8.930.3).
Per quel che attiene ai precedenti penali, il Collegio giudicante rileva che C., il
28 maggio 2014, è stata condannata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino a
una pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per titolo di ingiuria (cl. TPF
p. 8.929.9 e seg.). Il casellario giudiziale spagnolo dell’imputata è vergine
(cl. TPF p. 8.223.6 e seg.). Nella sede dibattimentale, l’8 maggio 2017, sono
altresì stati acquisiti agli atti (cl. TPF p. 8.930.4; p. 8.920.11): un rapporto di
segnalazione redatto dalla PGF in data 3 maggio 2017 (cl. TPF p. 8.925.13 e
seg.), che fa stato di una multa disciplinare emessa nei confronti di C. il 12 aprile
2016 per il possesso di tre grammi lordi di canapa e una decisione di non luogo
a procedere con ammonimento emessa nei confronti di C. dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino il 9 maggio 2016, per essere stata trovata in possesso di 1.4
grammi di marijuana, il 28 febbraio 2016 a Y. (p. 8.925.16 e seg.).
11.4 C. ha partecipato a un solo traffico di stupefacenti contrariamente ai precedenti
accusati. Il quantitativo di stupefacente che ha trafficato è inferiore a quello
rimproverato a B. e molto inferiore a quello trafficato da A. Ciò detto, la Corte ha
nondimeno ritenuto i motivi egoistici alla base del traffico di stupefacente
effettuato da A. Quest'ultima ha mostrato una totale disponibilità nello svolgere
l’attività di corriere dietro compenso nell’ambito del traffico rimproveratole
dimostrando, sia in modo più circoscritto rispetto ai precedenti accusati, una
indubbia energia criminale. Ella si è adeguata alle modalità del traffico
organizzato dagli spacciatori, condividendone pedissequamente le modalità.
Nemmeno il suo stato interessante l'ha trattenuta dall'intraprendere questo
viaggio lungo e faticoso allorquando, appunto in considerazione della
gravidanza, le sarebbe stato semplice decidere di rinunciare a partecipare al
traffico e, in tal modo, evitare la lesione alla LStup rimproveratale.
Tenuto conto di quanto precede, questo Collegio giudicante considera che la
colpa di C. sia già non più lieve.
11.5 Considerato che i fatti per i quali C. è stata riconosciuta autrice colpevole sono
occorsi tra il 1° e il 19 agosto 2007, la Corte, in linea con quanto proposto dal
magistrato requirente (cl. TPF p. 8.925.68) ritiene che la pena pronunciata nei
- 58 -
confronti di C. debba essere lievemente attenuata giusta l’art. 48 lett. e CP,
essendo ormai trascorso un periodo al limite dei due terzi del termine di
prescrizione dell’azione penale di 15 anni. Per quanto concerne la buona
condotta, non è sfuggito alla Corte che C. ha precedenti penali per reati
commessi posteriormente ai fatti per i quali ella è qui condannata. Pur non
bagatellizzando l’importanza delle infrazioni commesse da C., il Collegio ha
reputato esservi ancora spazio per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 48
lett. e CP.
Di rilievo è anche la durata della procedura, la quale va considerata, sulla base
della giurisprudenza (DTF 130 VI 54 consid. 3.3.1), sia nella sua durata assoluta
che nelle sue singole componenti. A questo proposito, la Corte ha preso atto del
fatto che nel corso di un interrogatorio reso da C. in qualità di testimone dinanzi
alla Polizia cantonale Giudiziaria il 27 gennaio 2009 (cl. 5 p. 13.5.48 e segg.),
durante il quale ha riferito segnatamente del viaggio effettuato dal Brasile alla
Svizzera nell’agosto del 2007, il suo stato è cambiato da testimone ad accusata:
“Prendo atto che a partire da ora, sono le ore 1951, ho il diritto di non rispondere.
Il mio stato cambia da testimone ad accusata. Prendo atto che sono emersi nuovi
elementi relativi alla mia posizione. Sono gravemente indiziata per infrazione
aggravata alla LF Stupefacenti. Ho capito bene del mio diritto ma chiedo il motivo
di questa accusa. Mi viene spiegato come già detto che vi sono elementi che
portano a stabilire un mio coinvolgimento in un traffico di stupefacenti.”
(p. 13.5.55). Le condotte per le quali C. è stata giudicata colpevole da questo
Collegio giudicante erano in sostanza già note alle autorità di perseguimento
penale cantonale nel 2009. Alla luce di queste circostanze, la Corte ritiene che vi
sia stata una violazione crassa del principio della celerità giusta l’art. 6 CEDU, e
cha la pena comminata a C. debba essere conseguentemente attenuata in
maniera rilevante.
11.6 Alla luce di quanto sopra esposto, ponderate tutte le circostanze, la Corte nel
caso di C. giudica adeguata una pena detentiva di due anni.
11.7 La Corte ritiene inoltre che la sospensione condizionale della pena può essere
concessa. Difatti nel caso concreto le condizioni formali per la concessione della
condizionale ai sensi dell’art. 42 sono pacificamente date e, soggettivamente, a
mente della Corte non vi sono elementi che ostacolino una prognosi favorevole.
A C. è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per
verificare che la condannata permanga meritevole del beneficio della
condizionale.
- 59 -
11.8 Come previsto dall’art. 44 cpv. 3 CP C., in occasione della comunicazione orale
della sentenza, è stata inoltre resa esplicitamente attenta all’importanza e alle
conseguenze della sospensione condizionale parziale (cl. TPF p. 8.920.17).
Sulle spese e ripetibili
12. Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416
e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del
Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità
della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali
comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti
sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla PGF e dal MPC nella
procedura preliminare, dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella
procedura di prima istanza, e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’art. 37 LOAP (art. 1 cpv. 2
RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla
Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio
e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di
altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3
RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle
parti e dell’onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di
un’istruttoria, l’emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i
fr. 200.-- e i fr. 50’000.-- (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un
atto d’accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l’emolumento
relativo all’istruttoria oscilla tra fr. 1’000.-- e fr. 100’000.-- (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c
RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l’istruttoria
non deve superare fr. 100’000.-- (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate
dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia
varia tra i fr. 1’000.-- e i fr. 100’000.-- (art. 7 lett. b RSPPF).
12.1 Per quanto riguarda la procedura preliminare, il MPC fa valere un emolumento di
fr. 10’500.--, di cui fr. 7’500.-- a titolo di “istruzione” e fr. 3’000.-- a titolo di “atto
d’accusa, rappresentanza atto d’accusa”, e propone di ripartirlo equamente a
carico dei tre imputati. Tenuto conto di quanto esposto al considerando
precedente, la Corte ritiene il predetto importo adeguato per procedure come
quella in esame.
- 60 -
L’emolumento relativo all’attività di questo Tribunale (art. 7 lett. b RSPPF) è
fissato a fr. 6’000.--.
Detti emolumenti vanno suddivisi in ragione di un terzo per ogni imputato.
12.2 Per quanto concerne i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano in totale a
fr. 13’781.40, di cui fr. 13’500.-- a titolo di “costi difesa d’ufficio”, fr. 177.-- a titolo
di “costi copie documenti” e fr. 104.40 a titolo di “altri costi del procedimento-
spese mediche”, ripartiti come segue:
 a carico di A.: fr. 5’000.-- come acconti per la difesa d’ufficio e fr. 127.--
per fotocopie;
 a carico di B.: fr. 3’500.-- come acconti per la difesa d’ufficio, fr. 50.-- per
fotocopie e fr. 104.40 a titolo di spese mediche;
 a carico di C.: fr. 5’000.-- come acconti per la difesa d’ufficio.

I disborsi per la difesa d’ufficio e i costi per le fotocopie verranno trattati in seguito
(v. infra, consid. 13). Le fotocopie, essendo state fatturate ai difensori d’ufficio,
sono da accorpare ai costi per la difesa d’ufficio. I costi della salute ingenerati
dall’inchiesta non sono accollabili agli imputati; conseguentemente, la fattura di
fr. 104.40 a titolo di spese mediche è a carico della Confederazione.
Ne consegue che i disborsi risultanti dall’istruttoria a carico degli imputati sono
pari a fr. 0.--.

A titolo di disborsi, a carico dell’imputata C. risultano fr. 878.80, per la perizia
ordinata dal Presidente del Collegio giudicante ed effettuata dal Dr. med. M. per
valutare la capacità dibattimentale dell’imputata, che non si era presentata alla
prima udienza (v. supra, consid. H; cl. TPF p. 8.761.1).
12.3 Riassumendo, per gli imputati risultano dunque le seguenti spese procedurali,
comprensive di emolumenti e disborsi:
 per A.: fr. 3’500.-- a titolo di emolumenti d’istruttoria nonché fr. 2’000.-- a
titolo di emolumenti di giustizia, per un totale di fr. 5’500.--;
 per B.: fr. 3’500.-- a titolo di emolumenti d’istruttoria nonché fr. 2’000.-- a
titolo di emolumenti di giustizia, per un totale di fr. 5’500.--;
 per C.: fr. 3’500.-- a titolo di emolumenti d’istruttoria, fr. 2’000.-- a titolo di
emolumenti di giustizia e fr. 878.80 a titolo di disborsi, per un totale di
fr. 6’378.80.
12.4 Giusta l’art. 426 CPP, in caso di condanna l’imputato sostiene le spese
procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio ed è fatto salvo
l’articolo 135 cpv. 4 CPP. Ai sensi dell’art. 425 CPP, l’autorità penale può
- 61 -
dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, considerata la
situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Il
Messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto
processuale penale (FF 2006 1228) menziona che per gli emolumenti e per i
disborsi l’autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che
vi è assoggettata. L’autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le
spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure
disproporzionato, e ciò al fine d’evitare che il pagamento delle spese procedurali,
considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia
come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale
della persona condannata al loro pagamento; l’autorità dispone di un ampio
potere d’apprezzamento (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 425
CPP; CHAPUIS in: Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, op.
cit., n. 1 ad art. 425 CPP). La sospensione e il condono delle spese procedurali
hanno pure lo scopo di non mettere a rischio la risocializzazione dell’imputato
condannato (SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 425 CPP; DOMEISEN, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n. 3 ad art. 425
CPP).
12.4.1 La Corte, per quel che concerne l’imputato A., ritiene che per non mettere a
rischio la risocializzazione del condannato, le spese procedurali debbano essere
poste a suo carico unicamente in ragione di fr. 4’000.--. Il Collegio ha tenuto conto
segnatamente della sua situazione economica (v. supra, consid. 9.3), e in
particolare del fatto che egli, sposato con la coimputata B. e padre di quattro figli
- di cui tre a suo carico - attualmente è disoccupato e percepisce fr. 2’989.05
mensili a titolo di “altre entrate, a fronte di uscite pari a fr. 1’700.-- mensili a titolo
di “locazione/interessi ipotecari” e fr. 58.95 a titolo di “cassa malati”, nonché della
sua situazione debitoria.
12.4.2 Questo Collegio giudicante, per quel che concerne l’imputata B., ritiene che, per
non mettere a rischio la risocializzazione della condannata, le spese procedurali
debbano essere poste a suo carico unicamente in ragione di fr. 4’000.--. Il
Collegio ha tenuto conto segnatamente della situazione finanziaria dell’imputata
(v. supra, consid. 10.3), sposata con il coimputato A.
12.4.3 La Corte, per quel che concerne l’imputata C., ritiene che, per non mettere a
rischio la risocializzazione della condannata, le spese procedurali debbano
essere poste a suo carico in ragione di fr. 5’000.--. Il Collegio ha tenuto conto
segnatamente della situazione finanziaria dell’imputata (v. supra, consid. 11.3),
in particolare del fatto che ella, disoccupata, percepisce un’indennità di
disoccupazione di fr. 900.-- mensili, che le spese per l’affitto e la cassa malati,
- 62 -
dell’ordine di fr. 1’100.-- rispettivamente di fr. 88.--, vengono pagate direttamente
dall’assistenza, che l’imputata ha obblighi di mantenimento dell’ordine di fr. 200.-
- mensili, nonché della sua situazione debitoria.
Sulla difesa d’ufficio
13. Nel caso in esame, tutti e tre gli imputati sono patrocinati da un difensore d’ufficio.
13.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al
termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 135 cpv. 4 prevede che
non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato
condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione
alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la
retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza
(sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005, consid. 2.4 e
2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005,
consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio crea una relazione di diritto
pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato
remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in
seguito rimborsare tali costi.
13.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono
l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di
alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L’onorario è fissato secondo il
tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e
necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta
almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--; essa è in ogni caso di fr. 200.-- per
gli spostamenti. L’indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti
ammonta a fr. 100.-- (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo
2017, consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del
1° dicembre 2011, consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015, consid. 9.2).
Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso
sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenze del Tribunale
penale federale BK.2015.5 del 21 dicembre 2010, consid. 3.7; SK.2011.8 del
13 gennaio 2012, consid. 14.1; SK.2011.27 del 19 agosto 2014; sentenza del
Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, consid. 4.5.2). Di regola, le
spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo
giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario
- 63 -
(art. 13 RSPPF). Giusta l’art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per
le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con
l’abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui
all’articolo 43 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente
l’ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente
fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). L’imposta sul valore aggiunto (in seguito:
“IVA”) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF); va a tal
proposito precisato che dal 1° gennaio 2011 l’aliquota applicabile è dell’8%.
13.3 Occorre segnalare che i difensori sono stati informati riguardo ai criteri per
l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del
Tribunale penale federale, e ciò mediante l’invio delle “Indicazioni per
l’allestimento della nota d’onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del
Tribunale penale federale”, indicazioni che erano allegate alle citazioni inviate ai
difensori in data 17 febbraio 2017 (cl. TPF p. 8.831.4 e seg. [avv. Rossini
Scornaienghi]; p. 8.832.4 e seg. [avv. Haab]; p. 8.833.4 e seg. [avv. Simoni]),
rispettivamente 4 aprile 2017 (cl. TPF p. 8.831.21 e seg. [avv. Rossini
Scornaienghi]; p. 8.832.20 e seg. [avv. Haab]; p. 8.833.10 e seg. [avv. Simoni]),
e che sono facilmente reperibili pure sulla homepage del Tribunale penale
federale, il cui rinvio è pure contenuto nelle predette citazioni.
13.3.1 Nella fattispecie, l’indennità oraria è fissata a fr. 230.-- (IVA non compresa), come
da prassi in casi d’ordine corrente dinanzi a questa Corte (sentenza del Tribunale
penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017, consid. 4.4.2).
14. A.
14.1 L’avv. Rossini Scornaienghi, con decreto del MPC del 23 dicembre 2015, è stata
nominata difensore d’ufficio di A., con effetto dal 27 agosto 2015 (cl. 6 p. 16.1.7
e seg.). Ad A., mediante decreto del 5 ottobre 2016, è stato concesso il gratuito
patrocinio a partire dal 27 agosto 2015 (p. 16.1.39 e seg.). Il MPC, il 28 ottobre
2016, ha deciso il versamento di un acconto di fr. 5’000.-- all’avv. Rossini
Scornaienghi (p. 16.1.46).
14.2 L’avv. Rossini Scornaienghi, nella sede dibattimentale, l’8 maggio 2017, ha
consegnato alla Corte la sua nota d’onorario per le prestazioni fornite nell’ambito
della difesa d’ufficio di A. (cl. TPF p. 8.925.18 e segg.). La stessa si componeva
di una fattura emessa il 25 ottobre 2016, per le prestazioni maturate fino a quella
data, dell’ordine di fr. 8’380.-- (cl. TPF p. 8.925.24 e segg.; cl. 6 p. 16.1.42 e
- 64 -
segg.), nonché di una fattura di fr. 6’345.85 emessa il 5 maggio 2017 (cl. TPF
p.8.925.21 e segg.).
14.3 La Corte ha provveduto a tassare le note d’onorario dell’avv. Rossini
Scornaienghi nel modo seguente.
14.3.1 A titolo preliminare, la Corte osserva che l’avv. Rossini Scornaienghi, in sede
dibattimentale, ha segnalato di avere applicato alle sue prestazioni la tariffa oraria
di fr. 230.-- (v. cl. TPF p. 8.920.13); non devono pertanto essere apportati
correttivi quanto alla tariffa oraria applicata alle prestazioni fornite dal difensore
a titolo di onorari.
14.3.2 Per quel che concerne la nota d’onorario del 25 ottobre 2016 (cl. TPF p. 8.925.24
e segg.; cl. 6 p. 16.1.42 e segg.), la Corte rileva come l’avv. Rossini Scornaienghi
non ha provveduto a fatturare separatamente le trasferte dalle prestazioni fornite
a titolo di onorario. La Corte ha quindi dapprima provveduto a distinguere i costi
a titolo di trasferta, vale a dire 20 minuti il 4 novembre 2015, 60 minuti il 21 aprile
2016, 20 minuti il 27 agosto 2016 nonché 20 minuti il 28 novembre 2016, per un
totale di 120 minuti. A queste prestazioni si applica una tariffa oraria di fr. 200.--
anziché di fr. 230.--.
La Corte rileva che le prestazioni fatturate dall’avv. Rossini Scornaienghi a titolo
di onorario paiono giustificate. Pertanto, vengono riconosciuti 1808 minuti a titolo
di onorario [1928 minuti - 120 minuti (trasferte)], ai quali va applicata una tariffa
oraria di fr. 230.--.
Per quel che concerne le spese, l’avv. Rossini Scornaienghi chiede che le sia
riconosciuto un forfait spese generali del 5%, equivalenti a fr. 369.25. La Corte,
considerati gli importi esposti a titolo di spese dagli altri difensori d’ufficio, che
hanno fornito prestazioni nella medesima causa e che hanno dettagliato i loro
disborsi, nonché le relative tassazioni operate da questo Collegio giudicante
(v. infra, consid. 15.3.1 e 16.3.1), ritiene che l’importo fatturato dall’avv. Rossini
Scornaienghi sia troppo elevato, e riconosce pertanto fr. 150.-- a titolo di spese,
in linea con quanto riconosciuto agli altri difensori nell’ambito della stessa causa.
La Corte giunge quindi all’importo finale di fr. 8’079.15 [fr. 6’930.70 (onorario:
1’808 min * 230fr/h / 60) + fr. 400 (trasferte: 120 min * 200fr/h / 60) + 150.--
(spese) + fr. 598.45 (IVA 8%)].
14.3.3 Per quel che attiene alla nota d’onorario datata 5 maggio 2017 (cl. TPF
p.8.925.21 e segg.), la Corte rileva anzitutto che il difensore di A. non ha fatturato
- 65 -
distintamente le prestazioni fornite a titolo di onorario da quelle sostenute per le
trasferte (30 minuti il 23 novembre 2016 nonché 50 minuti il 23 febbraio 2017,
per un totale di 80 minuti). La Corte ha dunque unicamente provveduto ad
applicare alle trasferte una tariffa oraria di fr. 200.-- anziché quella di fr. 230.--
fatturata dal difensore; le ulteriori prestazioni fornite dall’avv. Rossini
Scornaienghi sono giustificate. A titolo di onorari, vengono pertanto riconosciuti
1380 minuti [(1460 minuti - 80 minuti (trasferte)], ai quali viene applicata tariffa
oraria di fr. 230.--, come correttamente postulato dal difensore di A.
Per quel che concerne le spese, il difensore di A. chiede che le sia riconosciuto
un forfait spese generali del 5%, per un totale di fr. 279.80. La Corte rileva che il
predetto importo è troppo elevato, e ciò per la ragione già esposta in precedenza
(v. supra, consid. 14.3.2). La Corte riconosce dunque all’avv. Rossini
Scornaienghi fr. 100.-- a titolo di spese.
La Corte giunge quindi all’importo finale di fr. 6’109.25 [fr. 5’290.-- (onorario: 1380
min * 230fr/h / 60) + fr. 266.70 (trasferte: 80 min * 200fr/h / 60) + 100.-- (spese)
+ fr. 452.55 (IVA 8%)].
14.3.4 Inoltre, per la partecipazione al dibattimento, che si è tenuto l’8 e il 9 maggio 2017
presso la sede del Tribunale penale federale a Bellinzona, la Corte riconosce
all’avv. Rossini Scornaienghi 7 ore e 10 minuti (430 minuti) a titolo di onorario
(8 maggio: 9-10:30, 14:00-17:30; 9 maggio: 9:00-11:10) nonché 2 ore
(120 minuti) a titolo di trasferta (pari a quattro volte 30 minuti di viaggio, da
Lugano a Bellinzona). Al difensore di A. vengono riconosciute pure le spese per
recarsi presso la sede del Tribunale penale federale a Bellinzona;
conformemente all’art. 13 cpv. 2 lett. a RSPPF, viene rimborsato il costo del
biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento a metà prezzo. Lo studio
legale dell’avv. Rossini Scornaienghi avendo sede a Lugano, vengono dunque
riconosciuti fr. 18.60 al giorno, pari al costo della carta giornaliera di prima classe
con l’abbonamento a metà prezzo per la tratta Lugano-Bellinzona.
In totale, per la partecipazione al dibattimento dell’8 e 9 maggio 2017 vengono
dunque riconosciuti fr. 2’252.40 [fr.1’648.35 (onorario: 430 min * 230fr/h / 60) +
fr. 400 (trasferte: 120 min * 200fr/h / 60) + fr. 37.20 (spese: 18.60 * 2) + fr. 166.85
(IVA 8%)].
14.3.5 La Corte rileva altresì che l’avv. Rossini Scornaienghi nella sua nota d’onorario
non ha fatturato le prestazioni fornite per la partecipazione all’udienza del 3 aprile
2017. La Corte riconosce quindi all’avv. Rossini Scornaienghi due ore
(120 minuti) a titolo d’onorario, nonché un’ora a titolo di trasferta (pari a due volte
- 66 -
30 minuti di viaggio da Lugano a Bellinzona). Sono altresì riconosciute le spese
di viaggio, pari a fr. 18.60.
In totale, per la partecipazione al dibattimento del 3 aprile 2017, la Corte
riconosce all’avv. Rossini Scornaienghi fr. 732.90 [(fr. 460.-- (onorario: 120 min *
230fr/h / 60) + fr. 200 (trasferte: 60 min * 200fr/h / 60) + fr. 18.60 (spese) +
fr. 54.30 (IVA 8%)].
14.3.6 La Corte osserva che, in occasione della comunicazione orale della sentenza,
che ha avuto luogo il 31 maggio 2017, l’avv. Rossini Scornaienghi con l’assenso
del Presidente del Collegio giudicante, si è fatta rappresentare dall’avv. Haab
(v. cl. TPF p. 8.831.37 e segg.).
14.4 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Lorenza Rossini Scornaienghi è
dunque fissata in fr. 17’173.70 (IVA inclusa) [fr. 8’079.15 + fr. 6’109.25 +
fr. 2’252.40 + 732.90], di cui fr. 5’000.-- già versati a titolo di acconto.
15. B.
15.1 L’avv. Hugo Haab, con decreto del MPC del 16 dicembre 2015 è stato nominato
difensore d’ufficio di B., con effetto dal 15 dicembre 2015 (cl. 6 p. 16.2.1 e seg.).
Tramite decreto del 7 luglio 2016, a B. è stato concesso il gratuito patrocinio a
partire dal 15 dicembre 2015 (p. 16.2.21 e seg.). Il 22 luglio 2016 il MPC ha
accordato il versamento di un acconto di fr. 3’500.-- all’avv. Haab (p. 16.2.26).
15.2 Il difensore di B., per le prestazioni fornite fino al 2 maggio 2017, fa valere una
nota d’onorario di fr. 11’100.-- (IVA inclusa) (cl. TPF p. 8.722.3 e segg.).
15.3 La Corte ha provveduto a tassare la nota d’onorario dell’avv. Haab nel modo
seguente.
15.3.1 Per quel che concerne le prestazioni fornite dall’avv. Haab, la Corte rileva
dapprima che l’avv. Haab ha fatturato prestazioni dell’ordine di fr. 9’832.50 (2’565
minuti a fr. 230.-- l’ora) a titolo di onorari nonché fr. 445.30 a titolo di spese.
La Corte ha innanzitutto provveduto a differenziare le prestazioni fornite a titolo
di onorario, per le quali come postulato dall’avv. Haab viene riconosciuta
un’indennità oraria di fr. 230.--, dalle trasferte (20 minuti il 4 marzo 2016; trasferta
del 3 aprile 2017 da Lugano a Bellinzona e ritorno, senza indicazione della
durata), per le quali la tariffa oraria applicabile è di fr. 200.--.
- 67 -
Per quel che concerne le prestazioni fornite a titolo di onorario (2’545 minuti), la
Corte ha provveduto unicamente a stralciare 10 minuti fatturati il 6 aprile 2017 a
titolo di “lett 2p a GGG.” (e le relative spese, pari a fr. 11.--), non ritenendo la
predetta prestazione necessaria per assicurare l’adeguato esercizio dei diritti
della difesa dell’imputata, riconoscendo dunque 2’535 minuti [2’565 minuti - 20
minuti (trasferte) - 10 minuti] a titolo di onorari.
Per quel che concerne le trasferte, vengono riconosciuti 20 minuti di trasferta
effettuati il 4 marzo 2016, e per la trasferta effettuata il 3 aprile 2017 presso la
sede del Tribunale penale federale di Bellinzona, ritenuto che il legale non ha
esposto il tempo di trasferta, viene riconosciuta un’ora di trasferta; a titolo di
trasferta la Corte riconosce dunque 80 minuti in totale.
Per quel che concerne le spese, la Corte non riconosce le spese fatturate a titolo
di invio e ricezione di posta elettronica, pari a fr. 50.--, trattandosi notoriamente
di corrispondenza che non causa spese. Inoltre, per l’invio di lettere, la Corte,
ritenendo gli importi fatturati dall’avv. Haab troppo elevati e non giustificati (totale
di fr. 327.30 e meglio: fr. 6.-- per l’invio di una lettera non raccomandata e fr. 2.--
per ogni fotocopia) ha provveduto ad applicare i correttivi seguenti: fr. 2.-- per
l’invio di una lettera non raccomandata, fr. 6.30 per una lettera raccomandata,
fr. 0.50 per fotocopia, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità, giungendo
all’importo seguente: fr. 95.10. Inoltre, la Corte, preso atto che per una trasferta
da Lugano a Bellinzona e ritorno il 3 aprile 2017 l’avv. Haab ha fatturato fr. 56.--
a titolo di spese, riconosce fr. 18.60, pari al costo della carta giornaliera con
abbonamento metà prezzo in prima classe per la medesima tratta. Sono per
contro riconosciute le spese fatturate per l’invio di fax, in ragione di fr. 12.--. In
totale, all’avv. Haab vengono dunque riconosciuti fr. 125.70 a titolo di spese.
La Corte giunge quindi all’importo finale di fr. 10’918.70 [fr. 9’717.50 (onorario:
2535 min * 230fr/h / 60) + fr. 266.70 (trasferte: 80 min * 200fr/h / 60) + 125.70.--
(spese) + fr. 808.80 (IVA 8%)].
15.3.2 Inoltre la Corte, per la partecipazione al dibattimento dell’8 e 9 maggio 2017,
analogamente a quanto ritenuto per l’avv. Rossini Scornaienghi (v. supra,
consid.14.3.4), il cui studio legale, come quello dell’avv. Haab, ha pure sede a
Lugano, ha riconosciuto al difensore di B. fr. 2’252.40 (IVA inclusa).
15.3.3 Per la partecipazione alla pronuncia della sentenza, comunicata in udienza
pubblica il mercoledì 31 maggio 2017, nonché l’eventuale successivo colloquio
con la sua cliente, la Corte ha riconosciuto all’avv. Haab un’ora e mezza
- 68 -
(90 minuti) di prestazioni a titolo di onorario, nonché un’ora (60 minuti) di trasferta
e fr. 18.60 a titolo di spese per la trasferta da Lugano a Bellinzona.
La Corte giunge all’importo finale di fr. 608.70 [fr. 345.-- (onorario: 90 min *
230fr/h / 60) + fr. 200.-- (trasferte: 60 min * 200fr/h / 60) + fr. 18.60 (spese) +
fr. 45.10 (IVA 8%)].
15.4 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Hugo Haab è fissata in fr. 13’779.80
(IVA inclusa) [fr. 10’918.70 + fr. 2’252.40 + fr. 608.70], di cui fr. 3’500.-- già versati
a titolo di acconto.
16. C.
16.1 Con decreto del 7 luglio 2016, il MPC ha nominato l’avv. David Simoni quale
difensore d’ufficio di C. dal 5 febbraio 2016, concedendo nel contempo il gratuito
patrocinio a partire dalla medesima data (cl. 6 p. 16.3.14 e seg.). Il 28 ottobre
2016 il MPC ha accordato il versamento di fr. 5’000.-- a titolo di acconto
(p. 16.3.26).
16.2 Il difensore di C. in data 8 maggio 2017 ha presentato una nota d’onorario di
fr. 17’240.53 (IVA esclusa), per le prestazioni fornite nell’ambito del presente
procedimento, fino alla comunicazione della sentenza (cl. TPF p. 8.925.72 e
segg.).
16.3 La Corte ha provveduto a tassare la nota d’onorario dell’avv. Simoni nel modo
seguente.
16.3.1 Per quel che concerne le prestazioni fatturate dall’avv. Simoni a titolo di onorari,
la Corte ha provveduto ad apportare i correttivi seguenti.
Per quel che concerne le trasferte (18 febbraio 2016: 10 minuti; 2 marzo 2016:
10 minuti; 8 luglio 2016: 10 minuti; 5 settembre 2016: 10 minuti; 28 settembre
2016: 10 minuti; 17 ottobre 2016: 10 minuti; 23 novembre 2016: 10 minuti;
3 aprile 2017: 50 minuti; 8 maggio 2017: 60 minuti; 9 maggio 2017: 60 minuti;
31 maggio 2017: 60 minuti), per un totale di 300 minuti, la Corte ha provveduto
ad applicare la tariffa oraria di fr. 200.-- anziché quella di fr. 250.-- fatturata dal
legale.
La Corte ha pure provveduto a stralciare 30 dei 60 minuti di prestazioni fatturate
dall’avv. Simoni per l’eventuale colloquio con l’imputata C. il 31 maggio 2017,
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riconoscendo unicamente 30 minuti a tale scopo, in linea con quanto riconosciuto
all’avv. Haab per la comunicazione della sentenza e l’eventuale colloquio con la
sua cliente (v. supra, consid. 15.3.3), e ad applicare la tariffa oraria di fr. 230.--
decisa dalla Corte anziché quella di fr. 250.-- fatturata dal legale. A titolo di
onorari vengono quindi riconosciute prestazioni in ragione di 3’680 minuti [4’010
- 300 (trasferte) - 30].
Per quel che concerne le spese, la Corte rileva anzitutto che il legale ha fatturato
fr. 14.-- per l’invio di posta elettronica alla sua cliente e al MPC; questo Collegio
giudicante non recepisce queste spese, trattandosi notoriamente di
corrispondenza che non causa spese. L’avv. Simoni ha inoltre fatturato un totale
di fr. 34.-- per le telefonate, e ciò per otto telefonate alla sua cliente (fr. 4.-- a
telefonata per quattro telefonate della durata di 10 minuti e quattro telefonate
della durata di 5 minuti) e per una telefonata al Procuratore federale (fr. 2.--,
durata 5 minuti). La Corte, trattandosi di telefonate nazionali di corta durata,
riconosce fr. 2.-- di spese per ogni telefonata, per un totale di fr. 18.--.
L’avv. Simoni ha fatturato fr. 56.--, l’8 maggio 2017, a titolo di “Preparazione
arringa scritta + 28 O”; la Corte desume quindi che siano state fotocopiate 28
pagine - il che è verosimile dato che l’arringa dell’avv. Simoni si compone di 14
pagine, e in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 lett. e RSPPF, rimborsa unicamente
fr. 14.--, pari a fr. 0.50 per fotocopia. Le spese fatturate per l’invio di lettere,
dell’ordine di fr. 98.--, e quelle per l’apertura dell’incarto, pari a fr. 50.--, vengono
recepite senza apportare correttivi. Per le trasferte presso il MPC del 18 febbraio
2016, 2 marzo 2016, 8 luglio 2016, 5 settembre 2016, 28 settembre 2016,
17 ottobre 2016 nonché 23 novembre 2016, vengono riconosciuti fr. 4.-- a
trasferta, pari al costo del biglietto dei trasporti pubblici, considerato che dallo
studio del difensore di C. alla sede del MPC è valevole il biglietto dei trasporti
pubblici di tipo “percorso breve”, del costo di fr. 2.--. Per le trasferte del 3 aprile
2017, nonché dell’8, 9 e 31 maggio 2017 presso la sede del Tribunale penale
federale a Bellinzona vengono invece riconosciuti fr. 18.60 a trasferta, pari al
costo della carta giornaliera con abbonamento metà prezzo in prima classe per
la tratta Lugano-Bellinzona. La Corte giunge quindi all’importo finale di
fr. 16’620.25 [fr. 14’106.70 (onorario: 3’680 min * 230fr/h / 60) + fr. 1’000.--
(trasferte: 300 min * 200fr/h / 60) + fr. 282.40 (spese) + fr. 1’231.15 (IVA 8%)].
16.4 La retribuzione del difensore d’ufficio avv. David Simoni è fissata in fr. 16’620.25
(IVA inclusa), di cui fr. 5’000.-- già versati a titolo di acconto.

- 70 -
17.
17.1 Riassumendo, sulla base delle note d’onorario presentate dai difensori, corrette
laddove necessario, e nei limiti previsti dal RSPPF, le indennità sono fissate
come segue:
- La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Lorenza Rossini Scornaienghi è
fissata in fr. 17’173.70 (IVA inclusa), di cui fr. 5’000.-- già versati a titolo di
acconto.
- La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Hugo Haab è fissata in fr. 13’779.80
(IVA inclusa), di cui fr. 3’500.-- già versati a titolo di acconto.
- La retribuzione del difensore d’ufficio avv. David Simoni è fissata in
fr. 16’620.25 (IVA inclusa), di cui fr. 5’000.-- già versati a titolo di acconto.
17.2 Le indennità dovute ai difensori d’ufficio sono poste a carico della
Confederazione. Tuttavia, i condannati sono tenuti a risarcire - non appena le
loro rispettive situazioni economiche glielo permetteranno - i seguenti importi alla
Confederazione (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP):
- A.: fr. 4’000.--, tenuto conto della sua situazione economica;
- B.: fr. 4’000.--, tenuto conto della sua situazione economica;
- C.: fr. 4’000.--, tenuto conto della sua situazione economica.
Sulle indennità
18. Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP l’imputato ha diritto a: un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali
(lett. a); un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per
lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso
di privazione della libertà (lett. c).
18.1 Per quel che attiene alle spese legali di cui all’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato
è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei
diritti procedurali dell’accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la
difesa di fiducia, le spese del difensore d’ufficio essendo a carico della
Confederazione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché
le spese, se appaiono adeguate (MINI, in: Commentario CPP, op. cit., n. 5 ad
art. 429 CPP).
- 71 -
18.2 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare il danno
economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Trattasi
delle perdite di salario o di guadagno, conseguenti alla detenzione o alla
partecipazione ad atti di procedura.
18.3 Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all’art. 429 cpv. 1
lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del
torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato
deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il
procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231).
Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione
preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio
pure in caso d’ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di
risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI, op. cit., n. 7
ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). L’autorità competente
dispone di un ampio potere d’apprezzamento nella determinazione della
riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell’esercizio del suo
potere d’apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso
specifico (WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP).
18.4 C., tramite scritto del suo difensore datato 2 aprile 2017 e consegnato alla Corte
durante i dibattimenti il 9 maggio 2017 (cl. TPF p. 8.925.99 e seg.), ha presentato
una domanda di indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, richiedendo l’assunzione
integrale da parte dello Stato delle spese di patrocinio nonché una riparazione
del torto morale nella misura di fr. 8’000.--.
18.5 La Corte rileva anzitutto che, giusta l’art. 429 CPP, unicamente l’imputato
pienamente o parzialmente assolto ha diritto al riconoscimento delle pretese di
cui ai capoversi 1-3 della predetta disposizione; già per questo motivo le richieste
avanzate da C., condannata da questo Collegio giudicante per infrazione alla
vLStup in relazione a tutta la sostanza stupefacente portata in accusa (v. supra,
consid. 6.4), devono essere rigettate.
18.6 A titolo abbondanziale, per quel che concerne la richiesta di indennità giusta
l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, la Corte rileva che il difensore di C., nel suo scritto,
fa riferimento espressamente alle spese per un patrocinatore di fiducia. Orbene,
come già esposto in precedenza (v. supra, consid. 16.1), con decreto del 7 luglio
2016 il MPC ha nominato l’avv. David Simoni quale difensore d’ufficio di C. dal
5 febbraio 2016, concedendo nel contempo il gratuito patrocinio a partire dalla
- 72 -
medesima data, sicché la richiesta in esame risulta infondata anche per tal
motivo.
Autorità d’esecuzione
19. Conformemente all’art. 74 cpv. 2 LOAP la Corte designa, in applicazione degli
artt. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l’esecuzione.
19.1 Il Cantone Ticino è designato Cantone di esecuzione.

- 73 -
La Corte pronuncia:

I. A.
1. A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti in relazione ai capi d’accusa 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4 (art. 19
n. 1 e n. 2 vLStup), ai sensi dei considerandi.
2. A. è condannato a una pena detentiva di tre anni e sei mesi.
3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 4’000.--.
4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Lorenza Rossini Scornaienghi è fissata
in fr. 17’173.70 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 4’000.-- non appena le
sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

II. B.
1. B. è riconosciuta autrice colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti in relazione ai capi d’accusa 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 (art. 19 n. 1 e
n. 2 vLStup), ai sensi dei considerandi.
2. B. è condannata a una pena detentiva di due anni e otto mesi.
L’esecuzione della pena è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di sei
mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e alla con-
dannata è impartito un periodo di prova di due anni.
3. B. è condannata al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 4’000.--.
4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Hugo Haab è fissata in fr. 13’779.80
(IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
B. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 4’000.-- non appena le
sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
- 74 -
III. C.
1. C. è riconosciuta autrice colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti in relazione al capo d’accusa 1.3.1 (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup).
2. C. è condannata a una pena detentiva di due anni.
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente e alla condannata è impar-
tito un periodo di prova di due anni.
3. C. è condannata al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 5’000.--.
4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. David Simoni è fissata in fr. 16’620.25
(IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
C. è condannata al rimborso alla Confederazione di fr. 4’000.-- non appena le
sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
5. Le pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale vengono rigettate.

IV. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).




In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale


Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera






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Il testo integrale della sentenza viene notificato a:
 Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
 Avv. Lorenza Rossini Scornaienghi, difensore di A. (imputato)
 Avv. Hugo Haab, difensore di B. (imputata)
 Avv. David Simoni, difensore di C. (imputata)
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:
 Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo
integrale)




Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 LTF). Egli può
censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione
del diritto ai sensi dell’articolo 95 LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato
per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e
art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).



























Spedizione: 20 settembre 2017


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